1 / 14

Modelli costituzionali

Modelli costituzionali. Costituzione 1791. Sovranità: alla Nazione Re: dei Francesi; soggetto alla legge; sceglie e nomina i ministri; può sottoporre una legge all’approvazione dell’Assemblea Nazionale; può rinviare una legge all’Assemblea Nazionale. Costituzione 1791.

luz
Télécharger la présentation

Modelli costituzionali

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Modelli costituzionali

  2. Costituzione 1791 • Sovranità: alla Nazione • Re: dei Francesi; soggetto alla legge; sceglie e nomina i ministri; può sottoporre una legge all’approvazione dell’Assemblea Nazionale; può rinviare una legge all’Assemblea Nazionale

  3. Costituzione 1791 • Potere legislativo: monocamerale; eletto su base censitaria; non può essere sciolto dal Re; propone e approva le leggi; dichiara lo stato di guerra e ratifica i trattati internazionali • Potere esecutivo: risiede esclusivamente nelle mani del Re; i ministri sono scelti e revocati dal Re • Potere giudiziario: eletto dal popolo

  4. Costituzione 1793 • Sovranità: universalità dei cittadini francesi; forma di Stato repubblicana • Potere legislativo: monocamerale; elezione diretta a suffragio universale; ratifica delle leggi da parte della base elettorale

  5. Costituzione 1793 • Potere esecutivo: Consiglio esecutivo, nominato dal Corpo legislativo su una lista stabilita dalle Assemblee elettorali; dipendente dal Corpo legislativo • Potere giudiziario: giudici eletti da un’Assemblea elettorale, a sua volta eletta a suffragio universale

  6. Costituzione 1814 • Sovranità: nel Re • Re: detiene il potere esecutivo; dichiara la guerra e stipula i trattati; partecipa al potere legislativo; propone e promulga le leggi; nomina i membri della Camera dei Pari; nomina i giudici; può ricorrere alla legislazione di emergenza; può sciogliere la Camera dei Deputati

  7. Costituzione 1814 • Potere legislativo: bicamerale; la Camera dei Pari è nominata dal Re; la Camera dei Deputati è elettiva su base censitaria; discute e approva le leggi sottopostegli dal Re; gli emendamenti devono essere approvati dal Re; può chiedere al Re di proporre una certa legge; la Camera dei Deputati può essere sciolta dal Re

  8. Costituzione 1814 • Potere esecutivo: appartiene al Re; i ministri vengono scelti tra i membri della Camera dei Pari o di quella dei Deputati • Potere giudiziario: i giudici sono nominati dal Re, ma sono inamovibili

  9. Costituzione 1830 • Sovranità: nella Nazione • Re: detiene il potere esecutivo; dichiara la guerra e sottoscrive i trattati; partecipa al potere legislativo; può proporre le leggi; può rinviare le leggi alle Camere; può sciogliere la Camera dei Deputati; nomina i membri della Camera dei Pari; nomina i giudici

  10. Costituzione 1830 • Potere legislativo: bicamerale; Camera dei Pari nominata dal Re; Camera dei Deputati elettiva su base censitaria; il Re può sciogliere la Camera dei Deputati; le due Camere hanno iniziativa legislativa

  11. Costituzione 1830 • Potere esecutivo: detenuto dal Re; il Re sceglie i ministri tra i membri della Camera dei Pari o di quella dei Deputati • Potere giudiziario: i giudici sono nominati dal Re; sono inamovibili

  12. Costituzione 1848 • Sovranità popolare, forma di Stato repubblicana; regime non esplicitato (non è né parlamentare né presidenziale) • Potere legislativo: monocamerale, eletto a suffragio universale; mandato non imperativo; ha iniziativa legislativa; l’Assemblea Nazionale non può essere sciolta da Presidente della Repubblica

  13. Costituzione 1848 • Potere esecutivo: detenuto dal Presidente della Repubblica, eletto per quattro anni a suffragio universale e diretto ; dichiara la guerra e sottoscrive trattati, approvati poi dall’Assemblea Nazionale; può rinviare le leggi all’Assemblea; può far presentare proposte di legge dai ministri; nomina e revoca i ministri

  14. Costituzione 1848 • Potere giudiziario: il Presidente nomina i giudici di pace, i membri della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, i pubblici ministeri

More Related