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Le scuole di diritto naturale (secoli XVII-XVIII) Traccia generale

Le scuole di diritto naturale (secoli XVII-XVIII) Traccia generale. Il giusnaturalismo della tomistica Il declino del giusnaturalismo tomistico: Volontarismo vs. Razionalismo La scuola iberica del diritto naturale Il giusnaturalismo moderno. Il giusnaturalismo della tomistica.

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Le scuole di diritto naturale (secoli XVII-XVIII) Traccia generale

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Presentation Transcript


  1. Le scuole di diritto naturale (secoli XVII-XVIII)Traccia generale • Il giusnaturalismo della tomistica • Il declino del giusnaturalismo tomistico: Volontarismo vs. Razionalismo • La scuola iberica del diritto naturale • Il giusnaturalismo moderno

  2. Il giusnaturalismodella tomistica • Dio creatore e ordinatore del mondo • La teoria scolastica delle cause secundae • La recta ratio • L’arte di trovare il giusto • Diritto divino e diritto naturale • La lex humana e la lex naturalis

  3. Declino del diritto naturale:Volontarismo versus Razionalismo • Ripresa della tradizione volontaristica di sant’Agostino • La scuola di Oxford infrange l’unità della dottrina aristotelico-tomistica • Guglielmo d’Occam • legge di natura e volontà divina • dottrina nominalistica • la scienza ha per oggetto l’individuale • valore dell’esperienza • Aspetti contraddittori dell’occamismo: • afferma il valore dell’individuo • esaspera la subordinazione alla volontà divina • svaluta il ruolo della ragione

  4. La Scuola ibericadel diritto naturaleI contributi più significativi: • Laicizzazione del diritto • La recta ratio è promossa a fonte del diritto • Logicizzazione del diritto • I protagonisti: • Francisco de Vitoria • Domingo de Soto • Luis de Molina • Francisco Suarez

  5. Francisco de Vitoria(1492-1546) • Concetto di comunità internazionale comprendente tutti i popoli • Al modo di Gaio, definisce il diritto naturale: “quel diritto che la ragione naturale ha stabilito fra tutti i popoli” e lo ricollega al diritto naturale razionale. • Elabora una teoria contrattualistica che sarà comune a tutta la Seconda Scolastica, svolta in relazione all’origine, non della società (che per gli Scolastici è aristotelicamente per natura), ma della forma di governo. • Propugna non soltanto il contrattualismo (cioè l’idea della delegazione del potere al re da parte del popolo) ma anche il costituzionalismo (cioè la tesi della limitazione dei poteri del re mediante il vincolo di questo alla legge). .

  6. Domenico de Soto (1494-1560) • Da san Tommaso la distinzione fra i due modi in cui il diritto positivo si ricollega alla legge naturale. • . Per deduzione (Per modum conclusionis) dalla legge naturale. In questo caso la lex humana nonaggiunge nulla di più alla legge naturale. • Per modum determinationis. Attraverso una disposizione nuova (nova constitutio) con cui il legislatore umano adatta la legge naturale alle circostanze storiche nelle quali egli opera. • =interpretazione storicistica del giusna-turalismo tomistico. De Soto evita di intendere il diritto naturale come un codice immutabile estraneo alla storia e pone in risalto la sua adattabilità, per opera umana, alle sempre mutevoli circostanze di fatto.

  7. Luis de Molina (1535-1600) • Variabilità del diritto naturale • I comportamenti vietati dal diritto naturale sono vietati perché in sé cattivi, e non - come sostenevano i volontaristi - cattivi perché vietati da Dio • Teoria del potere indiretto del papa

  8. Francisco Suarez • Il più importante esponente della Seconda Scolastica • Intende il diritto naturale come adattabile alle circostanze storiche. • Vivo senso della realtà dell’individuale • rifugge da ogni forma di astrattezza • Il diritto naturale “restando uguale ordina una cosa in una circostanza, un’altra in un’altra, e ora obbliga e prima e dopo no, senza cambiare, ma per il cambiamento dell’oggetto”. • Incarna in sé la caratteristica più marcata della Seconda Scolastica: la posizione intermedia tra razionalismo e volontarismo, tra tomismo e occamismo.

  9. Il modellodel giusnaturalismo moderno • Una nuova visione laica del diritto • La costruzione di un’etica razionale • Teoria dei diritti soggettivi • Teoria del contratto sociale • Il metodo: approccio razionalistico • Il giusnaturalismo oggettivistico

  10. Una nuova visione laica • Il diritto naturale ha per fonte la sola ragione umana. • Anche quando Dio è considerato la causa remota del DN, Dio stesso è soggetto ai principi logico-razionali • Grozio: “Le azioni a cui tale norma si riferi-sce sono obbligatorie o illecite per se stesse, e perciò si intendono necessariamente prescritte o vietate da Dio… il diritto naturale è immuta-bile al punto che non può esser modificato neppure da Dio… come neppure Dio può far sì che due per due non faccia quattro, così non può far sì che ciò che per intrinseca essenza è male non sia male”. • La moralità ha carattere immanentistico, razionalistico e laico

  11. La costruzione di una etica razionale L’etica si distacca dalla teologia ed è capace di per se stessa di garantire l’universalità dei principi della condotta umana Per Grozio, la natura razionale e sociale dell’uomo è la fonte del diritto, che è appunto il diritto naturale in quanto discende dai caratteri essenziali della natura umana I principi fondamentali del DN: il rispetto delle cose altrui; la restituzione della proprietà altrui; l’obbligo di mantenere le promesse; la responsabilità penale Al di sopra di questi obblighi specifici: STARE PACTIS

  12. Diritti innati e stato di natura • I diritti soggettivi sono i diritti attribuiti dalla natura ad ogni uomo, di dare libero corso ai propri impulsi istintivi o razionali • Al di là delle singole convinzioni, accomuna tutti i giusnaturalisti la consapevolezza che nello stato di natura tali diritti innati non potevano svilupparsi pienamente • Per Locke (1632-1704) nello stato di natura vi era un’insufficiente garanzia delle facoltà individuali. Nella società organizzata, comun-que, c’è una sfera di libertà dell’individuo che lo Stato non può modificare. Quest’aspetto preparò le grandi rivoluzioni liberali • Hobbes(1588-1679) metteva l’accento sullo stato di guerra di tutti contro tutti e si serviva del concetto di contratto sociale per teorizzare il più rigido assolutismo

  13. Diritti innati e stato di naturaAccentuazione in Locke • Fra i diritti soggettivi che l’uomo possiede per natura e vuole garantiti dallo Stato, tanto che se questo li viola perde la propria giustificazione e provoca “l’appello al Cielo” dei cittadini, Locke ha cura di comprendere sempre quello di proprietà. • Il termine property ha un significato più ampio e non specificamente economico: con esso egli individua la vita e la libertà, oltre gli averi propriamente detti.

  14. Tra volontà e ragione • Nel giusnaturalismo moderno c’è un apparente paradosso • Si insiste sulla ragione, si prendono a modello le scienze matematiche e fisiche. Tuttavia il razionalismo è prima di tutto un metodo razionale per giungere alla comprensione della natura della società • La ragione non era il fine, bensì il mezzo, e perciò ogni volontà era razionale

  15. Il contratto sociale è un atto di volontà • Dallo stato di natura gli uomini sarebbero usciti, riunendosi in società, mediante un patto (pactum unionis), accompagnato o seguito da un altro con cui si sarebbero sottomessi ad un’autorità (pactum subiectionis) • Il pactum unionis manca in chi, come Grozio, considera l’uomo al modo di Aristotele • Il pactum subiectionis è interpretato diversamente: come sottomissione incondizionata ed irreversibile (Hobbes), ovvero come accordo vincolante per entrambe le parti (Locke).

  16. Il contratto sociale Thomas Hobbes dallo stato di natura alla legge dello stato assoluto Samuel Pufendorf (1632-1694): La legge di natura non è la pura forza (come per Hobbes), anche se il fine e quindi il diritto di ciascun uomo è la propria conservazione John Locke L’uomo è passato dallo stato di natura (precario) allo Stato che ha il compito di proteggere e accrescere la libertà.

  17. approccio razionalistico • Atteggiamento scientistico(in linea di principio opposto al volontarismo) • Visione meccanicistica della natura • Ascendenze stoiche (sottomettere il mondo umano alle leggi cosmische) e influenze delle discipline matematiche e fisiche • Il diritto costituisce una disciplina sottomessa a regole di valore necessario e oggettivo • il diritto diventa una scienza dimostrativa

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