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L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO. Gli articoli della Costituzione dal 55 al 69 si occupano della composizione del funzionamento del parlamento e delle due Camere, della loro durata,delle elezioni dei Deputati e dei Senatori che le compongono, degli uffici di Presidenza e dei regolamenti.
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L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO Gli articoli della Costituzione dal 55 al 69 si occupano della composizione del funzionamento del parlamento e delle due Camere, della loro durata,delle elezioni dei Deputati e dei Senatori che le compongono, degli uffici di Presidenza e dei regolamenti.
GLI ORGANI ISTITUZIONALI IL PARLAMENTO Il Parlamento della Repubblica italiana è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa, ha una struttura bicamerale perfetta, ovvero è composto da due Camere aventi funzioni identiche: La Camera dei Deputati E’ formata da 630 membri, che vengono detti deputati; la carica di deputato è sempre elettiva, con suffragio universale e diretto, e ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento anticipato delle camere. Può diventare deputato qualsiasi cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i 25 anni. Sede della Camera dei deputati è Palazzo di Montecitorio
il Senato della Repubblica E’ composto da 315 senatori cui vanno aggiunti i senatori a vita (ossia, salvo rinuncia, gli ex Presidenti della Repubblica e, su nomina del Presidente della Repubblica, «cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». La carica di senatore è elettiva, con durata quinquennale (salvo scioglimenti anticipati eccezionali) Sede del Senato è Palazzo Madama a Roma.
Le due Camere si riuniscono separatamente. Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune: • per l'elezione del Presidente della Repubblica per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni. • per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura ; per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica per la messa in stato di accusa dello stesso Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione per l'elezione di 45 cittadini fra i quali estrarre i giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica
IL GOVERNO Il Governo è un organo costituzionale complesso ed è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri dei vari DICASTERI (ministeri): affari esteri, affari interni, economia e finanze, industria, commercio, sanità, istruzione, ambiente, trasporti. Il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica dopo le elezioni e dopo le consultazioni con le forze politiche presenti in Parlamento. Egli propone i Ministri al Presidente della Repubblica I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri. Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma
Il Governo può esercitare la funzione legislativa quando: il Parlamento stesso conferisce al Governo, con un'apposita legge di delega, il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge emana autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità del nostro paese. E’ eletto, a scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune. Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che goda dei diritti civili e abbia compiuto i 50 anni. Resta in carica 7 anni. L’attuale Presidente della Repubblica Italiana è Giorgio Napolitano E’ stato eletto il 10 Maggio 2006. Il suo mandato scadrà il 15 Maggio del 2013. E’ l’undicesimo presidente e risiede a Roma presso il Palazzo del Quirinale
Le funzioni del Presidente della Repubblica Presidente della Repubblica: • Comanda le forze armate • Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri • Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. • Nomina 5 membri della Corte Costituzionale. • Può inviare messaggi alle camere. • Può diminuire le pene. • Può sciogliere le camere. • Può promulgare le leggi • Può rinviare le leggi al parlamento.
LA MAGISTRATURA La MAGISTRATURA è il terzo potere fondamentale dello STATO e si definisce come l'insieme degli organi civili, penali e amministrativi dello stato che svolgono la funzione giurisdizionale. E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine di tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello stato o da parte di privati. Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato istituito un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33 membri eletti ogni 4 anni. I magistrati possono essere nominati solo attraverso concorso, sono soggetti soltanto alla legge e non possono essere sollevati dal servizio senza il loro consenso e neppure trasferiti in altra sede.
LA CORTE COSTITUZIONALE E’ composta da 15 giudici, nominati per 9 anni. Esamina ogni legge per verificare che sia COSTITUZIONALE, ovvero aderente ai principi della Costituzione; se fosse anticostituzionale, la legge verrebbe subito abrogata, cioé cancellata dalle leggi dello Stato. Per intervenire, la Corte deve essere sollecitata da un giudice. La Corte ha inoltre altri compiti: interviene con potere decisionale nelle questioni che possono sorgere fra gli organi dello Stato e fra lo Stato e le Regioni; decide la legittimità o meno delle proposte di referendum; diventa giudice nel caso in cui sia messo sotto accusa il Presidente della Repubblica.