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F. Pastoni

Legislazione e deontologia professionale. F. Pastoni. 1. 1. Per il biologo che opera in ambito sanitario l’ obbligo alla formazione è regolamentato dalle disposizioni in tema di E.C.M. (Rif. D.Lgs. n. 502/92 e n. 299/99). entrate in vigore il 1° gennaio 2002 (fase sperimentale). 2.

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Presentation Transcript


  1. Legislazione e deontologia professionale F. Pastoni 1 1

  2. Per il biologo che opera in ambito sanitario l’obbligo alla formazione è regolamentato dalle disposizioni in tema di E.C.M. (Rif. D.Lgs. n. 502/92 e n. 299/99) entrate in vigore il 1° gennaio 2002 (fase sperimentale) 2

  3. Programma Nazionale ECM Educazione Continua in Medicina Il programma ECM è diretto a fornire a tutti gli operatori sanitari gli elementi di conoscenza necessari per mantenersi professionalmente aggiornati e competenti. 3

  4. Finalità del Programma ECM Far sì che tutti gli operatori del settore sanitario siano, in qualunque ambito della propria attività, del tutto adeguati a quanto la continua evoluzione normativa e tecnica impone. 4

  5. Finalità del Programma ECM L’esigenza di cui sopra si estende, in realtà, a qualunque ambito professionale di interesse per il biologo, ed il principio dell’E.C.M., assolutamente irrinunciabile nella realtà attuale, dovrà estendersi ormai a qualunque altro settore del mondo del lavoro. 5

  6. La professionalità di un operatore della Sanità (e degli altri ambiti considerati) può essere definita da tre caratteristiche: 1) conoscenze teoriche aggiornate; 2) abilità tecniche; 3) capacità comunicative e relazionali. 6

  7. 1° gennaio 2008 Entrata in vigore della “fase a regime” del Programma Nazionale E.C.M. 7

  8. Crediti formativi E.C.M. = rappresentano una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità dedica annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità 8

  9. Numero di crediti formativi da acquisire nella fase a regime = anno 2008 : 50 crediti* anno 2009: 50 crediti anno 2010 : 50 crediti * Con un minimo di 30 ed un massimo di 70 9

  10. Principi del Programma E.C.M. = i crediti formativi devono essere acquisiti progressivamente, nel corso degli anni, per seguire efficacemente lo sviluppo tecnico e scientifico di qualunque disciplina interessata. L’accumulo di crediti in un breve periodo non risponde a questo requisito fondamentale 10

  11. Principi del Programma E.C.M. = per conseguire tale finalità, può essere prevista soltanto una certa tolleranza nel numero minimo/massimo di crediti da acquisire nell’anno 11

  12. Le manifestazioni che possono rientrare nel programma E.C.M. rientrano in due tipologie: attività formative a distanza attività formative residenziali 12

  13. Attività formativa residenziale = • è la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a questo tipo di attività l’interessato deve recarsi nella sede in cui questa viene svolta. Rientrano in questa tipologia di formazione: • congressi e seminari; • corsi teorico-pratici; • “stages” di formazione pratica, ecc … 13

  14. Attività formativa a distanza = attività per lo più fondata sull’impiego di supporti informatici che consentono all’interessato di non spostarsi dalla propria sede di lavoro 14

  15. Attività formativa a distanza (FAD) L’interessato deve quindi superare un test che comprovi il raggiungimento di un certo livello di apprendimento 15

  16. Obiettivi formativi di rilevanza nazionale (obiettivi di interesse generale) • Promozione della qualità della vita e della qualità di sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro; • Miglioramento della interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione; • Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici; 16

  17. Obiettivi formativi di rilevanza nazionale (obiettivi di interesse generale) • promozione di una comunicazione corretta ed efficace; • gestione del rischio biologico; • cultura gestionale. 17

  18. Obiettivi formativi di rilevanza nazionale (obiettivi di interesse generale) Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi • cultura etica; • valutazione critica della scienza biologica moderna. 18

  19. Obiettivi formativi di rilevanza nazionale (obiettivi di interesse specifico) • Basi molecolari e genetiche delle malattie; • Miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e delle innovazioni tecnologiche; • Sicurezza degli alimenti. 19

  20. Obiettivi formativi di rilevanza nazionale (obiettivi di interesse specifico) Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi • Orientamenti innovativi, sotto il profilo tecnologico, in ambito analitico; • Strategie e parametri per il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro; • Accreditamento e certificazione. 20

  21. Obiettivi formativi di rilevanza nazionale (obiettivi di interesse specifico) Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi • Criteri di qualità nella pratica analitica di laboratorio; • Criteri di qualità per la salvaguardia delle risorse e degli equilibri ambientali, nell’ottica di una più efficace tutela della salute; • Principi base per una corretta nutrizione 21

  22. Valutazione sugli obiettivi formativi di interesse generale proposti dal Ministero della Salute = Tali obiettivi si estendono a discipline che non riguardano esclusivamente l’ambito strettamente clinico, ma pressochè tutti gli ambiti professionali di specifico interesse per i biologi. 22

  23. Valutazione sugli obiettivi formativi di interesse generale proposti dal Ministero della Salute = La scelta di tali obiettivi, ed il loro conseguimento, appare del tutto funzionale alle esigenze imposte dalla continua evoluzione normativa e tecnologica che interessa qualunque disciplina con risvolti tecnico-scientifici. 23

  24. Food and DrugAdministration U.S. DepartmentofAgriculture U.S. EnvironmentalProtectionAgency CentersforDiseaseControl and Prevention “Food Safety from Farm to Table: A National Food Safety Initiative” Report to the President May 1997 24

  25. “While the American food supply is among the safest in the world, there are still milions of Americans (*) stricken By illness every year caused by the food they consume, and some 9,000 a year die as a result”. (*) From 6.5 to 33 millions illnesses in the United States each year are food-related. 25

  26. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) 26

  27. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989 Articolo 1 • 1.La presente direttiva definisce i principi generali per l’esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari. • 2. …si intende per “controllo ufficiale dei prodotti alimentari” …, il controllo effettuato dalle autorità competenti, della conformità • dei prodotti alimentari • degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, degli oligoelementi e degli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali • dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con tali prodotti alimentari, • alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali o proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti alle informazioni di questi ultimi. 27

  28. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989 Articolo 1 3. L’applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche. 4. La presente direttiva non si applica ai controlli metrologici. 28

  29. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989 Articolo 4 • 1.Il controllo si effettua: • In modo regolare • Nei casi in cui si sospetti la non conformità dei prodotti 2.Il controllo si effettua in maniera proporzionata all’obiettivo eseguito 3.Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, dell’importazione nella Comunità, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e del commercio. 29

  30. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989 Articolo 4 4.Il controllo si effettua in generale senza preavviso 5.La componente autoritaria è tenuta in ogni singolo caso a scegliere, tra le fasi elencate al paragrafo 3, quella o quelle più idonee alla ricerca prevista. 30

  31. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989 Articolo 5 Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti, conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 ed in funzione della ricerca prevista: • Ispezione • Prelievo ed analisi di campioni • Controllo dell’igiene del personale • Esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere • Esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall’impresa e dei relativi risultati 31

  32. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989 Articolo 6 Sono sottoposti ad ispezione: • Lo stato e l’impiego nelle differenti fasi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di terreni, locali, uffici, installazioni e relativo ambiente, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali • Le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari 32

  33. DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989 Articolo 6 Sono sottoposti ad ispezione: c) I prodotti semilavorati d) I prodotti finiti e) I materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari f) I prodotti e i procedimenti di pulizia e manutenzione nonché gli antiparassitari. 33

  34. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari = Documento tecnico di indirizzo per la attività di controllo ufficiale in tutti gli Stati della Commissione Europea 34 34

  35. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 11 MARZO 1994 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1994 Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca: Aflatossina B1 (in particolare nei prodotti destinati ai soggetti di più giovane età Listeria monocytogenes (in patè a base di carne…..) 35 35

  36. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 11 gennaio 1995 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1995 Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca: Listeria monocytogenes (in patè a base di carne…..) Escherichia coli Aeromonas sp. (nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude condite) 36 36

  37. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 17 aprile 1996 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1996 Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca: Salmonella sp. Escherichia coli O157 Staphylococcus aureus (nei campioni di carni e prodotti a base di carne essiccati e fermentati pronti per il consumo) 37 37

  38. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 8 gennaio 1997 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1997 97/77/CE La Commissione delle Comunità Europee………………… RACCOMANDA: Che nel corso del 1997 gli Stati membri raccolgano campioni ed effetuino analisi di laboratorio in ordine: a) alle Aflatossine nelle spezie b) alla contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari. 38 38

  39. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2 febbraio 1998 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1998 98/133/CE La Commissione delle Comunità Europee………………… Ha adottato la presente raccomandazione: …………………… “Nel corso del 1998 gli Stati membri devono analizzare arachidi e pistacchi per accertare la presenza di aflatossine………………” 39 39

  40. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 22 dicembre 1998 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1999 99/26/CE La Commissione delle Comunità Europee………………… Ha adottato la presente raccomandazione: Nel corso del 1999, gli Stati membri prelevano campioni ed effttuano ispezioni eseguendo analisi di laboratorio per: -ocratossina A nel caffè -additivi nei prodotti alimentari 40 40

  41. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 22 febbraio 2000 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 2000 2000/207/CE Il programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000 prevede l’esecuzione di verifiche e controlli volti ad accertare l’effettiva applicazione negli Stati membri di alcune disposizioni comunitarie che sono state recepite nell’ordinamento nazionale con i provvedimenti di seguito indicati: a) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155…….. Con riferimento al Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, il programma coordinato prevede la verifica dell’applicazione del sistema HACCP… 41 41

  42. IGIENE DEGLI ALIMENTI (situazione fino al 31 dicembre 2005) DIRETTIVA 93/43/CEE recepita in Italia con Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 42 42

  43. DIRETTIVA 93/43/CEE Introduce nel diritto comunitario una filosofia diversa da quella preesistente, che pone alla base della buona qualità degli alimenti una attività di controllo preventivo 43 43

  44. DIRETTIVA 93/43/CEE Oggetto del controllo non è il prodotto finito e, come tale, pronto per la immissione al consumo, bensì le varie fasi dei procedimenti di produzione, intesa nel senso tradizionale del termine, oltre che di trasformazione, manipolazione, confezionamento, ecc … 44 44

  45. DIRETTIVA 93/43/CEE E’ così possibile evidenziare, in tempo utile per prendere le opportune contromisure, gli effetti della cosiddetta “contaminazione secondaria” da cui derivano normalmente consistenti situazioni di rischio per l’uomo. 45 45

  46. "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n. 118 Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 46

  47. D.Lgs. 155/97 Articolo 2 (definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per: Igiene dei prodotti alimentari “…..tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano………………. la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore” 47

  48. D.Lgs. 155/97 Articolo 2 (definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per: Industria alimentare “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore” 48

  49. D.Lgs. 155/97 Articolo 3 (definizioni) Autocontrollo 1. “Il responsabile dell’industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari, siano effettuati in modo igienico” 49

  50. D.Lgs. 155/97 Articolo 3 (definizioni) Autocontrollo 2. “Il responsabile dell’industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e dei punti critici HACCP” 50

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