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MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI. Corso di Aggiornamento. 730/2013 – Principali novità. QUADRO A e B. Ai soli fini dell ’ acconto 2013, il reddito domenicale ed agrario deve essere rivalutato di un ulteriore 15% con riduzione al 5% per i coltivatori diretti o IAP

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MODELLO 730/2013 NOVITÀ FISCALI

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  1. MODELLO 730/2013NOVITÀ FISCALI Corso di Aggiornamento

  2. 730/2013 – Principali novità QUADRO A e B • Ai soli fini dell’acconto 2013, il reddito domenicale ed agrario deve essere rivalutato di un ulteriore 15% con riduzione al 5% per i coltivatori diretti o IAP • Effetto sostitutivo dell’IMU sull’Irpef e le relative addizionali per terreni o fabbricati non affittati, salvo che per gli immobili esenti dall’IMU; • il reddito agrario dei terreni anche se non affittati continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi; • codice di utilizzo ‘11’ (locazione in regime di libero mercato) o codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”) se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione

  3. 730/2013 – Principali novità QUADRO C • Inserimento della nuova casella “rientro in Italia” per usufruire delle agevolazioni fiscali specifiche; • Nuovo codice (Codice “4”) per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro. • Proroga e riduzione fino a euro 2.500 della tassazione separata degli incrementi di produttività • Proroga della detrazione per trattamento economico accessorio per il comparto sicurezza

  4. 730/2013 – Principali novità QUADRO E • Aumento della detrazione d’imposta dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. • Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali • La detrazione del 55% (risparmio energetico) è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; • Deducibilità per la parte che eccede 40 euro dei contributi SSN versati con il premio di assicurazione

  5. Quadro A

  6. Quadro A – 730/2013 No TAX • A partire dall’anno 2012, nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. • Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. • Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef. • Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu Nella colonna 2 “TITOLO” è stato inserito il nuovo codice “10” per indicare la situazione di socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società N.B.

  7. Quadro A – 730/2013 E’ stata inserita la COLONNA 09 – “ESENZIONE IMU” Ad esempio sono esenti dall’Imu, ma soggetti ad Irpef e addizionali, i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Fino all’emanazione del Decreto del MEF, l’esenzione si applica ai terreni ricadenti nelle aree montane o di collina dei Comuni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini ICI.

  8. Quadro A – 730/2013 E’ stata inserita la COLONNA 10 – “COLTIVATORE DIRETTO O IAP” • La casella viene barrata nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. • Chi presta l’assistenza fiscale, per il calcolo dell’acconto 2013, rivaluterà ulteriormente i redditi dominicale e agrario del 5% • Il requisito congiunto del possesso e della conduzione diretta, crea delle difficoltà per l’affittuario IAP o coltivatore diretto il quale, pur non essendo titolare del possesso del terreno ha, comunque, la conduzione del fondo. • Per gli altri terreni la rivalutazione ulteriore, sempre ai fini dell’acconto 2013, sarà pari al 15 per cento

  9. Quadro A – 730/2013 In base all’art. 3, comma 50 della legge n.662/1996 “Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento” La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha previsto una rivalutazione ulteriore del 15% dei redditi agrari e dominicali a partire dal 2013, ridotto al 5% per i coltivatori diretti o IAP Chi presta l’assistenza fiscale, ai soli fini del calcolo dell’acconto 2013 deve effettuare questa ulteriore rivalutazione

  10. Quadro A – 730/2013 Consideriamo un terreno agricolo, di proprietà nella misura del 100% e per 365 giorni, non affittato e soggetto ad IMU, il cui reddito dominicale è di euro 200,00 ed il reddito agrario di euro 190,00. • Nel prospetto di liquidazione: • il reddito dominicale sarà indicato in “Altri Dati” in quanto il terreno non è affittato ed ha pagato l’IMU; • il reddito agrario viene rivalutato del 70% (euro 323) ed imposta di euro 74,29. 0,00 323,00 323,00 323,00 74,29 360,00

  11. Quadro A – 730/2013 ACCONTO 2013 – REDDITO TERRENI • Per il calcolo dell’acconto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà tener conto dell’ulteriore maggiorazione prevista dalla Legge di stabilità e quindi dovrà effettuare il seguente calcolo: • il reddito agrario rivalutato come da rigo 2 del 730/3 (euro 323), dovrà essere anch’esso ulteriormente rivalutato del 15%, per un totale di euro 358 (323*1.15) • sulla nuova somma, cioè su euro 358, andrà calcolato l’acconto 2013 che, ricordiamo, da quest’anno rientra “a regime” prevedendo quindi il ripristino del versamento dell’acconto pari al 99% dell’importo dell’imposta dovuta. • Pertanto l’acconto calcolato (euro 358 x 23% x 99%) sarà, per l’anno 2013, di euro 81,52. Senza la maggiorazione, l’acconto dovuto sarebbe stato di euro 73,55.

  12. Quadro B

  13. Quadro B – 730/2013 Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo” • Codice “1” solo per abitazione principale non concessa in locazione parziale • Codice ‘11’ (locazione parziale abitazione principale canone libero), • Codice ‘12’ (locazione parziale abitazione principale canone concordato),

  14. Quadro B – 730/2013 Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo” – CODICE 9 • Vecchio codice “11” - pertinenze di immobile tenuto a disposizione • Vecchio codice “12” - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti esteri o abitazione principale nonostante trasferimento in altro comune • Vecchio codice “13” - immobile di proprietà condominiale • Nuovo Codice ‘9’ (immobile che non rientra in nessuno dei casi)

  15. Quadro B – 730/2013 Nuova riformulazione dei codici “Utilizzo” CODICE 16 e 17 ex CODICE 7 • Codice “16” reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso; • Codice “17” reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

  16. Quadro B – 730/2013 A partire dall’anno 2012, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, salvo non sia esente da IMU Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti; chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 “Utilizzo”: ‘3’ locazione a canone libero, ‘4’ equo canone, ‘8’ locazione a canone concordato agevolato, ‘11’ locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero, ‘12’locazione parziale dell’abitazione principale a canone concordato agevolato, ‘14’locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e ‘16’immobile di società semplice locato

  17. Quadro B – 730/2013 • Barrare la Casella se il fabbricato risulta esente dall’Imu. • In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione • Sono esenti da IMU, ad esempio: • I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9 • I fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5 DPR n. 601/1973) • I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789) diverso dall’elenco contenuto nella Circolare n. 9/1993 (vedi Quadro A per esenzione IMU terreni). Per l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale è sufficiente l’ubicazione in un Comune montano o parzialmente montano mentre l’esenzione IMU dei terreni opera solo sulle aree montane o di collina appositamente delimitate N.B.

  18. Quadro B – 730/2012 CEDOLARE SECCA” Sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti codici: ‘3’ (canone libero), ‘4’ (equo canone), ‘8’ (canone concordato con applicazione dell’aliquota agevolata del 19%), ‘11’ (locazione parziale abitazione principale canone libero), ‘12’ (locazione parziale abitazione principale canone concordato), ‘14’ (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo)

  19. Quadro B REQUISITI DA RISPETTARE Locazione anche temporanea di Immobile ad USO ABITATIVO e relative pertinenze locati per finalità abitative. Comunicazione preventiva dell’opzione al conduttore, tramite lettera raccomandata (o nel contratto), e conseguente rinuncia, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (indice ISTAT) 100% canone di locazione annuo stabilito dalle parti BASE IMPONIBILE 21% sulla base imponibile IMPOSTA SOSTITUTIVA 19% sulla base imponibile Sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione

  20. Quadro B Imposta sostitutiva del 19% Contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna “Utilizzo” della sez. I del quadro B)

  21. Quadro B Tassazione Ordinaria CANONE DI LOCAZIONE BASE IMPONIBILE 2012 • 85% del canone. • 75% del canone. fabbricato situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; • 59,5% del canone. Nel caso di contratti a canoni controllati o concordati (deduzione 15% e ulteriore 30%) BASE IMPONIBILE 2013 – Legge 92/2012 • 95% del canone. • 75% del canone. Fabbricato situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; • 66,5% del canone. Nel caso di contratti a canoni controllati o concordati (deduzione 5% e ulteriore 30%)

  22. Quadro B OPZIONE PER CEDOLARE A – Opzione in sede di registrazione del contratto per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l’opzione doveva essere espressa presentando il modello 69). B – Opzione in sede di dichiarazione per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (durata non superiore a 30gg nell’anno), salvo registrazione volontaria.

  23. Quadro B OPZIONE PER CEDOLARE In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella “Contratti non sup. 30 gg.”).

  24. Quadro B – Cedolare Secca CM n. 26 del 2011 • L’opzione può essere esercitata anche solo da un comproprietario • Il conduttore ha diritto alla non applicazione dell’ISTAT su tutto il canone di locazione • L’altro o gli altri comproprietari ed il conduttore devono assolvere all’imposta di registro per la quota di competenza • Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore: • per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, • per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).

  25. Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013 Reddito Complessivo Euro 25.000 di cui Euro 5.000 per canone libero di locazione annuale (nessuna deduzione e detrazione): Risparmio cedolare 275 euro (2012) e 423 euro (2013)

  26. Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013 Reddito Complessivo Euro 25.000 di cui Euro 5.000 per canone concordato di locazione annuale (nessuna deduzione e detrazione): Risparmio con IRPEF 19 euro (2012) – Risparmio con Cedolare 85 euro (2013)

  27. Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013 Reddito Complessivo Euro 15.000 di cui Euro 5.000 per canone libero di locazione annuale (nessuna deduzione e detrazione): Risparmio con cedolare 105 euro (2012) e 233 euro (2013)

  28. Quadro B – Cedolare Secca – ESEMPI 2012/2013 Reddito Complessivo Euro 15.000 di cui Euro 5.000 per canone concordato di locazione annuale (no deduzioni e detrazioni): Risparmio con IRPEF 138 euro (2012) 48 euro (2013)

  29. Quadro C

  30. Quadro C ‘1’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. Tassazione del reddito nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori; presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 23 ‘2’ se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%. Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’’agevolazione. Nelle Annotazioni del CUD 2013, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento

  31. Quadro C Il rigo C5 rimane sostanzialmente invariato. SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO L’agevolazione riguarda i DATORI DI LAVORO PRIVATI (indipendentemente dalla forma giuridica assunta) per i soli LAVORATORI DIPENDENTI art. 49 del TUIR. Restano esclusi pertanto i soggetti indicati nell’art. 50 del TUIR (co.Co.Co, lavoratori a progetto, … gli assimilati in genere). SOMME ASSOGGETTABILI AL REGIME AGEVOLATO • DL n. 93/2008 (valido dal 01/07 al 31/12 2008) – “sono soggetti a imposta sostitutiva del 10% dell’Irpef e delle addizionali le seguenti somme: • Prestazioni di lavoro straordinario • Prestazioni di lavoro supplementare (clausole elastiche – contrattuali) • Incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”. • L’agevolazione, per le sole somme della lettera c)è stata più volte prorogata; da ultimo per il 2012 con l’art. 33, comma 12 della legge n.183/2011 • Il DPCM del 23 marzo 2012 ha ridotto il limite ad euro 2.500

  32. Quadro C SOMME ASSOGGETTABILI AL REGIME AGEVOLATO REQUISITI REDDITUALI L’agevolazione è permessa unicamente nei casi in cui vengono rispettati i requisiti reddituali previsti dalla norma, variabili nel tempo, ad effetto delle varie proroghe. In particolare si prende in considerazione il reddito dell’anno precedente ed un valore massimo di somme agevolabili. Di seguito una tabella riepilogativa: REDDITO 2011

  33. Quadro C Rigo C5 – compilazione OBBLIGATORIA Il rigo C5 va obbligatoriamente compilato in presenza di una delle seguenti casistiche: 1 PIU’ DATORI DI LAVORO, SENZA CONGUAGLIO Somma degli importi > € 2.500,00 Tassazione ORDINARIA quota ECCEDENTE € 6.000,00 2 UN SOLO DATORE DI LAVORO Tassazione ORDINARIA quota ECCEDENTE € 6.000,00 Importi > € 2.500,00 3 UNO O PIU’ DATORI DI LAVORO Mancanza dei requisiti richiesti dalla norma Tassazione ORDINARIA di TUTTI i COMPENSI AGEVOLATI Barrare la casella 6 se ricorre il caso 3 Barrare la casella 7 se ricorre il caso 1 o 2

  34. Quadro C Rigo C5 – compilazione FACOLTATIVA Il contribuente ha la FACOLTA’di compilare il rigo C5 per modificare la tassazione effettuata dal sostituto d’imposta, se più conveniente. Di seguito le casistiche: 1 TASSAZIONE ORDINARIA DEL SOSTITUTO Tassazione SOSTITUTIVA in dichiarazione Le somme vanno tolte dal reddito complessivo e assoggettate al 10% 2 Tassazione ORDINARIA in dichiarazione Per far valere ONERI, ritenute considerate a TITOLO di ACCONTO TASSAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOSTITUTO CASO 1 CASO 2

  35. Quadro C Max € 145,75 SOGGETTI e SOMME AMMESSI AL BENEFICIO La detrazione viene riconosciuta unicamente per i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso. Viene configurata come una riduzione dell’Irpef e relative addizionali dovute sul trattamento economico accessorio erogato (punti 118 e 119 del CUD 2013). La detrazione in esame viene introdotta dall’art. 4, comma 3, DL n. 185/2008, per il solo anno 2009. Legge n.220/2010 (art. 1, comma 47) Proroga al 2012, per reddito nel 2011 ≤ € 35.000,00 DPCM 25 maggio 2012 (istruzioni operative) Periodo d’imposta 2011, detrazione massima è € 145,75 Personale VOLONTARIO e ALLIEVI Per il personale volontario non in servizio permanente (Forze Armate e Vigili del Fuoco) e per gli allievi delle accademie, scuole e istituti (istruzione comparto sicurezza, difesa e soccorso) la detrazione Irpef è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito (punti 118 e 119 del CUD 2013) Attenzione Nel rigo C14 va indicato il punto 118 del CUD 2013 (ovvero la somma dei punto 118 di più CUD). L’importo va comunque riportato al massimo detraibile, € 145,75.

  36. Quadro E – novità 730/2013

  37. Quadro E PREMESSA

  38. PremessaDeterminazione dell'IRPEF – DPR 917 del 1986 - TUIR REDDITO COMPLESSIVO (art. 3 Tuir) sommatoria dei redditi dell'art. 6 meno ONERI DEDUCIBILI (art. 10 Tuir) uguale IMPONIBILE LORDO moltiplicato ALIQUOTA IRPEF (per scaglioni di reddito – art. 11 del Tuir) uguale IMPOSTA LORDA meno DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12, 13, 15 e 16 del Tuir e altre leggi) uguale IMPOSTA NETTA meno CREDITI D'IMPOSTA/RITENUTE uguale IMPOSTA DOVUTA/CREDITO

  39. L’IRPEF- deduzioni Vs detrazioni In linea di principio il sistema delle detrazioni garantisce una maggiore progressività delle imposte rispetto al sistema delle deduzioni dalla base imponibile: Le deduzioni avvantaggiano i redditi medio alti Le detrazioni avvantaggiano i redditi più bassi DEDUZIONE = DETRAZIONE/Aliquota d’imposta Esempio detrazione di 1000 • Con aliquota media del 23% effetto equivalente si ottiene con una deduzione di 4.348 • Con aliquota media del 30% effetto equivalente si ottiene con una deduzione di 3.333 (più bassa)

  40. ONERI per ONLUS DEDUZIONE DETRAZIONE È detraibile dall’imposta nella misura del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro È deducibile dal reddito in misura pari al 10% del reddito complessivo dichiarato (max €70.000)

  41. Abitazione dimora abituale Compete per un solo immobile contribuente familiare Anche non a carico Deduzione abitazione principale si deduce l’intera rendita catastale dell’unità immobiliare e delle pertinenze (art. 817 cc)

  42. DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE compete per un solo immobile abitazione principale = quella nella quale il contribuente (proprietario o titolare di altro diritto reale) o i suoi familiari dimorano abitualmente. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata pertinenze = cose immobili di cui all’art. 817 c.c., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. (comportamento concludente non è necessario atto pubblico o scrittura privata autenticata). Diversa qualificazione ai fini IMU2012

  43. Neutralità del reddito abitazione principale • Ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12) e altre detrazioni (art. 13) che sono parametrate al reddito complessivo (nel quale è incluso l'importo della rendita catastale) NON SI TIENE CONTO DEL REDDITO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

  44. Deduzione Assegno di mantenimento al coniuge a seguito di separazione o divorzio Il coniuge può anche essere residente all’estero In presenza di: Separazione legale Scioglimento annullamento Cessazione effetti civili del matrimonio Somma Determinata Dal giudice Spese mantenimento figli (se la sentenza non distingue si presume il 50%) Somme Corrisposte periodicamente (ord. n. 383/01 C. C.) • - somme corrisposte una tantum • rendita catastale dell’immobile dato in • uso gratuito al coniuge • le rate del mutuo pagate in presenza • della rinuncia al mantenimento. non deducibili Indicazione in dichiarazione del CF coniuge assegnatario RIGO E22

  45. Quadro E Novità

  46. Quadro E – Contributi SSN Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli): indicare l’importo dei contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Chi presta l’assistenza fiscale porterà in deduzione dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l’importo di 40 euro.

  47. Quadro E – Interventi di recupero immobiliare A decorrere dall’anno 2012 la detrazione per gli interventi di recupero è stata inserita nell’art. 16-bis del TUIR pertanto l’agevolazione è diventata permanente. • Le spese agevolate sono sostenute per i seguenti interventi: • di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; • le di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; • le spese di restauro e risanamento conservativo; • a partire dall’anno 2012, per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; • altre spese di ristrutturazione.

  48. Quadro E – Interventi di recupero immobiliare • Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, • la detrazione d’imposta che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al 50% • La spesa su cui applicare la percentuale è massimo 96.000 euro

  49. Quadro E • Nella colonna 2 deve essere indicato: • il codice 2 per le spese sostenute dal 01/01 al 25/06/2012 • il codice 3 per le spese sostenute dal 26/06 al 31/12/2012 N.B. Per l’anno 2012, la detrazione del 50% dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di 96.000 euro spetta al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro La detrazione del 50 per cento spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, nel limite di euro 96.000, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi

  50. Quadro E 3 5.000 2010 1 6.000 2 2012 1 1 7.000 3 1 2012

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