1 / 44

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto. La Costituzione. Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana La Costituzione italiana come esempio di costituzione rigida ma vivente. La struttura della Costituzione.

hesper
Télécharger la présentation

Le fonti del diritto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Le fonti del diritto

  2. La Costituzione • Costituzioni rigide e costituzioni flessibili • Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana • La Costituzione italiana come esempio di costituzione rigida ma vivente

  3. La struttura della Costituzione • i principi supremi, fondamentali, inviolabili, inderogabili (artt.1-12) • i diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici, politici (artt.13-54) • l’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Presidente, il Governo, la Magistratura, gli enti locali, le garanzie costituzionali (artt.55-139) • le disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

  4. La diversa natura delle disposizioni costituzionali • Gli articoli immodificabili (solo uno) • Gli articoli modificabili attraverso apposita procedura • Gli articoli che necessitano di successive integrazioni

  5. La legge ordinaria • Fonte principale, primaria e generale dell’ordinamento, ancorché ormai dalla competenza tassativa (art.117 Cost.) = principio di legalità • Primazia della legge, in quanto prevale su tutti gli altri atti dell’ordinamento (ad eccezione della Costituzione)

  6. La forza della legge • passiva (una legge può essere abrogata, derogata o modificata solo da un’altra legge) • attiva (qualunque legge può abrogare, derogare o modificare tutti gli altri atti dell’ordinamento)

  7. Gli elementi formali • procedimento di formazione definito • forma esteriore tipica e solenne • pubblicità dell’intero procedimento

  8. I limiti al potere della legge • di competenza (non può disciplinare determinate materie) • di sostanza (non può disciplinarle come vuole perché deve rispettare alcuni limiti posti dalla Costituzione) • di procedura (non può disciplinarle secondo il procedimento che vuole perché è la Costituzione a definire nelle linee essenziali la procedura)

  9. Il procedimento legislativo Il procedimento è una sequenzapredeterminatadi atti rivolta al raggiungimento di un risultato finale unitario, per cui ogni atto (fase) della sequenza non può svolgersi se non si è concluso l’atto (fase) precedente, e dunque il risultato finale (il provvedimento) non viene raggiunto se la sequenza non è stata rispettata.

  10. Le quattro fasi del procedimento • iniziativa • preparatoria o istruttoria • della decisione • integrativa dell’efficacia

  11. La fase dell’iniziativa(art. 71, 99, 3° co., 121 Cost.) I soggetti legittimati: • Parlamento • Governo (iniziativa di uno o più ministri; approvazione del Consiglio dei ministri; approvazione - ma preventiva conoscenza- del Presidente della repubblica) • Regioni • Popolo (almeno 50.000 elettori) • CNEL

  12. I nuovi strumenti di valutazione • L’analisi tecnico-normativa (ATN) per la verifica dell’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente • L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per la valutazione preventiva degli effetti delle ipotesi di intervento • La verifica di impatto della regolamentazione (VIR) per la valutazione ex post degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati Direttive Presidente Consiglio dei Ministri 27/03/2000 e 21/09/2001; Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali 29/03/2007

  13. Le diverse fattispecie di iniziativa • limitata (es. Regioni solo in materie regionali) • obbligatoria (es. Governo per leggi di bilancio) • riservata (es. ancora Governo per bilancio)

  14. I diversi esiti dell’iniziativa Dati tratti da www.openparlamento.it il 3 giugno 2010

  15. La fase istruttoria I • presentazione ad una delle due Camere • comunicazione del presidente della Camera • assegnazione in commissione a) procedura ordinaria: esame della commissione in sede referente unificazione di eventuali d.l. simili relazione finale (o rel. di magg. e di min.)

  16. La fase istruttoria II b) procedura speciale esame in sede deliberante presentazione emendamenti voto sui singoli emendamenti voto sui singoli articoli voto sull’intera legge c) altra procedura speciale esame in sede redigente presentazione emendamenti voto sui singoli emendamenti voto sui singoli articoli

  17. La fase decisoria I • inserimento da parte della conferenza dei capi gruppo all’o.d.g. dei lavori in aula; • discussione generale; • presentazione emendamenti; • discussione e votazione emendamenti e singoli articoli; • votazione finale sull’intera legge

  18. La fase decisoria II • il passaggio all’altra Camera e la ripresa del procedimento dall’inizio della fase istruttoria; • l’ipotesi dell’approvazione di un testo modificato ed il fenomeno della “navetta”, in nome del principio del bicameralismo perfetto; • la definitiva approvazione nello stesso identico testo da parte delle due Camere

  19. La fase integrativa dell’efficacia • la comunicazione del presidente della seconda Camera al Governo e da questo al Presidente della Repubblica; • la promulgazione (entro 30 giorni); • l’eventuale rinvio motivato alle Camere; • la pubblicazione sulla G.U. (entro 30 giorni) e nella Raccolta Ufficiale della Repubblica Italiana; • l’entrata in vigore (dopo 15 giorni dalla pubblicazione, salvo diversa disposizione della stessa legge = vacatio legis)

  20. La promulgazione -    formula sacramentale, fissa ed immutabile -    fondante l’originale della legge -  ne costituisce la dichiarazione solenne ed ufficiale -    consente un controllo preventivo dell’atto

  21. L’eventuale rinvio Rinvio = richiesta temporanea di riesame Deve essere: • motivato alle due Camere; • possibile una sola volta; • per motivi di legittimità o, rarissimamente, di merito Le Camere possono: • lasciare decadere la legge; • riapprovarla così come era; • modificarla (nel senso richiesto o in altro)

  22. La pubblicazione • rende la legge conoscibile e quindi conosciuta ; • ne sancisce l’efficacia; • lascia (in via ordinaria) il tempo necessario per farla conoscere

  23. Le leggi costituzionali • Leggi di revisione e leggi di integrazione (le prime divengono esse stesse parte della Costituzione, le seconde si limitano a completarne i contenuti); • Collocazione subordinata rispetto alla Costituzione (che comunque all’art.138 ne prevede l’esistenza e le modalità di approvazione ed all’art.139 ne fissa i limiti) •   Collocazione sovraordinata alle leggi ordinarie(che in nessun caso possono derogare a quanto disposto con L. cost.)

  24. L’art.138 e la procedura “rinforzata” di approvazione • l’iniziativa legislativa come nel procedimento ordinario; • la doppia approvazione; • la maggioranza qualificata o la possibilità di referendum approvativo

  25. Il criterio della competenza I Gli Statuti regionali • Norme fondamentali per gli enti Regione; • Sottordinati alla Costituzione, sovraordinati alle leggi regionali, costituiscono la fonte primaria nella materia di competenza; • Derogano al criterio gerarchico , valendo quello della competenza; • Occupano posizioni distinte nell’ordinamento a seconda che siano di Regioni a statuto speciale o Regioni a statuto ordinario; • Pur equiparabili alle leggi (costituzionali o ordinarie) hanno un’evidente limitazione (territoriale) nella loro sfera di applicabilità

  26. Il criterio della competenza II I regolamenti parlamentari • Espressamente previsti dalla Costituzione (art.64), ne costituiscono in parte norma attuativa (come alcune leggi costituzionali) • Approvati a maggioranza assoluta dalla sola Camera a cui si riferiscono • Gerarchicamente subordinati alla Costituzione (che li prevede) ed alle leggi costituzionali, ma equiordinati alle leggi ordinarie • Vale anche in questo caso il criterio della competenza, in quanto in nessun caso una legge ordinaria potrà modificare il contenuto di un regolamento parlamentare o viceversa (atti a competenza esclusiva)

  27. Gli atti aventi forza di legge • Atti che pur non provenendo dal Parlamento ma dal Governo hanno, sia pur con modalità particolari, la stessa forza e valore di una legge ordinaria • Rigorosamente disciplinati nei presupposti e nelle modalità di formazione dalla Costituzione (artt. 76 e 77)

  28. Il decreto legge I Atto autoritativo del potere esecutivo (Governo) con contenuti e forza di legge • Presupposti (art.77, 2° co., Cost.) • Necessità • Urgenza • Procedura • Adozione da parte dell’intero Cons. dei Ministri • Emanazione con D.P.R. • Efficacia immediata • Legge di conversione entro 60 giorni dall’emanazione (sostituisce il testo del decreto) • Limitazione nelle materie ex L.400/1988

  29. Il decreto legge II • Possibili esiti • Approvazione del Parlamento senza modifiche • Approvazione del Parlamento con modifiche • Non approvazione del Parlamento • Decadenza dei termini di 60 giorni senza voto • Effetti • in caso di approvazione efficacia ex tunc • in caso di approvazione con modifiche queste hanno efficacia dal momento della pubblicazione della legge • in caso di non approvazione o decadenza il decreto perde efficacia fin dall’inizio; necessità di una legge per regolare i rapporti sorti sulla base del decreto • Il fenomeno della reiterazione dello stesso decreto • L’uso politico del decreto-legge

  30. Il decreto legislativo I • L’iniziativa nasce dal Parlamento (e non dal Governo come nel caso del d.l.) • Presupposto essenziale la legge delega o di delegazione • Rapporto fra decreto e legge delega • i due atti vigono insieme (l’una presupposto dell’altro) • decreto, per contenuti, autonomo e operativo • decreto subordinato non solo alla Cost. (come tutte le leggi), ma anche alla legge delega (e solo a quella) • giudice naturale per verificarne la legittimità la C. cost.

  31. Il decreto legislativo II • Caratteristiche della legge delega • trasferimento temporaneo dell’esercizio di un potere • non reiterabile e revocabile • legge di principio non immediatamente operativa • deve obbligatoriamente indicare: • oggetto della delega • criteri cui attenersi • durata • può inoltre contenere: • procedure speciali da seguire • pareri obbligatori da acquisire

  32. Il decreto legislativo III • Procedura • Promulgazione legge delega • Adozione del decreto legislativo da parte del Governo • Emanazione con d. l.vo da parte del Presidente • Efficacia, come le leggi ordinarie, dopo 15 giorni • Motivi per ricorrere al d.l.vo (o d.lgs.) • ufficiale: necessità di giungere alla regolamentazione di materie, che richiederebbero competenze troppo specifiche al Parlamento • reale: accrescere il potere dell’esecutivo rispetto al Parlamento

  33. I Testi Unici • basati su delega del Parlamento • raccolta organica e sistematica di leggi su una materia • meramente compilativi o limitatamente innovativi • rivestiti della forma del decreto legislativo

  34. Il Referendum • Approvativo solo in caso di l. costituzionale • Abrogativo ex art.75 della Costituzione • Attuato in Italia solo a partire dal 1970 • La procedura (raccolta firme, giudizio C.cost.) • I contenuti (solo su leggi con limitazioni) • I limiti (temporali, procedurali) • L’evoluzione (da abrogativo a deliberativo)

  35. Il criterio della competenza III Le leggi regionali Con la Costituzione del 1948 • competenza tassativa (quella elencata nell’art.117) • controllo preventivo dello Stato (Comm. Governo, art.127) Dopo la riforma del 2001 • nessuna competenza tassativa (nuovo art.117) • nessun controllo preventivo (nuovo art.127)

  36. Il criterio della competenza III Le leggi regionali • La procedura (analoga alla l. statale con promulgazione del Presidente della Regione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale) • I limiti (la Costituzione, lo Statuto regionale, i Trattati internazionali e la normativa comunitaria, i Principi generali dell’ordinamento dello Stato, la Territorialità) • I rapporti con la legge ordinaria (competenza esclusiva, competenza ripartita o concorrente)

  37. Il criterio della competenza IV Gli statuti comunali e provinciali • Introdotti obbligatoriamente dalla L. 142/1990 (ora d. l.vo 267/2000) • Sottordinati alla legge ordinaria che li prevede, ma con competenza esclusiva sulle materie ad essi attribuite • Atto fondamentale di provincie e comuni cui devono necessariamente adeguarsi regolamenti e delibere

  38. La riserva di legge Prescrizione della Costituzione che una determinata materia può essere disciplinata solo per legge (o atti aventi forza di legge) = riserva di legge I diversi tipi • Rinforzata • Assoluta • Relativa

  39. Le fonti secondarie I regolamenti • Regolamenti come fonte secondaria subordinata alla legge • Le premesse storiche • I presupposti costituzionali • I presupposti normativi • La forma giuridica

  40. Le fonti secondarie II I regolamenti governativi • I possibili soggetti deliberanti • La procedura • Le diverse tipologie • Esecutivi • Attuativi o integrativi • Indipendenti • Organizzativi • Delegificanti • Attuativi della L. comunitaria

  41. Le fonti secondarie III I regolamenti ministeriali o interministeriali I regolamenti regionali I regolamenti degli enti locali

  42. La Consuetudine • regola di comportamento che si trae dai fatti • fatto giuridico e non atto giuridico • Prodotto di una comunità e non della volontà di un soggetto • esistenza di un comportamento medio → convinzione della sua obbligatorietà • I giudici non la creano ma la riconoscono • Nel codice civile ammessi solo se secundum legem • Importanza pratica ormai pressoché nulla

More Related