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a.s. 2009 - 2010 Esami di stato del primo ciclo: linee guida

a.s. 2009 - 2010 Esami di stato del primo ciclo: linee guida. a cura dei Dirigenti Tecnici e del Coordinamento esami di stato. Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni:. 1. Il contesto culturale: dalla valutazione degli apprendimenti alla certificazione delle competenze

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  1. a.s. 2009 - 2010Esami di stato del primo ciclo:linee guida a cura dei Dirigenti Tecnici e del Coordinamento esami di stato

  2. Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni: 1. Il contesto culturale: dalla valutazione degli apprendimenti alla certificazione delle competenze 2. Il contesto normativo 3. Ammissione candidati 4. Le prove scritte 5. La prova nazionale 6. Il colloquio 7. Valutazione e classificazione 8. Adempimenti della Commissione 9. DSA e disabilità 10. Attenzioni e suggerimenti Considerazioni finali

  3. Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni:

  4. Sez. 1 – Normativa rilevanza dei processi di verifica e di valutazione impegno nella prospettiva di costruire un sistema di valutazione affidabile, valido, trasparente e funzionale al miglioramento della preparazione degli studenti Sez. 1 - Il contesto culturale: dalla valutazione degli apprendimenti alla certificazione delle competenze (1) CM. n. 32/2008 La valutazione finale è, per la scuola, una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati d’apprendimento per ciascun impegno.

  5. Sez. 1 – Normativa Sez. 1 - Il contesto culturale: dalla valutazione degli apprendimenti alla certificazione delle competenze (2) Definizione di competenza mutuata dal Consiglio dell’Unione Europea (fin dal 1996), presente nella proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (7 settembre 2006) relativa al Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli, formalizzata nelle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente (23 aprile 2008)

  6. Sez. 1 – Normativa Secondo l’Atto d’indirizzo del Ministro dell’8 settembre 2009, una “buona scuola” pone al centro l’alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione; mette in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani; opera per l’inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità e i ragazzi di lingua nativa non italiana; tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree disciplinari lungo un percorso formativo continuo; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base in stretto raccordo con le Indicazioni. Per ogni studente la valutazione dei livelli di apprendimento e del comportamento è un aspetto cruciale del percorso di formazione; soprattutto l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è un importante appuntamento e un significativo banco di prova nella carriera scolastica Sez. 2 – Normativa (1) CM n. 49 del 20/5/2010

  7. Sez. 1 – Normativa da D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (mod. D.P.R. 21/11/2007, n. 235 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria“: Gli studenti hanno diritto a una “valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento” Anche la valutazione del comportamento restituisce ad ogni studente un riscontro puntuale sulle modalità di partecipazione al lavoro scolastico, sull’assiduità dell’impegno, sulla regolarità della presenza, sulla condivisione degli obiettivi formativi: tutte componenti che riguardano il profilo dello studente per cui la scuola opera e la cui mancanza mina alla radice le possibilità di un fruttuoso percorso scolastico. Sez. 2 – Normativa (2) CM n. 49 del 20/5/2010 D.P.R. n. 122/2009, art. 2, commi 8 e 9 e art. 7

  8. Sez. 1 – Normativa uno sguardo d’insieme Legge n.176/2007, all’articolo 1 comma 4 lettere a e b: ripristina il giudizio di ammissione, istituisce la prova scritta a carattere nazionale L. n. 169 del 30/10/08, articolo 3 e D.P.R. n. 122 del 22/06/09: forniscono indicazioni sui criteri di ammissione all’esame di Stato D.L.vo n. 59/2004, O.M.n. 902001, C.M.n. 50/2009, C.M.n. 51/2009, C.M.n. 49/2010: forniscono indicazioni sui criteri di ammissione e sull’esame - Direttive n. 113/2007 e n.16/2008, C.M. n.32/2008, C.M.n.32/2009, C.M. n.51/2009: forniscono indicazioni sulla prova nazionale e la sua valutazione Sez. 2 – Normativa (3) CM n. 49 del 20/5/2010 D.P.R. n. 122/2009, art. 2, commi 8 e 9 e art. 7

  9. L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato), con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Sez. 3 -Ammissione candidati/ interni(1) DPR. N.122/2009, art. 2, comma 10 Legge n. 169/2008, art. 3, comma 3 D.L.vo n. 59/2004, art, 11, comma 1

  10. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previste, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Sez. 3 -Ammissione candidati/ interni(2) D.P.R. 122/2009, art. 2, comma 10 Legge n. 169/2008, art. 3, comma 3 D.L.vo n. 59/2004, art, 11, comma 1

  11. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. Sez. 3 -Ammissione candidati/ interni(3) D.P.R. 122/2009, art. 3, comma 2

  12. All’esame di Stato sono ammessi (art. 11, comma 6, D.L.vo. 19/2/ 2004, n. 59), in qualità di candidati esterni: coloro che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno nel quale sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio coloro che compiano 23 anni durante il 2010 Sez. 3 -Ammissione candidati/ esterni(4) C.M. n. 35 del 26 marzo 2010 D.Lvo n.59/2004 art. 11 c. 6

  13. Sez. 3 -Ammissione candidati/ esterni(5) • Dirigenti scolastici sono obbligati ad accettare tutte le domande. • Ove necessario i Dirigenti degli UST distribuiscono i candidati tra le scuole avendo attenzione a: medesima provenienza didattica medesima provenienza territoriale • I Presidenti delle commissioni di esame distribuiscono i candidati esterni nelle sottocommissioni OM n. 90/2001

  14. Sez. 4-Le provescritte (1) Sono confermate per l’esame di Stato al termine del primo ciclo le prove scritte nelle materie già previste nella sessione d’esame del precedente anno scolastico, ivi compresa la prova scritta nazionale. CM. n.49/2010

  15. Sez. 4-Le prove scritte/italiano (2) • da DM. 26 agosto 1981 • Italiano: la prova deve consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite e dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. • Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere agli interessi degli alunni tenendo conto delle seguenti indicazioni: 1) esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o di fantasia; 2) trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali; 3) relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

  16. Sez. 4-Le prove scritte/matematica (3) • Matematica ed elementi di scienze e tecnologia: la prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali. • Può essere articolata su più quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l'uno dall'altro per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. • Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. • Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. • La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

  17. Sez. 4-Le prove scritte/lingue comunitarie (4) Lingue comunitarie:i collegi dei docenti procederanno per tempo a deliberare la modalità di svolgimento della prova scritta, scegliendo tra le seguenti ipotesi: a) prova scritta articolata su contenuti afferenti la prima e la seconda lingua comunitaria, che potrà attuarsi in forme differenziate (elaborato, composizione, questionario, simulazione di dialogo, …) b) prove scritte separate in giorni diversi per le due lingue comunitarie insegnate; c) prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e conseguente specifica trattazione e valutazione della seconda lingua comunitaria in sede di colloquio pluridisciplinare. • CM n. 32 del 14 marzo 2008

  18. Sez. 5- La prova nazionale (1) • La prova scritta a carattere nazionaleè volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento • conseguiti dagli studenti in italiano e in matematica. • I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall’INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche interessate. • Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva dell’allievo che • sostiene l’esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole che, • in quanto soggetti istituzionali, sono chiamate a far sì che lo svolgimento • della prova stessa avvenga correttamente, mettendo in atto adeguate misure • per garantire che le prove somministrate conseguano risultati oggettivi e attendibili. Cm. n.49/2010

  19. Sez. 5- La prova nazionale (2) • La Prova Nazionale per l'esame di Stato scuola secondaria di I grado è strutturata tenendo conto delle tecniche adottate per le rilevazioni degli apprendimenti dalle indagini nazionali ed internazionali. • La prova è oggettiva e semistrutturata (composta da quesiti sia a scelta multipla sia a risposta aperta), ed è costruita anche in riferimento alle pratiche didattiche dei docenti di italiano e di matematica. • La prova è articolata in due fascicoli: uno dedicato alla valutazione in matematica e l'altro a quella in italiano. • La durata complessiva è di due ore.

  20. Sez. 5- La prova nazionale/ quadri di riferimento(3) http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Qdr_Italiano.pdf http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Qdr_Matematica.pdf

  21. Sez. 5- La prova nazionale/ particolari tipologie studenti(4) • La prova è obbligatoria per tutti gli alunni ammessi all'esame, anche per quelli con cittadinanza non italiana. • Per alunni con disabilità intellettiva la costruzione della prova è affidata alle sottocommissioni. Negli allegati contenuti in http://www.invalsi.it/EsamiDiStato0910/pagine/matdiddisa.php si propongono alcuni suggerimenti per impostare la costruzione della prova. • Gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia sosterranno la prova • con l'ausilio degli strumenti compensativi impiegati durante l'anno scolastico • (tabelle, tavola pitagorica, calcolatrice, registratore, computer con programmi • di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale...), oltre • all'assegnazione di maggior tempo per lo svolgimento della prova stabilito • dalla commissione (di norma 20 minuti).

  22. Sez. 5- La prova nazionale/ particolari tipologie studenti(5) Per gli alunni con disabilità visiva è previsto • l'uso della strumentazione normalmente utilizzata (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale), • oltre a un maggiore tempo di somministrazione (di norma 30 minuti). Le scuole devono indicare la presenza di alunni con disabilità visiva quando compilano il report Dati scuola.

  23. Sez. 5- La prova nazionale/ somministrazione(6) • inizio della prova alle ore 8.30 con l’apertura dei plichi • distribuzione del fascicolo 1 (Italiano) ad ogni candidato ed invito ad apporre il • proprio nome e cognome, la classe di appartenenza, sulla copertina del • fascicolo. Per i candidati esterni, nel campo “classe” la dicitura “candidato • esterno” • invito ad aprire il fascicolo 1 alla prima pagina e a non iniziare la prova finché il • somministratore non lo consentirà • lettura delle istruzioni generali da parte del somministratore; (non consentito • vocabolario) • comunicare l’inizio della prova di Italiano e il tempo a disposizione: 60 minuti; • dieci minuti prima della scadenza del tempo informare i candidati del tempo • rimanente • ritiro del fascicolo 1 e pausa (15 minuti) • distribuzione del fascicolo 2 (Matematica) ad ogni candidato con le stesse • modalità fino al ritiro della prova.

  24. Sez. 5- La prova nazionale/ correzione della prova(7) • La commissione corregge la prova collegialmente, avvalendosi delle apposite griglie predisposte dall’Invalsi e rese pubbliche sul sito dell’istituto e sui siti dell’ USRLo e degli UST, a partire dalle ore 12 del 17 giugno prossimo • Sulla base di criteri definiti collegialmente la commissione decide la valutazione

  25. Sez. 6– Il colloquio (1) • Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione cattolica), consentendo pertanto a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione. • Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflesso e critico, di valutazione personale ecc.).

  26. Al colloquio è attribuito un voto espresso in decimi. Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica. Sez. 6 – Il colloquio (2) • D.P.R. n. 89/2009, art. 5, commi 5, 6 e 8. • DM 6 agosto 1999, n. 201

  27. Sez.7- Valutazione e classificazione (1) • La valutazione finale è, per la scuola, una verifica dell’efficacia • delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati d’apprendimento per ciascun impegno. • La valutazione della preparazione del candidato • ha come oggetto prestazioni scritte e orali • è il prodotto di definizione e applicazione di parametri e criteri definiti dalla Commissione • assume significatività quanto più è risultato di elaborazione condivisa da parte della Commissione resa in modo trasparente • acquisisce forma attraverso l’esercizio collegiale e la documentazione delle scelte, delle procedure e degli atti.

  28. Sez.7- Valutazione e classificazione (2) La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti in italiano e matematica nell’intero Paese, verrà analizzata secondo le griglie di correzione fornite direttamente dall’INVALSI, disponibili dalle ore 12 del 17/6/2010 sul sito http:www.invalsi.it/esamidistato0910 e su quelli dell’USRLo e degli UST. Il voto attribuito alla prova nazionale di ciascun candidato è riportato nel verbale, • CM n.49/2010 • CM n.50 del 7/6/2010, Cap. “Allegato tecnico”, par.”Correzione della prova”

  29. L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi” All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”. Sez. 7 - Classificazione/esito dell’esame e certificazione delle competenze • Legge 169/2008, art. 3, comma 3 bis • D.P.R. 122/2009, art. 3, comma 6

  30. “A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” . Sez. 7 - Classificazione/lode • D.P.R. 122/2009, art. 3, comma 8

  31. Sez. 8 – Commissioni(1) • Presidente nominato dal Dirigente dell’USP • Per ogni scuola una commissione divisa in sottocommissioni corrispondenti alle classi • Il Presidente può nominare dei vicepresidenti • La commissione si riunisce il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte, sulla base del calendario fissato dal Dirigente sentito il Presidente ed Collegio docenti • Il calendario deve prevedere anche lo svolgimento delle eventuali prove suppletive O.M. n.90/2001

  32. Sez. 8 – Commissioni / calendario degli esami (2) • L’esame di Stato si svolge in un’unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo]. • Per l’anno scolastico 2009-2010 la prova scritta a carattere nazionale si svolgerà il 17 giugno 2010 alle ore 8.30; in sessione suppletiva, potrà essere espletata, a seconda delle singole situazioni, il giorno 28 giugno 2010 oppure il giorno 3 settembre 2010, sempre alle ore 8.30. Per il corrente anno scolastico sono esonerati i candidati dei Centri di istruzione per gli adulti dal sostenere la prova scritta a carattere nazionale.

  33. Sez. 8 – Commissioni / calendario degli esami (3) • le prove orali sono espletate successivamente alle prove scritte, tra le quali rientrano le prove nazionali. D.L.vo n. 297/1994, art. 184, commi 2 e 3 Legge 176/2007, art. 1, comma 4 ter

  34. Sez. 8 – Commissioni(4) Nella seduta preliminare Vengono esaminati i programmi effettivamente svolti Vengono esaminati gli interventi effettuati compresi quelli di sostegno e integrazione Viene esaminata la sintesi dei risultati Vengono esaminati i programmi dei candidati esterni Viene deciso se formulare tracce differenziate Vengono definiti i criteri di conduzione del colloquio Vengono definiti i criteri per la valutazione degli scritti e del colloquio Viene determinato il calendario dei colloqui avendo cura di garantire la presenza dell’intera sottocommissione O.M. n.90/2001

  35. Sez. 8 – Commissioni(4) Ogni sottocommissione, al termine dei colloqui: Definisce l’esito finale per ciascun candidato esprimendolo con valutazione in decimi illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno. • Seduta plenaria • Ratifica le deliberazioni delle sottocommissioni • Cura la pubblicazione degli esiti degli esami: se positivi con l’indicazione della votazione complessiva, in caso negativo con la sola indicazione di “NON LICENZIATO”

  36. Sez. 8 – Commissioni/ Rilascio diploma e certificati sostitutivi(5): • Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell’art. 187 del Testo Unico. • Dallo scorso anno viene utilizzato il modello di diploma (“Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all’avente titolo ed il numero apposto nel Registro dei diplomi. • Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. D.L.vo 297/94., art. 187 (Rilascio diplomi e attestati). D.P.R. 122/2009, art. 9, comma 3 comma 4 e 6, art. 10, comma 2.

  37. Sez. 8 – Commissioni/ Pubblicazione dei risultati(6): • L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo della scuola sede della Commissione. In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie, mentre nell’albo della scuola l’esito sarà pubblicato con la sola indicazione di “NON LICENZIATO”. • Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.

  38. Sez. 8 – Commissioni/ Pubblicazione dei risultati (7): La CM n. 49/2010, a proposito della pubblicazione degli esiti finali degli esami, si esprimein analogia con quanto prevede il D.P.R. 122/2009 all’articolo 6, comma 4 (richiamando il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - art. 96, comma 2) CM. n. 49/2010 O.M. n. 44 del 5/5/2010, art. 2, comma 1

  39. Sez. 8 – Commissioni(8) • Altri adempimenti: • Invio all’Ufficio scolastico provinciale dell’elenco dei diplomati • Compilazione della scheda informativa in due copie e invio all’USP il 15 luglio • Formazione del plico degli atti

  40. Sez. 9 – Disabilità e DSA(1) • La valutazione per gli studenti con disabilità si riferisce in particolare alle attività svolte sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall’art. 12, comma 5, della Legge 5/2/1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”). • In merito allo svolgimento degli esami per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, si richiama l’attenzione sugli ostacoli obiettivi posti dai disturbi dell’apprendimento (cfr. il D.P.R. 122/2009 cit., art. 10, la nota ministeriale prot. 4099/A/4 del 5 ottobre 2004, la nota ministeriale prot. 4674 del 10 maggio 2007 e la C.M. n. 32 del 14 marzo 2008). CM n. 49/2010 e rif.

  41. Sez. 9 – Disabilitàe DSA(2) • Prove di esame differenziatesono predisposte per gli alunni con disabilità , utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. • Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. • Le prove differenziatehanno valore equivalentea quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. • Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.

  42. Sez. 9 – Disabilità e DSA (3) • Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento è prevista la possibilità - in base alle specifiche situazioni soggettive - di ricorrere a strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi. • Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove scritte si presterà attenzione in maniera predominante al contenuto e si riserverà maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta CM n. 49/2010 e rif. Legge n.104/1992 – DPR 122/2009 art. 9, commi 2,3.– art. 10, comma 1 note Min. 5/10/2004 e 10/5/2007 CM n. 32/2004

  43. Sez. 9 – Disabilità e DSA(4) Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo (CM n. 125 del 20/7/2001). Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. CM n. 49/2010 e rif. Legge n.104/1992 – DPR 122/2009 art. 9, commi 2,3.– art. 10, comma 1 note Min. 5/10/2004 e 10/5/2007 CM n. 32/2004

  44. Sez. 10: Attenzioni e suggerimenti (1) • Per la certificazione delle competenze, le istituzioni scolastiche potranno procedere alla sperimentazione di propri modelli, sulla base delle esperienze condotte negli anni precedenti e con particolare riguardo al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. • Anche il Profilo educativo dello studente, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e i quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per le prove nazionali per l’esame di Stato o per le rilevazioni periodiche possono, sotto questo punto di vista, costituire riferimenti funzionali per le scuole. • www.wikicompetenze.it

  45. Sez. 10: Attenzioni e suggerimenti (2) • I Presidenti sono sollecitati a mettere in atto ogni forma d’attenzione e di controllo durante le prove scritte al fine di evitare che in talune situazioni possa determinarsi il rischio di “comportamenti opportunistici”. • (Si raccomanda, pertanto, che la prova avvenga in un locale adeguato a consentire che i banchi, uno per ogni candidato, siano disposti a conveniente distanza l’uno dall’altro e che gli alunni siano attentamente vigilati durante lo svolgimento della prova in • modo che non possano in alcun modo copiare gli uni dagli altri o suggerire le risposte) • Per chi fosse sorpreso a utilizzare cellulari o apparecchi informatici collegati in internet è prevista l’esclusione da tutte le prove. • Si ricorda che gli interventi dei somministratori sono limitati a chiarire le modalità di risposta e ad indicare il tempo rimanente; essi non devono rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti e non devono fornire alcuna informazione, risposta o indicazione riguardante qualsiasi quesito della prova.

  46. Sez. 10: Attenzioni e suggerimenti (3) • È opportuno che nella gestione della singola istituzione scolastica e, in particolare, ai fini della elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, gli esiti delle valutazioni di fine ciclo siano oggetto di attenta analisi da parte del Dirigente scolastico e del collegio dei docenti al fine di introdurre ogni possibile miglioramento per assicurare la qualità delle procedure e delle prassi valutative e di intervenire per accrescere l’efficacia dell’azione della scuola. • Si consiglia, pertanto, al termine degli scritti delle prove nazionali (oltre che di trattenere copia delle schede dei singoli studenti) di raccogliere i dati relativi agli esiti in modo da organizzare incontri a inizio anno scolastico, nella fase di programmazione, di riflessione sulle risultanze dell’elaborazione statistica.

  47. Considerazioni finali L’impegno di ognuno di noi sia finalizzato a cooperare perché l’esame posa costituire per ogni studente e per ogni studentessa esperienza significativa sotto il profilo etico, culturale e personale. Un consiglio finale per gli studenti: Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere è di non trapassarli. (G. Leopardi)

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