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Il Patrimonio delle Banche

Il Patrimonio delle Banche. Corso di Economia e Gestione della Banca. Definizione e funzione del patrimonio.

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Il Patrimonio delle Banche

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Presentation Transcript


  1. Il Patrimonio delle Banche Corso di Economia e Gestione della Banca

  2. Definizione e funzione del patrimonio • In prima approssimazione, il patrimonio è costituito dal capitale sociale e dalle riserve, vale a dire dalle risorse conferite dai soci per lo svolgimento dell’attività d’impresa di cui condividono il rischio: • Gli azionisti mettono a disposizione dell’impresa/banca delle risorse patrimoniali • sia in via diretta: sottoscrizione di quote di capitale, • sia in via indiretta: destinando parte degli utili all’accrescimento delle riserve patrimoniali. • Il patrimonio rappresenta, dunque, una risorsa finanziaria e determina la capacità dell’impresa di operare in condizioni di solvibilità. • E’ costituito da risorse che sono stabilmente a disposizione dell’impresa/banca e che possono essere utilizzate per far fronte alla copertura di perdite generate dalla manifestazione di rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. • L’ammontare delle risorse patrimoniali di cui l’impresa deve dotarsi è strettamente correlato ai rischi a cui la stessa è sottoposta al fine di garantire una condizione di solvibilità.

  3. Patrimonio contabile e patrimonio di vigilanza nelle banche • La nozione di “patrimonio” in ambito bancario è intesa quasi sempre nell’accezione ad essa attribuita dalle autorità di vigilanza, è necessario, pertanto, distinguere il patrimonio contabile, o “patrimonio in senso stretto”, dal patrimonio ai fini di vigilanza.

  4. Il fondo rischi bancari generali • L’introduzione di questo fondo nella definizione del patrimonio ai fini contabili ha suscitato non poche perplessità riguardo alla necessità di definire oggettivamente la natura del fondo in questione: • Il D.lgs. n. 87/1992 e le istruzioni di vigilanza della B.I. hanno definito il fondo rischi bancari generali una posta “del tutto assimilabile ad una riserva”, ed in quanto tale correttamente inserita nelle voci che partecipano alla determinazione del patrimonio contabile. • Tuttavia l’art. 11 dello stesso decreto n. 87/1992 e la direttiva CEE n. 86/635 (art. 38.1) inducono a considerarlo un fondo rischi o di “provvisione”. • Se, però, si considera che: • Si tratta di un fondo generico; • Non viene costituito al fine di correggere o rettificare i valori esposti fra le attività; • Viene alimentati da accantonamenti di utili non soggetti a distribuzione; Allora si può concludere che più che un fondo rischi esso rappresenta una riserva di utili necessaria ad incrementare la dotazione di mezzi patrimoniali delle banche.

  5. La disciplina di vigilanza • In passato l’obiettivo della stabilità del sistema creditizio era prevalentemente perseguito mediante meccanismi esogeni, nell’ottica di un sistema bancario sottratto alle regole del mercato. • Il patrimonio in questo contesto assumeva prevalentemente il ruolo di un requisito indispensabile per l’accesso all’attività bancaria. • A partire dagli anni settanta l’Autorità di Vigilanza ha perseguito l’obiettivo di aumentare il grado di patrimonializzazione delle banche, stabilendo dei livelli minimi di patrimonio a cui commisurare capacità operativa. • Solo a partire dagli anni ottanta si cominciano a delineare un insieme di interventi che porteranno via via ad un progressivo abbandono della Vigilanza di tipo strutturale e al parallelo sviluppo della Vigilanza di tipo prudenziale volta ad incentivare le banche a perseguire innanzi tutto condizioni di solvibilità e ad incrementare il grado di efficienza (operativa ed allocativa)

  6. Il patrimonio di vigilanza • Il patrimonio di vigilanza assume un’importanza centrale per quanto attiene i controlli compiuti dalle autorità competenti sulle banche. Esso è suddiviso in tre componenti: 1) IL PATRIMONIO DI BASE (A), ammesso al calcolo senza limiti di sorta 2) IL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE(B), ammesso al calcolo fino ad un limite max rappresentato dall’ammontare del patrim.di base, (definito secondario perché composto da voci che non presentano una natura strettamente patrimoniale)3) LE DEDUZIONI PATRIMONIALI(C),vale a dire le rettifiche obbligatorie che sono apportate all’ammontare complessivo del patr. di base e di quello supplementare (A)+(B)-(C)=Patrimonio di vigilanza • Il patrim. di vigilanza viene segnalato da ogni banca trimestralmente a B.Italia

  7. Il patrimonio di vigilanza Prestiti subordinati

  8. Il Patrimonio di vigilanza • Il patrimonio di vigilanza si differenzia dalla definizione ricavabile in un’ottica aziendale per le seguenti particolarità: • Si tratta di una nozione “allargata” di patrimonio perché include, oltre al capitale sociale e alle riserve anche strumenti non di natura strettamente patrimoniale, ma che possono rappresentare canali ulteriori di patrimonializzazione; • Contempla una distinzione fra gli elementi basata sulla loro più o meno marcata natura patrimoniale • In considerazione delle caratteristiche qualitative sono imposti dei limiti alla computabilità di alcune voci

  9. Il Patrimonio di Vigilanza: patrimonio di base • Il patrimonio di base è composto da elementi di natura propriamente patrimoniale deputati alla copertura del generico rischio d’impresa ed espressivi della compartecipazione ai rischi degli azionisti • Il fondo rischi bancari generali: assimilato ad una riserva in considerazione della sua destinazione generica • Gli strumenti innovativi di capitale (preference share): sono computati per un importo non eccedente il 15% del patrimonio di base (calcolato comprendendo detti titoli) e a seguito dell’autorizzazione della Banca d’Italia, concessa comunque solo per le somme effettivamente ricevute e a disposizione della banca al momento della segnalazione. (la quota eventualmente eccedente il 15% può essere inserita nel patrimonio supplementare fra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione)

  10. Il patrimonio supplementare • Nel patrimonio supplementare rientrano gli strumenti di natura non strettamente patrimoniale e per questo sottoposti a limiti quanti-qualitativi. • Riserve di rivalutazione: sono originate dal riconoscimento contabile di un plusvalore delle attività rispetto al loro costo storico ( la loro eventuale imputazione a riserve ne determina l’effettiva disponibilità a copertura del generico rischio d’impresa) • Fondi destinati alla copertura dei rischi specifici: per un ammontare, al netto dei dubbi esiti su crediti e delle minusvalenze, al massimo pari all’1,25% delle attività di rischio ponderate calcolate ai fini del coefficiente di solvibilità. • Strumenti ibridi di patrimonializzazione: strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e, buoni fruttiferi o altri titoli e sono rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell’emittente con il preventivo consenso della Banca d’Italia.

  11. Il patrimonio supplementare • Prestiti subordinati: • Strumenti ibridi di patrimonializzazione: Prestiti irredimibili (rimborsabili su richiesta dell’emittente e con autorizzazione della B.I.); prestiti rinnovabili a tempo indefinito con durata almeno pari a 10 anni. • Il contratto deve prevedere la clausola di subordinazione del rimborso nell’ipotesi di liquidazione dell’emittente; • E la facoltà di sospendere il servizio del debito in caso di andamento negativo della gestione. N.B.: Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non possono superare il 100% del patrimonio supplementare. • Passività subordinate:Strumenti di finanziamento, il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell’ente emittente • scadenza minima 5 anni, e qualora la scadenza sia indeterminata deve essere previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni; • Il rimborso anticipato avvenga solo su iniziativa dell’emittente e dopo autorizzazione della B.I; • Il contratto deve prevedere la clausola di subordinazione del rimborso nell’ipotesi di liquidazione dell’emittente. N.B.: Le passività subordinate non possono superare il 50% del patrimonio di base Le passività subordinate devono essere ridotte di 1/5 ogni anno per i 5 anni che precedono la scadenza del rapporto se manca un piano di ammortamento analogo.

  12. Le deduzioni patrimoniali • La detrazione delle partecipazioni e dei prestiti subordinati detenuti in altri enti creditizi e finanziari è giustificato dalla volontà di non creare duplicazioni contabili nella definizione delle risorse patrimoniali disponibili a livello aziendale e di sistema finanziario. • La banca individua così facendo l’ammontare del patrimonio effettivamente disponibile per la copertura dei propri rischi, al netto dei fondi impegnati a fronte dei rischi di altre imprese bancarie e finanziarie che confluiscono nel patrimonio di vigilanza di queste ultime.

  13. Il Patrimonio di vigilanza • IL patrimonio di vigilanza va segnalato da ciascuna banca alla Banca d’Italia trimestralmente (31 marzo, 30 guigno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento. • A partire dagli esercizi chiusi al 31 Dicembre 1998 l’ammontare del patrimonio di vigilanza viene riportato in bilancio, tramite apposita tabella introdotta nella parte B, sezione 8 della nota integrativa.

  14. Il grado di patrimonializzazione • Il capitale è dunque la risorsa che svolge il ruolo di cuscinetto per assorbire le perdite. • Definizione di patrimonializzazione: nozione attraverso la quale il capitale viene messo in relazione con il profilo di rischio. • L’accordo Basilea 2 spinge le banche a conseguire dei livelli minimi di capitale coerenti con il grado di rischio assunto e ad incentivare l’adozione di strumenti e metodologie di misurazione e controllo dei rischi più avanzati L’ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere almeno pari all’ammontare complessivo del patrimonio a copertura del rischio di mercato, di quello a copertura del rischio operativo e dell’attivo ponderato per il rischio di credito:

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