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Le imprese produttive e la normativa del codice del consumo

Le imprese produttive e la normativa del codice del consumo. Vendere nella Comunità Europea: la responsabilità da prodotto difettoso e la garanzia beni di consumo Vicenza 3 marzo 2008. L’Unione Europea e la legislazione consumeristica.

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Le imprese produttive e la normativa del codice del consumo

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Presentation Transcript


  1. Le imprese produttive e la normativa del codice del consumo Vendere nella Comunità Europea: la responsabilità da prodotto difettoso e la garanzia beni di consumo Vicenza 3 marzo 2008

  2. L’Unione Europea e la legislazione consumeristica • L’Unione Europea negli ultimi venti anni ha prodotto molte normative a tutela del soggetto “consumatore” e “utente”; • la legislazione “consumeristica” rappresenta un settore importante dell’attività di armonizzazione comunitaria; • Molte delle direttive a tutela del consumatore riguardano la messa in circolazione nel mercato comunitario di prodotti industriali; • Questi sono i motivi che hanno indotto alla predisposizione della “guida paese” su responsabilità da prodotto difettoso e garanzia beni di consumo

  3. L’Unione Europea e la legislazione consumeristica Infatti: • alcune direttive determinano un impatto notevole sulle imprese di produzione (effetti diretti od indiretti); • l’armonizzazione lascia comunque spazi alle scelte del legislatore nazionale; diventa quindi preziosa l’attività di comparazione sulle scelte operative compiute dai singoli Stati; (ad es. per la garanzia beni di consumo: la durata della garanzia, il termine di denunzia della non conformità, l’applicazione anche ai rapporti tra imprese,…); • Le due direttive scelte (dir. 85/374/CEE e 99/44/CE) costituiscono le due discipline trasversali di maggior impatto sia nei rapporti contrattuali con la filiera produttiva e commerciale, sia nella gestione con il consumatore/utente.

  4. Le fonti normative • Fonti: • La direttiva 85/374 (responsabilità per danno da prodotti difettosi) è stata recepita con dpr n.224/1988; • La direttiva 99/44 (garanzia dei beni di consumo) è stata recepita con d.lgs n.24/2002 (modifiche al codice civile: artt. 1519 bis – nonies); • Entrambe sono ora confluite nel “codice del consumo” emanato con d.lgs. n. 206/2005 (riunite nella parte IV “Sicurezza e Qualità”)

  5. Caratteristiche essenziali delle due discipline • La responsabiltà per danni da prodotti difettosi (dir. 85/374) introduce negli ordinamenti nazionali una • responsabilità di natura patrimoniale risarcitoria extracontrattuale a favore del “danneggiato” da difetti del prodotto messo in circolazione. • La garanzia dei beni di consumo (dir.99/44) regolamenta una • obbligazione contrattuale di garanzia a carico del venditore finale per la “non conformità” del prodotto venduto al “consumatore”, con regolamentazione sia della rivalsa interna alla filiera verso il “produttore” sia dell’eventuale “garanzia convenzionale” rivolta al consumatore.

  6. Caratteristiche essenziali delle due discipline In altre parole: • Nella responsabiltà per danni da prodotti difettosi (dir. 85/374): • il “produttore” risponde dei danni causati alla persona fisica od ai suoi beni personali danneggiati dal prodotto “difettoso” per dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto. • Nella garanzia dei beni di consumo (dir.99/44): • il “venditore” è obbligato a garantire specifici rimedi all’ “acquirente consumatore” in caso di “non conformità” del prodotto per due anni dalla consegna, con eventuale rivalsa sul “produttore”. Viene anche regolato il cosidetto “certificato di garanzia”.

  7. Elementi “comuni” alle due direttive • Le due diverse discipline: • coinvolgono, dal punto di vista commerciale e contrattuale tutta la filiera produttiva/commerciale (produttore, fornitore componenti, distributore, venditore); • la valutazione di “difettosità” e di “non conformità” viene compiuta anche in base alla presentazione complessiva del prodotto: quindi assume importanza tutta la comunicazione, informazione e presentazione del prodotto;

  8. Elementi “comuni” alle due direttive • Infatti, sia per la valutazione di “difettosità” (art. 117 – art. 6 dir.), sia per quella di “non conformità” (art. 129 – art. 2 dir.) le norme fanno riferimento alla presentazione ed alle informazioni complessive fornite e messe a disposizione sul prodotto: • “… presentazione,istruzioni e avvertenze” (art.117); • “… dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità e nell’etichettatura” (art. 129);

  9. Elementi “comuni” alle due direttive • anche altre direttive consumeristiche che coinvolgono le imprese produttive si basano sulla corretta, completa e trasparente informazione e presentazione. • La direttiva “sicurezza dei prodotti” (dir. 2001/95/CE), valuta la sicurezza anche sulla base: “… della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto” (art. 103). • altro caso: dir. 2005/29/CE “pratiche commerciali scorrette” (art.21)

  10. Le implicazioni per le imprese • Diviene importante per l’impresa prevenire il possibile impatto commerciale e di immagine negativo causato dalla scorretta gestione degli obblighi e delle responsabilità derivanti dalle direttive: • gestione dei rapporti commerciali di filiera • “responsabilità da prodotti difettosi”: la responsabiltà del componentista viene meno “se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata” (art. 118, lett.f – art. 7 dir.).

  11. Le implicazioni per le imprese • gestione dei rapporti commerciali di filiera • “garanzia dei beni di consumo”: il diritto di regresso del venditore verso il produttore in Italia può essere regolato, modificato, escluso (art. 131). • gestione dei rapporti con il consumatore • “responsabilità da prodotti difettosi”: si può evitare la “difettosità” del prodotto curando “la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite” (art. 117 – 1°comma); • “garanzia dei beni di consumo”: il produttore può realizzare un proprio sistema di gestione della garanzia post-vendita mediante la “garanzia convenzionale” (art. 133).

  12. Le implicazioni per le imprese • Una corretta gestione della legislazione consumeristica nell’impresa implica il coinvolgimento di più funzioni aziendali: produzione, qualità, marketing, commerciale, legale… Schede, guide e norme su: www. assind.vi.it

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