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Il diritto all’identità personale

Il diritto all’identità personale.

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Presentation Transcript


  1. Il diritto all’identità personale • Ogni individuo ha il diritto di vedersi descritto esattamente così come è, senza inesattezze che ne stravolgano la personalità agli occhi del pubblico. L’identità personale, quindi, attiene alla proiezione del sé nel sociale. Alla base della sua violazione non vi è alcuna offesa, ma solo una distorta rappresentazione della personalità, dei suoi tratti e dei comportamenti che la caratterizzano.

  2. Il diritto all’identità personale • Tale diritto non deve essere percepito come limite alla formazione dell’opinione pubblica, ma piuttosto come sollecitazione e completezza dell’informazione nel rispetto della complessità delle posizioni singole e collettive.

  3. Il diritto all’identità personale • Anche una rappresentazione di fatti in sé non diffamatoria, ma non vera perché inesatta, deformante, omissiva, può trovare tutela in tale diritto. • Solo, infatti, una corretta rappresentazione delle posizioni, delle idee, del patrimonio ideale, politico e sociale di persone, movimenti, permette all’opinione pubblica, informata attraverso i mezzi di comunicazione, di scegliere, decidere, deliberare.

  4. Il diritto all’identità personale • Obiettivo primario di questo diritto è quello di salvaguardare intatto il profilo ideale della persona attraverso rappresentazioni che mass media, agenzie di informazioni, opinion makers, e altri soggetti che divulgano notizie, in piena libertà di azione e di espressione, possono proporre.

  5. Il diritto all’identità personale • Identificare una persona significa accertare i caratteri che la distinguono da un’altra. L’identità rappresenta quindi l’insieme dei caratteri individuali, delle generalità, dei dati anagrafici che consentono il riconoscimento di una persona.

  6. Il diritto all’identità personale • «La proiezione soggettiva dell’identità implica “il diritto del soggetto ad avere caratteri e segni distintivi propri, a distinguersi e ad essere distinto dagli altri. Ma l’interesse alla identità è oltre che un interesse del soggetto anche un interesse della collettività a che i soggetti siano distinguibili secondo criteri certi gli uni dagli altri e che detta identificazione i poteri pubblici possano facilmente accertare. L’identità è però anche qualcosa di più e di diverso: è l’esigenza di affermare la intrinseca qualità del soggetto nella vita di relazione e questa accezione di identità presuppone una valutazione complessiva dei valori spirituali di cui la persona è portatrice. Questa identità costituisce la proiezione nel sociale dell’essere»

  7. Il diritto all’identità personale • Niente è più sfuggente dell’immagine morale della persona, “essendo a ciascuno consentito non soltanto di mutare le proprie opinioni e di contraddirsi, ma anche di deformare la propria immagine presentandosi in vesti diverse da quelle che assume essere le proprie. Al diritto del singolo fa poi riscontro la generale libertà di opinione, ed in particolare la libertà dei mezzi di informazione di esercitare il diritto di cronaca e di critica – politica e di costume – interpretando e commentando l’opinione altrui”

  8. Il diritto all’identità personale • “Merita protezione l’interesse di ciascuna persona a che la proiezione di sé nel sociale rispecchi fedelmente la realtà e sia quanto più corretta possibile, in relazione al suo attuale modo di essere, di agire, di pensare, che non deve essere travisato dal comportamento altrui” (Pret. Roma, ord. 10 febbraio 1988)

  9. Fondamento costituzionale – Art. 2 Cost. • “la finalità dell’art. 2 Cost. è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi essenziali. Tale norma costituzionale non ha una funzione meramente riassuntiva dei diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale od anche di quelli inerenti alla persona umana previsti nel cod. civ.; essa si colloca al centro dell’intero ordinamento costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali. Appunto perciò la norma non può avere un compito soltanto riepilogativo; essa costituisce una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana ed è idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti della persona umana purché essenziali della medesima” • (Cass., 22 giugno 1985, n. 3769)

  10. Corte Cost., 3 febbraio 1994, n. 13 • “È certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale. Ossia il diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo. L’identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”

  11. L’aspetto più problematico, fin da principio, è stato infatti quello di cercare di contemperare l’interesse della collettività e quello del singolo; e soprattutto di rafforzare, sul piano normativo, la posizione dell’individuo. • Individuare nell’identità personale il complesso delle caratteristiche che concorrono a formare la personalità, le esperienze passate, la condizione presente e, soprattutto, le posizioni, le aspirazioni e convinzioni ideologiche, politiche e morali di ciascun individuo.

  12. Alcuni casi di scuola • “Caso Rececconi”/RAI • Volantino Lega Nord

  13. Mutevolezza dell’identità personale • A differenza di altri diritti della personalità l’identità ideale cambia con l’evoluzione della persona. Identità personale significa, quindi, “riflesso ideale esternato della interiorità della persona; significa che l’identità è attuale ma è anche il riflesso di una serie successiva di diverse entità, qualora il soggetto anziché coerente con se stesso, abbia, volontariamente o meno, mutato successivamente identità”

  14. Il diritto all’identità personale • Esistenza di un diritto alla corrispondenza dello status formale alla realtà psico-somatica del soggetto. Ossia il diritto all’identità sessuale. • Il diritto a vedersi attribuire, nella società e nell’ordinamento che la regola, il sesso corrispondente alla propria realtà psico-somatica.

  15. Il diritto all’identità personale • Diritto al mutamento del sesso: varie pronunce giurisprudenziali per le quali i principi costituzionali che assicurano al singolo la tutela della personalità (artt. 2 e 3 Cost.) permettono di superare tali limiti e legittimano l’individuo a sottoporsi ai trattamenti idonei a realizzare le sue aspirazioni e a veder riconosciuta, anche formalmente, la sua nuova identità sessuale.

  16. Il diritto all’identità personale • Legge 14 aprile 1982 n. 164 – “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”. • La Corte Cost. oltre ad aver riconosciuto la legittimità costituzionale di tale legge, correggendo l’orientamento precedente, ha affermato l’esistenza di un diritto all’identità sessuale. La Consulta, infatti, ha riconosciuto il “contrasto tra sesso psicologico e sesso biologico” che caratterizza le persone transessuali, ma soprattutto ha ammesso in fatto che il legislatore abbia accolto un nuovo concetto di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale deriva una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali “deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti”.

  17. Il diritto all’identità personale • Nel mondo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare di Internet, l’identità si conferma come il frutto di una costruzione continua, incessante.

  18. Il diritto all’identità personale • La vastissima diffusione di raccolte di dati personali sempre più settoriali e specializzate, per le finalità più diversificate e ad opera dei soggetti più vari, produce “forme di spossessamento e frantumazione, disloca il sé di ciascuno in luoghi diversificati. L’unità della persona viene spezzata. Al suo posto troviamo tante persone elettroniche, tante persone create dal mercato, quanti sono gli interessi che spingono alla raccolta delle informazioni. Stiamo diventando astrazioni nel cyberspazio; siamo di fronte ad un individuo moltiplicato, non per la sua scelta di assumere molteplici identità, ma per ridurlo alla misura delle dimensioni di mercato. In questo quadro identità non vuol dire tanto corretta rappresentazione in ciascun contesto, quanto piuttosto rappresentazione integrale della persona”

  19. Identità plurima • Un esempio di “identità plurima” ci è fornito dal, su richiamato, successo del fenomeno “Second Life”.

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