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STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE

STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE STRUMENTI E PRASSI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IL TRUST Cercola (NA), 7 marzo 2013 Avv. Prof. Stefano Loconte. IL TRUST. DEFINIZIONE

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STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE

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Presentation Transcript


  1. STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE STRUMENTI E PRASSI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IL TRUST Cercola (NA), 7 marzo 2013 Avv. Prof. Stefano Loconte Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  2. IL TRUST • DEFINIZIONE • Istituto di matriceanglosassone di lungatradizione, sviluppatosineipaesi di common law che ha fattoilsuoingresso in Italia con la ratificadellaConvenzionedell’Ajaad opera dellalegge 9 ottobre 1989, n. 364. • È unostrumentoduttile, di facile utilizzo. • È versatile, puòassumereformeestremamentediversificate. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  3. IL TRUST • DEFINIZIONE (…segue) • Non esisteunadefinizione di trust data dallaleggeitaliana. • In base allaConvenzionedell’Aja, il trust puòesseredefinito come ilrapportogiuridicoistituito da una persona (ildisponente o settlor), con attotravivi o mortis causa, in virtù del quale, talunibenisianoposti sotto ilcontrollo di un determinatosoggetto (il trustee) che li gestisce per unoscopoprestabilito e nell’interesse di un beneficiario. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  4. IL TRUST • ATTO ISTITUTIVO • Contiene le disposizionicheregolanoirapportitraisoggetti del trust e la gestione del patrimoniosegregato. • ATTO DISPOSITIVO • È l’atto con cui il settlor vincolaibeni in trust ed è, generalmente, a titologratuito. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  5. IL TRUST • N.B. • Gliatti di disposizione (l’attodispositivo) deibeni in trust non devonoesserenecessariamentecontestualiall’attoistitutivo ma possonoesserepostianchesuccessivamente. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  6. IL TRUST • SOGGETTI • NECESSARI: 1) disponente (settlor): trasferisceipropribeni in trust 2) trustee: divienetitolaredeibeni in trust • EVENTUALI: 1) beneficiario: soggettonei cui interessiibenidevonoesseregestiti 2) guardiano: soggettochedevesupervisionatel’attività del trustee. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  7. IL TRUST • BENI • Costituisconounamassadistintache non siconfonde con il patrimonio del trustee. • Devonoessereintestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto di esso. • Il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporreibeni in trust secondo le indicazionidettatenell’attoistitutivo del trust e le norme di legge. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  8. IL TRUST • EFFETTO PRINCIPALE • Segregazionepatrimoniale • I beni non possonoessereoggetto di pretese: - da parte deicreditoripersonali del trustee - da parte deicreditori del disponente - da parte deicreditorideibeneficiarinei trust discrezionali. • I beni non rientranonel regime matrimoniale e successorionènellaprocedurafallimentare. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  9. IL TRUST • FUNZIONI • Realizzare la separazionetrabeni e aziendali e familiari • Gestireilpassaggiogenerazionaledell’impresa • Proteggereilpatrimoniopersonaledall’attaccodeicreditori • Salvaguardareibenidopo la separazioneconiugale • Preservareibeni di proprietà di soggettiincapaci • Realizzarecomplesseoperazionicommerciali Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  10. IL TRUST • FUNZIONI (… segue) • È un ottimostrumento di pianificazionesuccessoria. • Nonchè di pianificazionefiscale, soprattutto in ambitointernazionale. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  11. IL TRUST • TIPI DI TRUST • Si distinguono in: 1)Trust con beneficiari: se costituitinell’interesse di un beneficiario 2)Trust di scopo: se costituiti per un fine determinato • Ulterioredistinzione: 1) Trust liberali: con essisidispone di assets familiari con finalitàsuccessoria 2) Trust commerciali: es. per disporre la segregazione di attivitàd’impresa. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  12. IL TRUST • TRUST DI SCOPO • L’attoistitutivo non designaalcunbeneficiarionèprevedechevengasuccessivamenteindividuato. • Nelmodellointernazionale, i trust di scoponon charitable sonospessoutilizzati per operazionifinanziarie e commerciali in luogodellesocietà. • In alcunicasi, il trust svolge la funzione di holding finanziaria. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  13. IL TRUST • TRUST AUTODICHIARATO • Le figure del disponente e del trustee coincidono. • La Convenzionedell’Aja non esclude, in linea di principio, tale tipo di trust purchèciòsiaconsentitodallaleggeregolatrice del disponente. • Ad esempio, la legge di Jersey (frequentementenellaprassiinvocata) consente la costituzione di tali trust. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  14. IL TRUST • TIPI DI TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI • Trust trasparenti: sono trust con beneficiariindividuati, i cui redditivengonoimputati per trasparenza al trust stesso. • Trust opachi: sono trust senzabeneficiariindividuati, i cui redditivengonotassatidirettamente in capo al trust. • Trust trasparente e opaco: es. l’attoistitutivoprevedeche parte del reddito di un trust siaaccantonata a capitale e parte siaattribuitaaibeneficiari. In talcaso, ilredditoaccantonatosaràtassato in capo al trust mentreilredditoattribuitoaibeneficiarisaràimputato a quest’ultimi. • N.B. I redditiimputati al beneficiariosonoqualificati come redditi di capitale. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  15. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST Il comma 74 dell’art. 1 dellaFinanziaria 2007 ha modificatol’art. 73 del Tuir, includendo i trust tra i soggettipassividell’impostasulredditodellesocietà. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  16. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Ai finidelleimposte sui redditisidistunguono due tipologie di Trust: • Trust con beneficiariindividuati, i cui redditivengonoimputati per trasparenza al trust stesso (trust trasparenti) • Trust senzabeneficiariindividuati, i cui redditivengonotassatidirettamente in capo al trust (trust opachi). Un Trust puòesserecontemporaneamentetasparente e opaco. Es: l’attoistitutivoprevedeche parte del reddito di un trust siaaccantonata a capitale e parte siaattribuitaaibeneficiari. In talcaso, il redditoaccantonatosaràtassato in capo al trust mentre il redditoattribuitoaibeneficiarisara’ imputato a questiultimi. I redditiimputati al beneficiariosonoqualificati come redditi di capitale (art. 44, comma 1 lett. g-sexties). Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  17. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Art. 73 TUIR (come modificati dal comma 74 dell’art. 1 dellaFinanziaria 2007) ha affermatochesonosoggetti IRES: • I Trust residentisulterritoriodelloStatochehanno per oggettoesclusivo o principalel’esercizio di attivitàcommerciali (enticommerciali) • I Trust residentinelterritoriodelloStatoche non hanno per oggettoesclusivo o principalel’esercizio di attivitàcommerciali (enti non commerciali) • I Trust non residenti, per iredditiprodottinelterritoriodelloStato (enti non residenti) Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  18. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST • In quantosoggettopassivo IRES il Trust, siachesvolga, siache non svolga, in manieraesclusiva o principaleattivita’ commerciale, è obbligato a tenere le scritturecontabili. • Il Trust è tenuto allapresentazionedelladichiarazionedeiredditi. • Il Trust è tenuto ad adempieregliobblighiformali e sostanzialirelativiall’IRAPprevisti dal d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  19. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST • Se iltrasferimento ha ad oggettobenimerce: ricavo di esercizioex art. 5, comma 2 Tuir da quantificaresulla base del valorenormaleaisensidell’art. 9, comma 3 Tuir. • Se iltrasferimento ha ad oggettobenidiversida quellichegeneranoricavi, essogenererapuls/minusvalenzerilevanti ex art. 58, 86 e 87 Tuir. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  20. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Se iltrasferimento ha ad oggettoun’azienda: art. 58, comma 1 Tuir: escludeilrealizzo di plusvalenze in caso di trasferimentod’aziendaper causa di morte o per attogratuito. In talcaso, l’aziendaè assuntaaimedesimivalorifiscalmentericonosciutineiconfronti del dantecausa. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  21. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Se il trasferimento ha ad oggettobenidiversi da quellirelativiall’impresail trasferimento al Trust, in assenza di corrispettivo, non genera materiaimponibileaifinidellaimposizione sui redditi, nèin capo al disponente non imprenditore, nèin capo al Trust o al trustee. Per quest’ultimo, anche se non imprenditore, non siavrannosopravvenienzeattive ex art. 88, comma 3 lett b) Tuir, in quantoibenitrasferitiin Trust non siconfondono con ilpatrimonio del trustee, ma costituisconoun patrimonioseparato. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  22. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST • Il trattamentofiscaledellacessionedeibenidurante la vita del Trust non presentaparticolariproblemi. • Se le cessionivengono poste in esserenell’eserciziodell’impresa, la discilinafiscalevaria in funzionedellacategoria di appartenenza del beneceduto. • Se le cessioni non sonoeffettuatenell’eserciziodell’impresapotranorealizzarsi, ricorrendoneipresupposti, le fattispeciereddituali di cui all’art. 67 Tuir. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  23. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Art. 73, comma 2 Tuir (come modificato dal comma 74, lett. b) art. 1 Finanziaria 2007: “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  24. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST CARATTERISTICHE: • Beneficiarioindividuato • Redditiimputati in ognicaso, indipendentementedallaeffettivapercezione. I redditiconseguiti e correttamentetassati in capo al Trust prima dellaindividuazionedeibeneficiari, non possonoscontareunanuovaimposizione in capo a questiultimi a seguitodellalorodistribuzione. Qualora, invece, il Trust siatrasparente e ilredditosiaimputatoaibeneficiari, ilcredito di impostaspettaaisingolibeneficiari in proporzione al redditoimputato, analogamente a quantodispostodall’art. 165, comma 9, per le societa’ chehannooptato per il regime dellatrasparenza. Infine, nelcaso in cui il Trust attribuisca solo parte del redditoaibeneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazionespetta al Trust e aibeneficiari in proporzione al redditoimputato. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  25. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione L’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioniedintegrazioni, dalla L. n. 286/2006 ha istituitol’impostasullesuccessioni e donazioni, estendendol’ambitoapplicativodellastessaallacostituzione di vincoli di destinazione, tra cui rientraancheil trust. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  26. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione C.M. 48/E/2007, al punto 5.2: la costituzione del vincolo di destinazione. Avvendendofin dall’origine a favore del beneficiario, determina la immediatadebenzadell’imposta di donazione. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  27. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione C.M. 48/E/2007: per applicare le aliquoteridotte e le franchigie, è sufficientecheilbeneficiariosiaidentificato, in relazione al gradodi parentela con ildisponente, al momentodellacostituzione del vincolo. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  28. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione C.M. 48/E/2007: l’imposta di donazionetrovaapplicazione solo nelprimo passaggio dal disponente al trustee e non ancheneltrasferimento finale dal trustee aibeneficiari. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  29. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione Nelcaso di trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l’imposta di donazionesaràdovuta con l’aliquota dell’8% prevista per ivincoli di destinazione a favore di “altrisoggetti” aisensidell’art. 2, co 48, lett. c) D.L. 262/2006. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  30. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione C.M. 48/E/2007: l’art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, introdottodall’art. 1, comma 78, L. 296/2006, stabilisceche, nelrispetto di determinate condizioni, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favoredeidiscendenti del disponente non è soggettoall’impostaqualoraabbia ad oggettoaziende o rami di esse, quote sociali e azioni. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  31. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione L’art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, stabilisceinoltreche, “in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a) del Tuir, ilbeneficiospettalimitatamenteallepartecipazionimediante le quali è acquisito o integratoilcontrolloaisensidell’art. 2359, primo comma, numero 1) del codicecivile. Il beneficiosiapplica a condizionechegliaventicausaproseguanol’eserciziodell’attivitàd’imopresa o detenganoilcontrolloper un periodo non inferiore a cinqueannidalla data del trasferimento, rendendo, contestualmenteallapresentazionedelladichiarazione di successione o all’atto di donazione, appositadichiarazione in talsenso”. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  32. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione – Beneficiari indeterminati C.M. 3/E/2008 ha chiarito che se il trust viene costituivo nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela, si applica l’imposta di donazione nella misura dell’8%. Pur in assenza di ulteriori indicazioni di prassi, sembra legittimo sostenere che, una volta determinatri in modo definitivo i beneficiari, sia percorribile la strada del rimborso dell’imposta versata in eccesso in sede di istituzione del trust, applicando, per analogia, l’art. 42, co 1 lett. f) D. Lgs. 346/90 prevista per l’imposta di successione. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  33. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione – Trust di scopo La C.M. 3/E/2008 ha chiarito che, nel trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l’imposta di donazione sarà dovuta con aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti” ai sensi dell’art. 2, comma 48, lett. c) D.L. 262/2006. La R.M. 4.10.2007, n. 278/E ha ritenuto che il trust a favore di un disabile è qualificabile come trust di scopo. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  34. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione – Trust autodichiarato C.M. 3/E/2008 ha chiaritoche la disposizione di beni in trust rileva, in ognicaso, aifinidell’applicazionedell’impostasullesuccessioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust inquantosiimprime un vincolo di destinazione a determinatibeni. Da ciòconseguechel’imposta di donazionetroveràapplicazioneanchenelcaso del trust autodichiarato, in cui ildisponente assume le funzioni di trustee. Se nel trust autodichiaratoildisponente coincide con il trustee non sussiste la segregazione del patrimonio e l’imposizionefiscaleresta in capo al disponente. Contra, CTR Milano, 4/7/2012, n. 73/158/2012, secondo cui il trust autodichiarato non scontaimpostasullesuccessioni e donazioni. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  35. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Imposta di donazione – Trust liquidatorio Il trust liquidatoriopuòessere un trust di scopo o un trust con beneficiariindividuati. Non sussistendo un rapporto di parentelatradisponente e beneficiario, l’Amministrazionefinanziariaprevedel’imposta di donazione con aliquota dell’8%. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  36. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Impostaipotecaria e catastale (Tesidell’AgenziadelleEntrate) Le imposteipocatastalisonodovute, rispettivamente, per la formalitàdellatrascrizionedi attiaventi ad oggettobeniimmobili o dirittirealiimmobiliari e per la volturacatastaledeimedesimiatti. La C.M. 48/2007 ha chiaritoche le stesseimpostesonodovutein misuraproporzionalesia in sede di attribuizionedi beniimmobili o di dirittirealiimmobiliari dal disponente al trustee, sianelsuccessivotrasferimentodeibenimedesimi dal trustee aibeneficiari. Le ipotecatastalisonoinoltredovutenelcasodi trasferimentieffettuatidurante la vita del trust. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  37. DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST Impostaipotecaria e catastale (Tesi del Notariato) Secondo lo Studio del Notariato n. 58/2010/T, al contrario, le imposteipocatastalisonodovuteesclusivamentenellafase finale del passaggiodeibeni dal trustee aibeneficiari. Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

  38. Avv. Prof. Stefano Loconte stefano.loconte@studioloconte.it Loconte & Partners Studio Legale e Tributario www.studioloconte.it MILANO BARI ROMA V. M. Pagano, 61 – 20145 C.so della Carboneria,15 – 70123 V. G. B. Martini, 14 – 00198 Tel: +39 0245476250 Tel: +39 0805722880 Tel: +39 068419536 Fax: +39 0245476251 Fax: +39 0805759312 Fax: +39 068419688 milano@studioloconte.itbari@studioloconte.itroma@studioloconte.it 38 Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

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