1 / 62

Master in Ordinamento e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni

Master in Ordinamento e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Servizi pubblici (economici)/Servizi di interesse (economco) generale e la concorrenza. 27 maggio 2011 Avv. Linda Ceraso Direzione Affari Legali e Societari - Esso Italiana s.r.l . AGENDA.

lang
Télécharger la présentation

Master in Ordinamento e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Master in Ordinamento e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni Servizi pubblici (economici)/Servizi di interesse (economco) generale e la concorrenza 27 maggio 2011 Avv. Linda Ceraso Direzione Affari Legali e Societari - Esso Italiana s.r.l.

  2. AGENDA I servizi di interesse economico generale (SIEG) Una nozione controversa Il modello organizzativo dei SIEG Liberalizzazione Regolazione economica Regolazione sociale I SIEG a Rete L’access alla rete L’unbundling L’indipendenza del regolatore Il finanziamento dei SIEG

  3. Art. 106 TFUE (ex art. 86 TCE): Gli stati membri non emanano nè mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui si riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli artt. 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale (...) sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione. La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. Art. 14 TFUE (ex art. 16 TCE) Fatti salvi l’articolo 4 del TUE e gli artt. 93, 106 e 107 del TFUE, in considerazione dell’importanza dei servizio di interesse economico generalenell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonchè del ruolo della promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito dei campo di applicazione dei trattati, provvedono affinchè tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il parlamento europeo ed il Consiglio, deliberabdo mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabilscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi SIEG - Fonti normative

  4. SIEG – Fonti normative Protocollo (n. 26) al TFUE sui Servizi di interesse generale Art. 1: i valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell’art. 14 del TFUE comprendono in particolare: Il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale della autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicino possibile alle esigenze degli utenti La divesità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente Art. 2: le disposizioni dei Trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico, all’Unione europea e al TFUE

  5. SIEG – Fonti normative Comunicazione Commissione su “I servizi di interesse generale in Europa”,11.09.1996 Comunicazione Commissione su “I servizi di interesse generale in Europa”,19.01.2001 Libro Verde su “I servizi di interesse generale”, 21.05.2003 Libro Bianco su “I servizi di interesse generale”, 12.05.2004

  6. I Servizi di interesse economico generale Una nozione controversa Impresa Servizi Interesse generale Economico

  7. Impresa: “Qualsiasi entità, persona fisica o giuridica, individuale o collettiva che svolga un’attività economicamente rilevante, ossia “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato” “(...) a prescindere dal suo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento” (Corte Giust. Causa 41/90, sent. Hofner) SIEG - Nozione

  8. Servizi: Distinzione Servizi/Funzione – (c.d. prerogative règalieennes) Art. 57 TFUE “Prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone” (attività di carattere industriale; attività di carattere commerciale; attività artigiane; libere professioni, etc) Art. 4 Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) “Qualsiasi attività economica non salariata, di cui all’art. 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione” SIEG - Nozione

  9. SIEG - Nozione Interesse Generale: “La qualificazione di un dato servizio come di interesse generale dipende da una valutazione squisitamente politica, la quale, in un determinato momento ed in una determinata società, non pone sullo stesso piano le diverse attività ma considera talune come vitali e parti fondamentali della società”

  10. SIEG - Nozione Economico: “servizi scambiati secondo le leggi del mercato, dietro retribuzione ed esercitati in vista del conseguimento di un profitto o diretti a coprire i costi sostenuti per la produzione del servizio offerto” (Cfr Corte Conti, 11.05.2009, n.195) Comunicazione sui SIG 2001 – non economici: Istruzione nazionale (Corte giust., causa C-263/86 Humbeli) Previdenza sociale (Corte giust., causa C-159/91 e C-160/91) Sindacati, partititi politici, associazione religiose e sportive, etc

  11. SIEG - Nozione Per poter definire un servizio come SIEG occorre guardare alle sue effettive modalità di gestione Si è di fronte ad un SIEG laddove questo venga offerto: in base alle leggi del mercato dietro retribuzione in vista del conseguimento di un profitto o in vista della copertura dei costi sostenuti per la produzione del servizio stesso e soddisfi specifiche esigenze di interesse generale

  12. SIEG – SINEG - SSIG Servizi ordinari Servizi di interesse generale Economici Non economici Mercato Libertà nella scelta del modello organizzativo Gestione amministrativa Servizi sociali di interesse generale (Comunicazione COM (2006) 177, 26.04.2006) Servizi diretti ad assicurare primarie esigenze di carattere esclusivamente sociale caratterizzati da una profonda connessione con il principio di uguaglianza sostanziale, qualificanti il modello giuridico di Stato sociale

  13. La regolazione dei SIEG Il modello organizzativo Liberalizzazione Regolazione economica Regolazione sociale

  14. La regolazione dei SIEG Il modello organizzativo Monopolio (sino inizi anni ’90) Presenza di ampie economie di scala che hanno stimolato l’integrazione verticale Motivi politici: settori strategici per l’economia ed il benessere di un Paese Clima ideologico Monopolio v Concorrenza (seconda metà anni ’90) Insoddisfazione - failure of public ownership Nuovo pensiero economico – tramonto delle teorie keynesiane e affermarsi del neo-liberalismo Sviluppo della tecnologia Impulso proveniente dal diritto comunitario Mercato Regolato – mano (ridimensionata) “visibile” dello Stato Stato Erogatore verso Stato Regolatore distinto dallo Stato “Guardiano Notturno”

  15. La regolazione dei SIEG Impulso proveniente dal diritto comunitario Commissione: Sino agli anni 80 la Commissione non si avvale dei poteri di cui all’art. 106(3) TFUE La Commissione mantiene una posizione neutrale nel dibattito tra i sostenitori di un’economia pienamente concorrenziale e i difensori del ruolo di programmazione sociale Atto Unico Europeo (1.07.1987): Muta l’orientamento della Commissione che assume un atteggiamento più restrittivo nell’applicazione dell’art. 106 TFUE L’AUE prevede l’instaurazione progressiva del mercato interno (ovvero di uno spazio ove assicurare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 8) da realizzare entro il 31.12.1992 Progressiva apertura dei mercati dei SIEG Prime direttive di liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (1988); trasporto ferroviario (1991); trasporto aereo (1992), etc Segue …

  16. La regolazione dei SIEG Giurisprudenza Comunitaria In una prima fase di applicazione dell’art. 86 TCE (106 TFUE), la Corte si è astiene dal sindacare le scelte politiche degli Stati membri relative all’organizzazione dei SIEG Atto Unico Europeo: muta l’orientamento giurisprudenziale Nelle sue decisioni vi è una crescente valorizzazione degli obiettivi economici della Comunità e la tutela delle libertà economiche assume un ruolo prioritario Cfr Corte giust. 19.3.1991, causa 202/88, Repubblica Francese c. Commissione (nota come Sentenza Terminali di comunicazione) La Corte restringe la portata della deroga contenuta nell’art. 106(2) TFUE Se in origine bastava l’esistenza di un interesse pubblico a giustificare la presenza di una distorsione alle libertà del mercato, si afferma l’interpretazione per cui tali deroghe non possono essere consentite in base alla sola presenza di un interesse generale ma debbono essere proporzionali al raggiungimento della missione generale

  17. La regolazione dei SIEG Principio di proporzionalità Il PP svolge un ruolo centrale per valutare se le restrizioni alle regole della concorrenza siano ammissibili ex art. 106(2) TFUE Si tenta di contemperare il principio di concorrenza con l’interesse degli Stati membri ad una soddisfacente gestione dei SIEG Il PP attiene all’ane al quantumdell’azione An: richiede che l’azione non possa essere sostituita da un’altra meno restrittiva delle regole della concorrenza Quantum: accertata la necessità, impone che l’azione sia la minima per l’adempimento della missione Comporta un giudizio sul livello di tollerabilità, accettabilità dell’azione messa in essere

  18. La regolazione dei SIEG La liberalizzazione Mercato delle comunicazioni elettroniche Mercato postale Mercato dell’energia elettrica e gas Mercato del trasporto ferroviario

  19. La regolazione dei SIEG Le comunicazioni elettroniche Prima fase di liberalizzazione tra il 1987 e il 1993 Direttiva 88/301/CEEsulla liberalizzazione del commercio, installazione e allaccio dei terminali di telecomunicazioni - Direttiva 90/833/CEEsulla concorrenza nei mercato di telecomunicazioni c.d. a valore aggiunto Parziale liberalizzazione dei servizi - Permane il monopolio per la gestione dell’infrastruttura Seconda fase di liberalizzazione tra il 1994 e il 2002 Direttiva 96/2/CEsulla liberalizzazione delle comunicazioni mobili e dell’interconnessione diretta delle reti degli operatori mobili con reti fisse o mobili straniere Si procede alla piena liberalizzazione del settore, inclusa la possibilità di duplicare la rete di telecomunicazione Terza fase di liberalizzazione 2002 – Direttiva 2002/19/CE; Direttiva 2002/20/CE; Direttiva 2002/21/CE; Direttiva 2002/22/CE Direttiva 2009/138/CE; Direttiva 2009/140/CE (che modificano Direttiva 2002/22/CE e Direttiva 2002/21/CE) Si procede ad una razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle telecomunicazioni

  20. La regolazione dei SIEG I servizi postali Direttiva 96/67/CE Parziale liberalizzazione dei servizi – Permane il monopolio per la gestione della rete Direttiva 2002/39/CE Direttiva 2008/6/CE Dispone a partire dal 1° gennaio 2011 la completa liberalizzazione del mercato, vietando agli Stati membri di concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi postali

  21. La regolazione dei SIEG Energia elettrica Direttiva 96/92/CE Produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita sono liberalizzate Liberalizzazione parziale (clienti idonei) Attività di trasmissione, dispacciamento, distribuzione restano assoggettate a regime di riserva Direttiva 2003/53/CE Totale apertura del mercato Novità in tema di TPA, unbundling, Autorità di regolazione Direttiva 2009/72/CE Ulteriori novità in tema di TPA, unbundling, Autorità di regolazione Gas Direttiva 98/30/CE Produzione, stoccaggio e vendita sono liberalizzate Liberalizzazione parziale (clienti idonei) Attività di trasporto resta assoggettata a regime di riserva Direttiva 2003/55/CE Totale apertura del mercato Novità in tema di TPA, unbundling, Autorità di regolazione Direttiva 2009/73/CE Ulteriori novità in tema di TPA, unbundling, Autorità di regolazione

  22. La regolazione dei SIEG Il trasporto ferroviario Permane il monopolio per la gestione dell’infrastruttura Direttive di prima generazione Direttiva 91/440/CE; Direttiva 95/18/CE; Direttiva 95/19/CE Direttive di seconda generazione Direttiva 2001/12/CE; Direttiva 2001/13/CE; Direttiva 2001/14/CE Direttive di terza generazione Direttiva 2007/58/CE; Direttiva 2007/59/CE

  23. La regolazione dei SIEG Mercato Regolato L’apertura dei mercati non si è tradotta in un completo arretramento dello Stato nella gestione dei SIEG ma in una trasformazione delle sue funzioni Stato Erogatore (diretto/indiretto) v. Stato Regolatore distinto dallo Stato “Guardiano Notturno” Nascita delle Autorità di Regolazione (indipendenti, elevata specializzazione tecnica) A livello nazionale (AGCom; AEEG) A livello europeo (Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell’energia; Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) Lo Stato Regolatore accetta i meccanismi del mercato e si limita a correggerne (“eterocorrezione”) le imperfezioni che potrebbero determinare esiti economicamente inefficienti o socialmente inaccettabili Regolazione economica (efficienza): finalizzato a promuovere la creazione di un mercato concorrenziale Regolazione sociale: finalizzato alla tutela e promozione dei diritti sociali, ovvero quei diritti che il mercato lasciato libero di operare non garantirebbe (in toto a livelli adeguati)

  24. La regolazione dei SIEG Regolazione economica (diversa dai programmi e controlli di cui all’art. 41(3) Cost) Compito della regolazione è quello di evitare che ad un monopolio legale si sostituisca un monopolio di fatto L’effettiva apertura del mercato richiede un intervento regolatorio ex ante finalizzato a fissare obblighi gravanti su soggetti aventi notevole forza di mercato (ex incumbent) onde evitare che questi ostacolino l’effettivo ingresso di nuove imprese – c.d. Regolazione asimmetrica Regolazione dell’accesso all’infrastruttura Regolazione dell’interconnessione Regolazione del Prezzo di accesso alla rete Regolazione del finanziamento Segue …

  25. La regolazione dei SIEG La regolazione economica si distingue dalla disciplina delle concorrenza La regolazione economica si caratterizza per essere un’attività ex ante, consistente nella emanazione di prescrizioni che incidono ed orientano il comportamento delle imprese, ispirata (prevalentemente) da finalità di promozione della concorrenza e dalla esigenza di correzione dei fallimenti del mercato (utilità) La disciplina antitrust si caratterizza per essere un’attività ex post, di applicazione e manutenzione delle regole, attività contingente e flessibile, a carattere prevalentemente sanzionatorio, basata sull’accertamento di comportamenti anticoncorrenziali Tuttavia la linea di demarcazione tra RE, affidata alle AI, e DA, affidata all’AGCM, è piuttosto labile: Si osserva infatti una integrazione/sovrapposizione tra i principi della regolazione e la tutela della concorrenza La regolazione economica è destinata a scomparire nel momento in cui la transizione da un mercato monopolistico ad un mercato concorrenziale è realizzata Ri-regolazione v. deregolazione

  26. La regolazione dei SIEG Regolazione sociale Il passaggio dal monopolio alla concorrenza non può prescindere da regole che assicurino anche l’erogazione di un servizio di interesse generale secondo modalità considerate adeguate a soddisfare i bisogni della collettività Trattato di Maastricht (sviluppare la dimensione sociale della Comunità); Trattato di Amsterdam (introduzione dell’art. 14); Libro Verde sui SIG; Libro Bianco sui SIG, Protocollo sui SIG, sentenza Courbeu (1993), sentenza Almeno (1994) In presenza di un SIEG permane la doverosità e responsabilità dei pubblici poteri nel garantirne l’erogazione in conformità a determinate caratteristiche ogniqualvolta il mercato risulti essere inadeguato al raggiungimento di tale obiettivo Obblighi di servizio pubblico Segue…

  27. La regolazione dei SIEG Obblighi di servizio pubblico (rectius di interesse generale) Lo Stato Regolatore interviene attraverso l’imposizione di specifici obblighi di servizio pubblico per garantire l’erogazione di quei servizi che l’impresa ove considerasse il proprio interesse commerciale non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura Universalità, uguaglianza, continuità, accessibilità, tutela della salute, tutela dell’ambiente, sicurezza, etc Contratti di servizio pubblico Regime specifico di cui all’art. 106(2) TFUE Distinzione con art. 43 Cost: riserva – gestione (diretta/indiretta) dei pubblici poteri

  28. La regolazione dei SIEG Obblighi di servizio pubblico nel settore delle comunicazioni elettroniche Direttiva 97/33/CE sull’interconnessione, sul servizio universale e sull’interoperabilità “Servizio universale”: “un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile” Direttiva 98/10/CE Direttiva 2002/22/CE Di consolidamento della preesistente normativa

  29. La regolazione dei SIEG Obblighi di servizio pubblico nel settore postale Direttiva 97/67/CE Art. 3 si preoccupa di garantire un servizio postale universale che offra un insieme minimo di servizi di qualità specifica che devono essere forniti in ciascuno Stato membro ad un prezzo accessibile, a tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica

  30. La regolazione dei SIEG Obblighi di servizio pubblico nel settore dell’energetico Direttiva 96/92/CE (art.10) - Direttiva 98/30/CE (art. 9) Direttiva 2003/54/CE (art 3.3.) - Direttiva 2003/55 (art. 3.3.) Gli Stati membriprovvedono “(…) affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati lo ritengono necessario, le piccole imprese, usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti Direttiva 2009/72/CE (art.3); Direttiva 2009/73/CE (art. 3) Di consolidamento della preesistente normativa

  31. La regolazione dei SIEG Obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto Regolamento (CEE) n. 1191/1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore del trasporto per ferrovia, su strada e per via navigabile Obbligo di servizio (continuità) Obbligo di trasporto (universalità) Obbligo tariffario (accessibilità) Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (che abroga il Reg. n. 1191/1969)

  32. I SIEG a rete I SIEG a Rete ovvero, i servizi caratterizzati dall’esistenza di una infrastrutturaessenziale, quali le comunicazioni elettroniche, il settore postale, il settore energetico, il traspoto, etc, La regolazione del Third Part-Access (TPA) L’unbundling L’indipendenza delle Autorità di regolazione

  33. I SIEG a rete La regolazione del Third Part-Access (TPA) La dottrina dell’Essential Facility come fondamento del diritto di accesso alle reti (United States v Terminal Railroad Association of Saint Louis, 1912) La DEF impone ad una impresa che detenga il controllo di una infrastruttura essenziale l’obbligo di renderla accessibile ai concorrenti a condizioni eque e non discrimintorie, nell’ipotesi in cui il suo utilizzo sia indispensabile allo svolgimento di determinate attività nei mercati a valle. Il rifiuto di accesso, in presenza di determinate condizioni, costituisce un abuso di posizione dominante

  34. I SIEG a rete Presupposti per l’applicazione della DEF: Condivisibilità Indica la possibilità tecnica di concedere l’accesso per cui la fruizione della facility non è tale da impedire al proprietario di disporre del bene Essenzialità È intesa come indispensabilità – e non agevole sostituibilità - per lo svolgimento dell’attività Non duplicabilità Secondo un orientamento della Corte di Giustizia (causa C-7/97, Oscar Bronner) il giudizio sulla possibilità di realizzare la facility alternativa deve prescindere dalle condizioni economiche e dalla posizione di mercato del soggetto richiedente dovendosi provare “che non è economicamente redditizio creare un secondo sistema da parte di una impresa che abbia una dimensione economica paragonabile a quella che ha realizzato l’infrastruttura di cui trattasi”

  35. I SIEG a rete Pertanto, in presenza di una Essential Facility: Il proprietario/gestore di un EF dovrà consentirne l’accesso: Se è indispensabile per la fornitura del servizio Se il rifiuto – o accesso a condizioni discriminatorie – elimina una concorrenza effettiva nel mercato a valle o impedisce l’ingresso di un nuovo prodotto/servizio Se il rifiuto non è obiettivamente giustificato (ad es. non solvibilità del richiedente, non professionalità, non rispondenza a parametri tecnici e di sicurezza)

  36. I SIEG a rete Il diritto di accesso nella disciplina di settore La DEF ha costituito un’efficace strumento negli interventi di liberalizzazione dei SIEG a rete ed è stata utilizzata per giustificare i processi di regolazione di accesso alle reti e l’obbligo imposto alle imprese di consentirne l’accesso DEFverso Regolazione ex ante Riconoscimento ex ante del diritto di accesso alla rete Parità di armi tra concorrenti Concorrenza

  37. I SIEG a rete Accesso alla rete Regolazione ex ante Diritto antitrust Accesso regolato Accesso negoziato Prezzo Il sistema di Accesso Regolato prevede che le condizioni di accesso siano determinate sulla base di tariffe pubbliche prederminate dalle Autortià di settore Il sistema di Accesso Negoziato prevede che le condizioni di accesso siano negoziate direttamente con il gestore. Obbligo di pubblicare le tariffe. Specifici compiti spettano alle Autorità d settore: controllo sulle tariffe, sulle condizioni contrattuali La regolazione del TPA è maggiore in quei settore dove minore è il grado di apertura del mercato

  38. Provvedimento AGCM n. 17131, (A357) con il quale l’Autorità ha condannato per abuso di posizione dominante Telecom e Wind per aver posto in essere condotte configurabili come pratiche discriminatorie nei rispettivi mercati all’ingrosso dei servizi di terminazione sulle proprie reti, consistenti nell’appliazione alle proprie divisioni commerciali di condizioni tecniche e/o economiche per la terminazione delle chiamate fisso-mobili sulle proprie reti più favorevoli rispetto a quelle praticate ai propri concorrenti Decisione Commissione (2003/707/CE), 21.05.2003 in cui la Commissione al termine dell’istruttoria accerta che Deutsche Telekom sfruttava in maniera abusiva la propria posizione dominante sui mercati rilevanti per l’accesso diretto alla propria rete telefonica fissa Provvedimento AGCM n. 6698, in cui l’Autorità ha qualificato in termini di abuso di posizione dominante il comportamento di Poste Italiane spa che, in relazione alla consegna della posta elettronica ibrida, aveva discrimanato il Consorzio Risposta, applicando dei prezzi più elevati rispetto a quelli che aveva praticato per una società partecipata (Postel)

  39. I SIEG a rete Il TPA nel settore delle comunicazioni elettroniche – accesso negoziato La fornitura di rete è considerata attività di interesse generale, non riservata e sottoposta ad un regime di autorizzazione generale Fondamentale è invece il diritto di interconnessione tra reti (garanzia di una piena interoperabilità tra reti) Per la realizzazione dell’accesso e dell’interconnessione è stato adotatto un sistema di accesso negoziato ove, in particolare, la determinazione del prezzo è affidata alla contrattazione delle Parti L’Autorità può però imporre che i Prezzi siano orientati ai costi qualora rilevi che l’operatore potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato; può autorizzare dinieghi, stabilire condizioni tecnico-operative Il diritto di accesso e di interconnessione sono disciplinati dalla Direttiva 2002/19/CE Art. 4(1) stabilisce che gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione L’obbligo di concedere l’accesso alla rete (art. 12) non è generalizzato ma può essere imposto dalle Autorità solo alle imprese che dispongano di un “significativo potere di mercato” designate tali in esito all’analisi del mercato realizzato a norma dell’art. 16 Direttiva 2002/21/CE, qualora reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato L’accesso può essere rifiutato in base a criteri obiettivi quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l’integrità della rete

  40. I SIEG a rete In Italia La disciplina del diritto di accesso e di interconnessione è contenuta nel Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 40-52, d.lgs. 214/2003) Obbligo di interconnessione (art. 41) – l’obbligo di accesso può essere imposto solo in capo all’operatore con significativo potere di mercato, solo se l’Autorità reputi che l’eventuale rifiuto sia irragionevole e possa ostacolare lo sviluppo del mercato concorrenziale I contratti di accesso e interconnessione sono perfezionati sotto la vigilanza del Regolatore Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione nel rispetto degli obblighi di trasparenza, di non discriminazione e di contabilità separata

  41. I SIEG a rete Il TPA nel settore postale – accesso regolato L’art. 2, Direttiva 97/67/CE definisce rete postale l’insieme dell’organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore o dai fornitori del servizio universale per raccogliere gli invii dai punti di accesso sull’insieme del territorio, trasportarli al centro di distribuzione e conseguentemente distribuirli all’indirizzo indicato sull’invio Direttiva 2008/06/CE L’ art. 11 affida alle istituzioni comunitarie il compito di adottare “le necessarie misure di armonizzazione atte a garantire (...)l’accesso alla rete postale in condizioni di trasparenza e di non discriminazione” Art. 11-bis: (..) gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie a determinati elementi dell’infrastruttura (banche dati indirizzi, caselle postali, etc) In tale settore la disciplina dell’accesso alla rete è piuttosto blanda e ampia è la discrezionalità riconosciuta al gestore

  42. I SIEG a rete In Italia D.lgs n. 261/1999 (di attuazione della Direttiva 97/67/CE) Affida al Ministero delle Comunicazioni il compito di adottare provvedimenti intesi a realizzare che l’accesso alla rete avvenga in condizioni di trasparenza e non discriminatorie L’accesso avviene mediante la stipulazione di un contratto tra l’intermediaro e Poste italiane s.p.a. ad un prezzo il cui tetto massimo è definto dal Ministero delle Comunicazioni

  43. I SIEG a rete Il TPA nel settore energetico – accesso regolato Nonostante il processo di liberalizzazione l’attività di trasmissione (consistente nel collegamento tra fonti di produzioni e reti di distribuzioni di elettricità ad altissima ed alta tensione) e dispacciamento dell’energia elettrica, nonchè la distribuzione (consistente nel trasporto dell’energia dispacciata attravreso la rete di trasmissione nazionale sulle reti di distribuzione ad alta, media e bassa tensione le consegne ai clienti finali), e l’attività di trasporto del gas naturale (consistente nel collegamento tra fonti di produzioni e reti di distribuzioni di gas attraverso un gasdotto ad alta pressione) restano assoggettate a regime di riserva, a causa delle condizioni di monopolio naturale. E’ stato adottato un sistema di accesso regolato più intenso rispetto ad altri settori

  44. I SIEG a rete Accesso alla rete elettrica Direttiva 96/62/CE Accesso negoziato, accesso regolato, acquirente unico Direttiva 2003/54/CE Accesso regolato Direttiva 2009/72/CE Accesso regolato L’’art. 32 prevede che “gli Stati membri garantiscano un sistema di accesso alla rete basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno si che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati e pubblicate prima della loro entrata in vigore”

  45. I SIEG a rete In Italia Sin dall’inizio del processo di liberalizzazione è stato adottato il sistema di accesso regolato (cfr. art. 3 e 24 d.lgs. n. 79/1999) Il gestore della rete ha l’obbligo di permettere l’accesso a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecnico-economiche stabilite dall’AEEG L’art. 3 del d.lgs. n. 79/1999 prevede che il gestore della rete adotti un proprio codice di rete, approvato dall’AEEG, in cui siano disciplinate le condizioni di interconnessione e accesso al proprio sistema (cfr Delibera AEEG del 23.03.2007) L’AEEG ha il compito di determinare le tariffe di accesso e tutte quelle misure necessarie a garantire l’accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità della rete.

  46. Il TPA Accesso alle reti del gas Direttiva 98/30/CE Accesso negoziato, accesso regolato Direttiva 2003/55/CE Accesso regolato Direttiva 2009/73/CE Accesso regolato per i sistemi di trasporto e di distribuzione Scelta tra accesso negoziato o regolato per lo stoccaggio L’Autorità di regolazione ha il compito di stabilire e approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o di distribuzione Rifiuto accesso: incapacità infrastuttura; ostacolo all’adempimmento degli obblighi di servizio pubblico, gravi difficoltà economiche

  47. I SIEG a rete In Italia Sin dall’inizio del processo di liberalizzazione è stato adottato il sistema di accesso regolato (cfr. d.lgs. n. 164/2000) Il gestore della rete ha l’obbligo di permettere l’accesso a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecnico-economiche stabilite dall’AEEG L’eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all’AEEG, all’AGCM nonchè al Ministero competente Il gestore della rete ha l’obbligo di adottare un codice di rete, approvato dall’AEEG, in cui siano disciplinate le condizioni di interconnessione e accesso al proprio sistema (cfr Codice di rete Snam rete Gas, Delibera AEEG 87/2005) L’AEEG ha il compito di determinare le tariffe di accesso e tutte quelle misure necessarie a garantire l’accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità della rete.

  48. I SIEG a rete L’accesso alla rete ferroviaria – accesso regolato L’accesso alla rete si realizza attraverso una procedura di ripartizione della capacità infrastrutturale secondo criteri e procedure prefissate ed in base a principi predeterminati (cfr. Direttiva 2001/14/CE) La capacità della rete deve essere assegnata dal gestore in modo non discriminatorio L’accesso può essere negato qualora la rete sia satura Al fine di neutralizzare la rete se il gestore non è indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, la normativa comunitaria richiede che l’assegnazione della capacità e la determinazione del prezzo siano svolte da un organismo indipendente Le informazioni necessarie per l’uso dei diritti di accesso devono essere pubblicate integralmente in un prospetto informativo della rete (PIR)

  49. I SIEG a rete L’unbundling - Imprese verticalmente integrate - Separazione tra gestore della rete e fornitore del servizio L’accounting Unbundling Implica una sola separazione contabile per le attività di gestione della rete Legal Unbundling Implica una separazione non solo contabile ma anche societaria per la gestione della rete Fuctional Unbundling Implica l’adozione di misure (Chinese Wall) per garantire l’effettiva separazione tra gestore della rete e fornitore del servizio Ownership Unbundling La proprietà della rete è separata dall’impresa attiva nella produzione del servizio e le imprese non appartengono al medesimo gruppo societario.

  50. I SIEG a rete Decisione Commissione (2004/33/CE), 27.08.2003 nei confronti di FS RFI spa per violazione dell’art. 82 TCE a seguito di denuncia di impresa concorrente per rifiuto di accesso alla rete Provvedimento AGCM, 18.09.2007 nei confronti di FS RFI spa per violazione dell’art. 82 TCE per comportamenti posti in essere nel mercato dell’accesso alla rete finalizzati ad ostacolare/escludere i concorrenti AGCM, Provvedimento n. 15174, 15.02.2006 nei confronti di ENI-TTPC (Trans Tunisian Pipeline Company Ltd) per violazione dell’art. 82 TCE per comportamenti posti in essere nel mercato dell’accesso al gasdotto finalizzati ad ostacolare/escludere i concorrenti AGCM, indagine conoscitiva avviata il 29.04.2009 per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 82 TCE commesse da diversi gruppi societari veriticalmente integrati, tra cui il gruppo ENI,consistenti nell’aver adottato, nel mercato della distribuzione del gas, comportamenti che avrebbero avuto l’effetto di proteggere o ampliare le quote di mercato del venditore integrato ENI (divisione gas&Power) nei mercati a valle della vendita di gas

More Related