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Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino. Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino. Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie.

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Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

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  1. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Gruppo di lavoroOperazioni doganali e intracomunitarie

  2. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie I depositi I.V.A. ed i depositi doganali Martedì, 31 gennaio 2012 II EDIZIONE

  3. Seconda edizione Rag. Maria Cristina Benetton Dott. Stefano Carpaneto Dott. Giovanni Faroti Dott. Luisella Fontanella Dott. Andrea Lerda Dott. Roberto Ramazzotto Dott. Barbara Rossi

  4. Piano di lavoro • Fonti normative e prassi • La nozione di deposito IVA • Tipologie di deposito • Adempimenti dei gestori dei depositi IVA • Operazioni non soggette al pagamento dell’IVA mediante utilizzo del deposito: • condizioni oggettive per l’introduzione nel deposito IVA • introduzione dei beni • operazioni relative ai beni custoditi • estrazione dei beni • consignment stock • Documenti e registrazioni • Dichiarazione IVA • I depositi doganali (cenni)

  5. Fonti normative e prassi Legge 18 febbraio 1997 n. 28, in recepimento della direttiva n.95/7/CE del 10 aprile 1995 Art. 50-bis del D.L. 331/1993 D.M. 20 ottobre 1997 n. 419 Art. 7 , comma 2, lett.ccter del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 Art. 2, comma 36 viciesquater del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 Circolare Agenzia Dogane n.16/D del 28/04/2006 Circolari Agenzia delle dogane prot. 84920/RU del 07/09/2011 e 113881/RU del 5/10/2011 Risoluzione Minfinanze n. 198/E del 21/12/2000 Risoluzione Agenzia Entrate n. 113/E del 22/05/2003 Risoluzione Agenzia Entrate n. 440/E del 12/11/2008

  6. La nozione di deposito IVA Luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di origine extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa immissione in libera pratica nel territorio della CEE. Può essere qualunque locale, capannone, piazzale, ecc…, ove è possibile custodire i beni citati ed effettuare ulteriori operazioni, compravendite o lavorazioni,senza pagamento dell’ IVA. Finalità del deposito IVA è quella di differire l’assolvimento dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni dallo stesso per l’immissione in consumo nello Stato. L’introduzione deve sempre avvenire materialmente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito “virtuale”.

  7. Tipologie di deposito Assumono la qualifica di depositi fiscali a fini IVA: • i magazzini generali, i depositi franchi, e i punti franchi gestiti dalle imprese autorizzate; • i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa; • i depositi doganali; • gli altri soggetti autorizzati alla custodia di beni nazionali e comunitari in conto terzi

  8. Tipologiedideposito - Autorizzazione NON è necessaria l’autorizzazione per: • imprese esercenti i magazzini generali con autorizzazione doganale • imprese esercenti depositi franchi • imprese operanti nei punti franchi • depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa • depositi doganali

  9. Tipologiedideposito - Autorizzazione E’ necessaria l’autorizzazione per: • Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,cooperative con capitale o fondo di dotazione non inferiore a euro 516.500,00 per: - gestire beni per conto di terzi - introdurre beni provenienti da qualsiasi destinazione • Tutte le società ed enti di cui sopra, senza limitazione di capitale per: -custodia di beni inviati da operatore residente in altro Stato membro destinati ad essere ceduti al depositario

  10. Registro di carico scarico Documentazione da conservare Funzione di rappresentante fiscale “leggero” Responsabilità solidale Adempimenti dei gestori

  11. Registro di carico scaricoart. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97 Deve essere istituito, anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito. Il registro dei depositi Iva non è più soggetto all’obbligo di vidimazione e bollatura a seguito della risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47 /2002, che estende la soppressione dell’adempimento, già effettiva con l’entrata in vigore della legge “Primi interventi per il rilancio dell'economia” per quanto riguarda il libro giornale, gli inventari e i registri obbligatori relativi alle imposte dirette e all’Imposta sul valore aggiunto. Vanno indicate le operazioni relative all’introduzione e all’estrazione dei beni.

  12. Registro di carico scaricoart. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97 Dati da riportare nel registro • il numero e la specie dei colli; • la natura, la qualità e la quantità dei beni; • il corrispettivo o, in mancanza,il valore normale dei beni stessi; • il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti; • il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione dei beni è effettuata;

  13. Documentazione da conservare I gestori dei depositi IVA devono conservare copia dei documenti relativi: • all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi; • agli scambi eventualmente effettuati durante la giacenza. DOCUMENTI • il documento doganale di immissione in libera pratica, anche in copia, nel caso di operatore extracomunitario; • la fattura o l’autofattura, rispettivamente nel caso di operatori italiani o comunitari identificati in altro Stato membro, ovvero di soggetti passivi in Italia; • la distinta riepilogativa dei passaggi dei titoli di credito, nell’ipotesi di beni compresi nella Tabella A-bisdel DL 331/93.

  14. Funzione di rappresentante fiscale leggero • Nell’ipotesi in cui gli obblighi formali e procedurali facciano capo a soggetti passivi IVA identificati in altri Stati membri, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale nel territorio dello Stato italiano, la funzione di rappresentante fiscale, nella specie di rappresentante “leggero” ex art. 44 co. 3 del DL 331/93, viene assunta automaticamente dal gestore del deposito. • Quest’ultimo sarà, pertanto, tenuto ad assolvere gli obblighi relativi alle operazioni intracomunitarie aventi ad oggetto i beni custoditi nei depositi.

  15. Funzione di rappresentante fiscale leggero Attribuzione di un numero di partita IVA unico • In base al settimo comma dell’art. 50-bis del DL 331/93, i gestori dei depositi IVA, quando assumono la veste di rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non residenti che non si siano identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/73, e non abbiano provveduto a nominare un rappresentante fiscale, possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati.

  16. Responsabilità solidale Ai sensi dell'art. 50-bis co. 8 del DL 331/93, i gestori dei depositi IVA sono responsabili in solido con i soggetti passivi d’imposta che estraggono i beni nel caso di mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa ai beni estratti, a meno che il depositario sia in grado di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi formali e procedurali posti a suo carico.

  17. l’introduzione la giacenza delle merci nel deposito e le operazioni di perfezionamento e manipolazione usuale l’estrazione (non la successiva commercializzazione) il trasferimento tra depositi Operazioni non soggette al pagamento dell’ I.V.A. mediante utilizzo del deposito Non danno luogo all’applicazione dell’ I.V.A. tutta una serie di operazioni eseguite mediante:

  18. Introduzione dei beni–condizioni oggettive Per essere inseriti in un deposito IVA, i beni: se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in libera pratica nella UE fatto che attribuisce loro la posizione doganale di beni comunitari; se comunitari devono provenire da uno Stato membro; se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore comunitario.

  19. Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio Cessioni di beni particolari di cui alla Tab. A-bis allegata al D.L. 331/1993, eseguite mediante introduzione nel deposito IVA ed effettuate nei confronti di cessionari extracomunitari o nazionali Introduzione dei beni

  20. Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari Importazioni senza deposito IVA I Si IVA-Si dazi pagamento in dogana

  21. Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioni con deposito IVA DEPOSITO IVA No IVA Si dazi I GARANZIA No IVA Si dazi black list

  22. Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioni da parte di soggetto non residente con deposito IVA GARANZIA DEPOSITO IVA F No IVA Si dazi Rappr. fisc. o identif. diretta

  23. Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioniprocedure e documentazione I beni sono sdoganati con bolletta IM-Z sulla quale viene indicato che sono destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ai sensi dell’art. 50 – bis, co.4, lett. b) del D.L. 331/93. Il soggetto che immette i beni è obbligato a prestare idonea garanzia commisurata all’imposta non riscossa in Dogana, salvo specifico esonero. (1) Ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. b, D.L. 331/1993, gli operatori che possono beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia sono: a) soggetti titolari di certificazione attestante lo status di «Operatore Economico Autorizzato> (AEO) (ex art. 14 bis del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 02/07/1993); • obbligo introdotto dal D.L. 13/05/2011 n.70

  24. b) soggetti titolari dell’esonero dal prestare garanzia di cui all’art. 90 del D.P.R.n. 43/1973 (TULD). SEMPLIFICAZIONE del procedimento per la concessione dell’esonero ex art. 90 del TULD (cfr. risoluzione della VI Commissione permanente della Camera dei Deputati n. 7-00713 del 20/10/11 e nota dell’Agenzia delle Dogane n.127293/RU del 4/11/11)

  25. La garanzia sarà successivamente svincolata, interamente o parzialmente, a conclusione degli adempimenti connessi all’estrazione totale o parziale della merce dal deposito.(2) (2) nuovi adempimenti previsti dal D.L. citato

  26. Garanzia - esempio

  27. Il gestore del deposito prende in carico la merce sull’apposito registro e appone sulla copia della bolletta l’attestato della presa in carico ed il numero attribuito, rimettendone copia alla Dogana di sdoganamento. Conserva inoltre copia del documento. L’importatore annota sul registro IVA degli acquisti la bolletta doganale indicando l’imponibile e il titolo di non assoggettamento (art. 50- bis, co.4 del D.L. 331/93)

  28. Acquisti intracomunitari senzadeposito IVA ISCRIZIONE VIES I Si IVA doppia registrazione

  29. Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA con deposito IVA ISCRIZIONE VIES NO GARANZIA DEPOSITO IVA I No IVA No IVA art.50 bis / 331 No IVA art.50 bis / 331 I1 I2

  30. Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito IVAprocedure e documentazione Il soggetto residente che immette i beni deve: integrare la fattura comunitaria ricevuta indicando in luogo dell’imposta la causa di non assoggettabilità ex art. 50 bis, co.4, lett.a)del D.L. 331/93 presentare il modello INTRA 2 bis sia agli effetti fiscali che statistici consegnare copia della fattura integrata al depositario, che provvederà alla sua annotazione sul registro di carico delle merci non è richiesta la prestazione di garanzia

  31. Cessioni intracomunitarie eseguite senza invio senza deposito IVA I Si IVA F Non è operazione intracomunitaria Per recuperare l’IVA è necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta o il rimborso ex art.38 ter

  32. Esempio fatturazione senza deposito IVA Soc. “A” Srl Via Roma, 1 10100 Torino C.F. e P. IVA…. Soc. “C” S.a. Francia Tva: FR…… Torino,lì Fattura n….. del….. Merce presso Ns. sede € 2.000,00 IVA 21% € 420,00 ------------- Totale € 2.420,00

  33. Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio NO GARANZIA con deposito IVA I DEPOSITO IVA No IVA No IVA art 50 bis F No IVA No IVA I1 No IVA NON è necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta

  34. Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio trattasi di una cessione “intra” atipica in quanto i beni oggetto di cessione non fuoriescono dal territorio fiscale italiano è un operazione non soggetta ad IVA in Italia il cessionario intracomunitario non ha obbligo di identificazione diretta o di nomina di un rappresentante fiscale non richiede la compilazione del modello “Intra 1bis”

  35. Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lette c) del D.L. 331/93. Qualora la fattura venisse emessa nei confronti del rappresentante fiscale italiano del cessionario comunitario, la cessione diviene imponibile in Italia ( Ris. Ag.Entrate n. 66 del 15/05/2001) Dichiarazione IVA:tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03)

  36. Esempio fatturazione con deposito IVA Soc. “A” Srl Via Roma, 1 10100 Torino C.F. e P. IVA…. Soc. “C” S.a. Francia Tva: FR…… Torino,lì Fattura n….. del….. Merce giacente in deposito IVA “xy” € 2.000,00 Non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. c) D.L. 331/93 N.B (identificare il deposito)

  37. Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti nazionali D.Lgs. n. 18 dell’ 11/02/2010 che ha implementato l’art. 194 delle Direttiva UE 2006/112/CE Art. 17, comma 2, D.P.R. n.633/72 che ha introdotto l’obbligo del reverse charge Soggetti non residenti ancorché registrati a fini IVA in Italia: non possono più applicare l’IVA sulle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia; conseguentemente, nell’ipotesi di acquisti nazionali o importazioni si trovano in forte posizione creditoria

  38. Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti nazionali senza deposito IVA posizione creditoria per IVA pagata in dogana USA Si IVA-Si dazi pagamento in dogana cessione in reverse charge I

  39. Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti nazionali con deposito IVA DEPOSITO IVA NO posizione creditoria fattura art.50 bis / 331 USA I No IVA Si dazi Rappr. fisc. o identif. diretta

  40. Cessioni di beni di cui alla TabA-bis effettuate mediante introduzione nel deposito IVA Trattasi di particolari beni ,metalli non ferrosi,lane, beni alimentari, prodotti chimici, che sono solitamente ceduti “a catena” a molti operatori prima di essere realmente commercializzati. L’applicazione del regime di non assoggettabilità delle relative cessioni si fonda sulla considerazione che gli stessi, generalmente trattati nelle borse merci, sono oggetto di plurime transazioni n tempi stretti, senza il loro trasferimento fisico in quanto realizzate mediante titoli. Con la loro introduzione nel deposito IVA , gli operatori non devono più assoggettare ad IVA ogni singola transazione in quanto la sua applicazione è rimandata al momento dell’estrazione dei beni dal deposito

  41. Cessioni di beni di cui alla TabA-bis effettuate mediante introduzione nel deposito IVA Le cessioni devono essere effettuate nei confronti di: • cessionari extracomunitari, non identificati a fini IVA all’interno della UE • cessionari identificati a fini IVA in Italia Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lettera d) del D.L. 331/93. Dichiarazione IVA:tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03). In caso di cessione a soggetto identificato a fini IVA in Italia, l’acquisto deve essere indicato al rigo VF14

  42. Cessioni di beni custoditi nel deposito IVA (senza estrazione) a nulla rilevando il Paese di identificazione del cedente e del cessionario Prestazioni di servizi relative ai beni in deposito, incluse le operazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale effettuate nel deposito o in locali limitrofi Operazioni relative a beni custoditi

  43. Cessione di beni ISCRIZIONE VIES senza deposito IVA I Si IVA doppia registrazione Si IVA Si IVA-Si dazi pagamento in dogana I1

  44. Cessione di beni custoditi nel deposito IVAcedente e cessionario nazionali NO GARANZIA ISCRIZIONE VIES con deposito IVA No IVA GARANZIA DEPOSITO IVA I I1 fattura art.50 bis / 331 No IVA Si dazi

  45. Cessione di beni custoditi nel deposito IVAcedente comunitario o extra e cessionario nazionale con deposito IVA NO GARANZIA DEPOSITO IVA D autofattura art 17 NO IVA ex art.50 bis / 331 I No IVA NON è necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta

  46. Cessione di beni custoditi nel deposito IVAcedente e cessionario non residenti con deposito IVA NO GARANZIA DEPOSITO IVA D CH nessun adempimento No IVA NON è necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta

  47. Cessione di beni custoditi nel deposito IVA Le cessioni di beni custoditi in regime di deposito : • nel caso di cedente e cessionario nazionali, sono fatturate senza addebito di IVA, evidenziando che trattasi di operazione ex art. 50 bis, comma 4, lett . e) ; • nel caso di cedente comunitario o extracomunitario e cessionario nazionale, sono autofatturate da quest’ultimo ai sensi dell’art. 17, c.2, senza addebito d’imposta ex art. 50 bis, comma 4, lett. e) • nel caso di cedente e cessionario non residenti non necessita alcun adempimento, ma la documentazione deve essere consegnata al titolare del deposito per l’aggiornamento della titolarità dei beni Solo al momento dell’estrazione sarà emesso un documento con rilevanza IVA

  48. arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica: pagamento dei dazi doganali ( 2.000 x 10%) Euro 200; pagamento IVA in dogana (2.200 x 21%) Euro 462. 2) cessione beni a soggetto passivo nazionale: emissione fattura attiva imponibile Euro 3.000 - IVA 21% pari a Euro 630. Esempio Importazione da un Paese non appartenente alla U.E. Importazione di beni valore Euro 2.000, dazi doganali pari al 10%, aliquota IVA 21%, valore cessione Euro 3.000. X OPERAZIONE SENZA DEPOSITO IVA

  49. arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica: pagamento dei dazi doganali Euro 200. introduzione dei beni nel deposito IVA: nulla è dovuto CASO A 3) estrazione dei beni da parte del soggetto che li ha introdotti: emissione autofattura ex art. 17 c. 2 DPR 633/1972 imponibile Euro 2.000, IVA 21% pari a Euro 462. 4) cessione beni (estratti) a soggetto passivo nazionale: emissione fattura attiva imponibile Euro 3.000 - IVA 21% pari a Euro 630. Esempio Importazione da un Paese non appartenente alla U.E. OPERAZIONE CON DEPOSITO IVA

  50. arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica: pagamento dei dazi doganali Euro 200. introduzione dei beni nel deposito IVA: nulla è dovuto CASO B 3) cessione beni all’interno del deposito IVA: Imponibile Euro 3.000 - Emissione fattura No IVA ex art. 50 bis DL 331/1993. 4) estrazione dei beni da parte del soggetto passivo nazionale che li ha acquistati all’interno del deposito IVA: integrazione della fattura di acquisto ricevuta ex art. 50 bis DL 331/1993 esponendo l’IVA 21% pari ad Euro 630. Esempio Importazione da un Paese non appartenente alla U.E. OPERAZIONE CON DEPOSITO IVA

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