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Storia del diritto medievale e moderno

Storia del diritto medievale e moderno. TRA TARDO ANTICO E ALTO MEDIOEVO. Il tardo Impero I popoli germanici La Chiesa Regni e leggi romano-barbariche. Il Tardo Impero (scheda riassuntiva). l’imperatore: maiestas e absolutio legibus

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Storia del diritto medievale e moderno

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Presentation Transcript


  1. Storia del diritto medievale e moderno TRA TARDO ANTICO E ALTO MEDIOEVO Il tardo Impero I popoli germanici La Chiesa Regni e leggi romano-barbariche

  2. Il Tardo Impero(scheda riassuntiva) • l’imperatore: maiestas e absolutio legibus • semplificazione delle fonti del diritto: la dialettica iura/leges • la dialettica diritto ufficiale/diritto volgare • nuovi istituti della prassi: il colonato e il patrocinium

  3. L’IMPERATORE • in origine era il princeps, cioè il primo fra i cittadini romani • alla fine del sec. III la concezione cambia radicalmente • l’imperatore diventa “dominus et deus” dei Romani • la sua non è più una potestà derivata dal popolo, bensì un’autorità distinta dal popolo e in sé originaria

  4. LE NORME NEL TARDO IMPEROsemplificazione delle fonti Iniziatosi fin dagli albori del principato, si era andato compiendo quel processo di unificazione delle fonti del diritto che aveva finito per portare all’affermazione del concetto nuovissimo del CAPO DELLO STATO UNICO ORGANO DI PRODUZIONE DEL DIRITTO

  5. LE NORME:nel sistema dello stato romano classico molteplicità degli organi di produzione del diritto: • LEGES: norme approvate dal popolo nei comizi • PLEBISCITA: norme prodotte dalle assemblee dei plebei • AUCTORITAS PRUDENTIUM: libera attività creatrice della giurisprudenza • SENATUSCONSULTA: potestà normativa del Senato

  6. Ribaltamento della dottrina classica delle fonti del diritto Nell’età classica le manifestazioni normative del Princeps, considerato ancora come magistratus, rientravano nel più lato concetto di ius honorarium, contrapposte alle leges (norme approvate dal popolo nei comizi) ora, invece: LEGES= le costituzioni imperiali IURA= l’opera della giurisprudenza

  7. La dialettica IUS VETUS/IUS NOVUMIURA= concentrato della gloriosa tradizione anticaLEGES= involucro del diritto nuovoTRADIZIONE INNOVAZIONE

  8. Dalla fine del sec. IIIsi intensifica la legislazione imperiale • All’improvviso e definitivo silenzio della giurisprudenza fa riscontro un ruolo preminente delle LEGES nell’evoluzione del diritto • LEGES GENERALES, EDICTA= leggi di validità generale • RESCRITTI= pronuncie relative a casi concreti

  9. diritto ufficiale/diritto volgare • leges e iura non esaurivano nel tardo impero le fonti del diritto • ruolo della consuetudine • risultava prevalente il diritto disciplinato dalla prassi romana volgare • progressiva concentrazione della proprietà fondiaria: • l’istituto del colonato e le nuove forme di dipendenza personale • il “patrocinium” e la privatizzazione del potere pubblico

  10. L’aspetto fosco del PatrociniumLa testimonianza di Salviano (sec. V) “Se i Romani non fossero legati da catene al loro posto di lavoro, fuggirebbero tutti presso i Barbari. Ma non possono, e allora sono costretti a cercare nella protezione dei potenti il modo di attenuare gli intollerabili abusi. E ciò facendo, si caricano senza scampo di nuove catene ancora più pesanti”.

  11. IRRIGIDIMENTO DELLA STRUTTURA GERARCHICA DELLA SOCIETA’ Honestiores ordine senatorio ordine equestre (burocrazia minore, gradi inferiori dell’esercito, professioni liberali, mercanti, decurioni, clero) Humiliores (piccoli negozianti, artigiani, operai, contadini)

  12. principali linee di tendenza del sistema produttivoaccentuato ruolo della produzione agricolaaccentramento della proprietà fondiaria nelle mani dell’aristocrazia senatoria

  13. principali linee di tendenza tra tardo-antico e alto-medioevo • il ruolo primario della consuetudine • la sensibile ineguaglianza giuridica • la potestà di comando e di guida non spettava solo all’imperatore ma sempre più frequentemente era esercitata dai privati • si diversificano i rapporti sociali fra i liberi con significative somiglianze con la coeva esperienza giuridica dei Germani

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