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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA FACOLTA’ DI ECONOMIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA FACOLTA’ DI ECONOMIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA MASTER DI II LIVELLO ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI ANNO ACCADEMICO 2010-2011. ISTITUZIONI DI DIRITTO SANITARIO a cura Dott. Marco Cruciani. La tutela della salute quale valore assoluto.

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Presentation Transcript


  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA FACOLTA’ DI ECONOMIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA MASTER DI II LIVELLO ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI ANNO ACCADEMICO 2010-2011

  2. ISTITUZIONI DI DIRITTO SANITARIOa cura Dott. Marco Cruciani

  3. La tutela della salute quale valore assoluto La tutela della salute rappresenta un valore assoluto, riconosciuto aldilà del dettato costituzionale, quale conquista conclamata di quella comunità internazionale che si fonda su valori comunemente ed implicitamente assodati, appartenente per definizione al patrimonio naturale dell’individuo, e non soltanto di questi, “dotazione giuridica” originaria, indipendente e protetta nei confronti della legge.[1] [1] Sul tema si rinvia a G.ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1991, 63.

  4. La tutela della salute quale valore assoluto (segue) Qualsiasi rimedio, percorribile dinanzi ad una autorità giurisdizionale, potrebbe soltanto in parte compensare la violazione perpetrata, ma in nessun caso sarebbe idoneo a ripristinare il valore assoluto violato

  5. La tutela della salute quale valore assoluto (segue) Le profonde trasformazioni dello stato di diritto hanno portato l’interprete ad affiancare ai diritti di libertà i diritti sociali[1]come nuovi oggetti della protezione dell’ordinamento anche e soprattutto perché è ormai chiaro che il principio su cui questi riposano, l’eguaglianza, non è più in contrasto con l’originariamente opposto principio di libertà, ma ne è in certa misura condizione ad ulteriore migliore significazione. [1] Sul tema si rinvia a A.Baldassarre, Diritti sociali, ad vocem, in Enc. Giur.,XI, Roma, 1989.

  6. La tutela della salute quale valore assoluto (segue) E tra i diritti sociali in particolare proprio il diritto della tutela della salute, qualificato dal nostro testo costituzionale come diritto fondamentale, si colloca a pieno titolo alla pari dei diritti classici di libertà. Con grande lungimiranza,l’Assemblea costituente, al fine di rafforzare ed elevare la garanzia data dalla Costituzione alla salute, aggiunse il riferimento alla fondamentalità del diritto, non presente nel progetto originario[1]. [1] Seduta del 24 aprile 1947, in Atti Ass. Cost.,3295 ss.

  7. La tutela della salute quale valore assoluto (segue) La qualificazione costituzionale appare oggi pienamente in linea con gli orientamenti che si vanno consolidando all’interno della comunità internazionale; in tale contesto l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un progetto europeo “la salute per tutti” basato su ventuno obiettivi di salute (“health target”) da raggiungersi entro il 2020 per i quali sono state definite azioni strategiche e precisi indicatori per monitorarne l’andamento.

  8. La tutela della salute quale valore assoluto (segue) Analogamente l’Unione Europea ha acquisito maggiore rilevanza nel campo della protezione della salute dei cittadini europei grazie all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che prevede un nuovo art. 152 (che si sostituisce al precedente art. 129) dedicato interamente alla sanità pubblica, che consente alla Comunità di adottare tutte le misure volte ad assicurare un livello elevato di protezione della salute umana.

  9. L’inquadramento istituzionale ed i suoi contenuti L’organizzazione mondiale della sanità già più di quarant’anni orsono parlava di “condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale”, e non semplicemente di assenza di malattia o di infermità; la stessa Corte costituzionale, consolidando una giurisprudenza che trova le sue origini nelle prime sentenze degli anni ottanta, definisce il diritto alla tutela della salute come un “diritto primario e fondamentale” che impone “piena ed esaustiva tutela”.

  10. L’inquadramento istituzionale ed i suoi contenuti (segue) Il problema diventa allora la precisazione del suo contenuto e la modalità di garanzia dal momento che la formulazione finale dell’art. 32 fa emergere con grande chiarezza i caratteri di generalità e di unitarietà che contraddistinguono i principi in esso espressi. L’articolo è ispirato a due concetti fondamentali: quello che pervade l’intera nostra Costituzione, per cui è funzione dello stato promuovere lo sviluppo della persona umana, come elemento fondamentale del bene comune, e quello che definisce la salute non più come un bene individuale, ma come un bene nel quale coincidono fini individuali e fini sociali.

  11. L’inquadramento istituzionale ed i suoi contenuti (segue) La Corte costituzionale amplia la portata della pienezza ed esaustività della tutela non soltanto nell’ambito privatistico bensì anche in ambito pubblicistico. “ La tutela della salute riguarda, dice la Corte, la generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo bene essenziale”.

  12. L’inquadramento istituzionale ed i suoi contenuti (segue) E’ implicito quindi anche il dovere di non ledere né portare a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Si tratta di una progressiva evoluzione della giurisprudenza che porterà la Corte a determinare la nozione della necessaria tutela di un “nucleo essenzialissimo della posizione protetta”.

  13. L’inquadramento istituzionale ed i suoi contenuti (segue) E’ significativo che l’ultimo intervento legislativo in materia (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “ Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”) ponga come limiti inderogabili degli interventi attuativi dello stesso diritto “i principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché della economicità nell’impiego delle risorse”.

  14. L’inquadramento istituzionale ed i suoi contenuti (segue) La Corte, sottolinea tale concetto ribadendo che la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, ma, contestualmente, precisa che “le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”.

  15. Le origini della legislazione sanitaria I primi ospedali ricordati nella storia erano luoghi di ospitalità , dal latino “hospes”, con la funzione di accogliere i poveri infermi privi di ogni possibilità di curarsi con i propri mezzi; alla cura del corpo seguiva la cura dell’anima.

  16. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Nel nostro paese, Signorie e Principati cominciano a disciplinare materie proprie dell’igiene pubblica (fiere e mercati, trasporto e commercio di derrate alimentari, canalizzazione di acque e loro deflusso, bonifica di terre e corsi d’acqua, pulizia di piazze e fontane, costruzione di acquedotti e di impianti di fognatura). Tali provvedimenti vengono adottati con finalità di ordine pubblico più che di tutela della salute delle popolazioni residenti.

  17. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Un’altra necessità di tipo produttivo spingeva tali organizzazioni ad occuparsi della salute delle collettività amministrate; non si poteva permettere che la popolazione civile, considerata sotto il duplice aspetto di “forza lavoro” nei campi del padrone e di “milizia armata” in tempo di guerra venisse decimata da carestie, epidemie, pestilenze, calamità naturali ecc. Per tale motivo l’assistenza ospedaliera comincia quindi ad interessare le classi dominanti.

  18. Le origini della legislazione sanitaria (segue) La fondazione di una parte rilevante degli ospedali risale, in Italia, all’epoca delle Signorie. Gli ospedali erano amministrati da nobili e/o ecclesiastici. Successivamente, anche le corporazioni di arti e mestieri cominciano a gestire strutture di ricovero per anziani abbandonati e persone affette da gravi patologie. Al tempo delle Signorie, vengono concentrate e ampliate le strutture medioevali preesistenti, con l’obiettivo di togliere i poveri dalla strada.

  19. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Il fenomeno è evidente soprattutto nella Francia del potere assoluto dei sovrani, dove Luigi XIV, il “Re Sole” fonda nel 1656 l’”Ospedale Generale”, grande luogo di detenzione sia di mendicanti che di handicappati con ben 8000 “residenti”, molti dei quali donne e bambini. In Inghilterra nel 1575 si creano le “Houses of correction”, poi divenute “Workhouses” per punire i vagabondi ed assistere i poveri.

  20. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Nel 1748 Montesquieu proclama che “lo stato deve a tutti i cittadini un’assistenza sicura e un genere di vita non contrario alla salute” e nel 1790 la Costituzione francese crea un ente di assistenza pubblica incaricato di risolvere i problemi della mendicità. All’inizio del 1800 le innovazioni di Napoleone Bonaparte, nell’ambito dell’organizzazione medica, furono rispettate e mantenute in tutta la legislazione successiva.

  21. Le origini della legislazione sanitaria (segue) La prima norma che creò in Europa un’autorità preposta alla gestione della salute pubblica fu infatti il Decreto emanato per il Regno d’Italia il 5 settembre 1806. Questo decreto realizzò un duplice obiettivo: l’organizzazione della polizia medica e la tutela della salute pubblica come diritto sancito dalla legge; collocò inoltre il nostro Paese in una condizione di preminenza nel campo della legislazione medica rispetto alle altre nazioni europee.

  22. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Fu Napoleone a rendere obbligatoria la vaccinazione antivaiolosa appena introdotta da Edward Jenner e sempre a lui si deve l’attivazione di una condotta medica in ogni Comune, il controllo di tutti gli esercenti le professioni sanitarie (medici, chirurghi, levatrici, veterinari, flebotomi, cavadenti, ernisti, e aromatari), la lotta agli abusivi, il divieto di sepoltura all’interno o nelle vicinanze delle chiese, con la naturale e positiva conseguenza della costruzione di cimiteri moderni e più igienici.

  23. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Negli anni 1830-1840 sorsero in Italia le Società Operaie di Mutuo Soccorso per assistere i propri soci malati o infortunati. Nel 1851 il Ministero dell’Interno del Regno Subalpino, riconosciuta la necessità di un regolamento generale, incaricò il Consiglio Superiore di Sanità di predisporre un “Codice sanitario”. Il 20 novembre 1859 la Camera Subalpina votò la prima legge sanitaria che il 20 marzo 1865 venne estesa a tutto il Regno d’Italia.

  24. Le origini della legislazione sanitaria (segue) La legge 2248/1865 affidava la tutela della sanità pubblica a livello centrale al Ministero dell’Interno ed a livello periferico ai sindaci e ai prefetti; inoltre istituiva la figura del medico condotto, con funzioni di cura e prevenzione e con la qualifica di ufficiale sanitario dello Stato. La finalità era quella di assicurare la difesa della salute pubblica sotto il profilo igienico-sanitario e non si trattava di tenere in considerazione il diritto individuale alla tutela della salute; la garanzia delle condizioni di salute della popolazione era attività di pubblico interesse perché problema di ordine pubblico, di polizia sanitaria.

  25. Le origini della legislazione sanitaria (segue) In questo contesto storico e culturale viene presentata la prima riforma organica dell’assistenza sanitaria che viene regolamentata dalla legge n. 5849 del 1888 (c. d. legge Crispi-Pagliani), che disciplina l’assistenza sanitaria e la vigilanza sulle professioni mediche e getta le basi per la profilassi delle malattie infettive. Gli organi centrali del Ministero dell’Interno vengono coadiuvati da organi tecnici (medici e veterinari provinciali, ufficiali sanitari, ecc.).

  26. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Con l’approvazione della L.17.7.1890, n. 6972, nota anche come riforma Crispi, istitutiva delle I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) si disponeva che: “ sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le Opere Pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte il fine di prestare assistenza ai poveri, di procurare l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere od in qualsiasi modo, il miglioramento morale ed economico della popolazione”.

  27. Le origini della legislazione sanitaria (segue) La legge dettava poi disposizioni circa gli amministratori delle I.P.A.B., l’amministrazione e la contabilità, la vigilanza governativa, i mutamenti del fine, il domicilio di soccorso (in base al quale il comune di residenza provvedeva al ricovero ospedaliero nei casi di povertà del malato ed urgenza del ricovero stesso). Tale regolamentazione è importante in quanto si tratta del primo notevole sforzo dei pubblici poteri di “laicizzare” il settore della sanità.

  28. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Fino agli anni ’30 la sanità pubblica continua ad essere regolata dalla legge Crispi-Pagliani. Solo durante il ventennio cominciano ad affermarsi sistemi di assicurazione obbligatoria contro le malattie, diretti alle varie categorie di lavoratori e gestiti da appositi enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro. E’ da questo momento che si sviluppa il sistema mutualistico che resterà in vigore fino al 1978.

  29. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Con l’entrata in vigore del dettato costituzionale (1°gennaio 1948) ed in particolare dell’articolo 32 allo stato viene imposto di porre in essere le norme necessarie per un’adeguata assistenza sanitaria, tale da assicurare ai cittadini un completo stato di benessere fisico, mentale e sociale. La salute assume una duplice valenza: come “…fondamentale diritto dell’individuo…” e come “…interesse della collettività…”.

  30. Le origini della legislazione sanitaria (segue) La completa realizzazione del nuovo principio costituzionale avviene solo nel 1970 e passa, nel 1958 (L. 13 marzo 1958, n. 296), attraverso una tappa fondamentale: l’istituzione del Ministero della Sanità al posto dell’alto commissariato per l’Igiene e la sanità pubblica. Il Ministero della sanità sostituisce quello degli Interni come responsabile politico nazionale dell’igiene e della sanità pubblica.

  31. Le origini della legislazione sanitaria (segue) La prima tappa di riforma organica in attuazione del precetto costituzionale fu ufficialmente delineata dalla legge di riforma ospedaliera del 1968 n. 132 (c.d. legge Mariotti) che, portando a definitivo compimento il processo di pubblicizzazione degli ospedali, istituisce gli enti ospedalieri, persona giuridica e pubblica; inoltre, demanda compiti e funzioni sanitarie alle regioni, ente non ancora istituito, sollecitandone così la creazione.

  32. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Ai sensi dell’art. 3 della citata legge diventano enti ospedalieri: • le I.P.A.B. che ricoverano gli infermi; • Gli ospedali appartenenti ad enti pubblici con scopi non limitati all’assistenza ospedaliera. Ai sensi dell’art. 8 sono organi degli enti ospedalieri: • Il consiglio di amministrazione • Il presidente • Il collegio dei revisori • Il consiglio dei sanitari.

  33. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 8Organi dell'ente ospedaliero. Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari oppure il consiglio sanitario centrale.

  34. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 9 Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, è composto: 1) da sei membri eletti dal consiglio regionale con schede limitate a quattro nomi; 2) da un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero; 3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'articolo 4 (ex IPAB) della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5 (ospedali), da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali; 4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici più rappresentative a carattere nazionale (3). (3)  Numero aggiunto dall'art. 9, L. 6 agosto 1975, n. 419.

  35. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 9 Consiglio di amministrazione Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario e il direttore amministrativo (con funzioni di segretario). Il consiglio dei sanitari è sentito obbligatoriamente in tutti i casi in cui occorra decidere su questioni che interessano la vita interna degli ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari, la regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

  36. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 9 Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale provinciale, è composto: 1) da cinque membri eletti dal consiglio provinciale della provincia ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre nomi; 2) da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero; 3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.

  37. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 9 Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende uno o più ospedali di zona, è composto: 1 da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero; 2) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi; 3) da un membro eletto da ciascuno dei consigli comunali dei comuni nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente; 4) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'art. 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5, da due membri designati dallo ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.

  38. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 10 Funzioni del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero. Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione: a) deliberare le modifiche dello statuto; b) deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero; c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica; d) deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari; e) deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo, nonché deliberare la destinazione delle nuove e maggiori entrate; f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero;

  39. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 10 Funzioni del consiglio di amministrazione (segue) g) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati nonché la stipulazione dei contratti; h) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonché sulle relative transazioni; i) deliberare la misura della retta di degenza in conformità al disposto del successivo art. 32, nonché le tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio; l) deliberare la nomina del tesoriere nonché tutte le convenzioni attinenti all'attività dell'ente ospedaliero; m) deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni; n) deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

  40. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 10 Funzioni del consiglio di amministrazione (segue) Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

  41. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 11Nomina e funzioni del presidente Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovrintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione. Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alla responsabilità degli amministratori. Da tale responsabilità deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contribuito agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.

  42. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 12Collegio dei revisori Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attività amministrativa dell'ente ospedaliero, è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.

  43. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 13Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario e così composto: 1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi; 2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio; 3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero. Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il consiglio sanitario centrale, che è presieduto dal sovrintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale. Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.

  44. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 14. Funzioni del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale. Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale è l'organo di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed esprime parere: a) sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza diagnostica e terapeutica; b) sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta organica e sui regolamenti relativi alla organizzazione dei servizi sanitari dell'ente; c) sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico - chirurgiche. Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal presidente dell'ente, dal sovrintendente o dal direttore sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e può formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari. È in facoltà del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire alle adunanze del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva comunicazione.

  45. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Come regolamentato dagli artt. 20 e seguenti gli enti ospedalieri sono classificati in: • Zonali: comprendono almeno i reparti di Medicina, Chirurgia, Pediatria e Ostetricia; • Provinciali: comprendono anche i Servizi di laboratorio analisi e di Radiologia. Possono essere dotati anche dei reparti di neurologia, Dermatologia, Geriatria Malattie infettive, O.R.L., Oculistica. • Regionali: quando esercitano la loro attrazione almeno su un milione di cittadini.

  46. Le origini della legislazione sanitaria (segue) L’art. 32 della presente legge disciplina invece il sistema di finanziamento che avviene attraverso la retta, determinata sulla base dei costi sostenuti dall’ente per l’assistenza prestata agli infermi. La retta è pagata dalla mutua (ad. es. INAM, INAIL, ENPAS, INADEL ecc.) nella generalità dei casi, ovvero dai ricoverati abbienti o dai comuni domicilio di soccorso per i non mutuati indigenti.

  47. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Art. 35Struttura interna degli ospedali Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni, servizi speciali per diagnosi e cura e servizi generali.

  48. Le origini della legislazione sanitaria (segue) Il sistema di finanziamento mostra subito i suoi limiti perché: • essendo basato sui costi storici non consente un’adeguata politica degli investimenti, • le mutue rifiutano di aggiornare tutti gli anni l’importo della retta, • gli ospedali sono costretti a ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa presso le banche.

  49. Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Il legislatore riconosce la natura precettiva, e non semplicemente programmatica, del disposto di cui all’art. 32 e introduce un sistema di assistenza sanitaria non più legato ai profili prettamente di carattere assistenziale, fino a quel tempo attuato, di cui all’art. 38 Cost.

  50. Legge 23 dicembre 1978 n. 833 (segue) L’art. 117 dellla Carta Costituzionale attribuisce alla competenza legislativa delle Regioni la materia dell’”assistenza sanitaria e ospedaliera”.

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