1 / 52

LEZIONE 4 Concorrenza e coordinamento dell’imposta societaria nella UE

LEZIONE 4 Concorrenza e coordinamento dell’imposta societaria nella UE. Tassazione internazionale – PARTE II CLAMEP Economia della tassazione societaria - CLAMED 4 crediti – 30 ore 15.11.2010-15.12.2010. Concorrenza fiscale (vedi lezione 3 prima parte). Race to the bottom?.

livvy
Télécharger la présentation

LEZIONE 4 Concorrenza e coordinamento dell’imposta societaria nella UE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LEZIONE 4 Concorrenza e coordinamento dell’imposta societaria nella UE Tassazione internazionale – PARTE II CLAMEP Economia della tassazione societaria - CLAMED4crediti – 30 ore15.11.2010-15.12.2010

  2. Concorrenza fiscale (vedi lezione 3 prima parte)

  3. Race to the bottom? • Prevalenza tassazione alla fonte, per l’imposta societaria • Concorrenza fiscale: tendenza al ribasso delle aliquote (più marcata nei paesi più piccoli) • Modello base di concorrenza fiscale: prevede che un’imposta alla fonte su un fattore mobile come il capitale sia destinata a scomparire. Anzi sarebbe meglio non tassarlo, il capitale, perchè in ultima istanza l’incidenza sarebbe sul fattore immobile (tipicamente il lavoro) • Ma abbiamo visto che il “race to the bottom” non si è verificato: le aliquote (legali e un po’ meno METR e AETR) sono calate, ma CIT/Pil no, è anche aumentato soprattutto nei paesi medi e piccoli…… • Cosa possiamo aspettarci nel futuro? • Un’ulteriore riduzione delle aliquote legali ed effettive? • Una progressiva scomparsa della CIT (e più in generale delle imposte sui fattori mobili…)

  4. Motivi che contrastano le predizioni di una “race to the bottom”… • Rendite specifiche di localizzazione, incluse alcune infrastrutture materiali e immateriali che possono essere finanziate con l’imposta • Non perfetta mobilità dei capitali • Presenza di un credito di imposta per le imposte pagate all’estero • Ruolo dell’imposta societaria come backstop per l’imposta personale • Vincoli politici all’abolizione dell’imposta societaria • L’imposta societaria permane solo per le imprese interne (fattori non mobili); le altre possono sempre eludere o evadere……

  5. La concorrenza fiscalenon è un problema? • Abbiamo visto fattori che concorrono a determinare CIT/Pil, e abbiamo visto che fino ad ora la concorrenza non ha impedito la stabilità del gettito, ma le condizioni sono cambiate: • BI non può crescere all’infinito, anche se vi sono ancora spazi per una indeducibilità IP; • i profitti del settore finanziario, che sono stati una importante spiegazione, avranno presumibilmente forte calo; • la congiuntura economica è negativa • La concorrenza fiscale non ha condotto a una convergenza dei sistemi, a parte alcuni aspetti specifici (es. l’abolizione del credito d imposta, sostituito però con sistemi diversi; la Pex, applicata però con regole diverse…) • Le aliquote legali e quelle effettive sono ancora ampiamente differenziate • Il sistema è ancora molto lontano da quello che sarebbe necessario per un efficiente funzionamento del mercato interno, anche se …. c’è chi dice che la concorrenza fiscale è una buona cosa (Public choice)

  6. E’ necessario un maggior coordinamento in ambito comunitario • Base imponibile • Aliquote • Entrambe? Ci sono diversi gradi di cooperazione/armonizzazione, ognuno dei quali affronta problemi diversi

  7. Alcune questioni preliminari • A differenza di quanto previsto nel campo della tassazione indiretta (ex art 91, 92, 93), nel Trattato costitutivo della CE non è prevista armonizzazione fiscale per le imoste dirette • Fondamento giuridico iniziative Commissione è in genere ex-art. 94

  8. Articolo 111 (ex articolo 91 del TCE) I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono Articolo 112beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. Articolo 112 (ex articolo 92 del TCE) Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione. Articolo 113 (ex articolo 93 del TCE) Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

  9. Articolo 115 (ex articolo 94 del TCE) Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Contesto (http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l31058.htm) • La normativa comunitaria lascia agli Stati membri grande discrezionalità nella concezione dei loro sistemi di imposizione diretta, consentendo loro di adattarli in funzione di obiettivi e imperativi nazionali. Disposizioni fiscali esclusivamente o principalmente fondate su considerazioni di ordine interno possono tuttavia comportare incoerenze nel trattamento fiscale quando sono applicate in un contesto transfrontaliero. Un contribuente in situazione transfrontaliera, che si tratti di un privato o di un'impresa, può essere vittima di discriminazione o di doppia imposizione, e può succedere che debba pagare spese supplementari per conformarsi a più regolamentazioni diverse. • L'aumento netto delle denunce presentate in questi ultimi anni dai contribuenti dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia delle Comunità europee dimostra chiaramente che è necessario garantire maggiore cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri.

  10. Tax coordination: main actors and attitudes (1) • Business community: usually and increasingly in favour of tax base harmonization (e.g. Unice/now Business Europe) • Major objective: to remove obstacles and reduce compliance costs when operating in the EU internal market • Individual member states: some would go as far as having, in addition to a common base also some tax rate coordination (e.g. a minimum tax rate); others even oppose tax base harmonisation, because they fear that their tax base might shrink or that further harmonisation on rates would follow. • Major objective: to safeguard national interest. The costs and benefits of tax coordination policies are differently distributed across countries (as are the gains of tax competition). Almost impossible to reach the required unanimity (without some sort of compensation for the losers)

  11. Tax coordination: main actors and attitudes (2) • EU Institutions • From ambitious Commission’s proposals (e.g. 1975 directive proposal) for positive harmonisation to a new strategy: soft law approaches (e.g. Code of Conduct) and a new initiative on the tax base(Company taxation in the Single Market, SEC (2001) 582 final). • Increasing role of the European Court of Justice (ECJ): “negative” harmonisation. • Major objective: to guarantee the respect of the Treaty principles, given the institutional constraints (above all unanimity rule). The Treaty does not explicitly call for harmonisation of direct taxes…

  12. Positive tax harmonisation and soft law • Very few achievements up to now (see TAXUD website): • 1990 -Two Directives: Parent-Subsidiary (90/435/EEC) and Mergers (90/434/EEC), both subsequently amended; Arbitration Convention (90/436/EEC) (followed by a recent code of conduct on transfer pricing) • 2003 - Monti Package: Directive on Interests and Royalties (“I+R” Directive, 2003/49/EC) and Code of Conduct (CdC) against Harmful tax competition (HTC) + Saving Directove (new approach) • Effects • Removal of some obstacles: e.g. possible double taxation on cross border dividends. (Not clear objective on “I+R” Directive) • CdC: avoids the most evident attempt to poach on other member states’ tax base (HTC). But could enhance tax competition on the general tax system and even induce tax revenue losses (growing literature on the topic)

  13. Direttiva Madri-figlie (1) • Presentata nel 1969, approvata nel 1990 (Parent-Subsidiary 1990/435/CE), emendata nel 2003 (2003/123/CE) • Si applica, nella versione emendata,; • alla distribuzione degli utili percepiti (anche) da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione, • alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie. • Elenco di società incluse…

  14. Direttiva Madri-figlie (2) • Elementi essenziali (vedi testo direttive): • Eliminazione WT • Metodi per eliminare doppia imposizione • Esenzione • Credito NB fonte o residenza (credito è però limitato: “nel limite dell’imposta nazionale corrispondente) • Esenzione può essere al 95% (par. 4 c.2): • Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia. • Partecipazione minima: da 25% originario e 20%, 15% e da gennaio 2009: 10%

  15. Direttiva Interessi e royalties (2003/49/EC) • Inizialmente proposta nel 1990, ma poi ritirata nel 2004 • Iniziativa ripresa poi nell’ambito del Pacchetto Monti:Within the "tax package" to tackle harmful tax competition, the European Community (EC) has decided to establish a regulatory instrument intended to ensure that interest and royalty payments between associated companies of different Member States are subject to tax once in a Member State. • Principali caratteristiche: • Abolizione WT (qui c’è tassazione nel paese di residenza del beneficiario) • Partecipazione: 25% • Disposizioni transitorie per Grecia, Spagna, Pt. • Rapprto della Commissione al Consiglio sull’attuazione direttiva (COM(1009) 179) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2009)179_en.pdf • Direttiva necessaria? Molto diversa da dividendi …

  16. CCCTB • Last decade: major issue on the agenda: Commission’s proposal for a Common consolidated corporate tax base (CCCTB) with formula apportionment • CCCTB is one of the four proposal of the 2001 EU Commission Study (SEC(2001) 1681) • The system would be similar to those adopted in federal countries as the US and Canada • However it would (at least initially) be optional for companies • In 2004 the Commission set up a Working Group • All the 25 member states participate at the CCCTB WG • December 2005: supporting resolution by the European Parliament (“Bersani Report”) • A legislative proposal should be presented by the end of 2008

  17. Studio della Commissione 2001 (Company taxation in the Single Market, SEC (2001) 582 final). • Si evidenziano problemi e si suggeriscono soluzioni: • Targeted solution • Comprehensive solutions • Base comune: • Harmonised tax base (HTB) • European Union company income taxation (EUCIT) • Home state taxation (HST) • Common (optional) consolidated corporatetax base (CCCTB)

  18. Studio della Commissione 2001 (Company taxation in the Single Market, SEC (2001) 582 final). • Consolidato fiscale per società che operano nella UE (water’s edge) • Allocazione dei profitti fra stati membri attraverso una formula automatica • Dopo ampio dibattito la CCCTB è apparsa come la soluzione più promettente (a parte sperimentazione HST per SME). Dal 2004 il lavoro della Commissione è concentrato su CCCTB • Proposta molto innovativa (in passato opinione in ambito UE contraria a FA)

  19. CCCTB: dal 2004 ad oggi • Il lavoro è stato molto intenso fino al 2007. In breve: • Settembre 2004: i Ministri concordano ad un Ecofin informale di costituire un WG per discutere la CCCTB. Il Gruppo, costituito da esperti fiscale delle amministrazioni di TUTTI gli stati membri è stato costituito nel novembre 2004 e da allora si è incontrato (fine ottobre 2007) 11 volte. Per approfondire alcuni aspetti tecnici sono stati costituiti sei sottogruppi. • Tre volte (dicembre 2005, dicembre 2006), dicembre 2007) il gruppo è stato esteso per ascoltare l’opinione di organizzazioni professionali e esperti provenienti dal mondo accademico. Nel giungo 2006 meeting allargato con gli esperti del settore finanziario. Numerosi altri meetings e contatti bilaterali con federazioni imprenditoriali, associazioni professionali, accademici. Incontri regolari con Unice/Business Europe • Aprile 2006 e maggio 2007: Comunicazioni della Commissione sul work in progress verso la CCCTB (Com (2006) 157; COM (2007) 223) , discusse dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale • Il processo è molto trasparente: tutti i documenti discussi nel WG sono on line sul sito dedicato della DG TAXUD

  20. CCCTB: base comune consolidata • Working document (Commissione): “CCCTB: possible elements of a technical outline”, CCCTB/WP057\doc\en, luglio 2007 (meeting settembre 2007) • Obiettivi: • Iniziare ad avanzare proposte per: • la definizione della base comune, portando a sintesi i risultati degli incontri fatti • stimolare il dibattito, commenti e osservazioni • Non ci si occupa, per il momento, di BI società e imprese finanziarie

  21. Progressi , difficoltà e prospettive • Annuncio presentazione proposta entro 2008 (CCCTB), ma recente rinvio (Kovacs, agosto 2008): “My services have completed a considerable amount of work and have benefitedfrom an invaluable input from Member States' experts and other interested parties.They are now in the process of preparing a detailed impact assessment and drafting a comprehensive legislative proposal. Significant progress has been achieved but the work is not yet over. Some of the very detailed technicalareas still need further work, in particular those related to the Financial Sector. There is some expectation that a proposal will be tabled this Autumn. However I should like to take this opportunity to clarify that I would rather present a perfectly elaborated and well justified product at the appropriate time than present an incomplete one just to meet an artificial deadline. So, I remain fully committed to this project, and when the impact assessment and the proposal are properly ready I will present these to the College. In the meantime my services will continue their work and will in particular extend their discussions and consultations with as wide an audience as possible – which given the skills and knowledge present here I am sure will include many of you”.

  22. Dopo un periodo di stasi, la proposta potrebbe tornare al centro del dibattito. “All’inizio di questa’anno (2010) “Algirdas Šemeta, già Commissario al Bilancio, ora Commissario alla fiscalità. Quarantotto anni, lituano, Šemeta ha indicato fra le priorità del suo programma il licenziamento della proposta di direttiva sulla Common Consolidate Corporate Tax Base, al centro dei lavori della Commissione in campo fiscale da quasi dieci anni. Se la rassicurazione sul fatto che, come ha dichiarato il neocommissario nel corso dell’audizione parlamentare, “il contrasto alle frodi sia nelle spese che nella fiscalità sarà sempre al centro dell’attenzione” ha sicuramente soddisfatto le aspettative delle amministrazioni finanziarie degli Stati membri, il rilancio del progetto CCCTB – l’introduzione di una base imponibile uniforme dell’imposta sulle società che si sostituisca all’attuale “sistema” basato su ventisette regimi nazionali diversi – è destinato ad accendere le speranza dei gruppi di imprese intracomunitari. Si tratterebbe della possibilità di consentire ai gruppi europei di società di determinare una base imponibile consolidata comune, di carattere opzionale, da ripartire tra gli Stati membri in cui sono presenti le società che compongono il gruppo e da assoggettare ad imposta con aliquote scelte autonomamente dagli Stati stessi nell’ambito di un range predefinito al fine di rimuovere gli ostacoli fiscali alle attività delle società nell’Unione Europea.” (www.eurospaiens.it)

  23. MONTI Report (A new strategy for the Single Market, 2010) “There are three areas in which the possibility of tax coordination could be explored. The first is the area of corporate taxation. Work towards a common definition of corporate tax bases replacing the plurality of rules existing in each of the Member States, dates back to 2001. The specific design of the proposal requires a careful attention, but the time seems mature to move forward. The Code of Conduct Group on harmful business taxation – set up within the Council under the ECOFIN resolution of 1st December 1997 - has done valuable work in identifying and ensuring the removal of harmful tax practices. However, in the context of a relaunching of the sing le market the role and status of the code should be re-examined with a view to ensuring an even greater coordination of policy in this area, with a wider examination of the effects of harmful regimes, mismatches and other negative effects of tax competition. The code group could also extend its coverage to some limited issues of personal income taxation that are relevant in the context of harmful business tax competition and could look more closely at agreed definitions of tax abuse….”

  24. CCCTB • Objectives: • A Common(rather than 25, now 27, different) tax base would reduce compliance and administrative costs • A Consolidated tax base would automatically allow for cross border loss compensation, removing an important obstacle to the internal market integration; • A Common Consolidated Tax Base with Formula Apportionment would solve many of the thorny problems of separate accounting, like possibility of double taxation, but would not entirely remove the incentive of profit shifting • Depending on the factors used to allocate profits, and in the presence of widely differing tax rates, there could be distortions in the allocation of the factors included in the formula

  25. CCCTB: caratteristiche e obiettivi

  26. Attuazione • Consolidamento e FA potrebbero essere fasi successive • Quali benefici ha un approccio per step? • Base comune: • riduzione compliance cost (non nell’immediato…) • primo passo necessario

  27. Difficoltà processo, da parte degli stati membri: • timori perdita autonomia (rimarrebbe autonomia aliquote); • timori perdita gettito (a parità t); • costi di implementazione; ma in prospettiva minori costi anche per amministrazione (transizione). • La Commissione è tenuta a fornire, in base alle regole comunitarie, una valutazione di impatto della proposta: • Servono dati, analisi e attente valutazioni della capacità dello strumento (CCCTB) di raggiungere gli obiettivi indicati. • Nell’effettuare questa valutazione la Commissione dovrà tenere conto di opzioni di policy alternative, tra cui: lo status quo, una base comune senza consolidamento, e una base comune consolidata. • Tra questa valutazione di impatto è evidentemente compreso anche l’effetto sul gettito, i costi di compliance e quelli amministrativi. Difficili da valutare adeguatamente!

  28. “It should be noted that together with a proposal for the CCCTB, the Commission Services will prepare an impact assessment of the possible consequences of the introduction of the CCCTB. The detailed arrangements for such an impact assessment are not finalised yet, but one element could be an analysis of how a move to a new method of sharing out the ‘EU tax base’ would impact on Member States' corporation tax bases. To date, it is not possible to carry out a comprehensive analysis comparing the current distribution by Member State of groups' tax bases under the current system with the distribution by Member State of groups' tax bases in accordance with a sharing mechanism due to the lack of publicly available tax base data….”(CCCTB WP, The mechanism for sharing the CCCTB, Meeting to be held on 13 December 2006 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/common_tax_base/ccctbwp47_sharing_mechanism_en.pdf)

  29. CCCTB

  30. Base comune: principi di base e società ammesse • Principi di base: • Base imponibile uniforme (lezione in negativo da USA!) • Base imponibile ampia (principio di efficienza) • Semplificazione (es pooling ammortamenti) • Società ammesse: società residenti nella UE che pagano imposte societarie (lista); PE di società non residenti • Approccio opzionale (alternativo a regime nazionale), con limite di tempo (es. 5 anni) • Soglia per consolidamento: Commissione propone >75%

  31. Base comune e criteri contabili • Si mantiene il principio di derivazione della BI dal bilancio • Si considerano IAS/ IFRS un buon punto di partenza, ma non tutti li adottano… • Proposta di base comune non individuerà, dati i diversi punti di partenza (criteri contabili) gli aggiustamenti necessari (il quadro di raccordo).

  32. Base comune: aspetti generali • Definizione “tradizionale” di profitto: no ACE, CFT o altri sistemi “neutrali”, ma insieme (negli intenti coerente) di soluzioni su cui si è registrato il maggior consenso • Principali redditi esenti: • PEX • Principali spese non deducibili: • distribuzione di profitti, rimborso di azioni e di debito • 50% delle spese di rappresentanza; • i costi di gestione relativi ad asset che danno redditi esenti (dividendi o CG esenti)

  33. Base comune: alcuni esempi specifici (1) • Benefits in kind deducibili (tassati in capo al percettore) • Ammortamenti • Se costo asset inferiore a 1000 euro: costo immediatamente deducibile • Se non perdono di valore (terra, opere d’arte, etc..) non si ammortizzano • Ammortamento lineare su base individuale: 2,5% edifici; 4% long term tangible assets (vita utile >25 anni…) • Intangibles: ammortamento lineare per il periodo di durata del brevetto (se non determinato 15 anni • Altri assets: DB 20% su base pooled • Contratti a lungo termine: • si suggerisce di seguire il principio IAS 11, cioè riconoscere il reddito e le spese con riferimento allo stadio di completamento dei lavori

  34. Base comune: alcuni esempi specifici (2) • Redditi esteri: • esenti, con credito se t estera troppo bassa; • dividendi e redditi da investimenti di portafoglio: tassati con credito per WT • PEX piuttosto che credito, per evitare doppia imposizione (più semplice e più diffusa); due criteri: • Partecipazione (10%) • Holding period (12 mesi) • Per “difendere” gettito: • possibilità di adottare il credito se t estera troppo bassa, • o CFC

  35. Consolidamento • I principali vantaggi della proposta CCCTB dipendono dal consolidamento (e successiva FA) • Caratteristiche proposte: • Esteso a PE in due o più MS con madre non residente nella UE • Partecipazione diretta a indiretta di almeno il 75% dei diritti di voto • Si suggeriscono le regole per entrare/uscire dal gruppo • Neutralizzazione transazioni intra-gruppo: • Ignorate completamente • o incluse nei bilanci delle singole società e poi nettate.

  36. Formula apportionment (FA • Formula deve essere uniforme (di nuovo: lezione negativa dagli USA!) • Che fattori allocativi? Diverse possibilità • Effetti sul gettito possono essere anche molto diversi, in funzione dei fattori utilizzati.

  37. FA: fattori allocativi • Fattori allocativi: • Fattori produttivi (lavoro, capitale) e vendite (Usa: tradizionalmente three factors formula (property, payroll, sales; Canada: two factors (payroll, gross receipts) • Valore aggiunto (proposta considerata inizialmente nella UE, ma poi abbandonata): misura di valore aggiunto all’origine, tipo reddito netto (partendo da dati Iva + export-import +investimenti-ammortamenti) • NB • se i profitti sono inclusi nella formula non si risolve il problema di profit shifting • con VA non si risolve dunque il problema del TP (la convenienza alla TC si)

  38. CCBT ed efficienza economica • Un’imposta applicata su una base ripartita in base ad una specifica formula corrisponde ad una serie di imposte su ciascuno dei fattori inclusi nella formula (McLure, 1980) • Il sistema non è efficiente, se le aliquote sono differenziate! • L’entità della perdita di benessere dipende dalla differenza fra le aliquote e dalla elasticità del fattore tassato a queste aliquote • Negli Usa e Canada il range di variazione è relativamente ridotto (non più di dieci punti). Imposta federale funge da base comune e da aliquota minima • Non sono chiari i guadagni di efficienza nel passaggio da attuale SA a FA

  39. Come funziona un sistema di formula apportionment (Fuest, 2008) • As far as the standard mechanism for the sharing of the common tax base is concerned, theCCCTB Working Group makes the following suggestion. Consider a company called A,which belongs to a group of companies taxed under the CCCTB. The consolidated tax base ofthe group is apportioned to each of its entities (i.e. companies or permanent establishments). • Note that this is not the same as apportioning the tax base of the group to the member statesdirectly. The reason for apportioning the tax base to the entities is that individual entities needto be able to calculate their individual tax liabilities. The apportionment is carried outaccording to the following formula

  40. Come funziona un sistema di formula apportionment(Fuest, 2008)

  41. Come funziona un sistema di formula apportionment (Fuest, 2008) • The superscript A refers to the sales (destination based), payroll, number of employees andassets of company A. This formula yields a share of the group´s tax base allocated tocompany A. How does this translate into the allocation to the member states? This question isnot trivial because company A may, for instance, sell its output in several member states.However, as will be explained further below, the sharing mechanism is designed so that theallocation of the tax base to the entities of the group effectively also provides an allocation tothe member states. • A key issue that arises with respect to the apportionment method is whether companies willpay taxes in countries where they have no physical presence. Here, ‘physical presence’ is usedas a technical term. A company has a physical presence in a country if it has its legalresidence or a permanent establishment in that country. For instance, a company may resideand produce in country A and sell part of its products in country B without ‘physicalpresence’ in B, which means that it has no subsidiary or no permanent establishment in B.

  42. Come funziona un sistema di formula apportionment (Fuest, 2008) • Under the current tax rules, this company would not be subject to corporate income taxationtax in B. Under the CCCTB, the question arises whether this company would have to paytaxes in B because the apportionment formula includes sales as a factor. • The concept of the CCCTB working group implies that companies will be subject to tax incountries if and only if they have a physical presence in the country. The working groupsuggests two mechanisms to deal with cases where a company has sales in a country withouthaving a physical presence in the same country. Firstly, if another entity of the group has aphysical presence in that country, the sales will be apportioned to that entity. Secondly, incases where the group is not physically present, a ‘spread throw back rule’ will be used,which means that the sales would be taken into account by the entities of the group residing inall member states, proportionally to the other factors (assets and payroll/employees),implicitly giving more weight to these factors.

  43. Come funziona un sistema di formula apportionment (Fuest, 2008) • It is helpful to consider a simple example for the application of the sharing mechanism (seetables 1 and 2). • Consider a group which consists of company A residing in the UK andcompany B residing in France. Company A produces and sells all its output in the UKwhereas company B produces in France but sells its output in France and in the UK (see table1). • For purposes of tax base allocation, the UK sales of company B will be allocated tocompany A because the latter has a physical presence in the UK whereas the former does not. • As a result, 44,4 per cent of the common tax base (i.e. the consolidated taxable profits of thegroup) will be allocated to the UK in our example and 55,5 per cent will be allocated toFrance.

  44. Come funziona un sistema di formula apportionment (Fuest, 2008)

  45. Come funziona un sistema di formula apportionment (Fuest, 2008) • What happens if an entity of the group sells part of its output in a third country where none of the companies which belong to the group have a physical presence? Assume that company A reduces its UK sales by 50 and instead sells this output in Germany (see table 2).

  46. Come funziona un sistema di formula apportionment (Fuest, 2008)

  47. Come funziona un sistema di formula apportionment (Fuest, 2008) • In this case, the spread throw back rule implies that the sales in Germany are allocated to the group´s companies in all other member states, in accordance with the weight of the other two apportionment factors (payroll+empl. and assets). This implies that the share of the tax base allocated to the UK drops to 40,7 per cent and the share allocated to France increases to 59,3 per cent. • As mentioned above, there are some sectors where the general formula described above may not be appropriate. The working group mentions financial services, transportation and television and broadcasting services and recommends that adapted variants of the general sharing mechanism rather than completely different formulae should be used for these sectors. • In addition, a general escape clause is foreseen for cases where applying the general formula obviously leads to unfair or inappropriate results.

  48. Il coordinamento delle aliquote? • La proposta della Commissione su CCCTB lascia piena libertà di fissazione delle aliquote • Le aliquote sono molto diverse nella Ue • Come abbiamo visto anche con CCCTB con FA diverse aliquote possono avere effetti allocativi (non si rispettano CIN e CEN,né CON…) • Ma vi è molta resistenza…. Vi sono stati membri che sono contrari all’armonizzazione della base anche perché ritengono che sia l’anticamera per la successiva armonizzazione delle aliquote • Esigenza di autonomia fiscale… • Una aliquota unica non è necessaria…

  49. Il coordinamento delle aliquote: opinioni contrarie La proposta della Commissione su CCCTB lascia piena libertà di fissazione delle aliquote • Motivi: • La riduzione dei costi di adempimento, la compensazione delle perdite transfrontaliere e la riduzione del profit shifting hanno la priorità rispetto all’efficienza • Sussidiarietà • Incertezza sulle perdite di benessere dovute agli attuali differenziali fiscali • Incertezza sull’importanza quantitativa degli effetti derivanti dalla tax competition • Inoltre: • I paesi che dovrebbero aumentare l’aliquota subirebbero delle perdite • Un certo grado di differenziale fiscale può essere sostenuto (se la spesa pubblica è di buona qualità e se ci sono rendite che non possono essere erose da profit shifting) • Una aliquota comune potrebbe non solo essere impossibile da attuare, ma neppure consigliabile sulla base dei principi.

  50. Il coordinamento delle aliquote: opinioni a favore • La concorrenza fiscale potrebbe aumentare e l’imposta societaria scomparire: • Abolizione dei regimi preferenziali (Codice di condotta) • Allargamento • Ulteriore integrazione • Sentenze della Corte (… es casi CFC?) • CCCTB • Una aliquota minima (15%?) potrebbe non penalizzare i paesi più piccoli e periferici, consentendo di estrarre le rendite economiche da investimenti nella UE • Una aliquota minima potrebbe prevenire una concorrenza eccessiva lasciando al contempo gli stati membri liberi di fissare aliquote più elevate • Una aliquota minima potrebbe garantire la sopravvivenza dell’imposta societaria….

More Related