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Circolare 5/E del 23 gennaio 2008

Circolare 5/E del 23 gennaio 2008. In alcune circostanze le risultanze degli studi di settore possono assumere solamente la natura di presunzione semplice e come tali non autonomamente sufficienti a permettere l’emissione automatica di avvisi di accertamento.

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Circolare 5/E del 23 gennaio 2008

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Presentation Transcript


  1. Circolare 5/E del 23 gennaio 2008 In alcune circostanze le risultanze degli studi di settore possono assumere solamente la natura di presunzione semplice e come tali non autonomamente sufficienti a permettere l’emissione automatica di avvisi di accertamento. Chi intende trarre vantaggio da una presunzione semplice deve dimostrare il fatto su cui si fonda, l’esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e sarà il giudice a valutarne la presenza. L’esistenza di tali requisiti rende la presunzione qualificata.

  2. Circolare 5/E del 23 gennaio 2008 Per emettere l’avviso di accertamento è necessaria: • esistenza gravi incongruenze riscontrabili in caso di scostamenti significativi tra dichiarato e congruo. È considerata lieve entità attestarsi all’interno dell’intervallo di confidenza • capacità dello studio di settore di rappresentare in modo adeguato l’effettiva realtà del contribuente ovvero gli elementi presi a base per la formulazione dello studio/appartenenza al cluster coincidono con situazione specifica contribuente.

  3. RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009 Vengono analizzati gli strumenti di accertamento presuntivo succedutisi negli ultimi venti anni • coefficienti presuntivi di compensi e ricavi • parametri • studi di settore • includono variabili strutturali • elaborati con il coinvolgimento delle associazioni di categoria Excursus su modifiche normative e prassi ministeriale

  4. RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009 Conclusioni su studi di settore: • natura di presunzione semplice • principi in tema di contraddittorio • prevalenza dell’ultimo studio di settore approvato

  5. RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009 L’accertamento necessita di motivazioni precise che trascendono il mero dato di non congruità derivante da Gerico. E’ pertanto obbligatorio il passaggio del contraddittorio con il quale il contribuente dovrà fornire elementi a sua difesa

  6. RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009 Il dato risultante dagli studi di settore costituisce un possibile parametro di calcolo della redditività e di conseguenza non preclude l’accertamento ex articolo 39 comma 1 lett. d) Dpr 600/1973 (da scritture contabili)

  7. RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009 Principi • l’accertamento è nullo se non preceduto dal contraddittorio • non è obbligatorio per l’amministrazione finanziaria specificare nella richiesta di chiarimenti le discordanze tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dalgi studi. Netto contrasto con legge 2/2009 che prevede l’obbligo per il Fisco di riportare le motivazioni sottostanti alla determinazione di maggiori imposte

  8. RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009 • l’eventuale avviso di accertamento successivo al contraddittorio deve contenere, pena nullità, una adeguata replica alle deduzioni formulate dal contribuente • l’assenza del contribuente al contraddittorio o la mancata formulazione di deduzioni a sostegno di quanto dichiarato, legittima l’Agenzia delle Entrate ad emettere avviso di accertamento esclusivamente sulla base delle risultanze degli studi di settore

  9. RELAZIONE CASSAZIONE 94/2009 • l’assenza del contribuente al contraddittorio o la mancata formulazione di deduzioni a sostegno di quanto dichiarato, non preclude al contribuente la possibilità di presentare in giudizio eventuali eccezioni

  10. SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09 Rilevanza indirizzo Sezione Unite Cassazione • direttiva giurisprudenziale definita • direttiva superabile con successive modifiche legislative innovative dell’impianto degli studi di settore

  11. SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09 La non congruità derivante dall’applicazione degli studi di settore deve essere supportata con prove riferite specificamente all’attività monitorata in quanto trattasi comunque di elaborazione statistica. Non sono sufficienti elementi solo genericamente riferibili al contribuente e non alle concrete modalità di svolgimento dell’attività ed alla concreta realtà reddituale.

  12. SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09 Il binomio studi di settore – redditometro non permette di far acquisire ai risultati degli studi stessi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza

  13. SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09 Viene ribadita • la centralità del contraddittorio. L’astrattezza degli strumenti standardizzati può essere verificata e corretta in tale sede • la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate ad emettere avviso di accertamento esclusivamente sulla base degli studi di settore in caso di assenza del contribuente al contraddittorio o di mancata formulazione di deduzioni a sostegno di quanto dichiarato

  14. SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09 • la possibilità per il contribuente di proporre nuove eccezioni innanzi il giudice tributario • la necessità che l’eventuale avviso di accertamento successivo al contraddittorio debba contenere, pena nullità, una adeguata replica alle deduzioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio

  15. SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09 • per analogia si ritiene che l’eventuale avviso di accertamento in assenza di contraddittorio debba contenere, pena nullità, una adeguata replica alle deduzioni formulate dal contribuente in sede di modello Unico (esempio annotazioni attestate da professionista qualificato)

  16. SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09 • ai fini dell’onere della prova • all’amministrazione finanziaria spetta dimostrare l’assenza di elementi oggettivi tali da ritenere inadeguato l’iter tecnico metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima e la corretta imputazione al cluster di riferimento (gravità dello scostamento, caratteristiche specifiche del contribuente compatibili con quelle normali del campione di riferimento, reiterazione degli scostamenti nel tempo, anomalia di indicatori ….)

  17. SENTENZE CASSAZIONE SEZIONI UNITE n. 26635-26636-26637-26638 DEP. 18.12.09 • ai fini dell’onere della prova • al contribuente spetta dimostrare l’esistenza di cause particolari tali da inficiare per il caso di specie le risultanze degli studi di settore Quanto sopra solo quando la presunzione semplice risultata formata e rilevata è cioè quando l’Ufficio ha assolto il suo onere probatorio

  18. Studi di settore Ipotesi situazioni specifiche Possibili cause particolari • ubicazione dell’attività nel settore commercio e somministrazione in quanto in tali attività rilevante la zona • area geografica • diversità rispetto al cluster di appartenenza (tipologia attività, specializzazioni, dimensione struttura sia in termini di spazi che di volumi, tipologia clientela e n° committenti, dotazione beni strumentali, materiali utilizzati per produzione)

  19. Studi di settore Ipotesi situazioni specifiche • soggetto multiattività con attività rientranti in settori particolari (holding mista di partecipazioni e locazione) • soggetto multiattività con modifica attività principale nell’anno e mantenimento vecchia struttura dei costi • soggetto operante in mercati con clientela particolare (soggetti no profit)

  20. Studi di settore Ipotesi situazioni specifiche • stato di salute • età anagrafica e mancanza di investimenti • apertura centri commerciali • avvenimenti eccezionali • altri accadimenti specifici dell’anno • …………………………..

  21. Studi di settore Ipotesi situazioni specifiche • contribuente all’interno dell’intervallo di confidenza • contribuente appena al di sotto dell’intervallo di confidenza • contribuente che si adegua all’interno di un valore dell’intervallo di confidenza

  22. CIRCOLARE TELEFISCO 2010 – QUESITO 8.2 L’Agenzia delle Entrate continuerà ad utilizzare elementi indice quali autovetture ed immobili in quanto elementi che rappresentano capacità contributiva superiore a quella espressa dai redditi dichiarati, pur tenendo conto dell’esistenza di redditi di altra natura.

  23. CIRCOLARE TELEFISCO 2010 – QUESITO 8.2 La sentenza della Corte Suprema afferma diversamente: • per supportare le tesi devono essere utilizzati elementi relativi all’attività in relazione alla quale lo studio di settore ha determinato l’ammontare dei compensi o dei ricavi attesi Quindi sono irrilevanti elementi inerenti la sfera personale

  24. CIRCOLARE 19/E del 14 aprile 2010 In caso di avvisi di accertamento basati su studi di settore applicati senza l’attivazione del contraddittorio con il contribuente, l’Ufficio chiederà la cessazione della materia del contendere in caso il contribuente rilevi tale omissione nel corso del giudizio di prime cure

  25. CIRCOLARE 19/E del 14 aprile 2010 La mancata indicazione nella motivazione dell’atto impositivo delle ragioni per le quali non si è tenuto conto delle osservazioni del contribuente non determinano la nullità dell’atto se le medesime sono state prima riportate nei verbali di contraddittorio. In senso negativo Cassazione 4626/2008.

  26. CIRCOLARE 19/E del 14 aprile 2010 Conseguenza per contenziosi in essere: la mancata indicazione nella motivazione dell’atto impositivo delle ragioni per le quali non si è tenuto conto delle osservazioni del contribuente in sede di contraddittorio determinano la nullità dell’atto se eccepite dal contribuente nel primo grado di giudizio

  27. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE CONGRUO RISULTANZE DA STUDIO DI SETTORE NON CONGRUO ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE NO ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE

  28. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE ADESIONE A SEGUITO INVITO A COMPARIRE NO ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE NO ADESIONE A SEGUITO INVITO A COMPARIRE E CONSEGUENTE CONTRADDITORIO ADESIONE CONTENZIOSO

  29. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE CONTENZIOSO A SENTENZA

  30. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE Adesione a seguito di invito a comparire • l’invito contiene sinteticamente gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento • comunicazione al competente ufficio e versamento dovuto entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione allegando quietanza di pagamento

  31. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE • sanzioni ridotte ad 1/8 • versamento rateale somme dovute senza obbligo di rilascio garanzie • limitazioni ad eventuali accertamenti presuntivi

  32. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE Adesione a seguito di contraddittorio • sanzioni ridotte ad 1/4 • versamento rateale somme dovute con obbligo di rilascio garanzie • no limitazioni ad eventuali accertamenti presuntivi

  33. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE Conciliazione giudiziale • entro la prima udienza della Commissione Tributaria Provinciale • sanzioni ridotte ad 1/3 • versamento rateale somme dovute con obbligo di rilascio garanzie • no limitazioni ad eventuali accertamenti presuntivi

  34. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE Sentenze sfavorevoli in contenzioso • sanzioni piene • versamento senza rateazione delle somme dovute • rischio di pagamento spese di giudizio • no limitazioni ad eventuali accertamenti presuntivi

  35. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE In caso di congruità, di adeguamento in dichiarazione od in sede di invito a comparire, eventuali accertamenti presuntivi sono possibili solo se viene superato uno dei due seguenti limiti: • attività non dichiarate > 40% dei ricavi/compensi dichiarati • attività non dichiarate > € 50.000,00

  36. ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE oppure se • comunicazione dati rilevanti ai fini studi di settore è infedele/omessa • la rettifica riguarda componenti reddituali diversi da ricavi/compensi

  37. Adesione a seguito contraddittorio Iniziativa del contribuente • in presenza di accessi ispezioni e verifiche • avviso di accertamento non preceduto da invito a comparire

  38. Adesione a seguito contraddittorio Iniziativa dell’ufficio • invito a comparire

  39. Adesione senza contraddittorio Due ipotesi : • adesione pvc • adesione invito a comparire • se non preceduto da notifica pvc • emissione successiva al 01.01.09

  40. Adesione senza contraddittorio Caratteristiche comuni: • prestata acquiescenza a tutti i rilievi mossi, salvo errori materiali e di calcolo • sanzioni ridotte ad 1/8 • perfezionamento con il pagamento della prima od unica rata

  41. Adesione senza contraddittorio • no prestazione garanzie in caso di pagamento rateale • iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute non pagate

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