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TITOLO VIII D.L.VO 626/94 AGENTI BIOLOGICI

TITOLO VIII D.L.VO 626/94 AGENTI BIOLOGICI. Nel D.Lvo 626/1994 il legislatore ha classificato i diversi agenti biologici in base alla loro Pericolosità:

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TITOLO VIII D.L.VO 626/94 AGENTI BIOLOGICI

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  1. TITOLO VIIID.L.VO 626/94AGENTI BIOLOGICI

  2. Nel D.Lvo 626/1994 il legislatore ha classificato idiversi agenti biologici in base alla loro Pericolosità: la pericolosità è stata valutata sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione generale. Tra le caratteristiche di pericolosità sono stateconsiderate: infettività: capacità di un microrganismo disopravvivere alle difese dell’ospite e di replicarein esso; patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione trasmissibilità: capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura. In microbiologia la pericolosità di un microrganismo viene spesso classificata in base alla virulenza la virulenza viene intesa come l’insieme delle caratteristiche di infettività e patogenicità DEFINIZIONE DI RISCHIO BIOLOGICO

  3. GRUPPO 1: agente che presenta pocheprobabilita’ di causare malattie insoggetti umani GRUPPO 2 : agente che puo’ causare malattie -e’ poco probabile che si propaghinella comunita’ - sono di normadisponibili efficaci misureprofilattiche e terapeutiche GRUPPO 3: agente che puo’ causare malattie gravi- puo’ propagarsi nella comunita’, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche GRUPPO 4 : agente che puo’ provocare malattie gravi e puo’ presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita’ - non sono di norma disponibili efficaci misure profilattichee terapeutiche CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI

  4. IL CAMPO DI APPLICAZIONE Il campo di applicazione del titolo VIII comprendetutte le attività che possono comportare rischio diesposizione ad agenti biologici.Si distinguono: a) le attività con uso deliberato dei microrganismi (costituiscono materia prima, reagente o prodotto del processo lavorativo)→ laboratori diagnostici b) le attività che possono comportare la presenza di agenti biologici senza che venga fatto un vero e proprio uso. Il datore di lavoro che intende esercitare le attività di tipo a) che comportano l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 deve comunicare all’Organo di Vigilanza la valutazione del rischio. Nel caso in cui intenda utilizzare un agente biologicodel gruppo 4 deve richiedere anche una specificaautorizzazione al Ministero della Sanità(esclusi i laboratori diagnostici)

  5. Industria alimentare Agricoltura Zootecnia Macellazione carni Piscicoltura Servizi veterinari Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana etc) Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza) Laboratori diagnostici (esclusi quelli di microbiologia) Servizi mortuari e cimiteriali Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti Servizi di disinfezione e disinfestazione Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione elavaggio di materiali potenzialmente infetti Impianti depurazione acque di scarico Manutenzione impianti fognari ATTIVITÀ CON POTENZIALE ESPOSIZIONE ADAGENTI BIOLOGICI

  6. ATTIVITÀ DI TIPO B La valutazione del rischio è obbligatoria anche per le attività di tipo b):Questo tipo di attività, se i risultati dellavalutazione dimostrano che l’attuazione di talimisure non è necessaria, sono esentate dallaapplicazione delle seguenti disposizioni:a) adozione di particolari misure igieniche (art. 80)b) misure specifiche per le strutture sanitarie eveterinarie (art. 81, commi 1 e 2)c) sorveglianza sanitaria (art. 86)Non sono invece esentate da:a) misure tecniche organizzative e proceduralib) informazione e formazioneIl Responsabile della Sicurezza è consultato prima della valutazione del rischio ed ha accesso alle informazioni che vi sono contenute

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