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Corso di Formazione per gli RLS

Corso di Formazione per gli RLS. Il Ruolo e i compiti del medico competente nell’attività di tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sec. il TU sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 Dr. Ferdinando Brandi. Il Testo unico sulla sicurezza D Lgs n° 81 /2008 in vigore dal 15/5/2008.

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Presentation Transcript


  1. Corso di Formazione per gli RLS Il Ruolo e i compiti del medico competente nell’attività di tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sec. il TU sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 Dr. Ferdinando Brandi F.Brandi

  2. Il Testo unico sulla sicurezzaD Lgs n° 81 /2008in vigore dal 15/5/2008 • Riassetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che si erano venute stratificando dal 1995 • Il processo di semplificazione normativa(abroga numerose norme pregresse tra cui 4 dpr e 5 dlgs e riduce il corpus dell’articolato da oltre 800 a circa 300 art., e l’intero sistema sanzionatorio da oltre 1390 a circa 400) • Le innovazioni:(noi vedremo in particolare quelle relative alla attività del medico competente e alla definizione dei rischi ) F.Brandi

  3. Il D.Lgs 626/94: recepisce la “filosofia” dell’Unione Europea in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro Il nuovo modello culturaleFONDATO SU 1)Valutazione dei rischi : è l’asse portante intorno al quale ruota l’organizzazione aziendale della prevenzione 2)Responsabilizzazione : tutti i diversi soggetti sono responsabilizzati 3)Partecipazione : tutti i lavoratori partecipano al processo di miglioramento continuo della Sicurezza nei luoghi di lavoro 4)Il valore dell’Informazione/Formazione :vanno visti come gli strumenti necessari ad acquisire attraverso la consapevolezza del rischio ,una nuova cultura della tutela della Salute L’insieme delle attività devono rappresentare un processo continuo-circolare F.Brandi

  4. La Valutazione dei Rischi (ex art.4 Dlgs 626- sezione 2 TU)obblighi del datore di lavoro, del dirigente e preposto • E’ uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e più in generale alla organizzazione della funzione del Sistema prevenzionale Aziendale • E’ un processo di natura necessariamente partecipata : sia per garantire la raccolta di tutte le informazioni disponibili sui fattori di rischio –sia per ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci • L’importanza di altri momenti conoscitivi • La Documentazione tecnico-scientifica in materia La Valutazione viene effettuata dal Datore di lavoro con la collaborazione di SPP e suo Resp.-medico competente -consultazione di RLS – esso si avvale di collaborazione di dirigenti e preposti che sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione F.Brandi

  5. le misure generali diTutela della salute e di Sicurezza sul lavoro incentrate su: • Valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo sulla scorta delle più aggiornate conoscenze scientifiche • Il rispetto dei principi ergonomici • Corretta programmazione dei processo lavorativi , per ridurre al minimo l’esposizione a rischio dei lavoratori • Misure di protezione collettiva e individuale • Controllo sanitario dei lavoratori rispetto ai rischi specifici • Informazione ,formazione e consultazione dei lavoratori • --- • Il Datore di lavoro deve programmare e disporre la destinazione di risorse economiche e organizzative necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla Legge F.Brandi

  6. La valutazione dei rischi-le novità del TU: sez IIAlcunenovità di contenuto • La valutazione deve riguardare tutti i rischi compresi quelli deri-vanti dallo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in genere,dovuti all’età, alla provenienza da altri paesi (art. 28) • Gli esiti di questa valutazione devono confluire nel DVR nel quale deve essere contenuta anche “l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una ricono-sciuta capacità professionale , specifica esperienza ,adeguata formazione e addestramento” F.Brandi

  7. Decreto 9 aprile, 2008 Testo Unico sicurezza Art. 17 obblighi del datore di lavoro a) Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto art. 28 Art.18 obblighi del datore di lavoro e del dirigente c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza Art. 28 Oggetto della Valutazione del rischio … deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato…. F.Brandi

  8. INFORMAZIONE /FORMAZIONE • Informazione : trasmissione di contenuti strutturati in maniera organica (comunicazione ) dall’emittente al ricettore attraverso segni • Formazione : promozione ,sviluppo, aggiornamento attraverso meccanismi di apprendimento consapevole di tre dimensioni “ Sapere” (conoscenze) ,”Sapere Fare” (capacità) e”Sapere ESSERE “ (atteggiamenti facilitanti ) per realizzare creare svolgere una competenza professionale Informazione e Formazione non sono separati ma vanno visti come elementi concatenati di un Sistema più vasto che corrisponde all’apprendimento e cioè ad un cambiamento F.Brandi

  9. L’informazione e formazione –le novità del T U • Art. 36 c.4 prevede che il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori , e nel caso che riguardi gli immigrati che essa avvenga previa verifica della comprensione della lingua utilizzata • Art. 37 potenzia la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (preposti, lavoratori autonomi, collab. Fam.,formazione iniziale RLS, obbligo di verifica di apprendimento e aggiornamento periodico) Le modalità dovranno essere stabilite da accordo entro 12 mesi in sede di conferenza Stato-Regioni F.Brandi

  10. Decreto 9 aprile 2008 Testo Unico sicurezza Art. 25 Obblighi medico competente a) Il M.C. collabora…anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori….collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” secondo i principi della responsabilità sociale • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria …attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati g) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti… F.Brandi

  11. Le nuove disposizioni del TUSezione V – Sorveglianza sanitaria art. 38-41 • Art. 38-individua con alcuni miglioramenti i percorsi universitari necessari per svolgere la funzione di MC e dispone l’obbligo di partecipare al programma ECM – Viene istituito l’elenco dei MC presso il Ministero della Salute • Art.39 -dispone che il MC operi sec. I principi della Medicina del Lavoro e del codice etico della ICOH- il DL assicura al MC le con-dizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti in auto-nomia- il dipendente di una struttura pubblica che svolge attività di vigilanza non può prestare attività di MC • Art. 40- prevede che il MC fornisca per via telematica ai Servizi delle ASL informazioni e dati relativi alla SS secondo un modello predefinito F.Brandi

  12. L’area di intervento del MC L’area di intervento corrisponde alle lavorazioni sec. quanto definito ai titoli VI (MMC)-VII (VDT)-VIII (agenti fisici)-IX (sostanze pericolose)-X (agenti biologici)- DLg 81/08-TU --La novità della problematica del rischio stress e le sue conseguenze rispetto all’uso di sostanze psicotrope IL D.Lgs prevede che la prestazione del MC non riguardi solo la visita medica ma che si estenda in termini propositivi sia al campo della prevenzione primaria che a quella secondaria La prevenzione primaria si realizza mediante un approccio interdisciplinare con le altre figure presenti in azienda La prevenzione secondaria comporta un forte impegno nella tutela psicofisica del lavoratore e riguarda l’importanza di rilevare i primi segni biologici e psicologici di esposizione ai rischi F.Brandi

  13. Il sopralluogo nei luoghi di lavoro e contributo per la valutazione dei rischi –Il processo “ circolare continuo” della valutazione dei rischi Alcuni dati fondamentali da acquisire : - la condizione di esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio segnalati - le modalità operative organizzative e procedurali del lavoro svolto - gli interventi di bonifica ambientale generale e localizzati già attuati - la dotazione ed utilizzo dei DPI -le condizioni dei servizi igenici ,punti di ristoro Il MC procede secondo criteri validati e standardizzati di analisi applicando griglie valutative di rischio - propone l’esecuzione di indagini mirate a definire in termini quali-quanitativi specifici fattori di rischio - procede alla verifica delle condizioni dell’ambulatorio e della predisposizione del Pronto Soccorso - verifica le modalità di conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio F.Brandi

  14. La partecipazione del MC alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.35 TU) In questo modo egli collabora alla verifica e aggiornamento : • della valutazione dei rischi , delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI adottati • dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori Dà informazioni collettive e anonime dei risultati della Sorveglianza Sanitaria attuata in azienda fornendo indicazioni sul significato di tali risultati F.Brandi

  15. Le novità del T U rispetto al D Lgs 626/94 (art. 11) • La relazione scritta del MCsugli esitidella SS e sul suo significato rispetto ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute • La possibilità di individuare in sede di riunione periodica codici di comportamento, buone prassi e obbiettivi di miglioramento • La valutazione dei rischi e il DVR devono essere rielaborati quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art.29) • L’invio per via telematica alle ASL dei dati aggregati sanitari e di rischio relativi alla sorveglianza sanitaria(art 40) F.Brandi

  16. La sorveglianza sanitaria –ex art.16, 17 D.Lgs 626/94 Riguarda gli accertamenti sanitari , comprensivi di es.clinici e biologici e indagini diagnostiche , mirati al rischio : IL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA Comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati , ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica e quelli periodici per accertare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica il MC può ricorrere ad ulteriori approfondimenti diagnostici ed avvalersi del contributo di specialisti sulla base dei riscontri della visita F.Brandi

  17. Le finalità della sorveglianza sanitaria Di natura eminentemente preventiva • primaria e secondaria sia su un piano individuale che collettivo ( v. condizioni preesistenti – ipersuscettibilità ) • Contribuisce all’accuratezza della valutazione del rischio, attraverso opportuni feed-back • Permette di verificare l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate F.Brandi

  18. La sorveglianza Sanitaria La cartella sanitaria e di rischio L’informazione sul significato degli accertamenti sanitari effettuati rispetto ai rischi e sui risultati per ciascun singolo lavoratore Gli aspetti medico-legali : la Denuncia di malattia professionale ( art.139 DPR-1965 n 1124 ) - Il referto di malattia professionale (art. 334 C.P.P.)- il 1° certificato di malattia professionale e la segnalazione di mal. prof.le sec. Il D lgs 38/2000 da inviare all’INAIL Anche il lavoratore può richiedere un accertamento sanitario da parte del MC nel caso di problematiche della salute connesse con i rischi lavorativi propri della sua mansione.( definizione più precisa nel TU art 41) NO il DL F.Brandi

  19. Decreto 9 aprile 2008 Testo Unico sicurezza Art.41 Sorveglianza sanitaria (segue) 4. Le visite mediche di cui al c.2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal M.C. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite …sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione disostanze psicotrope e stupefacenti. F.Brandi

  20. La Sorveglianza sanitaria sec. il T U (art.41)Le novità Vengono introdotte alcune precisazioni e integrazioni migliorative : • il divieto di effettuare visite mediche in fase preassuntiva • la verifica nei casi previsti dalla legge, di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di stupefacenti • la messa a disposizione di un modello standardizzato di cartella sanitaria • La visita anche per il cambio di mansione e nel caso di cessa- zione di rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa F.Brandi

  21. La idoneità specifica alla mansione • Sia gli accertamenti preventivi che periodici hanno lo scopo di verificare la compatibilità tra condizioni di salute e specifica condizione di lavoro : il giudizio di idoneità • -La idoneità completa • -La idoneità con prescrizioni /limitazioni • -La Non idoneità temporanea o assoluta • Avverso tale giudizio il lavoratore può fare ricorso all’organo di vigilanza ( comma 9 –art 41 TU) • Il valore di tutela e prevenzione secondaria e terziaria F.Brandi

  22. Decreto 9 aprile 2008 Testo Unico sicurezza Art. 41 c.7 nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità c.9 avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo …. Art. 42 provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica c.1 il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n.68, in relazione ai giudizi di cui all’art. 41attua le misure indicate dal medio competente e qualora le stese prevedano una inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con lo stato di salute F.Brandi

  23. Il DECRETO 27 Aprile 2004:elenco aggiornato delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia di malattia professionale (art.139 TU approvato con Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n°1124) Nuovo aggiornamento :DM 14 gennaio 2008 GU 22 marzo 2008 • da parte di ogni medico che ne riconosca l’esistenza è obbligatoria la denuncia all’ASL ,ma anche all’INAIL competenti per territorio • Non sostituisce la tabella delle malattie il cui ultimo aggiornamento risale al 1994 , ma è alla base della revisione periodica della stessa Tabella delle malattie professionali (sec. D Lgs 38/00 art.10 ) • L’elenco approvato costituto da : Lista I ( malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità ) –LISTA II ( malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità ) • Lista III( malattie la cui origine lavorativa è possibile ) • Nella Lista II sono compresi il tumore della laringe da asbesto e il tumore polmonare da silice cristallina F.Brandi

  24. Possiamo riconoscere tre dimensiono del benessere, connesse con le tre sfere: corpo, mente e relazionisociali. Benessere fisico CORPO MENTE Benessere mentale RELAZIONI SOCIALI Benessere sociale F.Brandi

  25. Il nuovo concetto di salute sec l’OMS • Salute come benessere e non solo come assenza di malattia • L’individuo visto come unità psico-fisica e in relazione con gli altri • Il valore dei comportamenti , stili di vita : significato e ruolo della comunicazione • Il modello culturale olistico , non riduzionistico • Il prevalere sempre più significativo delle condizioni di malattia ad eziologia polifattoriale nelle quali giocano un ruolo impor-tante i fattori psico-sociali; i quadri aspecifici di malattia • Così avviene per malattie come le affezioni muscolo-sheletri-che della colonna e da sovraccarico dell’arto sup. , e nei quadri di astenopia F.Brandi

  26. Lo stress legato alla attività lavorativaLa dimensione dei problemi • Nell’Unione Europea lo stress legato al lavoro è il secondo problema di sa-lute più comune nel mondo del lavoro, dopo i dolori di schiena, e colpisce quasi un lavoratore su tre (28% dei lavoratori) • Studi in EU suggeriscono che tra 50% e 60% di tutti i giorni lavorativi persi sono collegati allo stress • Il 9% dei lavoratori europei riferisce di essere stato oggetto di vessazioni In Italia si stima che il 6% della popolazione attiva sia vittima di molestie morali sul luogo di lavoro • Si è stimato che lo stress da lavoro causa agli stati membri costi quantifica-bili in almeno 20 miliardi di euro ogni anno F.Brandi

  27. Lo stress legato alla attività lavorativa Gli aspetti legislativi • La commissione Europea ha introdotto dei provvedimenti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori • La direttiva 89/391 del Consiglio del 1989 contiene le clausole fon-damentali per la salute e la sicurezza dei lavoratori in base alle quali i datori di lavoro hanno la responsabilità di garantire che i dipendenti non siano danneggiati dall’attività che svolgono , nonché dagli effetti dello stress legato alla attività lavorativa • Tutti gli stati membri hanno recepito tale direttiva mediante la legislazione • In base all’approccio della direttiva i datori di lavoro dovrebbero: -- Mirare a prevenirlo -- valutarne i rischi -- prendere opportuni provvedimenti per prevenire il danno F.Brandi

  28. Alcol e infortuni – ILO • Sec. ILO le assenze dal lavoro sono due tre volte superiori in coloro che usano alcol e droghe • Circa il 10% di incidenti su lavoro sono imputabili a lavoratori intossicati • Circa il 10% delle calamità che si riscontrano sul lavoro sono connesse a droghe e alcol • Gli infortuni sul lavoro alcolcorrelati possono essere fino al 25% • I lavoratori con problemi di droghe e alcol richiedono assistenza medica triplicata e quintuplicati rimborsi alle assicurazioni • L’alcolismo è la causa del 40% dei cambi di lavoro • Vi è inoltre una grande relazione tra Alcol e lavoro, e Alcol e guida – Circa il 50% della mortalità in ambito lavorativo riguarda lavoratori alla guida di un automezzo • Costi economici rilevanti relativi all’uso di alcol in ambito lavorativo vanno da 6,5 a 12 milioni di euro all’anno L’importanza di evitare assunzione di bevande alcoliche sia durante il lavoro che durante i pasti F.Brandi

  29. Alcol e lavoro – Gli aspetti della sicurezza Correlazione tra alcolemia e efficienza psicofisica Alcolemia g/l Effetti 0,2-0,4 tendenza a guidare un mezzo in modo rischioso; riflessi disturbati. Ridotta elaborazione mentale delle percezioni sensoriali 0,5-0,8 riduzione di facoltà visiva laterale ; i movimenti e gli ostacoli vengono scorti più difficilmente, tem- pi di reazione fortemente prolungati (da 0,75 a 1,5 sec.),possibilità di commettere errori gravi 0,9-1,5 iniziali disturbi psicomotori per la maggior parte delle persone .Il livello di capacità visiva , atten- ione e di tempi di reazione è disastroso 1,5-2,0 incoerenza , mancanza di autocritica , incoordina- zione motoria, evidenti nell’80% delle persone 2,0-3.0 insensibilità dolore, diplopia, rallentamento grave dei riflessi , atassia, confusione mentale, vomito, incontinenza sfinterica 3,0-5,0 mancanza riflessi , stato incoscienza , coma , peri- colo di morte F.Brandi

  30. L. 125/2001- Art 15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) • 1-Per le attività lavorative con elevato rischio di infortuni, ovvero per la sicurezza, l’incolumità, la salute dei terzi… è fatto divieto di assunzione ed amministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. • 2- per le finalità previste nel presente art. i controlli alcolimentrici possono essere effettuati dal MC e dal medico del lavoro dei servizi per la prevenzione con funzione di vigilanza dell’ASL. • 3- ai lavoratori effetti da PAC possibilità di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione si applica art 124 del testo unico in materia di stupefacenti. F.Brandi

  31. La Normativa riferita all’alcol in ambito lavorativo - Il ruolo del medico competente • Il D.P.R. n. 303/1956: divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei posti di lavoro ,con eccezione di “modiche quantità” disponibili nella mensa. Attività del MC esplicitamente circoscritto a prevenzione di mal. prof.li • Art.5 L.300/1970 (Statuto dei Lavoratori): divieto di accertamenti su idoneità fisica dei dipendenti se non a mezzo di strutture pubbliche • Art.100 L. n. 685/1975: rischi per la sicurezza, incolumità e salute di terzi; cessazione dal lavoro del lavoratore con TD e utilizzo di strutture pubbliche per diagnosi e trattamento. Obbligo del DL di attivarsi in ogni caso di pericolo conoscibile. No prevista la tutela del lavoratore F.Brandi

  32. Art.124 D.P.R. 309/1990 (TU Stupefacenti e sost. Psicotr.): il mantenimento del posto di lavoro durante la sospensione lavoro per il trattamento • D.Lgs n. 626/1994: la tutela della salute del lavoratore rispetto ai rischi lavorativi, ma anche in considerazione delle sue capacità e a motivi di rischio inerenti alla sua persona • Art.15 L. n.125/2001:…… • Art.2087 c.c.: adozione da parte dell’imprenditore delle misure atte a tutelare la integrità fisica e la personalità morale del lavoratore- i compiti e gli obblighi delegati al MC. F.Brandi

  33. Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope .. DPR 309/90 – Art. 124 Per i lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che In tendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilita- zione presso i servizi di cui all’art.9 c.1..si applica l’art. 124.Esso afferma che questi lavoratori “ Se assunti a tempo determinato hanno il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comun- que per un periodo non superiore a tre anni “ L’assenza è equiparata ai fini economici e previdenziali all’aspettativa senza assegni dei dipendenti dello stato. F.Brandi

  34. Elenco attività lavorative a rischioProvvedimento 16 marzo 2006- Conferenza Stato Regioniai sensi di art.15 . L 125 -2001 • attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi : • …… ….. • mansioni sanitarie … • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine .. • mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi • addetti guida veicoli stradali…..addetti trasporti marittimi .. ferrovie ..aerei • … addetti comparti edilizia e costruzioni e tutte attività in quota oltre 2 m altezza • capiforno e conduttori addetti ai forni fusione • Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere F.Brandi

  35. La nuova cultura della prevenzione riferita ai comportamenti • I nuovi riferimenti del TU alla problematica dei rischi derivanti dallo stress lavoro correlato • La verifica prevista nell’ambito della SS di assenza di alcol dipen-denza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dalla norma • Il ruolo degli PSAL di supporto, indirizzo, collegamento, collabora-zione con i servizi di alcologia e aziende F.Brandi

  36. Conferenza unificata del 30 ottobre 2007-Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n°131 in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza • Mansioni che comportano rischi per la sicurezza, ’incolumità e la salute proprie e di terzi: • Tutte le attività per cui è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi • Le mansioni inerenti le attività di trasporto (guida, controllo, assistenza) di cose o persone in terra (compresi quindi i carrellisti), acque interne, mare, e d’aria • Tutto il personale addetto alla produzione, detenzione e vendita di esplosivi. F.Brandi

  37. Sorveglianza Sanitaria Conferenza Unificata 30/10/2007 art. 1: • le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi…sono, oltre a quelle di trasporto, anche quelle individuate dall’allegato I. • Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi delcombinato disposto degli articoli 16 e 17 del Dlgs 626/94 F.Brandi

  38. Due momenti per accertare assenza stato di tossicodipendenza e di assunzione anche sporadica: • Accertamenti sanitari preventivi (screening)e periodici ex art. 4 effettuati dal M.C. • B) Ulteriori accertamenti (esami complementari tossicologici..) che, sia a seguito di visita preventiva che periodica siano effettuati dal SERT…. F.Brandi

  39. (art.4 Accertamenti sanitari preventivi di screening.) Il medico competente: a) all’atto della assunzione sottopone i lavoratori a specifici test di screening in grado di evidenziare l’assunzione di sostanze stupefacenti. b) entro 30 giorni dalla richiesta del D.L. comunicando data e luogo della visita al lavoratore almeno 1 giorno prima c) la periodicità delle visite successive sarà stabilita dal M.C. in relazione alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte. F.Brandi

  40. Art.4 accertamenti preventivi di screening La positività degli accertamenti effettuati dal M.C. comporta: a) l’invio al SERT per la verifica dello stato di tossicodipendenza o sola assunzione sporadica b)La espressione di un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica F.Brandi

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