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7 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB

La GEV e le attività del Servizio – Il rapporto con l'utenza. Compiti – Qualifica di Guardia Giurata – Qualifica di Guardia Ecologica Volontaria - La funzione di Pubblico Ufficiale. 7 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB.

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7 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB

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Presentation Transcript


  1. La GEV e le attività del Servizio – Il rapporto con l'utenza. Compiti – Qualifica di Guardia Giurata – Qualifica di Guardia Ecologica Volontaria - La funzione di Pubblico Ufficiale 7 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB

  2. La vigilanza volontaria per l’ambiente: panoramica generale • Dieci regioni italiane utilizzano la vigilanza volontaria per la salvaguardia dell’ambiente, in termini di supporto alle attività di istituto • In prevalenza esistono i “servizi regionali di vigilanza ecologica volontaria”, che impiegano le GEV • In quasi tutte le regioni italiane operano anche altre Guardie volontarie con funzioni di prevenzione di illeciti specifici: • Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente; • Le guardie ittiche previste dal R.D. 1604/31 (T.U.L.Pesca) • Le guardie venatorie faunistico ambientali previste dalla legge 1992 n.157 • Le guardie zoofile volontarie previste fin dal 1913 e poi riformate dalla legge 157/92 • Le organizzazioni di volontariato previste dalla legge 266/1991

  3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale • Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: • a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); • b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; • c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; • d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; • e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

  4. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale art.1. Finalità. 1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

  5. La vigilanza volontaria per l’ambiente:la nozione di danno ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Art. 300. Danno ambientale. 1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

  6. La nozione di ambiente per la Cassazione • Per giurisprudenza consolidata, la Cassazione definisce l’ambiente come il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento, perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il prieno sviluppo della persona. • E’ una nozione unitaria e generale, che comprende tutte le risorse naturali e culturali. • Tale estensione della definizione lascerebbe immaginare una disciplina unitaria e generale delle persone preposte alla loro tutela, ed invece……

  7. Le attività del Servizio delle GEV La mission voluta dalla Regione • a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla; • b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale; • c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale; • d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

  8. Le attività del Servizio delle GEV ATTIVITA’ INFORMATIVA EDUCAZIONE AMBIENTALE

  9. Le attività del Servizio delle GEV ATTIVITA’ INFORMATIVA MONITORAGGIO AMBIENTALE La colonia di rondini ( Hirundo Rustica) presso il Parco del Valentino a Torino

  10. Le attività del Servizio delle GEV VIGILARE : cosa significa.. • I servizi usuali di vigilanza vengono svolti da Guardie Particolari Giurate, addestrate ed in perfetta uniforme, che possono stazionare dentro o fuori delle strutture da proteggere o svolgere ispezioni periodiche ad orari diversi. • Con i seguenti scopi: controllare gli accessi, svolgere azione deterrente nei confronti dei malintenzionati, prevenire le situazioni di rischio, contrastare eventuali attacchi da parte di malviventi, controllare le differenze inventariali, ripristinare normali condizioni di sicurezza. TRATTO DA UN SITO DI VIGILANZA PRIVATA

  11. Le attività del Servizio delle GEV VIGILARE : cosa significa.. presidio di un luogo, sorveglianza, controllo, attenzione, tutelare, 5 sensi in funzione...

  12. Le attività del Servizio delle GEV Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n.9 Art. 10. Cooperazione con i servizi di polizia locale idraulica, forestale e con l'ARPA 1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana): a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l'ambiente e il territorio; b) nell'attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini; c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio.

  13. Le attività del Servizio delle GEV Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n.9 Art. 10. Cooperazione con i servizi di polizia locale idraulica, forestale e con l'ARPA 2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all'Art. 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»): a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica); b) nell'attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'art. 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti i corpi d'acqua e le risorse idriche.

  14. Le attività del Servizio delle GEV Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n.9 Art. 10. Cooperazione con i servizi di polizia locale idraulica, forestale e con l'ARPA 3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). 4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Corpo forestale nazionale e regionale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti: a) la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio; b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); c) la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente competente ed il comitato di gestione.

  15. Le attività del Servizio delle GEV Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n.9 Art. 10. Cooperazione con i servizi di polizia locale idraulica, forestale e con l'ARPA 5. Le attivita' di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti o corpi interessati. Le province possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle medesime attivita' di cooperazione; 6. Per assicurare uniformità comportamentali, un efficace scambio d'informazioni ed un rapido intervento sul territorio, la giunta regionale: a) definisce una modulistica unica sul territorio regionale in tema di accertamento di illeciti amministrativi; b) promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario di vigilanza ecologica ed i servizi di polizia locale, idraulica e forestale. 7. Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano con esito positivo ad appositi corsi di formazione integrativi, sono iscritte, a domanda, negli elenchi degli idonei di cui all'Art. 35, comma 5 della legge regionale n. 4/2003; le modalità organizzative, i contenuti, la durata nonché le prove finali dei corsi integrativi sono definiti dalla giunta regionale con apposita deliberazione ai sensi dell'Art. 35, comma 3 della legge regionale n. 4/2003.

  16. Le attività del Servizio delle GEV PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA O DI DISASTRI • d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico

  17. Le attività del Servizio delle GEV PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA O DI DISASTRI Si....

  18. Rapporti con l’utenza dipendono in gran parte dal ruolo e dal contesto a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla CONTESTO SCOLASTICO APPROCCIO EDUCATIVO

  19. Rapporti con l’utenza dipendono in gran parte dal ruolo e dal contesto l’accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale comporta la contestazione della violazione delle norme il ruolo del padre è quello di ricordare e far rispettare le regole RUOLO PATERNO

  20. Rapporti con l’utenza ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE la predica

  21. Rapporti con l’utenza ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE GHE PENSI MI !! raccogliere ed evadere richieste di intervento come se fossero urgenze

  22. Rapporti con l’utenza GHE PENSI MI !! Le GEV spesso vengono tacciate di essere segugi, cani sciolti. Invece fanno parte di un ufficio di vigilanza organizzato ( squadra). La rilevanza esterna sta in capo al Dirigente.

  23. Rapporti con l’utenza ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE perdere lacalma, alzare la voce, arrabbiarsi, cedere alle provocazioni, ecc.......

  24. Rapporti con l’utenza ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE esprimere la propria opinione, parlare male delle istituzioni, ecc.......

  25. Rapporti con l’utenza ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE fate voi degli esempi...

  26. Qualificadi Guardia Giurata riferimenti legislativi R.D. 18-6-1931 n. 773Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TITOLO I Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione Capo I – Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica art. 1.  (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593). – L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.

  27. Qualificadi Guardia Giurata due tipi di guardie giurate TITOLO IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata art. 133.  (art. 134 T.U. 1926). – Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse 134.  (art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

  28. Qualificadi Guardia Giurata requisiti – approvazione prefettizia art. 138.(art. 139 T.U. 1926). – Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ; 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale; 6° essere munito della carta di identità; 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

  29. Qualificadi Guardia Giurata requisiti – approvazione prefettizia ( seguito) art. 138.  (art. 139 T.U. 1926). La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestonola qualità di incaricati di un pubblico servizio .

  30. Decreto di approvazione delle guardie particolari giurate

  31. Qualificadi Guardia Giurata subordinazione art. 139.  (art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. art.140.  (art. 141 T.U. 1926). - I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (261).

  32. Qualificadi Guardia Giurata R.D. 6-5-1940 n. 635Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza TITOLO IV Delle guardie particolari e degli Istituti di vigilanza e di investigazione privata. § 20 - Delle guardie particolari. art. 250.  Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore giuramento con la seguente formula: «Giuro che sarò fedele al Re Imperatore e ai suoi reali e imperiali successori; che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego. «Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio». Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento. La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.

  33. Qualificadi Guardia Giurata R.D. 6-5-1940 n. 635Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza art. 251.  Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi. Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini. art. 254.  Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario. Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento.

  34. Qualificadi Guardia Giurata R.D. 6-5-1940 n. 635Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza art.230. Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare. Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare. Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiv approvazione del Prefetto. È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma. art. 255.  Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. art. 256.  Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento. La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.

  35. Qualificadi Guardia Giurata D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate art. 1. Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, è posto sotto la diretta vigilanza del Questore. Resta ferma la competenza del Prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dal relativo regolamento. art. 2.  Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del Questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

  36. Qualificadi Guardia Giurata D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate art. 3. È data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse. art. 4.  In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il Questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto. art. 5. È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal Questore. art. 6. Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ...(omesso art.7)

  37. Qualificadi Guardia Ecologica Volontaria Legge Regionale 28 febbraio 2005, n.9 Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanzaecologica ...omissis.. Art. 4. Compiti degli enti organizzatori 1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 3, comma 3: ...omissis.. • conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie di cui all'art. 11 e consegnano loro i tesserini personali ed i distintivi rilasciati dalla Regione; ...omissis..

  38. Qualificadi Guardia Ecologica Volontaria D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie. Il Presidente della Regione Lombardia ...omissis.. Decreta ...omissis.. 2. di stabilire che a tutte le guardie ecologiche in servizio ai sensi della L.R. 28 febbraio 2005, n. 9, devono essere affidati i poteri di accertamento di cui al punto 1; 3. di stabilire che alle guardie ecologiche che prestano servizio presso parchi regionali, province, Comunità Montane e Comuni capoluogo di provincia possono essere affidati anche poteri di accertamento in relazione a regolamenti in materia ambientale dei predetti enti; 4. di stabilire che alle guardie ecologiche volontarie che abbiano frequentato con profitto specifici corsi in materia di controllo sull’attività venatoria e/o piscatoria possono essere affidati anche i relativi poteri di accertamento, previa intesa con le Province competenti;

  39. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE art. 357. Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

  40. La funzione di Pubblico Ufficiale “Breve storia” della figura • Prima del Legge 26 aprile 1990, n. 86la figura era strettamente legata al ruolo formale della persona all’interno dell’amministrazione pubblica (impiegati dello Stato, etc…) • Dopo la interpretazione giuridica della figura si appunta alla funzione ricoperta e non al ruolo formale

  41. La funzione di Pubblico Ufficiale La casistica • L’insegnante di scuola pubblica o privata • Il collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione • Il medico ospedaliero o comunque convenzionato con il servizio sanitario nazionale • I componenti di una commissione di gara d’appalto • il Sindaco, il Presidente del Parco, della Provincia.. • il Presidente del Consiglio

  42. Con il riconoscimento di P.U. Cambia la sfera giuridica del soggetto, che si amplia, divenendo oggetto di particolare tutela e di particolare controllo da parte dell’ordinamento.

  43. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione art. 314. Peculato. 1. Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

  44. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione art.316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. • Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .

  45. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione art. 317. Concussione. 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni .

  46. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio. 1.Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

  47. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 1.Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni .

  48. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione art. 323. Abuso d'ufficio. 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

  49. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

  50. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. • Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa .

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