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La disciplina del Codice

La disciplina del Codice La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale e comunitario. I principi originari della circolazione internazionale. Art. 35 l. 1089/1939. Divieto di esportare le cose di cui all’art. 1, in caso di

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Presentation Transcript


  1. La disciplina del Codice La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale e comunitario

  2. I principi originari della circolazione internazionale Art. 35 l. 1089/1939 Divieto di esportare le cose di cui all’art. 1, in caso di “ingente danno al patrimonio storico e culturale naz.” • Procedimento di esportazione (anche “temporanea”) • 1. Tassa di esportazione • 2. Acquisto coattivo dello Stato Disciplina dei limiti dell’esportazione indipendente da un eventuale passaggio di proprietà

  3. L’evoluzione della normativa comunitaria Trattato CE (1957) > art. 36 divieti di imp. ed esp. per motivi di protezione del patrimonio Sent. CGE 7/68 > la tassa di esportazione non è ammissibile perché considerata dazio di esportazione • Normativa comunitaria anni ’90: tendenze a confronto • Reg. Cee 3911/92 (“di base”) > licenza di esp. / normative naz. • Gestione frontiere esterne • Dir. Cee 93/7 > agevolare la restituzione / definizione di bene culturale • Gestione traffico intracomunitario Ambito di applicazione in Italia > 1° gennaio 1993

  4. L’attuazione della normativa comunitaria in Italia: la legge n.88 del 1998 • Lungo iter parlamentare per la promulgazione della l. 88 • Sostanziale inalterazione dei principi della legge n. 1089 • Prima modifica : 1) “attestato di libera circolazione” > dentro l’UE; 2) “licenza di esportazione” > fuori dall’UE • Seconda modifica: ampliamento delle tipologie dei beni culturali sottoposti a limiti di esportazione (poi confluite nel Testo Unico) • Definitiva soppressione della tassa di esportazione e permanenza dell’acquisto coattivo > estensione del potere alle regioni

  5. Il divieto di esportazione nel Codice (art. 65) Evoluzione L. 1089 del 1939 D.l. 288 del 1972 L. n. 88 del 1998 Artt. 65 ss. Testo Unico del 1999

  6. Il divieto di esportazione Caratteri di fondo Divieto assoluto per molte categorie di b.c. Validità sia per enti pubblici/privati che persone fisiche Novità della diversificazione tra uscita temporanea e uscita definitiva

  7. Uscita definitiva (artt. 65) Caratteri di fondo Divieto di esportazione > di tutti i beni mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; dei beni mobili elencati nel secondo comma dell’art. 10 e di quelli sottoposti al procedimento di dichiarazione di cui al terzo coma dell’art. 10. Autorizzazione preventiva > uscita definitiva delle cose di proprietà privata che non siano opera di autore vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, e che presentino un generico “interesse culturale” non ancora accertato e qualificato. Anche uscita definitiva delle categorie di beni elencati nell’art. 11, primo comma, quali le fotografie e gli esemplari di opere cinematografiche, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate aventi più di venticinque anni (lett. f), i mezzi di trasporto con più di settantacinque anni (lett. g), i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni (lett. h). Non soggetta ad alcuna autorizzazione > l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a più di cinquanta anni, a condizione tuttavia che l’interessato fornisca al competente ufficio di esportazione la prova della sussistenza dei suddetti presupposti (comma quarto).

  8. Uscita temporanea (art. 66) Caratteri di fondo Motivo > manifestazioni, mostre o esposizioni. Garanzia > integrità e sicurezza del bene Limiti assoluti > rischio danni o fondi principali di collezioni Altri casi di uscita temporanea: > art. 67 Codice

  9. Attestato di libera circolazione (artt. 68-71) Ufficio di esportazione > procedimento (68) Validità attestato > triennale Coinvolgimento delle regioni (68 u.c.) Ricorso >  al direttore generale (30 gg. + 90 gg.) Acquisto coattivo> Ministero o Regione su proposta dell’Uff. esp. (90 gg.) per il valore della denuncia

  10. Uscita temporanea (artt. 71) Caratteri di fondo Esigenza di fruizione e valorizzazione Limiti generali: temporaneità/integrità/sicurezza Assenso > Uff. esp. (eventuale proroga per un max 18 mesi) Assicurazione obblig. Indirizzi ministeriali per modalità Obbligo cauzione Importazione (art. 72) > eventuale certificazione dall’ufficio di esportazione

  11. Circolazione internazionale • Reg. CEE 3911 del 1992 > cooperazione tra Stati membri rispetto alla gestione delle frontiere esterne della Comunità • Dir. CEE 7/93 > spostamenti illegittimi tra Paese membro ed altro della Comunità • Ridimensionamento delle potestà nazionali di tutela • Problema uniformità dei controlli per l’uscita di beni dai confini comunitari (differenze tra normative nazionali): rischi “dirottamenti” e “triangolazioni” • Regolamenti CEE tra 1996 e 1998: allegato con categorie di beni; armonizzazione procedure doganali paesi membri; tre tipi di LICENZE DI ESPORTAZIONE: normale (“classica” 12 mesi valida sul territorio intera Comunità), aperta specifica (periodica esp. specifico bene fuori dalla Comunità. Temporanea max 5 anni), aperta generale (come prima per qualunque bene mobile)

  12. Azione di restituzione • Dir. CEE 7/93 Azione di restituzione come rimedio giuridico dell’illecito trasferimento • Disciplina nazionale beni culturali oggetto di disciplina e definizione illiceità  art. 73 • Dir CE  attori del processo di restituzione: proprietario originario del bene; Stato richiedente (tramite suoi tribunali e autorità centrali); possessore-detentore del bene illecitamente uscito; Stato richiesto (tramite suoi tribunali e autorità centrali). • Disciplina Codice. restituzione  art. 75 – art. 77 • Disciplina Codice prescrizione e indennizzo  artt. 78 e 79

  13. La disciplina del Codice • Licenza di esportazione • Validità 6 mesi • Uffici di esportazione sono competenti per il rilascio • Pagamento di una tassa • Restituzione dei beni illecitamente usciti: • - rinvio alle norme comunitarie (art. 75) • - assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri UE (art. 76) • - azione di restituzione (77) > competenza Tribunale e atto di citazione • - eventuale indennizzo disposto dal tribunale (79-80) • f) Destinazione del bene restituito > custodia momentanea allo Stato

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