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REACh. REACH Stato di fatto. North European Region (Cologne). Leverkusen. North American Region (Pittsburgh). Wuxi. Arzignano /St. Croce. South European Region (Milano). León. Asia Pacific Region (HongKong). Madurai. Chennai. Sao Leopoldo. Zarate. South American Region

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Presentation Transcript


  1. REACh REACH Stato di fatto

  2. North European Region (Cologne) Leverkusen North American Region (Pittsburgh) Wuxi Arzignano /St. Croce South European Region (Milano) León Asia Pacific Region (HongKong) Madurai Chennai Sao Leopoldo Zarate South American Region (Buenos Aires) Regional Centers Research & Development Regional Marketing Hubs and R&D Centers

  3. BAYCHROM® Inorganic tanning materials BLANCOROL® CHROMOSAL® etc. LEUKOTAN™ Synthetic organic tanning materials, polymer tanning materials TANIGAN® LEVOTAN® LUBRITAN™ RETINGAN® etc. BAYGENAL® Dyestuffs LEVADERM® BAYCOLOR® etc. BAYMOL® CISMOLLAN® Tanning auxiliaries XERODERM® PREVENTOL® etc. EUKANOL® HYDRHOLAC™ AQUADERM® Finishing auxiliaries LEVACAST® EUDERM® PRIMAL® BAYDERM® BAYGEN® etc. Prodotti per il Cuoio

  4. Pre-registrazione: situazione all‘ottobre 2008 • Il 01.06.2007 è entrato in vigore il regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) presenti nel territorio Europeo • Il 01.06.08 è iniziata la fase di preregistrazione delle sostanze che terminerà il 01.12.2008 • Fino ad inizio ottobre2008 sono state registrate circa 38.000 sostanze • http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx. • L‘Agenzia ECHA con sede ad Helsinki è intervenuta nel Settembre 2008 per regolamentare il numero di sostanze preregistrabili da ogni Entità Legale. => max. 10.000 sostanze

  5. Pre-registrazione: Numeri di preregistrazione • In fase di preregistrazione, l‘Agenzia rilascia all‘azienda un numero di preregistrazione • Secondo il regolamento REACh, non esiste l‘obbligo di rendere pubblico il numero di preregistrazione. • Entro il 1° gennaio 2009 sarà pubblicato sul sito web dell’ECHA un elenco di tutte le sostanze preregistrate. L’elenco non rivelerà l’identità di chi ha effettuato la registrazione preliminare. Tale informazione sarà accessibile soltanto a coloro che hanno preregistrato la stessa sostanza o che hanno preregistrato sostanze collegate per “read-across”

  6. Pre-registrazione: Importazioni extra-europee • Un‘azienda produttrice che produce una sostanza fuori dall‘ Europa non può effettuare una (pre)- registrazione ! • Le alternative possibili: • l‘azienda ha una filiale Europea, che effettua la (pre)-registrazione e l‘importazione della merce avviene tramite la filiale. • l‘azienda incarica un Rappresentante esclusivo in Europa effettua fa la (pre)-registrazioneed assume gli obblighi dell‘Importatore • => l‘azienda fornisce le informazioni circa la composizione al cliente Europeo, che effettua la (pre)-registrazione ed assume gli obblighi dell‘Importatore

  7. Substances of very high concern (SVHC) • Le sostanze SVHC comprendono: • sostanze Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione secondo la classificazione della direttiva 67/548/CE (CMR) • sostanze che sono (molto) persistenti, (molto) bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all'allegato XIII (PBT, vPvB) • sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente

  8. Substances of very high concern (SVHC) • E‘ stata pubblicata la prima lista con 16 sostanzecandidate all‘inclusione nell‘Allegato 15 : • http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp • La maggior parte di esse (10) sono classificate come CMR. • Ogni sostanza sarà successivamente sottoposta ad un processo di valutazione, per l‘eventuale inclusione nell‘Allegato 14 ed essere quindi soggetta. a regime autorizzatorio.

  9. SVHC negli articoli • I semilavorati in cuoio (Wet Blue, Crust), il cuoio e gli articoli in cuoio sono tutti considerati „articoli“ in ambito REACh • Gli SVHC in un articolo devono essere notificati all‘Agenzia, se: • la loro concentrazione supera i 1000 ppm. • e • - la quantità totale annua importata/prodotta per azienda é > 1 tonnellata

  10. Substances of very high concern (SVHC) • Nell’ambito del settore Cuoio, la presenza di queste sostanze è già verificata, in quanto soggette a: • Direttive Europee che ne limitano l’uso • Raccomandazioni Ministeriali a protezione dei consumatori e degli articoli dedicati al largo consumo • “Liste nere” di importanti produttori di articoli • Obbligo di segnalazione della presenza nelle MSDS se la concentrazione è maggiore di 1000 ppm.

  11. Grazie per l‘attenzione

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