1 / 74

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto. 1. Cosa sono le «fonti del diritto» 2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto 3. La Costituzione come fonte sulle fonti 4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto

renee
Télécharger la présentation

Le fonti del diritto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Le fonti del diritto Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  2. 1. Cosa sono le «fonti del diritto» 2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto 3. La Costituzione come fonte sulle fonti 4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto 6. L’interpretazione del diritto 7. Le fonti del diritto: tipologia 8. La Costituzione e le fonti costituzionali 9. Le fonti comunitarie 10. La legge ordinaria dello Stato 11. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: decreti legislativi Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  3. 12. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: decreti legge 13. Il referendum abrogativo 14. Le fonti legislative «specializzate» 15. Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali 16. Le fonti regolamentari 17. Le fonti del diritto regionale 18. Le fonti degli enti locali 19. Le fonti espressione di autonomia collettiva 20. Le fonti «esterne» riconosciute 21. Le fonti fatto 22. Fonti di cognizione, testi unici, pubblicità delle fonti Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  4. LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Si chiamano fonti del diritto gli attio ifattiche l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. • La generalità delle norme giuridiche • L’astrattezza delle norme giuridiche Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperative che esso riconosce come propri. Si chiamano fonti sulla produzionequelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  5. LE FONTI SULLA PRODUZIONE Le fonti sulla produzione hanno la funzione di individuare: • i soggetti abilitati a stabilire norme giuridiche mediante fatti o specifici atti fonte • le procedure che a tal fine questi soggetti devono seguire • i modi mediante i quali le norme prodotte devono o possono essere portate a conoscenza dei destinatari • Le fonti fatto (es. consuetudine) • Le fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  6. IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE • Pubblicazione in forma ufficiale • Applicazione del principio iura novit curia e del principio ignorantia legis non excusat • Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost • Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  7. FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO • Nello stato liberale: la legge del parlamento è la fonte che esprime il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re può esercitare un potere normativo in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte secondaria) • Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore ad ogni altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento internazionale, pluralismo sociale) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  8. LE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (PRELEGGI DEL 1942) Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti 3) [le norme corporative] (abrogato) 4) gli usi. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  9. FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE • Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.) • Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.): statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  10. LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO» • Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione • Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce • Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  11. LA FORZA DI LEGGE • Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo) • Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (profilo passivo) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  12. LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO» • L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge) • Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  13. IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI Costituzione(fonte sulle fonti) Fonti primarie a carattere «chiuso»(forza di legge) Fonti secondarie a carattere «aperto»(principio di legalità) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  14. L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione. Coerenza dell’ordinamento L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto. Completezza dell’ordinamento L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  15. COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO La successione delle fonti nel tempo: criterio cronologico La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti: criterio gerarchico L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti : criterio della competenza Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  16. LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO • In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori) • La norma precedente è abrogata da quella successiva (la norma abrogata non è invalida) • L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne circoscrive nel tempo l’efficacia Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  17. L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO Art. 11 preleggi «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». • Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro • Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di una legge successiva che disponga diversamente • La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i rapporti pendenti, non i rapporti esauriti • Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  18. L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI Art. 15 preleggi «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore». • Abrogazione espressa • Abrogazione per incompatibilità • Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  19. LE CLAUSOLE DI ABROGAZIONE ESPRESSA Esempio: art. 55 d.lgs. 177/2005 «Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  20. LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO • In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori) • La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  21. LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA • In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte) • La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  22. L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Art. 12.1 preleggi «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del legislatore». • L’interpretazione letterale o testuale • L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso oggettivo) • L’interpretazione logico-sistematica Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  23. LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA Art. 12.2 preleggi • Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» • Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato» • Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi speciali (art. 14 preleggi) • Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  24. LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA Esempio: art. 14 l. 28/1999 «La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche». Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  25. Regolamenti e direttive(art. 249 Tce) LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’ UNIONE EUROPEA Trattati (Tue e Tce) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  26. Costituzione Regolamenti governativi(artt. 87.5 e 117.6 Cost.) Leggi costituzionali(art. 138 Cost.) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge(artt. 70 ss. e 117.1-4 Cost.) LE FONTI NELL’ ORDINAMENTO DELLO STATO Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  27. Costituzione Costituzione Regolamenti regionali (artt.117.6 e 121 Cost.) Regolamenti regionali (v. statuti) Statuti ordinari(art. 123 Cost.) Leggi regionali(artt.117 e 121 Cost.) Statuti speciali(art. 116 Cost.) Leggi regionali (v. statuti) LE FONTI NELL’ ORDINAMENTO DELLE REGIONI Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  28. Legge dello Stato(art. 117.2, p) Cost.) Regolamenti comunali e provinciali(art. 117.6 Cost., art. 7 Tuel) Statuti comunali e provinciali (art. 114 Cost., art. 6 Tuel) Costituzione LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  29. LE FONTI COSTITUZIONALI • Le leggi di revisione costituzionale: modificano, mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo della Costituzione • Le leggi costituzionali: affiancano il testo della Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale(artt. 71.1, 96, 116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate nelle forme dell’art. 138 Cost. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  30. LE FONTI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO • Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la seconda a distanza non inferiore a tre mesi • Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera • Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera • In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, senza possibilità di richiedere il referendum Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  31. LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO non meno di tre mesi Prima deliberazione Seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera Promulgazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera tre mesi Eventuale referendum1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori nessuna richiesta di referendum richiesta di referendum Promulgazione se è approvato dalla maggioranza dei voti validi

  32. LA REVISIONE COSTITUZIONALE(comparazione) In Germania tutte le modifiche devono ottenere il consenso di almeno 2/3 dei membri delle Camere. Così anche in Portogallo, in Giappone, dove è previsto anche un referendum, e in Belgio, dove è previsto che siano elette nuove Camere prima della votazione finale della riforma. In alcuni paesi nordici, come la Norvegia, la Svezia e la Danimarca, sulla falsariga delle Costituzione rivoluzionaria francese dei '91, è previsto che il Parlamento che propone una riforma costituzionale venga sciolto e sia rinviato alle nuove Camere la approvazione finale. Spesso è prevista anche l'approvazione diretta dei popolo con il referendum. Così in Grecia, dove sono previste due deliberazioni successive delle "vecchie" Camere e una delle "nuove", imponendo comunque, prima o dopo, che sia raggiunta la maggioranza dei 3/5 dei deputati.

  33. In Spagna le riforme richiedono la maggioranza almeno dei 3/5 dei membri delle Camere; ma per le riforme più importanti è prescritto che le due Camere votino a maggioranza dei due terzi, siano poi sciolte, siano indette le elezioni e convocate le nuove Camere, che devono riapprovare ancora con la stessa maggioranza la proposta di riforma-proposta che, infine, deve essere sottoposta a referendum. Negli Stati Uniti gli emendamenti devono passare attraverso un doppio filtro, quello dei Congresso e quello dei parlamenti degli Stati membri, e le maggioranze richieste variano, tra proposta e approvazione finale, dai 2/3 ai 3/4 dei voti (si pensi che l'approvazione dei XXVII emendamento della Costituzione americana ha richiesto un procedimento durato più di due secoli!). Solo in Francia è possibile cambiare la Costituzione con voto a maggioranza semplice dalle due Camere, ma occorre anche l'approvazione dei popolo tramite referendum: questo può essere evitato solo se le Camere, convocate a congresso dal Presidente della Repubblica, approvano la proposta a maggioranza dei 3/5 dei voti validi. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  34. I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.) Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  35. Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988 La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare “copertura costituzionale” fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai “principi supremi dell'ordinamento costituzionale” (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977,18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte “in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana” (v. sentt. nn. 183 del 1973,170 del 1984).

  36. IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI • Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale • Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001 • Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona umana», come stabilito dalla Corte costituzionale Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  37. IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1] Corte di giustizia delle Comunità europee «A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati membri... che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964). «In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978). Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  38. IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2] Corte costituzionale «Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato –ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità» (sentenza 170/1984) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  39. LA LEGGE ORDINARIA STATALE La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge. • Le legge in senso (solo) formale • Le leggi provvedimento Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  40. LA LEGGE La legge formale è l’atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica. La “forma” di legge è data dal particolare procedimento per la formazione prescritto dalla Costituzione (art. 70-74 ) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  41. LA RISERVA DI LEGGE L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell’esecutivo. • Riserve assolute (es.: art. 13 Cost., art. 25 Cost.) • Riserve relative (es.: art. 23 Cost., art. 97 Cost.) • Riserve rinforzate (es.: art. 8 Cost., art. 16 Cost.) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  42. LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA • Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione • Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la disciplina ulteriore di dettaglio • Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla legge che deve seguire certe procedure o avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  43. ATTI CON FORZA DI LEGGE • Gli atti con forza di legge sono atti normativi che pur non avendo la "forma" della legge sono equiparati nella scala gerarchica delle fonti alla legge formale ordinaria. Gli atti aventi forza di legge possono dunque validamente abrogare la legge formale (hanno la stessa forza attiva della legge) ed essere abrogati dalla legge o da altro atto con forza di legge (hanno la stessa forza passiva della legge). • Gli atti con forza di legge possono essere previsti solo dalla Costituzione (o da leggi costituzionali); esiste un principio costituzionale secondo cui il sistema degli atti con forza di legge è chiuso e la legge ordinaria non può creare fonti ad essa concorrenziali: qualsiasi tentativo del legislatore ordinario di introdurre atti con forza di legge risulterebbe, dunque, illegittimo. • La Costituzione prevede i seguenti atti con forza di legge: • • il decreto legislativo (art. 76 Cost.); • • il decreto legge (art. 77 Cost.); • • il referendum abrogativo (art. 75 Cost.); • • i decreti del Governo in casi di guerra (art. 78 Cost.). • Le leggi costituzionali con cui sono approvati gli Statuti delle Regioni speciali ne hanno aggiunto un altro: • i decreti di attuazione degli Statuti speciali. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  44. Legge di delegazione(oggetto, principi e criteri direttivi, termine) Decreto legislativo(entro il termine della legge delega) Decreto legge(casi straordinari di necessità e urgenza) Legge di conversione(entro sessanta giorni) GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988) Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988) Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  45. LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.) • Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti) della delega chiaramente definito • Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo delegato) • Indicazione del termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata Legge di delega al governo... Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti... [oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi... Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  46. Parlamento legge di delegazione Governo deliberazione schema decreto Parlamento parere commissioni sullo schema (se previsto dalla legge) Governo deliberazione decreto legislativo Governo deliberazione decreti correttivi (se previsti dalla legge) Governo o parlamentari iniziativa legislativa IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA DELEGATA Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  47. LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.) • Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di necessità ed urgenza • Presentazione del decreto legge alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni • Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non convertito in legge (decadenza ex tunc) • Divieto di reiterazione del decreto legge non convertito (sent. Corte costituzionale 360/1996) Legge di conversione del decreto legge... Il decreto legge... [data e numero] recante... [titolo] è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  48. Presidente della Repubblica emanazione decreto legge Governo presentazione disegno di legge di conversione Parlamento eventuali emendamenti al decreto legge Parlamento approvazione legge di conversione Presidente della Repubblica promulgazione legge di conversione Governo adozione decreto legge IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA PER DECRETO LEGGE Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  49. IL REFERENDUM ABROGATIVO Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970 ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost. I limiti(cosa non può abrogare) • Limiti espliciti • leggi tributarie e di bilancio; • leggi di amnistia e di indulto; • leggi di ratifica dei trattati internazionali; • le fonti secondarie; • le fonti regionali (a livello regionale esistono appositi referendum); • Limiti impliciti ricavati dalla Corte Cost. (a partire dalla sent. n. 16/1978): • le norme costituzionali; • leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale); • leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi); • leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimante connesso al disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti). • Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai votanti il risultato dei l'abrogazione. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

  50. IL PROCEDIMENTO Richiesta da parte di almeno cinque Consigli regionali Richiesta da parte di 500.000 elettori Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei sei mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali Controllo dell’ Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970 Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum - art. 2, legge cost. n. 1/1953 - (il parametro di giudizio della Corte non è in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione). Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno. Istituzioni di diritto pubblico a.a.08-09 Giuseppe G. De Cesare

More Related