1 / 33

DIRITTO CANONICO

DIRITTO CANONICO. LA NORMA PENALE. FONTI DEL DIRITTO PENALE. Canoni 1315 – 1319 Criteri e limiti che i legislatores inferiores devono osservare nell’esercizio della loro potestà legislativa penale. Canone: 1315.

quasim
Télécharger la présentation

DIRITTO CANONICO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DIRITTOCANONICO LA NORMA PENALE

  2. FONTI DEL DIRITTO PENALE • Canoni 1315 – 1319 Criteri e limiti che i legislatores inferiores devono osservare nell’esercizio della loro potestà legislativa penale

  3. Canone: 1315 • Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi penali; può inoltre munire, con leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica emanata dall’autorità superiore, osservati i limiti della propria competenza in ragione del territorio o delle persone

  4. La legge penale costituisce una delle modalità dell’esercizio del potere legislativo

  5. Legge penale e forme • legge universale Valevole per tutta la Chiesa con carattere personale • legge particolare Dettata per un territorio determinato o anche per singole persone

  6. Anche il diritto penale canonico ha il principio della irretroattività

  7. Inapplicabilità dell’analogia(ammessa per attenuanti ed esimenti)

  8. I precetti penali • Ordini diretti a soggetti determinati che comminano una pena per il caso in cui sia tenuto un determinato comportamento

  9. il delitto nel diritto canonico • can. 1321: • il delitto è una violazione grave ed esterna di una norma penale • è norma penale quella che prevede una pena • è grave la violazione che costituisca un male rilevante o notevole

  10. delitto • azione contraria ai fondamentali valori della vita cristiana e che attenta gravemente all’ordine della vita ecclesiale

  11. DOLO deliberata volontà di violare la legge o il precetto COLPA omissione gravemente colpevole della dovuta diligenza fonti dell’imputabilità

  12. circostanze del delitto • esimenti • attenuanti • aggravanti

  13. esimenti can. 1323 cause di non punibilità • età inferiore agli anni 16 • ignoranza della legge o del precetto • violenza fisica e caso fortuito • timore grave, stato di necessità, grave incomodo • la legittima difesa • difetto attuale dell’uso di ragione

  14. attenuanti can. 1324 • uso imperfetto della ragione • ubriachezza colpevole o altra simile perturbazione della mente • grave impeto passionale non volontariamente eccitato o favorito • età maggiore di sedici ma sotto i diciotto • timore grave, stato di necessità e grave incomodo • legittima difesa non proporzionata • provocazione • erroneo convincimento colposo • ignoranza incolpevole della pena annessa alla legge o al precetto

  15. aggravanti can.1326 • recidiva • costituzione in dignità del reo o l’aver commesso il fatto con abuso dell’autorità o dell’ufficio • previsione dell’evento e negligenza nell’evitarlo

  16. ferendae sententiae: al cumulo materiale si sostituisce il cumulo giuridico latae sententiae: opera automaticamente il cumulo materiale concorso di delitti

  17. ferendae sententiae sono soggetti alle stesse pene latae sententiae concorrono nel delitto anche se non sono nominati se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso concorso di persone

  18. SINGOLI DELITTI • delitti contro la religione e l’unità della Chiesa • delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa • Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio • delitto di falso • delitti contro obblighi speciali • delitti contro la vita e la libertà umana

  19. LA PENA • La pena è la reazione dell’ordinamento al delitto

  20. Quale è la funzione della pena ? • Retribuzione ? • Intimidazione ? • Emenda ?

  21. Nel diritto penale dello Stato • Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato art. 27 Cost. • Finalizzate a dissuadere la commissione di altri reati

  22. Nel diritto canonico • la pena è una risposta al peccato

  23. interpretazione polifunzionale • riabilitazione • rieducazione

  24. latae sententiae il reo vi incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto ferendae sententiae il reo è costretto solo dopo che le stesse sono inflitte modi di applicazione delle pene

  25. pene medicinali o censure: scomunica interdetto sospensione pene espiatorie : can. 1336 vi è elenco non tassativo classificazione delle pene

  26. rimedi penali can. 1339: - ammonizione - riprensione penitenze can. 1340 altre punizioni

  27. extrema ratio can. 1341: principio fondamentale del diritto canonico • la pena è l’ultimo dei mezzi pastorali • non vi è l’obbligatorietà dell’azione penale

  28. notizia di un delitto • Ordinario che abbia avuto notizia di un delitto, quanto meno probabile, è tenuto ad indagare sui fatti, le circostanze e l’imputabilità

  29. via giudiziaria via amministrativa inizio della procedura per irrogare o dichiarare una pena

  30. le vicende della pena

  31. regole di applicazione delle pene • pene facoltative: possono essere applicate o meno oppure mitigate o sostituite da penitenza • pene obbligatorie: il giudice può astenersi, differire o mitigare

  32. sospensione condizionale della pena • la pena viene sospesa a seguito di un giudizio prognostico positivo • se il reo commette un nuovo delitto sconterà anche la pena a suo tempo sospesa

  33. cessazione della pena • espiazione • morte del reo • remissione

More Related