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TORTONA 17 MARZO 2012

Novita’ per la redazione del bilancio 2011. TORTONA 17 MARZO 2012. Introduzione e presentazione dei temi: Status direttiva comunitaria 2003/51 Proposta di modifica delle Direttive Comunitarie 2. Il bilancio semplificato per le S.r.l.

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TORTONA 17 MARZO 2012

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  1. Novita’ per la redazione del bilancio 2011 TORTONA 17 MARZO 2012

  2. Introduzione e presentazione dei temi: • Status direttiva comunitaria 2003/51 • Proposta di modifica delle Direttive Comunitarie • 2. Il bilancio semplificato per le S.r.l. • 3. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili: • OIC 16 - Le immobilizzazioni materiali • OIC 18 - Ratei e risconti • OIC 19 - Debiti Fondi e TFR • OIC 29 - Cambiamenti di principi • 4. Approvazione dell’OIC 6: ristrutturazione del debito – aspetti contabili e informativa di bilancio

  3. 5. Possibili aree critiche del bilancio 2011: • Continuità Aziendale • Riduzione del capitale (artt. 2446-2447 Cod.civ.) • Parti correlate e accordi fuori bilancio • Immobilizzazioni immateriali • Immobilizzazioni materiali • Leasing • Rimanenze • Crediti • Partecipazioni (art. 2446, n 4) C.C. • Fiscalità differita • Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio

  4. 6 Impatto delle novità fiscali sui bilanci 2011: • Revisione della fiscalità anticipata • Revisione delle procedure di ammortamento • Trattamento contabile dei beni in concessione • Riallineamento dei valori civilistici e fiscali • 7 Collegio Sindacale e Revisione: • Ultime novità sul sindaco unico • Gli organi di controllo e gli effetti della crisi • Applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori • Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti • 8.Domande e approfondimenti

  5. Introduzione Status Direttiva Comunitaria 2003/51

  6. Status Direttiva Comunitaria Scopi della direttiva comunitaria 2003/51: • Produrre condizioni di parità tra società IAS e non IAS. • Consentire lo sviluppo della normativa contabile internazionale (modifiche IV e VII direttiva). • Permettere o prescrivere la valutazione al “fair value”. Norme sino ad ora recepite: • Normativa riguardante gli strumenti finanziari (D.lgs. 30 novembre 2002 n.394) in vigore dal 1 gennaio 2005 (C.C. 2427-bis) • Normativa riguardante i rischi finanziari con inserimento di apposite note nella Relazione sulla Gestione (C.C. 2428 – bis) • Informazioni integrative alla Relazione sulla Gestione e alla Relazione del Collegio Sindacale (C.C. 2428, 2429, 2409-ter comma 2) • Eliminazione norma che vietava il consolidamento di società operanti in settori dissimili.

  7. Status Direttiva Comunitaria Norme non ancora recepite sebbene la L. Comunitaria 25/2/2008 n. 34 avesse dato delega al governo di adottare, già nel 2009, uno o più decreti legislativi che contemplassero: • Modifiche civilistiche per avvicinamento IAS/IFRS; • Prospetto variazioni PN e rendiconto finanziario; • Schema bilancio a partite correnti/non correnti; • Modifica criteri valutazione con adozione “fair value” • Rispetto e coerenza con Principi Contabili Internazionali • Estensione facoltà bilancio forma abbreviata (bilancio semplificato) anche per imprese di cui art. 27 (IV) direttiva (250 dipendenti – Attività: K€ 17.500 – vendite: K€ 35.000) Nel frattempo il Board ha approvato (2009) il principio contabile internazionale IFRS for SME. Non acora possibile l’applicazione in Italia. Deve esserci una modifica normativa. Il principio potrebbe essere applicato da tutte le non quotate e sostituire le attuali norme contenute nei principi contabili italiani.

  8. Introduzione Proposta di modifica delle Direttive Comunitarie

  9. Proposta di modifica delle direttive comunitarie PROPOSTA DI MODIFICA IV DIRETTIVA • Semplificazione per piccole imprese: • 5 milioni di totale attivo • 10 milioni di ricavi • 50 dipendenti • In Italia: • 900.000 imprese piccole • 30.000 imprese medio-grandi • Esonero dall’obbligo della revisione legale dei bilanci

  10. Proposta di modifica delle direttive comunitarie Le attese per il futuro? Nuova direttiva UE che comprenderà la IV, la VII e l’VIII Identifica quattro tipi di entità • Quotate: IFRS • Società medie: regole compliant con IFRS per SME limiti oggi previsti per il consolidato (attivo 17,5 – ricavi vendite 35, dipendenti 250) • Società piccole: obbligo abbreviato e solo 6 note al bilancio limiti oggi per abbreviato (attivo 4,4 – ricavi vendite 8,8 – 50 dipendenti) • Società micro: nessun rendiconto

  11. Introduzione Il bilancio semplificato per le S.r.l. di minori dimensioni

  12. Bilancio semplificato per S.r.l. di minori dimensioni Legge di Stabilità 2012 (art. 14, comma 9) introduceva, a partire dal 1° gennaio 2012, la possibilità per le Srl prive di Collegio sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Non è chiaro ancora se la semplificazione riguarderà la forma degli schemi di stato patrimoniale e conto economico o se riguarderà anche la nota integrativa. Occorrerà attendere un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che definirà le voci e la struttura di tale schema di bilancio semplificato e le modalità attuative. AD OGGI NON ANCORA DEFINITE Il Decreto dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, quindi entro il 30 marzo 2012 (90 giorni dal 1° gennaio 2012). SE l’ITER LEGISLATIVO VERRA’ CONCLUSO dal 2012per le Srl senza collegio sindacale potrebbero esserci tre possibilità di redazione del bilancio: • bilancio ordinario; • bilancio abbreviato, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile; • schema di bilancio semplificato.

  13. Bilancio semplificato per S.r.l. di minori dimensioni Restano inalterati anche per il bilancio 2011 i parametri di cui al Il D.Lgs 173/2008: Le dimensioni per il bilancio in forma abbreviata: Attivo: € 4.400.000 sino al 2008: €3.650.000 Ricavi di vendita: € 8.800.000 sino al 2008: € 7.300.000 Inalterato il terzo parametro relativo alla media degli occupati pari a 50. Consolidato: obblighi e limiti: Totale attivi: € 17.500.000 sino al 2008: €14.600.000 Totale ricavi: € 35.000.000 sino al 2008: € 29.200.000 Inalterato il terzo parametro relativo alla media degli occupati pari a 250.

  14. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili

  15. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili Il processo di rivisitazione di tutti i principi contabili nazionali da parte dell’OIC investirà tutti gli attuali principi allo scopo di renderli più attuali e adeguati alla moderna prassi contabile. La decisione dell’OIC in via generale non è quella di avvicinare i principi contabili nazionali alla prassi internazionale (IAS-IFRS) ma di rendere maggiormente adeguati alla moderna prassi contabile quelli esistenti. La metodologia seguita dall’OIC si svolge, per ogni principio in tre fasi: • Fase uno: vengono raccolte le osservazioni inviate dai vari commentatori a seguito della consultazione e viene effettuata una prima valutazione per il loro recepimento • Fase due: i componenti del gruppo di lavoro avanzano proposte migliorative e/o integrative • Fase tre: nella quale in base ai risultati delle prime due fasi viene completato il lavoro

  16. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili I principi contabili revisionati entreranno in vigore una volta concluso l’iter per tutti e quindi non vi sarà un entrata in vigore per tappe. Una volta completato l’iter di revisione cambierà anche la numerazione dei principi. In molti casi, non si tratta di vere e proprie novità, ma si tratta di chiarimenti di cui le imprese potranno già tener conto nella redazione dei bilanci indipendentemente, se del caso, dalla finalizzazione dell’intero processo. Una volta completato l’iter di revisione cambierà anche la numerazione dei nuovi principi.

  17. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili • A febbraio 2011 sono stati messi in consultazione dall’OIC due documenti che dovrebbero diventare due nuovi principi contabili: • I certificati verdi • Le quote di emissione di gas ad effetto serra • Il periodo di consultazione si chiuderà il 10 aprile 2012 • A dicembre 2011 sono stati messi in consultazione dall’OIC i seguenti documenti: • OIC 16 - Le immobilizzazioni materiali • OIC 18 – Ratei e risconti • OIC 19 – Fondi per rischi, TFR e debiti • OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio • Il periodo di consultazione si chiuderà il 30 aprile 2012

  18. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili: OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali

  19. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali Le novità principali del documento in consultazione riguardano: • Riformulazione disposizioni in materia di perdite durevoli • Rivisitazione disciplina oneri finanziari capitalizzabili • Chiarimenti sull’ammortamento • Iscrizione in bilancio del terreno sul quale insiste un fabbricato • Iscrizione in bilancio immobilizzazioni destinate alla vendita

  20. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali • Perdita durevole di valore • Art. 2426 C.C. Prevede svalutazione per perdita durevole • OIC 16 attuale fa riferimento al valore recuperabileinteso come il maggiore tra:

  21. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali • Perdita durevole di valore • OIC 16 in consultazione chiarisce che: • Valore realizzabile dall’alienazione: utilizzabile solo quando oggettivamente determinabile e quando esiste la concreta possibilità di poter alienare il singolo bene o (in modo unitario) il complesso di beni

  22. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali • Perdita durevole di valore OIC 16 in consultazione chiarisce che: • Valore in uso: riferimento alla capacità di ammortamento in base alla DIFFERENZA TRA RICAVI (A. VALORE DELLA PRODUZIONE) E COSTI ( B. COSTI DELLA PRODUZIONE) FUTURI ATTESI NON ATTUALIZZATI. • Esiste capacità di ammortamento se i costi futuri (inclusi gli ammortamenti) trovano negli esercizi successivi adeguata copertura attraverso i ricavi futuri attesi correlati al relativo utilizzo (Ebit = Reddito operativo) • Non devono essere considerati futuri investimenti incrementativi • E’ ammesso l’utilizzo di altre tecniche (es: attualizzazione flussi di cassa futuri) • Spesso la verifica deve essere effettuata con riferimento alle linee di produzione/rami di azienda • Aziende di piccole dimensioni: la verifica può essere effettuata a livello di intera società

  23. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali • Oneri finanziari capitalizzabili • OIC 16 attuale: disciplina complessa • OIC 16 in consultazione: • Semplificazione disciplina e presentazione di esempio numerico • Viene indicata la procedura per l’individuazione degli oneri capitalizzabili: • Determinazione del costo di costruzione capitalizzato • Determinazione degli oneri finanziari capitalizzati (oneri finanziari di scopo + eventuali oneri su ulteriori finanziamenti • Calcolo interessi effettivamente da capitalizzare

  24. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali • Oneri finanziari capitalizzabili • Conferme: • Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente sostenuti • Limite = valore recuperabile • Solo per periodo di costruzione significativo • Distinzione tra oneri su: • Finanziamenti di scopo • Ulteriori finanziamenti

  25. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali 3. Chiarimenti sull’ammortamento • OIC 16 in consultazione: • No ammortamento se • Valore residuo stimato > Valore netto contabile (1) • Si ammortamento sui cespiti temporaneamente inutilizzati (1) Per tutti i cespiti, tranne che per gli immobili, il valore residuo stimato è generalmente pari a zero o poco più. Da osservare però che gli immobili potrebbero non essere più ammortizzati in quanto è facile determinare il valore residuo stimato e ancor più facile che questo valore sia superiore o uguale al valore netto contabile.

  26. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali 4. Terreno sul quale insiste un fabbricato • OIC 16 attuale: • No scorporo del terreno dal fabbricato se valore del terreno coincide con il costo di ripristino/bonifica del sito • OIC 16 in consultazione: • Obbligo di scorporare il valore del terreno dal valore del fabbricato • Eccedenza del costo di rimozione/bonifica rispetto al prezzo di realizzo stimato al termine della vita utile deve essere accantonata ad un fondo lungo la vita utile del fabbricato

  27. OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali 5. Immobilizzazioni destinate alla vendita • OIC 16 attuale: • Classificazione in un’apposita voce dell’attivo circolante • OIC 16 in consultazione: • Classificazione come “di cui destinate alla vendita” nelle immobilizzazioni materiali se: • Di importo rilevante • Vendibili alle condizioni attuali • Vendita altamente probabile • Vendita dovrebbe concludersi nel breve termine

  28. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili: OIC 18 – Ratei e Risconti

  29. OIC 18 – Ratei e risconti • OIC 18 in consultazione: • Eliminata l’indicazione di separata evidenza nello stato patrimoniale quando l’ammontare è apprezzabile. E’ infatti già prescritto dal Codice Civile (art. 2427 n.7) l’indicazione della loro composizione qualora l’ammontare sia apprezzabile. Per composizione si intende la distinzione qualitativa (ratei e risconti) e quantitativa (importi) all’interno delle voci D (attivo) ed E (passivo) dello stato patrimoniale. • Uguale per ratei e risconti pluriennali per i quali la nota integrativa deve fornire, se significativa, la ripartizione entro e oltre l’esercizio successivo e quella oltre i cinque anni (maxicanone leasing).

  30. OIC 18 – Ratei e risconti • OIC 18 in consultazione: • Ampliata la casistica delle operazioni che non originano ratei e risconti in quanto la competenza dei relativi proventi e oneri matura per intero nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio: (crediti e debiti per fatture da emettere, interessi attivi e passivi non ancora accreditati/addebitati a fine esercizio, debiti verso agenti per provvigioni, debiti per utenze relative a periodi già scaduti le cui bollette sono emesse nell’esercizio successivo, crediti per premi da ricevere da fornitori.

  31. OIC 18 – Ratei e risconti • OIC 18 in consultazione: • Nuove regole con riferimento alla realizzabilità e recuperabilità dei ratei e risconti attivi pluriennali iscritti in precedenti esercizi. L’eventuale parte non recuperabile è contabilizzata nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della riduzione del rateo attivo , in quanto assimilabili a crediti numerari ( anche in base alla IV Direttiva) • Con riferimento aggi e disaggi è precisato che si riferiscono non solo a prestiti come è attualmente, ma più genericamente a prestiti e altri titoli di debito a medio e lungo termine.

  32. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili: OIC 19 – Debiti Fondi e TFR

  33. OIC 19 – Debiti Fondi e TFR • OIC 19 in consultazione FONDI: • Chiarimenti relativi al processo di stima del fondo • Ampliamento disposizioni relative ai fondi di recupero ambientale (esempio relativo all’utilizzo delle discariche): • Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale sul quale insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esrcizi nei quali avviene lo smaltimento dei rifiuti • Ampliamento disposizioni fondo per resi di prodotti

  34. OIC 19 – Debiti Fondi e TFR • OIC 19 in consultazione FONDI CHIARAMENTE “ESPLICITATI”: • Derivati • Cause in corso • Contestazioni di terzi • Garanzie prestate (1) • Crediti ceduti con obbligazione di regresso (2) • non basta iscrizione nei conti d’ordine. Necessaria valutazione rischi (2) come per IFRS – prevalenza sostanza su forma del contratto – non basta sia scritto che è pro soluto per eliminare ogni rischio ma è necessario esaminare nei dettagli il contratto

  35. OIC 19 – Debiti Fondi e TFR • OIC 19 in consultazione FONDI: • Utilizzo dei fondi : effettuato in modo diretto, senza rilevazione nel conto economico di alcune componenti negative di reddito • Fondo incapiente : eccedenza rilevata nel conto economico, in coerenza con l’iscrizione del precedente accantonamento • Fondo eccedente : sopravvenienza attiva rilevata in conto economico, in coerenza con l’iscrizione del precedente accantonamento

  36. OIC 19 – Debiti Fondi e TFR • OIC 19 in consultazione TFR • TFR nelle società con 50 o più dipendenti è confermato il seguente trattamento contabile: • Costo rilevato in B.9.c (Costo del personale) • Debito rilevato in B.13 (Debiti verso istituti di previdenza e di assistenza)

  37. OIC 19 – Debiti Fondi e TFR • OIC 19 in consultazione DEBITI: • I debiti soggetti a condizioni sospensive non sono iscritti tra i debiti: applicazioni regole fondi rischi • Ulteriori riferimenti in merito allo scorporo degli interessi passivi per i debiti commerciali • Introduzione di previsioni specifiche per alcune fattispecie di prestiti obbligazionari

  38. Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento dei principi contabili: OIC 29 – Cambiamenti di principi

  39. OIC 29 – Errori Cambiamenti di principi • OIC 29 in consultazione ERRORI: • Eliminata la differenza tra errori determinanti ed errori non determinanti • Sempre eliminati con contropartita le voci del conto economico straordinarie • Se l’errore si riferisce ad un’operazione che non ha interessato il conto economico (es. Rivalutazione, fusione ecc.) l’errore si corregge in contropartita al patrimonio netto

  40. OIC 29 – Errori – Eventi straordinari • OIC 29 in consultazione EVENTI STRAORDINARI: • Conferme: • Non sono eventi straordinari • Scioperi • Utili/perdite su cambi • Perdite su crediti anche rilevanti • Controversie se ricorrenti e/o pertinenti all’ordinaria gestione dell’impresa

  41. OIC 29 – Errori – Eventi straordinari Cambiamenti di principi contabili OIC 29 in consultazione Cambiamenti di Principi • Metodo prospettico solo nei casi in cui: • Non è ragionevolmente possibile calcolare l’effetto pregresso del cambiamento di principio • La determinazione dell’effetto pregresso è ecessivamente onerosa • Il nuovo principio prevede l’imputazione a conto economico di costi che in precedenza erano capitalizzati • Il documento riporta un esempio di applicazione retroattiva relativa alla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino • Inclusione in nota integrativa di un bilancio “pro forma”

  42. Approvazione dell’OIC 6: ristrutturazione del debito – aspetti contabili e informativa di bilancio

  43. OIC 6 OIC 6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO • OIC Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio • Pubblicato in forma definitiva il 2 agosto 2011 • Si applica dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data dell’approvazione. • Si applica solo alle imprese che redigono il bilancio secondo il Codice Civile e non a quelle che predispongono il bilancio secondo IAS/IFRS. • Definisce in caso di RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO il trattamento contabile e l’informativa da inserire nelle note al bilancio di una società che redige il bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale

  44. OIC 6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEFINIZIONE • Operazione con la quale il creditore, per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. In forza dell’operazione di ristrutturazione: • Il creditore rinuncia ad alcuni diritti contrattualmente definiti • Il debitore ottiene un beneficio economico/finanziario e una riduzione del valore economico del debito

  45. OIC 6 DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE: • Debiti verso fornitori o debiti commerciali • Debiti verso banche o altri finanziatori • Debiti impliciti per leasing finanziario • Alcune tipologie di debiti fiscali o previdenziali MAI DEBITI VERSO SOCI TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONI: • Legge fallimentare • Concordato preventivo (omologa del Tribunale) • Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (omologa del Tribunale) • Piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F. (accordo con i creditori) • Accordi stragiudiziali – piani di risanamento • Moratoria debiti (Avviso comune ABI – Leasing)

  46. OIC 6 EFFETTI CONTABILI • Data di ristrutturazione (C.C. – Formalità giuridica) • Effetti contabili delle diverse modalità di ristrutturazione • Costi dell’operazione: da contabilizzare a conto economico tra gli oneri straordinari. E’ vietata la capitalizzazione DATA DI RISTRUTTURAZIONE Rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano nel bilancio del debitore gli effetti economici/finanziari della ristrutturazione e si forniscono informazioni nella nota integrativa MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DIVIENE EFFICACE TRA LE PARTI

  47. OIC 6 DATA DI RISTRUTTURAZIONE In caso di condizioni sospensive: Data nella quale si verificano le condizioni

  48. OIC 6 MODALITA’ DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO • Modifica dei termini originari: • Riduzione del capitale da rimborsare • Riduzione dell’ammontare degli interessi maturati ma non pagati • Modifica degli interessi maturandi dalla data di ristrutturazione • Modifica delle tempistiche di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi (riscadenziamento debito) a e b = producono un beneficio immediato c e d = producono un beneficio futuro • Estinzione debito con cessione attività • Emissione di capitale e assegnazione al creditore a estinzione parziale o totale del debito – Il creditore diventa socio.

  49. OIC 6 MODIFICA DEI TERMINI ORIGINARI REGOLA GENERALE Beneficio realizzato: Iscrizione beneficio nel conto economico • Riduzione del capitale da rimborsare (A): • Si contabilizza la riduzione del debito in contropartita all’utile da ristrutturazione (area straordinaria del conto economico) • Riduzione interessi maturati non pagati (B): • Si contabilizza la riduzione dei ratei passivi in contropartita all’utile da ristrutturazione (area straordinaria del conto economico) Beneficio non realizzato: Nessuna iscrizione nel conto economico. Il beneficio è rilevato per competenza lungo la vita residua del debito • Riduzione interessi maturandi (C) • Modifica tempistiche di pagamento (D)

  50. OIC 6 COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D Nelle operazioni miste: • Riduzione di capitale e/o riduzione di interessi maturati E • Modifica interessi maturandi e/o modifica delle tempistiche Si producono delle modifiche al VALORE ECONOMICO DEL DEBITO in quanto il debito diminuisce ma il totale degli interessi da pagare si incrementa. Il VALORE ECONOMICO DEL DEBITO VIENE DEFINITO COME: Il valore attuale dei futuri pagamenti (sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi) scontati al tasso di interesse effettivo ante ristrutturazione.

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