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Fonti del Diritto canonico

Fonti del Diritto canonico. Fonti generali del Diritto Canonico La legge La consuetudine Fonti sussidiarie del diritto (analogia, principi generali del diritto, l’equità, la giurisprudenza, la dottrina) Concordati e i singoli diritti statuali Decreto generali e istruzioni

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Fonti del Diritto canonico

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Presentation Transcript


  1. Fonti del Diritto canonico • Fonti generali del Diritto Canonico • La legge • La consuetudine • Fonti sussidiarie del diritto (analogia, principi generali del diritto, l’equità, la giurisprudenza, la dottrina) • Concordati e i singoli diritti statuali • Decreto generali e istruzioni • Fonti particolari (gli atti amministrativi)

  2. La legge canonica • Secondo la definizione di Suarez la legge canonica è un comando - dato in vista del bene comune dei sudditi – proveniente da un soggetto idoneo a darlo, diretto a soggetti tenuti a rispettarlo ( i battezzati) e sufficientemente promulgato. • Le leggi posso essere universali o particolari • Competenti ad emanare leggi universali sono: il Sommo Pontefice e il Concilio ecumenico • Competenti ad emanare leggi particolari sono il Vescovo diocesano (x il territorio della diocesi) e in alcuni casi i Concili particolari e le Conferenze episcopali • Per avere efficacia la legge deve essere promulgata (art. 7 CIC): le leggi universali sono pubblicate sugli Acta Apostolicae Sedis mentre quelle particolari sul Bollettino ufficiale della Diocesi. • Efficacia nello spazio: le l. universali valgono x tutti i fedeli ovunque si trovino, mentre sono soggetti alle l. territoriali solo i fedeli appartenenti a quella diocesi

  3. La consuetudine • Nel diritto canonico, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti statali, la consuetudine ha anche valore derogativo ( e non solo integrativo) della legge. Perché acquisti valore di legge la consuetudine canonica devono ricorre alcune circostanze: - che la consuetudine sorga in una comunità “capace almeno di ricevere una legge” (can. 25) e che il comportamento connesso a questa consuetudine perduri nel tempo; - che il comportamento sia posto in essere dalla comunità sulla base di una convinzione collettiva di compiere atti giuridicamente obbligatori; - che il comportamento comunitario non sia contrario al diritto divino o espressamente riprovato dal legislatore ecclesiastico. • La consuetudine può essere universale e particolare. • Con riferimento alla legge scritta la consuetudine può essere: secundum legem; praeter legem; contra legem. La consuetudine, sia praeter che contra legem, sono revocate da una legge o consuetudine contraria, se però non se ne fa espressa menzione la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale può revocare la consuetudine particolare.

  4. Decreti generali e Istruzioni • I decreti generali e le istruzioni hanno in comune l’essere atti subordinati alle leggi e rivolti ad una generalità di destinatari (atti amministrativi generali), ma non tutti sono espressione di potestà esecutiva. Tra i decreti generali infatti distinguiamo: • Decreti generali normativi, aventi natura legislativa, in quanto emanati dal legislatore competente (can. 29) o da chi disponga di un’espressa concessione da parte del legislatore (legislazione delegata) (can. 30) come ad es.: i decreti dei Concili e quelli delle Conferenze episcopali • decreti generali esecutivi, emanati da coloro che godono di potestà esecutiva, per determinare i modi da osservare nell’applicare la legge o con cui si urge l’osservanza delle leggi (can. 31). Es.: i decreti emanati dai Dicasteri della Curia romana.

  5. Le Istruzioni Le istruzioni provengono anch’esse da soggetti che godono di potestà esecutiva e rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell’eseguirle, quindi sono destinate a chi cura che le leggi siano mandate ad esecuzione (can. 34). Le istruzioni sono, quindi, atti di carattere generale con cui i soggetti dotati di potere amministrativo svolgono attività interpretativa (es. : Istruzioni emanate dai Dicasteri della Curia romana).

  6. Atti amministrativi singolari • ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI SI DISTINGUONO IN: • A) ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI IN SENSO STRETTO • DECRETI SINGOLARI • PRECETTI SINGOLARI • RESCRITTI • B) NORME SINGOLARI • PRIVILEGIO • DISPENSA • PRECETTO

  7. (segue) Atti amministrativi singolari • Gli atti amministrativi singolari sono una categoria eterogenea di atti che hanno un destinatario concreto (“singolare”). Non sono sempre espressione di potestà esecutiva in quanto alcunisono veri e propri atti del legislatore (come ad es. i privilegi e le dispense). • Si distingue tra a) gli atti amministrativi singolari in senso stretto, che sono espressione di potestà esecutiva e quindi soggetti al principio di legalità (can. 38) e alla possibilità di ricorso, e b) le norme singolari, di competenza del legislatore. Sul piano normativo a questa distinzione non corrisponde una distinzione degli atti sulla base del loro nomen iuris. • Nella categoria degli atti amministrativi singolari in senso stretto fanno parte (can. 35): decreti, precetti singolari e rescritti.

  8. Atti amministrativi singolari in senso stretto • il decreto singolare, un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva mediante il quale è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione (can. 48), pertanto è dato su iniziativa della autorità;il precetto singolare, un decreto decisorio, avente quindi natura imperativa, con cui si impone direttamente e legittimamente a una persona o a persone determinate qualcosa da fare o da omettere per osservare il contenuto di una legge (can. 49) • il rescritto, un atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva tramite il quale, su domanda di qualcuno, è concesso un privilegio, una dispensa o un’altra grazia (can. 59); alcuni rescritti possono provenire dal legislatore o concernere materie aventi natura legislativa, quindi non avrebbero natura formale di atti amministrativi ma di norme singolari.

  9. Le Norme singolari • Le norme singolari sono una serie di atti che possono derogare a quanto stabilito nelle norme generali, per rispondere alle esigenze poste dal fine della salvezza delle anime. Tra di esse troviamo il privilegio , la dispensa e il precetto (di cui abbiamo già parlato). • Il privilegio, una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto concesso dal legislatore o dall’autorità esecutiva (can. 76), • la dispensa, un’esenzione da una legge meramente ecclesiastica in un caso particolare, concessa da coloro che godono di potestà esecutiva e da quelli cui compete di dispensare esplicitamente o implicitamente (can. 85).Anche la dispensa si presenta a volte come norma singolare poiché proviene da un’autorità dotata di potestà legislativa (can. 87). Questo istituto riflette al massimo la caratteristica del diritto canonico di piegare la certezza formale del diritto al fine della salvezza delle anime, che può portare anche la disapplicazione di una norma (can. 135). Es.: le dispense concesse dal vescovo diocesano.

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