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Il Casellario dei trattamenti pensionistici

Direzione Centrale Pensioni . Il Casellario dei trattamenti pensionistici. legge istitutiva: D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 modificato da articolo 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e articolo 3 del D. L. 6 luglio 1978, n. 352

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Il Casellario dei trattamenti pensionistici

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Presentation Transcript


  1. Direzione Centrale Pensioni Il Casellario dei trattamenti pensionistici legge istitutiva: D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 modificato da articolo 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dallalegge 22 marzo 1995, n. 85 e articolo 3 del D. L. 6 luglio 1978, n. 352 convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 • G.R. marzo 2000

  2. Scopi istituzionali del Casellario • raccolta, conservazione e gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici.

  3. trattamenti pensionistici a carico: • dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti • di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero • di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti • di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio • di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare

  4. (articolo 3 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467) ed inoltreraccolta e conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari: • di trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale • di trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche ed integrazioni • di rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli Enti gestori delle relative forme assicurative

  5. Periodicità delle comunicazioni dei dati da parte degli Enti erogatori • le comunicazioni devono essere effettuate nei termini stabiliti dalla legge stessa: • quelle annuali devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno; • quelle trimestrali, relative alle iscrizioni e cancellazioni, devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso;

  6. Cadenze previste • 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio per le comunicazioni trimestrali • 30 novembre per la comunicazione annuale • A queste cadenze di comunicazioni si è poi aggiunta quella della fine di febbraio prevista: • dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici) • dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici).

  7. Unificazione di alcune comunicazioni • Poiché entro il 28 febbraio di ciascun anno deve essere fatta la comunicazione annuale relativa ai trattamenti di pensione erogati nell'anno precedente e dei trattamenti di pensione da erogare nell’anno in corso, le comunicazioni inizialmente stabilite per il 30 novembre (annuale) e il 31 gennaio (trimestrale) possono essere effettuate dagli Enti congiuntamente alla comunicazione prevista per la fine di febbraio.

  8. Obbligo e modalità di trasmissione dei dati • le comunicazione dei dati al Casellario da parte degli Enti sono obbligatorie; • la mancata trasmissione dei dati è configurata come omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'Ente o organismo tenuto alle comunicazioni • le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ovvero a mezzo di supporti magnetici e non con comunicazioni cartacee • Art. 7 decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, • convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

  9. Censimento dell’Ente • l’ente viene “censito” e gli viene attribuito un codice identificativo • (codice ente) • all’ente vengono inviate le ”istruzioni” necessarie e, se richiesto, anche un “software” di acquisizione e di controllo dei dati

  10. Dati che gli Enti devono comunicare • dati identificativi del soggetto • tipologia del trattamento corrisposto • importo del trattamento da utilizzare per il calcolo della perequazione cumulata • imponibile fiscale da assoggettare all’IRPEF

  11. Ricezione dei dati dagli Enti • Il Casellario riceve i dati dei trattamenti pensionistici sui seguenti supporti: • nastri cassette • minidischi cd-rom • è prevista, in futuro, la possibilità di • effettuare la trasmissione dei dati direttamente • tramite "upload", utilizzando le comuni connessioni • Internet, in opportuno spazio WEB dell'INPS.

  12. Memorizzazione dei dati pervenuti • I dati vengono memorizzati: • Nel • data base • pensioni • Nell’archivio • anagrafico • unico • (ARCA)

  13. Risposta agli Enti • agli Enti vengono comunicati: • tutti i trattamenti di cui il soggetto risulta titolare • la tipologia di ogni trattamento • gli importi di ogni trattamento • inoltre, • vengono segnalati eventuali errori riscontrati

  14. Elaborazione perart. 8 D. Lgs. 314/1997e art. 34 L. 448/1998 • individuazione del soggetto • elaborazione art. 8 D. Lgs. 314/1997 • elaborazione art. 34 L.448/1998 assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici • L’elemento identificativo • è il “codice fiscale” • rivalutazione automatica • sull'importo complessivo dei trattamenti • del soggetto

  15. Comunicazione agli Enti dei risultati delle elaborazioni per art. 8D. Lgs. 314/1997e per art. 34L. 448/1998 • Agli Enti vengono comunicati i dati necessari per: • il corretto assoggettamento all’IRPEF • sui trattamenti erogati al soggetto • (aliquota e detrazioni di imposta da applicare) • la corretta applicazione della rivalutazione per perequazione sul trattamenti del soggetto (aliquota di perequazione) la comunicazione agli Enti viene effettuata entro il mese digiugno

  16. Il Casellario quindi: • raccoglie i dati • li elabora • comunica agli enti tutte le informazioni necessarie

  17. E’ pertanto fondamentale • Una corretta gestione del “soggetto”

  18. Correttezza dei dati anagrafici

  19. Corretta gestione degli imponibili fiscali

  20. Corretta memorizzazione delle detrazioni di imposta richieste dal soggetto

  21. ….E ADESSO UN PO’ DI …………...STATISTICHE

  22. NUMERO DEGLI ENTI CENSITI DAL CASELLARIO • 998 • ENTI EROGATORI • DI • TRATTAMENTI PENSIONISTICI

  23. di cui • 243 • attualmente non erogano trattamenti pensionistici

  24. TRATTAMENTI COMPLESSIVI DEL CASELLARIO • PENSIONI GESTITE DALL’INPS16.647.495 • DI CUI: • PENSIONI SOCIALI 527.449 • ASSEGNI SOCIALI 128.573 • PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI 1.395.895 • PENSIONI ENTI 3.861.866 • ED INOLTRE • RENDITE INAIL 1.225.275 • TRATTAMENTI COMPLESSIVI • 21.734.636 RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000

  25. RINNOVO 2000PENSIONI INPS • Pensioni vigenti • 14.595.578 • Soggetti fiscali elaborati • 12.399.711 RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000

  26. SOGGETTI CON ABBINAMENTI FISCALI RILEVAZIONE DEI DATI AL RINNOVO 2000

  27. Ideazione, progetto, testi e grafica: • Gianrosa Russo • - sede di Trapani - • Il casellario

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