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Le agevolazioni fiscali per i disabili

Le agevolazioni fiscali per i disabili. Detrazione del 41% Art. 1 della L. 449/1997. Deduzione delle spese mediche generiche e di assistenza specifica Art. 10 del TUIR Detrazione del 19% Art. 15 del TUIR. Aliquota Iva agevolata Tab. A parte II, 41-ter Legge n. 30/1997.

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Le agevolazioni fiscali per i disabili

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Presentation Transcript


  1. Le agevolazioni fiscali per i disabili • Detrazione del 41% Art. 1 della L. 449/1997. • Deduzione delle spese mediche generiche e di assistenza specifica Art. 10 del TUIR • Detrazione del 19% Art. 15 del TUIR. • Aliquota Iva agevolata Tab. A parte II, 41-ter Legge n. 30/1997

  2. L.art. 1 della legge n. 449/1997: le spese di ristrutturazione Dal 2006 la detrazione d’imposta è del 41%; Fino ad un limite massimo di spesa di 48 mila euro; Per ogni immobile su cui sono eseguiti interventi di recupero edilizio; Ripartita in 10 rate annue Per i contribuenti di età non inferiore a 75 ed 80 anni la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in 5 e 3 anni.

  3. Le spese di ristrutturazione

  4. I soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione • I proprietari o nudi proprietari dell’immobile, • I titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) • chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato. • I familiari conviventi. • I soci di cooperative a proprietà divisa ed indivisa.

  5. Gli adempimenti necessari • La comunicazione di inizio lavori. • La comunicazione alla ASL, se prevista. • Il pagamento mediante bonifico • La dichiarazione di esecuzione lavori, per lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire, sottoscritta da un professionista abilitato. • La Conservazione delle fatture o delle ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione oltre che delle ricevute dei bonifici bancari fatti.

  6. Lacomunicazione di inizio lavori La comunicazione di inizio lavori deve essereredatta su apposito modello a cui allegare: • copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori. • fotocopia pagamenti ICI • fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese se i lavori vengono eseguiti su parti comuni. In alternativa i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15 del 1968 attestante il possesso della stessa e la disponibilità di esibirla, su richiesta agli uffici finanziari.

  7. I lavori ammessi al beneficio Le categorie di intervento edilizio per le quali è prevista la detrazione sono quelli elencati nel DPR 6 giugno 2001, n.380 (precedentemente individuati dall'art.31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.457), in particolare: •  MANUTENZIONE ORDINARIA (Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti condominiali. Tali interventi, se eseguiti sulle singole proprietà private o sulle loro pertinenze, non danno diritto ad alcuna agevolazione); •  MANUTENZIONE STRAORDINARIA; •  OPERE DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO; •  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

  8. L’art. 1 della Legge n. 449/1997 La stessa detrazione e con le stesse condizioni spetta per gli interventi relativi: • all’eliminazione delle barriere architettoniche • Alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata sia adatta a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i soggetti portatori di handicap, ex art. 3 della Legge 104/1992.

  9. L’eliminazione delle barriere architettoniche Si fa riferimento alle opere realizzabili • sulle parti comuni • sulle singole unità immobiliari, tese all’eliminazione delle barriere architettoniche. L. 9 gennaio 1989, n. 13 D.M. 14 giugno 1989, n. 236

  10. L’eliminazione delle barriere architettoniche La finanziaria 2001 ha esteso il beneficio fiscale alle spese per l’acquisto di ascensori e montacarichi e tutti gli strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna dell’unità immobiliare, per le persone che si trovano in posizione di handicap grave, ai sensi della legge 104/1992.

  11. Cumulabilità con altre agevolazioni In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l’esecuzione degli interventi agevolabili, i suddetti contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo delle detrazioni. La detrazione spetta sulle spese rimaste effettivamente a carico. L’agevolazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni anche nel caso di interventi che costituiscono anche spesa sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

  12. Oneri deducibili L’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR riconosce la deducibilità degli oneri sostenuti dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104/1992, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione Le spese mediche e di assistenza specifica sono deducibili anche se sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’articolo 433 del c.c., anche se fiscalmente non a carico.

  13. La detrazione del 19% L’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR riconosce una detrazione d’imposta del 19% per le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11.

  14. Le spese sanitarie (1) Rientrano tra le spese sanitarie: le spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, per tali spese la detrazione spetta sull’intero importo.

  15. Alcuni esempi • Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti ed apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale. • La trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella. • La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. • L’istallazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

  16. Cumulabilità dei benefici Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41% o 36% per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.

  17. Le spese sanitarie (2) Rientrano tra le spese sanitarie: le spese per i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.

  18. I sussidi tecnici informatici Sono considerati sussidi tecnici informatici tutti gli strumenti che facilitano l’auto sufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di uso comune, per l’assistenza e la riabilitazione o per facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura.

  19. Alcuni esempi • Il personal computer; • Il modem; • Il fax; • Lo scanner; • I costi di abbonamento al servizio di telesoccorso; • Telefonini e telefoni a viva voce

  20. Condizioni per beneficiare della detrazione La detrazione IRPEF del 19% e riconosciuta per l’intero importo a condizione che il disabile sia in possesso di specifica certificazione del medico specialista della ASL di appartenenza che attesti la validità del sussidio in relazione alla patologia di cui risulta affetto il portatore di handicap.

  21. Le spese sanitarie (3) Le spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo. Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli ed autoveicoli di cui agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) ed art. 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m) del D. lgs. 285/1992.

  22. La certificazione di disabile Sono considerati disabili le persone riconosciute tali: • ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92, • da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. • I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.

  23. L’Iva agevolata • Appalto per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche • Gli interventi previsti dall’art. 31, lett. c), d) ed e) del DPR 457/1978 • Acquisto di sussidi tecnici ed informatici, legge n.30/1997

  24. TABELLA A - PARTE SECONDABeni e servizi soggetti all'aliquota del 4% 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

  25. L’eliminazione delle barriere architettoniche L’aliquota Iva agevolata per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta anche nel caso in cui concretizzino solo un operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’art. 31 della legge 457/1978 (circolare 1 del 2/3/1994).

  26. TABELLA A - PARTE TERZABeni e servizi soggetti all'aliquota del 10% 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo,

  27. IVA AGEVOLATA La L.n°30/97 ha previsto la possibilità di applicare all’acquisto di ausili tecnici ed informatici l’IVA agevolata al 4% (anziché al 20%) da cui sono escluse tuttavia le persone con disabilità psichica o intellettiva.

  28. I sussidi tecnici e informatici Sono considerati tali le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio

  29. L’agevolazione fiscale Hanno diritto all'agevolazione quei soggetti per i quali gli ausili tecnici o informatici servono a compensare limitazioni funzionali derivanti da menomazioni di natura: motoria, visiva, uditiva e del linguaggio. Non sono previsti limiti di tempo per richiedere successive agevolazioni, va però ricordato che per ottenere il beneficio fiscale è necessario ogni volta presentare al venditore nuova prescrizione relativa al sussidio per il quale si chiede l'agevolazione.Non è necessario che il rivenditore sia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per la manutenzione e le riparazioni non sono previsti benefici fiscali.

  30. La documentazione necessaria • il certificato attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva, e del linguaggio) e il carattere permanente della stessa, rilasciato dall'ASL competente (certificato di invalidità). • la prescrizione rilasciata da un medico specialista della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che evidenzi il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione. Può essere opportuno rilasciare al commerciante un'autocertificazione dove l'acquirente dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% in base all'art. 2, comma 9 del Decreto Legge n. 669 del 31/12/1996 (convertito dalla Legge n. 30/97). Questa stessa dicitura dovrà essere riportata nella fattura rilasciata dal commerciante all'atto dell'acquisto.

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