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DPR n. 309 del 1990;

Principali riferimenti normativi in tema di “lavorazioni a rischio anche per terzi” e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. DPR n. 309 del 1990; “Intesa” del 30 ottobre 2007, stipulata in sede di Conferenza Unificata tra governo, regioni ed enti locali;

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DPR n. 309 del 1990;

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  1. Principali riferimenti normativi in tema di “lavorazioni a rischio anche per terzi” e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti • DPR n. 309 del 1990; • “Intesa” del 30 ottobre 2007, stipulata in sede di Conferenza Unificata tra governo, regioni ed enti locali; • D. Lgs 81/08, Testo Unico per la sicurezza del Lavoro; • “Accordo” 18 settembre 2008, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome; • Atti di recepimento regionali, tra i quali la delibera della Regione Liguria n° 1852 del 30.12.08.

  2. DPR n. 309 del 1990, art. 124 Stabilisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro (per un massimo di tre anni) ai lavoratori: • tossicodipendenti; • assunti a tempo indeterminato; • i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione. Stabilisce le modalità tecniche di attuazione e la possibilità di riferirsi a contratti collettivi di lavoro e accordi per il pubblico impiego ove più favorevoli della normativa nazionale.

  3. DPR n. 309 del 1990, art. 125 • Individua profili di responsabilità per il datore di lavoro che: 1) non sottopone ad accertamenti sanitari i lavoratori delle “ lavorazioni comportanti rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”; 2) non allontana dalla mansione a rischio lavoratori risultati positivi al test di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti. • Rimandò, tuttavia, ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle mansioni comportanti rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, che implicano l’obbligo di sottoporre gli addetti ad accertamento di assenza di tossicodipendenza, indicando altresì la periodicità delle visite successive alla preventiva e le modalità di esecuzione. La concreta applicazione rimase sospesa almeno sino al 2007.

  4. Legge n.131 del 5 giugno 2003 , art 8, comma 6 (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) Invece del previsto decreto ministeriale, si preferì ricorrere alla stipula di intese, previste dal 6° comma dell’art. 8 della Legge 131/2003 che ne stabilisce l’adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. Furono pertanto successivamente emanate: • L’intesa 30 ottobre 2007 • L’accordo 18 settembre 2008

  5. “Intesa”30 ottobre 2007 Individua: • le mansioni a rischio (allegato 1) • le strutture sanitarie competenti (art. 2) • gli accertamenti sanitari da espletare; modalità ed iter procedurali generali e per specifiche situazioni (art.li 3, 4, 5, 6, 7) • modalità generali dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza mentre demanda ad un successivo accordo stato regioni le procedure diagnostiche e medico legali ( art 8); • effetti dell’accertamento della tossicodipendenza (art. 9).

  6. “Intesa”30 ottobre 2007, ( art. 1) mansioni con rischi particolari Comma. 1 • stabilisce che le mansioni individuate “a rischio” sono oltre quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’Allegato 1; • le assoggetta alla sorveglianza sanitaria (in allora art.li 16 e 17 d.Lgs 626/94); Comma. 2 • Rimanda a norme specifiche gli accertamenti del personale delle ferrovie ed assimilati, forze armate, polizia ed altri corpi armati, vigili del fuoco.

  7. “Intesa”30 ottobre 2007, ( art. 1) mansioni con rischi particolari • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di determinati lavori pericolosi: impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione impianti nucleari • Attività di trasporto: mezzi che richiedono patente di guida C/D/E; conducenti per i quali è previsto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

  8. “Intesa”30 ottobre 2007, Allegato 1 mansioni con rischi particolari • Personale addetto a vario titolo alla circolazione ferroviaria,tranviaria… alla navigazione, personale di controllo ed assistenza al volo, addetti e responsabili della produzione , del confezionamento, del trasporto e della vendita di esplosivi • Addetti ad apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie • Addetti alla guida di macchine di movimento terra e merci

  9. D. Lgs 81 del 2008, art. 41 comma 4 Recependo un’indicazione prevista nell’art. 1 dell’intesa 30 ottobre 2007, il Testo Unico stabilì che visite mediche preventive, periodiche e per cambio mansione effettuate dal Medico Competente ai sensi della sorveglianza sanitaria …sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

  10. D. Lgs 81 del 2008, Art. 2. lett. a) definizione di «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, …. è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, … l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 cc … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, … l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale ……. Il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

  11. “Accordo” 18 settembre 2008 la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e province autonome sancì l’accordo sulle “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” con cui si completa, al momento il quadro normativo nazionale”

  12. Delibera Regione Liguria n° 1852 del 30 dicembre 2008 Con proprio provvedimento la Regione Liguria ha: • recepito sia l’intesa sia l’accordo sottoscritti in sede di Conferenza Unificata; • ha apportato una sola modifica, marginale, in tema di procedure, nel rispetto di quanto previsto dall’accordo18.09.2008, al titolo “procedure di laboratorio” punto 1 in cui è richiamata la potestà regionale di introdurre modifiche ritenute opportune ( ….fatte salve ulteriori specifiche determinazioni delle regioni…)

  13. “Accordo” 18 settembre 2008, le premesse • Il fine della normativa è la prevenzione degli incidenti nelle mansioni a rischio per l’incolumità del lavoratore e di terzi, lo strumento è il giudizio di inidoneità e conseguente sospensione cautelativa ( nell’immediato temporanea) del soggetto positivo al test, a prescindere dallo stato di dipendenza o di uso occasionale; • Per i lavoratori tossicodipendenti che necessitano di trattamento si ricorda l’obbligo di avviarli ai programmi di riabilitazione (art. 124, DPR 309/90) che garantiscono il reintegro nella mansione al termine del percorso riabilitativo; • Si raccomanda di garantire la riservatezza, il rispetto della persona e si rammenta che deve essere scongiurato l’utilizzo strumentale volto ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

  14. I soggetti attuatori della normativa • Le strutture sanitarie competenti; • Il medico competente; • Il datore di lavoro; • Laboratori autorizzati …. fatte salve ulteriori specifiche determinazioni delle Regioni o Province Autonome .. (punto 1 _ Procedure di laboratorio dell’accordo).

  15. “intesa” 30 ottobre 2007, art. 2 (le strutture sanitarie competenti) • Il SERvizio per le Tossicodipendenze dell’ASL in cui ha sede l’azienda; • L’Ufficio di assistenza sanitaria naviganti per il personale navigante acque interne ed in attesa di imbarco; • Ufficio di Sanità Marittima del compartimento di iscrizione della nave o qualsiasi altro porto nazionale per il personale marittimo imbarcato; • Medici fiduciari accreditati del Ministero della Salute per il personale marittimo per il quale non sono previsti sbarchi in territorio nazionale; • Direzione Sanità R.F.I. oltre al SERT per il personale ferroviario e assimilabile.

  16. “Accordo” 18 settembre 2008 le procedure Gli accertamenti sanitari e gli approfondimenti diagnostici si sviluppano su due livelli: • 1° livello : medico competente; • 2° livello strutture sanitarie competenti. Il datore di lavoro individua i lavoratori le cui mansioni appartengono alla lista dell’intesa e li comunica per iscritto al medico competente Dopo la prima attivazione, aggiorna la lista periodicamente e reitera la comunicazione almeno annualmente

  17. “Accordo” 18 settembre 2008 modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari • prima dell’affidamento della mansione (non preassuntivo); • periodicamente, di norma annualmente, se i lavoratori da sottoporre ad accertamenti sono numerosi bisogna escludere che la data degli accertamenti sia prevedibile, che si accettino autocandidature, si deve garantire che la selezione avvenga mediante un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro; • Per ragionevole dubbio, sulla base di indizi o prove sufficienti, la comunicazione viene fatta in via cautelativa e riservata dal datore di lavoro o suo delegato al MC; • Dopo un incidente, quando sussiste ragionevole dubbio e l’incidente è avvenuto alla guida e durante il lavoro;

  18. “Accordo” 18 settembre 2008 modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari • Per follow up (monitoraggio cautelativo) prima del rientro nella mansione a rischio … dopo la sospensione per esito positivo per assunzione .. La finalità è verificarne lo stato di non assuntore,le modalità almeno un controllo mensile per almeno sei mesi; • Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo. Il MC lo visita sempre prima di riammetterlo alla mansione a rischio e può stabilire accertamenti ravvicinati nei successivi sei mesi

  19. “Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 1° livello a cura del medico competente • Entro 30 gg dal ricevimento della lista dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti il MC concorda con il datore di lavoro il loro cronoprogramma, la data ed il luogo, e trasmette formalmente il cronoprogramma al datore di lavoro; • In caso il lavoratore rifiuti gli accertamenti il MC dichiarerà “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il lavoratore sarà sospeso dalla mansione; • Se il lavoratore non si presenta e non può giustificarsi sarà sospeso dalla mansione e riconvocato entro 10 gg; se giustifica l’assenza sarà riconvocato entro 10 gg dalla cessazione della causa ostativa; sono però richiesti 3 controlli a sorpresa nei 30 gg successivi o di più se sussiste ragionevole dubbio

  20. “Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 1° livello a cura del medico competente • L’accertamento comprende visita medica per la ricerca di segni e sintomi suggestivi di stato di assuntore e contestualmente ... dovrà essere effettuato un test tossicologico- analitico di primo livello. • L’accertamento analitico potrà essere effettuato da: • laboratori autorizzati dalla regione • strutture sanitarie competenti secondo “intesa” In alternativa metodi immunochimici rapidi di screening, “on site”, contestuali alla visita, purché siano rispettate le concentrazioni di cut-off stabilite … e sia fornita una registrazione oggettiva a stampa dei risultati. • In caso di accertamento negativo il MC redige il certificato di idoneità e comunica l’esito per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore.

  21. “Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 1° livello a cura del medico competente In caso di positività al test il MC • Giudicherà il lavoratore “temporaneamente inidoneo alla mansione” • comunicherà il giudizio al lavoratore che dovrà altresì essere informato dell’opportunità di richiedere la revisione del risultato entro 10 gg • comunicherà il giudizio al datore di lavoro che sospenderà il lavoratore dalla mansione a rischio, in via cautelativa; • Il lavoratore verrà inviato alla struttura competente.

  22. “Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 1° livello procedure di laboratorio • Verranno raccolti 3 campioni contrassegnati dalla lettere A, B e C; I laboratori che riceveranno i campioni dal MC; • provvederanno ad eseguire le analisi; • Le analisi dovranno basarsi su metodi automatizzati di screening immunochimico (A); • In caso di positività è prevista la conferma mediante tecniche cromatografiche accoppiate a spettrometria di massa (B); • La comunicazione dovrà avvenire entro una decina di giorni; • Per i campioni positivi l’aliquota “C” verrà conservata 90 gg per l’eventuale ripetizione del test, su richiesta del lavoratore, presso la struttura competente, in sua presenza o con proprio consulente tecnico a sue spese.

  23. “Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 2° livello strutture sanitarie competenti • Il lavoratore positivo al test viene inviato alla struttura sanitaria competente per gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello; • In caso di reiterazione della positività, la documentazione sanitaria sarà trasmessa al medico competente che certificherà l’inidoneità alla mansione informando il datore di lavoro: • In caso di accertata tossicodipendenza, comunicazione al MC e garanzia di conservazione del posto di lavoro per poter accedere alla riabilitazione e o terapia; • Il soggetto positivo al test, ma non tossicodipendente, positivo agli esami di primo livello, prima del reintegro nella mansione, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo a cura del MC per 6 mesi (richiesta la negatività) analogo percorso per i post riabilitazione dichiarati in remissione completa.

  24. “Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti 2° livello strutture sanitarie competenti La visita e la valutazione dello stato psicofisico è importante per quelle sostanze di difficile determinazione analitica in fase di screening, pertanto, anche il lavoratore negativo al test, ma con segni e sintomi suggestivi di stato di assuntore, in caso di fondato sospetto potrà essere controllato per quelle sostanze per le quali si ipotizza l’uso.

  25. “Accordo” 18 settembre 2008 accertamenti clinici del medico competente • Documentazione sanitaria di tossicodipendenza, da strutture pubbliche o private, previo consenso dell’interessato; • Infortuni sul lavoro e incidenti anche in ambito extra lavorativo, ritiro patente ecc; • Assunzione di farmaci psicoattivi; • Sussistenza di segni e sintomi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  26. “Accordo” 18 settembre 2008 modalità di prelievo del campione (urina) • il prelievo … sotto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato (evitare la manomissione anche non lasciando solo il soggetto, ma tutelarne la dignità); • Sono indicate le modalità tecniche: contenitore monouso, quantità (almeno 60 ml) integrabile anche successivamente; • In caso di negatività del test rapido, “on site” l’urina non deve essere conservata.

  27. “Accordo” 18 settembre 2008 modalità di prelievo del campione (urina) • In caso di test positivo “on site”, il MC travasa alla presenza del lavoratore l’urina in 2 contenitori sigillati (aliquote B,C) e, facendoseli controfirmare dal lavoratore e li sigilla; • La spedizione al laboratorio avviene in apposito contenitore termico (entro 24 h); • Se l’accertamento è delegato in esclusiva al laboratorio le aliquote saranno 3 (A,B,C); • Il medico è responsabile della custodia del campione; • Alla consegna, il laboratorio diventa responsabile della custodia e conservazione del campione.

  28. “Accordo” 18 settembre 2008 modalità di prelievo del campione (urina) • Qualora il medico competente si avvalga per gli accertamenti di primo livello di idoneo laboratorio esterno, provvede in concomitanza della visita al prelievo del campione .. suddividendolo in 3 aliquote di cui la “A” per il test di screening

  29. “Accordo” 18 settembre 2008 verbale di prelievo e trasmissione del campione • Verbale di prelievo in triplice copia (lavoratore, MC, laboratorio), controfirmato dal lavoratore, che ne attesta la corretta esecuzione, e può richiedere che siano riportate proprie dichiarazioni; • Il laboratorio redige un verbale, che invia al MC, nel caso in cui, all’apertura del contenitore termico, rilevi non conformità;

  30. “Accordo” 18 settembre 2008 verbale di prelievo e trasmissione del campione • Aliquota A, test di screening. • Aliquota B test di conferma in cromatografia e spettrometria di massa (entro 10 gg comunicazione al MC): • Verifica della positività e del cut off; • Anche sostanze non precedentemente rilevate nei test di screening valide per la diagnosi di assunzione … anche in caso di dubbi rilevati durante l’effettuazione della visita precedente. • Aliquota C per revisione a richiesta del lavoratore

  31. “Accordo” 18 settembre 2008 verbale di prelievo e trasmissione del campione • Il test di revisione sul campione “C” presso lo stesso laboratorio o altro laboratorio pubblico (entro 30 gg dalla richiesta); • Informativa al MC ed al lavoratore con 15 gg di anticipo; • In caso di risultato discordante, la rivalutazione ulteriore, basata solo sugli atti, andrà eseguita presso una struttura di tossicologia forense individuata dalla Regione … che dovrà esprimere un giudizio finale.

  32. “Accordo” 18 settembre 2008 metodologia di accertamento del SERT • Accertamenti clinici • Esame medico-legale • Esame clinico-documentale • Psicocomportamentale • Clinico obiettivo • Accertamenti tossicologico analitici • Su matrice urinaria • Su matrice cheratinica

  33. “Accordo” 18 settembre 2008 metodologia di accertamento del SERT finalità • Se vi sia o vi sia stato uso di sostanze; • Definirne la tipologia, le modalità di assunzione e la frequenza; • Se vi sia o no stato di dipendenza; • Al fine di proporre al lavoratore un appropriato percorso di cura e riabilitazione secondo quanto previsto dall’art. 124 del DPR n. 309/90

  34. "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001 Capo III DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

  35. Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) Comma 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

  36. Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) Con questa legge si è sostanzialmente sancito il diritto/dovere del datore di lavoro di assicurarsi che i lavoratori impiegati in lavorazioni particolarmente pericolose o di elevata valenza educativa e morale siano soggetti a controllo al fine di accertarne la sobrietà sul posto di lavoro.

  37. Provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540).  (GU n. 75 del 30-3-2006)

  38. Art. 15.(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) Comma 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unitàsanitarie locali.

  39. Art. 15.Comma 2 (alcolimetria a cura del medico competente) . Riteniamo che: • Il medico competente che abbia accertato valori alcolimetrici che ritiene pregiudizievoli per l’incolumità della persona e di terzi debba comunicare tale informazione al datore di lavoro che provvederà con atto dispositivo alla interdizione temporanea dal lavoro a rischio; • Gli accertamenti effettuati dal medico competente riguardano lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria

  40. Art. 15.(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) Comma 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Comma 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

  41. D. Lgs 81 del 2008, art. 41 comma 4 il Testo Unico ha stabilito che le visite mediche preventive, periodiche e per cambio mansione effettuate dal Medico Competente ai sensi della sorveglianza sanitaria …sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

  42. D. Lgs 81 del 2008, art. 41 comma 4 Riteniamo che: Il Medico Competente potrà procedere ad integrare il protocollo sanitario dei lavoratori, soggetti a sorveglianza sanitaria, con strumenti informativi (questionari, anamnesi) ed esami clinici e laboratoristici); Poiché l’alcool dipendenza è diagnosi specialistica e complessa, il medico competente nel formularla dovrà avvalersi di specialisti della materia.

  43. TABELLA COMPARATIVA DELLE MANSIONI A ELEVATO RISCHIO PER ALCOL E TOSSICODIPENDENZA

  44. Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi ealla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); • sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; • attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; • mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del portod'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;

  45. Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

  46. Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

  47. Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza • Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e dellecostruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza; • capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; • tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; • operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; • tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

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