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NOVITÀ E CONFERME DEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

NOVITÀ E CONFERME DEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. RITO ORDINARIO E RITI SPECIALI. NOVITÀ E CONFERME DEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO – RITO ORDINARIO E RITI SPECIALI. 1. I principi generali: 1.1 Effettività e giusto processo 1.2 Contraddittorio

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NOVITÀ E CONFERME DEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

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  1. NOVITÀ E CONFERME DEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO RITO ORDINARIO E RITI SPECIALI

  2. NOVITÀ E CONFERME DEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO – RITO ORDINARIO E RITI SPECIALI 1. I principi generali: 1.1 Effettività e giusto processo 1.2 Contraddittorio 1.3 I mezzi di prova 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa 3. I riti speciali nel Codice del processo amministrativo: 3.1 Ottemperanza 3.2 Accesso 3.3 Silenzio 3.4 Ingiunzione 3.5 Giudizi elettorali 3.6 Rito abbreviato ex art. 119 4. La disciplina del codice dei contratti, come modificata dal recepimento della Direttiva ricorsi e, quindi, “trasposta” nel Codice del processo amministrativo: 4.1 Lo “standstill” 4.2 Ricorso giurisdizionale e sospensione della procedura 4.3 Forma e termini della comunicazione dell’aggiudicazione e di altre comunicazioni 4.4 L’avviso volontario per la trasparenza preventiva 4.5 L’accesso agli atti di gara 4.6 L’informativa in ordine all’intendimento di proporre ricorso giurisdizionale 4.7 La sorte del contratto dopo l’annullamento dell’aggiudicazione 4.8 Disposizioni processuali

  3. 1.1 Principi generali: l’effettività della tutela L’effettività della tutela giurisdizionale è la capacità del processo di conseguire risultati nella sfera sostanziale, vale a dire di garantire la soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente il cui ricorso, rivelandosi fondato, sia stato accolto. Il problema dell’effettività della tutela è stato sempre avvertito ed il processo amministrativo, nel tempo e, in particolare, con l’emersione degli interessi legittimi pretensivi, ha denotato difficoltà per il fatto di essere strutturato come processo su atti, mentre esso è il luogo di esercizio della giurisdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali, sicché dovrebbe assumere rilievo proprio il rapporto sostanziale al quale le pretese ineriscono.

  4. 1.1 Principi generali: l’effettività della tutela (segue) La norma di cui all’art. 44 della legge delega n. 69/2009 per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, non a caso, ha indicato tra i principi e i criteri direttivi di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela” e di disciplinare le azioni e le funzioni del giudice “prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”. L’art. 1 del codice stabilisce altresì, collocando l’effettività della tutela al primo posto tra i principi generali, che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

  5. 1.1 Principi generali: l’effettività della tutela (segue) La disciplina delle azioni, con la relativa previsione di pronunce giurisdizionali idonee a soddisfare l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, in quanto determina l’effettivo grado di tutela predisposta dall’ordinamento alla posizione giuridica, può ritenersi, pertanto, il più significativo tra tutti i criteri di delega. La codificazione ha avuto come scopo l’effettività; e l’effettività è il principio che dovrebbe connotare il nuovo processo, atteso che il codice, completando un percorso che ha caratterizzato la legislazione e la giurisprudenza dell’ultimo decennio, ha inteso introdurre dinanzi al giudice amministrativo il principio della pluralità delle azioni al fine di garantire ogni più ampia possibilità di tutela per le posizioni giuridiche soggettive devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo

  6. 1.1 Principi generali: l’effettività della tutela (segue) La norma programmatica di cui al comma 1 dell’art. 2 sancisce che il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, comma 1, della Costituzione; ponendo altresì a carico sia del giudice amministrativo che delle parti un obligo di cooperazione ai fini della realizzazione della ragionevole durata del processo

  7. 1.2 Principi generali: il contradditorio Stabilisce l’art. 27 che il contraddittorio processuale è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati (parti necessarie del giudizio) La stessa norma prevede, inoltre, che se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si sia verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio; consentendo, peraltro, che nelle more vengano pronunciati, al ricorrere dei necessari presupposti, eventuali provvedimenti cautelari interinali.

  8. 1.2 Principi generali: il contradditorio(segue) Il comma 1 del successivo art. 28 consente alle parti non evocate in giudizio con l’atto introduttivo – purché la sentenza debba essere pronunziata anche nei confronti di esse – di intervenire nello stesso giudizio, senza pregiudizio del diritto di difesa. Che tale disposizione sia rivolta esclusivamente nei confronti delle parti necessarie, è comprovato dal comma 2, in base al quale “chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”. Sempre con riferimento alle parti non necessaria, il comma 3 prevede che il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento. Le relative previsioni sono disciplinate agli artt. 50 e 51 cpa.

  9. 1.2 Principi generali: il contradditorio(segue) Il comma 1 dell’art. 49 stabilisce che, nel caso di proposizione del ricorso nei confronti solo di taluno dei controinteressati, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata – secondo il comma 2 – nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il provvedendosi con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74. Se, all’atto dell’ordine di integrazione del contraddittorio, il giudice fissa il relativo termine ed indica le parti cui il ricorso deve essere notificato, il comma 3 rimette allo stesso G.A. l’autorizzabilità, al ricorrere dei relativi presupposti, della notificazione per pubblici proclami. In mancanza di tempestività dell’atto di integrazione del contraddittorio (sia per la notifica, che per il successivo deposito), il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35 (comma 1, lett. c): pronuncia di improcedibilità del gravame).

  10. 1.3 Principi generali: i mezzi di prova L’art. 63 del Codice conferma che il processo amministrativo è improntato ad un modello dispositivo con metodo acquisitivo. Il comma 1 stabilisce, infatti, che, fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Il comma 2 soggiunge che, anche d'ufficio, può essere ordinata anche a terzi l’esibizione in giudizio dei documenti o di quant’altro ritenuto necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti c.p.c.; e può, altresì, essere disposta l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice. La prova testimoniale (comma 3) è ammessa su istanza di parte e viene sempre assunta in forma scritta ai sensi del c.p.c. L’istituto della verificazione trova conferma ai sensi del comma 4, che ne consente l’esperimento qualora il giudice “reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche”, in alternativa - ove indispensabile – alla consulenza tecnica. Gli unici mezzi di prova previsti dal c.p.c. ed esclusi nel giudizio amministrativo sono rappresentati, ai sensi del comma 5, dall’interrogatorio formale e dal giuramento.

  11. 1.3 Principi generali: i mezzi di prova (segue) I principi precedentemente illustrati sono confermati dal successivo art. 64, in base al quale: • spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni; • salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite; • il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione; • il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

  12. 1.3 Principi generali: i mezzi di prova (segue) La decisione in ordine allo svolgimento di approfondimenti istruttori è rimessa, ex art. 65 comma 1, al presidente della sezione o un magistrato da lui delegato. Qualora l'istruttoria venga disposta dal collegio, la relativa ordinanza reca la contestuale indicazione della data della successiva udienza di trattazione del ricorso. Al Collegio è sempre riservata la decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione. I poteri istruttori sovvengono nel caso in cui l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti – come stabilito dall'articolo 46 – mediante ordine di esibizione in giudizio a cura del presidente (o di un magistrato da lui delegato), ovvero da parte del collegio, anche in difetto di relativa istanza di parte.

  13. 1.3 Principi generali: i mezzi di prova (segue) All’atto dell’ammissione dei mezzi istruttori, vengono stabiliti i relativi termini, nonché il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del c.p.c. Laddove l'assunzione avvenga fuori udienza, viene delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali, previa comunicazione alle parti, almeno cinque giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo delle operazioni. È stata introdotta, nei casi di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della Repubblica, la rogatoria o la delega al console competente, ai sensi dell'art. 204 del c.p.c. È prevista, a cura del segretario, la comunicazione nei confronti delle parti dell’avviso di eseguita istruttoria e del deposito dei relativi atti presso la segreteria.

  14. 1.3 Principi generali: i mezzi di prova (segue) Nel disporre la verificazione, il collegio, individua con ordinanza l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il compimento e per il deposito della relazione conclusiva. La verificazione si svolge sotto la responsabilità Il capo dell'organismo verificatore, ovvero del suo delegato, se il giudice ha autorizzato la delega. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti.

  15. 1.3 Principi generali: i mezzi di prova (segue) Con l'ordinanza con cui viene disposta la consulenza tecnica d'ufficio, si procede alla nominato del consulente, alla formulazione dei quesiti ed alla fissazione del termine per la comparizione del consulente incaricato dinanzi al magistrato delegato per l’assunzione dell’incarico e la prestazione del giuramento Con la stessa ordinanza il collegio assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 c.p.c., per: • la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; • l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni; • la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; • la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; • il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

  16. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio • Il processo amministrativo si svolge con due modalità: • - in pubblica udienza (di regola con sanzione di nullità); • - con procedimenti in camera di consiglio. • I procedimenti in camera di consiglio si possono svolgere esclusivamente nei casi previsti dalla legge ed in particolare dal comma 2 dell'articolo 87.

  17. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio (segue) Tale ultima disposizione ricomprende: • i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; • il giudizio in materia di silenzio; • il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; • i giudizi di ottemperanza; • il giudizio in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

  18. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio (segue) L'eccezionalità del procedimenti in camera di consiglio comporta che lo svolgimento del processo con modalità diverse dal udienza pubblica al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge è sanzionato con la nullità degli atti processuali compiuti, ivi compresi i provvedimenti giurisdizionali adottati.

  19. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio (segue) Diversamente, la trattazione in pubblica udienza di riti che si dovrebbero svolgere con i procedimenti in camera di consiglio non comporta alcun profilo di validità degli atti (articolo 87 comma 4).

  20. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio (segue) L'articolo 73 del codice disciplina gli adempimenti delle parti relative alla fase anteriore allo svolgimento dell'udienza pubblica. L'aspetto più saliente è costituito da un incremento dei termini per il deposito di atti memorie e repliche. Le parti, infatti, possono produrre: • documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, • memorie fino a trenta giorni liberi; e presentare repliche fino a venti giorni liberi.

  21. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio (segue) Particolarmente innovativa è la norma che introduce la possibilità di produrre memorie di replica L’esercizio di tale facoltà logicamente presuppone l'avvenuto deposito di memorie nel termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza La memoria di replica è destinata esclusivamente a illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie Con tale atto, pertanto, non è possibile specificare o integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il ricorso, e, tanto, meno a dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte, in considerazione della esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica.

  22. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio (segue) Nei riti “speciali”, che si svolgono con il procedimento in camera di consiglio, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (art. 119) Conseguentemente, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza e memorie fino a quindici giorni liberi; possono altresì presentare repliche fino a dieci giorni liberi.

  23. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio (segue) La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza camerale utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate (30 giorni dall'effettuazione dell'ultima notifica, intesa come data di ricezione da parte del destinatario. L'automatismo nella fissazione della camera di consiglio (prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti) comporta che, se rispettato, non sussiste l'obbligo di notifica dell'avviso di fissazione della camera di consiglio, che, altrimenti, va notificato alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima

  24. 1.4 Svolgimento del giudizio: pubblica udienza e camera di consiglio (segue) La norma non riguarda i termini relativi ai procedimenti cautelari trattati in camera di consiglio, che seguono le regole previste dagli artt. 55 e seguenti del codice

  25. 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa L’art. 30 recante “Azione di condanna” ha introdotto al 1° comma la possibilità di esperire in via autonoma l’azione di condanna. Coerentemente l’art.7, sotto la dicitura “Giurisdizione amministrativa”, al 4° comma recita che “sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali pure se introdotte in via autonoma.

  26. 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa (segue) Il 1° comma dell’art.30 del Codice, nel disporre che “L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma”, introduce per la prima volta a livello legislativo, coerentemente a quanto voluto dalla Cassazione, la possibilità di esperire in via autonoma l’azione per il risarcimento del danno da parte del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

  27. 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa (segue) Da un esame più approfondito della norma, la situazione appare ben altra, tanto da consentire di affermare che se il primo comma sembra abbandonare formalmente la tesi della “pregiudiziale”, poiché prevede che l’azione risarcitoria possa essere esercitata anche autonomamente, utilizzando per la prima volta l’aggettivo “autonoma”, con il terzo comma dell’art. 30 secondo cui “la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”, vengono introdotti degli strumenti deflattivi e, tesi a scoraggiare un’azione risarcitoria sganciata da quella impugnatoria

  28. 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa (segue) Viene quindi introdotto un limite alla domanda di risarcimento del danno fondato implicitamente sull’art. 1227 c.c. – la c.d. “pregiudizialità attenuta” – a mente del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che (il creditore) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ovvero, nella logica del diritto amministrativo, impugnativa di situazioni lesive e dunque azione di annullamento.

  29. 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa (segue) Secondo quanto stabilito al comma 5 dell’art. 30, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Da tale disposizione è dato evincere che la decorrenza del termine decadenziale per proporre l’azione risarcitoria subisce un differimento soltanto nel caso in cui sia stata previamente esperita l’azione d’annullamento.

  30. 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa (segue) L’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto per lesione di interessi legittimi può, quindi, essere proposta contestualmente ad altra azione, per cui, nel caso di preventiva proposizione dell’ azione di annullamento del provvedimento illegittimo, la domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Lo stesso termine di centoventi giorni è previsto per l’azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi (da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria per legge).

  31. 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa (segue) Sotto il profilo dell’effettività di tutela, va sottolineata la presenza di una disciplina profondamente differenziata fra il risarcimento da lesione di interessi legittimi (termine decadenziale) e il risarcimento da lesione di diritti soggettivi (termine prescrizionale), quale ricaduta della difforme consistenza ed intensità delle due diverse situazioni giuridiche soggettive sotto il profilo sostanziale e processuale

  32. 2. Azione risarcitoria e pregiudiziale amministrativa (segue) Il Codice amministrativo, in tema di pregiudiziale amministrativa, sembra smentire in buona sostanza il superamento della pregiudiziale in quanto ripristina al contrario la centralità dell’azione di annullamento. Precisamente, l’art. 30, pur non enunciando in modo espresso la regola della pregiudizialità tra azione di annullamento e risarcimento nel caso di lesione di interessi legittimi da provvedimento amministrativo, pone tuttavia uno strumento di dissuasione potente teso a scoraggiare il promuovimento della c.d “azione risarcitoria pura”, da individuarsi nell’art.1227 c.c. e, sotto altro profilo, il termine di decadenza di 120 giorni coincide con quello del ricorso straordinario al Capo dello Stato finalizzato all’annullamento dell’atto amministrativo.

  33. 3.1 Il giudizio di ottemperanza Il Codice disciplina, agli artt. 112, 113, 114 e 115, il giudizio di ottemperanza, unificando la disciplina del giudizio di ottemperanza: • delle sentenze passate in giudicato; • delle sentenze di primo grado e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; • dei provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (ivi espressamente compresi i lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili)

  34. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Si pone, fra gli altri, il problema della eseguibilità a mezzo del giudizio di ottemperanza delle decisioni assunte in esito alla proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Problema che, più ampiamente, sottende la decifrazione dell’inquadramento sistemico del rimedio (natura giurisdizionale, ovvero meramente “amministrativa”)

  35. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Nell’ambito della declaratoria di cui all’art. 112 rientra,ad esempio, il ricorso per ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione all'ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei confronti di quest'ultima, emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi a seguito di positiva dichiarazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., in quanto tale ordinanza, non revocabile dal giudice della esecuzione né reclamabile, si consolida se non impugnata dai soggetti che intervengono nella procedura con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine e acquisisce, quindi, quel carattere di definitività che consente di agire in ottemperanza.

  36. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) L'oggetto del giudizio di esecuzione (anche nella particolare forma del ricorso per l'esecuzione delle ordinanze cautelari del G.A.) è rappresentato dalla puntuale verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al decisum per far conseguire all'interessato l'utilità sostanziale (il bene della vita) riconosciutogli in sede di cognizione.

  37. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) L’attività di verifica, che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il presupposto della pronuncia di cui si chiede l'esecuzione,comporta da parte del giudice dell'ottemperanza una attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando. Il giudizio di ottemperanza si atteggia, conseguentemente, come un giudizio “misto”, di cognizione e di esecuzione.

  38. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) A tale riguardo, va rammentato che la sentenza di annullamento del giudice amministrativo, oltre al c.d. effetto demolitorio dell'atto impugnato (annullamento), produce, di norma, i c.d. effetti ripristinatori e conformativi. L‘effetto conformativo vincola la successiva attività dell'Amministrazione nella riadozione, ove necessaria per assicurare gli effetti satisfattivi della sentenza, del provvedimento annullato, ovvero nell'adozione delle ulteriori attività strettamente consequenziali e strumentali alla completa attuazione della regola alla quale l'amministrazione si deve attenere nella sua attività futura. L‘effetto ripristinatorio comporta la vanificazione degli effetti dell'atto annullato e cioè l'adeguamento dell'assetto di interessi, esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita sulla base dell'atto impugnato, alla situazione giuridica prodotta dalla stessa pronuncia di merito.

  39. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) La natura “mista” del giudizio di ottemperanza è dimostrata: dall’obbligo di notificazione nei riguardi non solo dell’amministrazione, ma anche tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; dalla concentrazione nell’ambito del giudizio di ottemperanza di azioni cognitorie connesse, per evidenti ragioni di economia processuale.

  40. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Confluiscono necessariamente nel giudizio di ottemperanza: • tutte le questioni di inesecuzione, elusione, violazione del giudicato; • tutte le questioni che insorgono nel corso del giudizio a seguito degli atti del commissario ad acta, il cui sindacato viene espressamente affidato allo stesso giudice dell’ottemperanza; • l’azione di risarcimento non solo dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato, ma anche di quelli causati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo (nell’ultimo caso, però, svolgendosi il giudizio di ottemperanza nelle forme, modi e termini del processo ordinario in udienza pubblica e non in camera di consiglio)

  41. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Un’importante novità è costituita dalla previsione della possibilità di promuovere il giudizio di ottemperanza anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza. In tal caso, la legittimazione attiva spetta sia alle parti private, che alla pubblica amministrazione tenuta all’ottemperanza, nonché al commissario ad acta.

  42. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) L’art. 115 disciplina la natura del titolo esecutivo ed il rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

  43. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Per garantire il principio del contraddittorio, è espressamente prescritta la notificazione del ricorso per ottemperanza prima del suo deposito, mentre non è più richiesta la previa diffida e messa in mora dell’Amministrazione inadempiente. In quanto dal giudicato derivano posizioni di diritto soggettivo, l'azione non è soggetta a termini decadenziali ma è soggetta a prescrizione. L’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

  44. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia poteri sostitutivi che poteri ordinatori e cassatori e può, conseguentemente, integrare l'originario disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono non mera esecuzione, ma attuazione in senso stretto, dando luogo al c.d. “giudicato a formazione progressiva”.

  45. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Nell’ambito del giudizio di ottemperanza può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza (anche del giudice ordinario) nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.

  46. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) La domanda finalizzata ad ottenere la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria può essere formulata per la prima volta nel giudizio di ottemperanza, costituendo uno degli strumenti di determinazione del petitum originario, trattandosi di accessori che afferiscono alla somma capitale e ne costituiscono un naturale elemento.

  47. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Nel processo di ottemperanza può essere, altresì, proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito, per cui nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.

  48. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Il giudice decide: • con sentenza in forma semplificata prevista dall’articolo 74 del codice, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme; • con ordinanza se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza.

  49. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: • ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione; • dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; • nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; • nomina, ove occorra, un commissario ad acta; • salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

  50. 3.1 Il giudizio di ottemperanza (segue) Ausiliario del giudice è il commissario ad acta, disciplinato dall'articolo 21. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Il commissario ad acta va considerato organo ausiliario del giudice, giacché i suoi poteri non derivano dalla Pubblica amministrazione, ma da una sorta di atto di delega da parte del giudice dell'ottemperanza; di conseguenza, in quanto organo ausiliario del giudice, al pari di un perito o di un interprete, egli è organo giurisdizionale e i suoi atti, i quali non possono che ritenersi atti giurisdizionali, sono impugnabili con reclamo al giudice dell'ottemperanza in base al principio generale secondo il quale l'organo legittimato ad avere cognizione degli incidenti verificatisi in sede esecutiva è lo stesso deputato a dirigere l'esecuzione.

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