1 / 30

FONTI DEL DIRITTO

FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto. Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche.

jed
Télécharger la présentation

FONTI DEL DIRITTO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FONTI DEL DIRITTO

  2. Le fonti del diritto • Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

  3. Le fonti di produzione producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche Le Fonti di cognizione sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto TIPI

  4. Fonti-atto: Documenti scritti Fonti-fatto: Fatti, comportamenti (es. consuetudine) Fonti di produzione si distinguono in:

  5. FONTI INTERNE Emanate dagli organi dello Stato Italiano FONTI ESTERNE Emanate da organi esterni allo Stato, dall’Unione Europea Fonti di produzione si distinguono in:

  6. CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI MODERNI È LAPLURALITÁ DELLE FONTI

  7. Per orientarsi esiste unPRINCIPIO GERARCHICO • Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore • Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore • Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

  8. LA SCALA GERARCHICA • Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo 5. Consuetudini/Usi

  9. LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONE

  10. LA COSTITUZIONE ITALIANA • E’ la legge fondamentale dello Stato • Entrata in vigore il 1 gennaio 1948 • Emanata dall’Assemblea Costituente • Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali

  11. Struttura della Costituzione • E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti: • Artt.1-12 Principi fondamentali • Artt. 12-54 parte prima: diritti e doveri dei cittadini • Artt. 55-139 parte seconda: ordinamento della Repubblica

  12. LE LEGGI COSTITUZIONALI • Emanate dal Parlamento • Possono modificare o integrare il testo della Costituzione • Richiedono un procedimento lungo e complesso (art.138 cost.)

  13. REGOLAMENTI COMUNITARI • Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea • Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati) • Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E.

  14. LEGGI ORDINARIE • Emanate dal Parlamento • Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione • Procedimento per l’approvazione: “iter legis”

  15. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE • Fase • Iniziativa • Fase • Discussione e Approvazione • Fase • Promulgazione • Fase • Pubblicazione • Fase • Entrata in vigore

  16. 1.FASE DELL’INIZIATIVA Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del Parlamento Possono presentarla: • Il Governo • Ogni singolo parlamentare • Popolo (raccogliendo 50.000 firme) • Consigli Regionali • C.N.E.L.

  17. 2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONE • Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente

  18. 3. PROMULGAZIONE • Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica • Attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto

  19. 4. PUBBLICAZIONE • La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

  20. 5. ENTRATA IN VIGORE • La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione • 15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza della nuova disposizione

  21. LEGGI REGIONALI • Emanate dal Consiglio Regionale • Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento • Valgono solo sul territorio della Regione

  22. DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

  23. DECRETO LEGGE Emanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza» • Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale • Entra in vigore immediatamente • Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento • Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito

  24. DECRETO LEGISLATIVO • Emanato dal Governo Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte: a) emanazione di una legge-delega da parte delle due Camere del Parlamento b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo

  25. a) Legge- delega Il Parlamento emana una legge delega La legge delega indica: – oggetto – principi e criteri direttivi – tempi del futuro decreto legislativo

  26. b)Decreto legislativo del Governo • Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto • Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

  27. Regolamenti di esecuzione Norme che assicurano l’operatività della legge Regolamenti indipendenti Sono adottati nelle materie ancora non disciplinate da leggi REGOLAMENTI del Governo

  28. CONSUETUDINE • Fonte non scritta Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre: • Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale) • E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico)

  29. COME SI INDIVIDUANO LE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: • Cost.= Costituzione • L.cost = legge costituzionale • Reg. com.= regolamento comunitario • L.= legge ordinaria • L.reg.= legge regionale • D.l.= decreto legge • D.lgs.= decreto legislativo • D.p.r.= regolamento

  30. Struttura di una fonte • Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI. • Ogni Articolo è composto da COMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.

More Related