760 likes | 885 Vues
Seminario ANCI – Legautonomie Regione E-R “Le forme pubbliche di gestione aziendale dei servizi alla persona” Prof. Alceste Santuari (Ph.D. Law – Cantab) Docente di Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali nell’Università di Trento alceste.santuari@unitn.it. ELEMENTI DI CONTESTO.
E N D
Seminario ANCI – Legautonomie Regione E-R“Le forme pubbliche di gestione aziendale dei servizi alla persona”Prof. Alceste Santuari (Ph.D. Law – Cantab)Docente di Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali nell’Università di Trento alceste.santuari@unitn.it
ELEMENTI DI CONTESTO • I DIRITTI SOCIALI E I LIVELLI ESSENZIALI • • LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI UTENTI • • L’INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE E L’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
I CONCETTI CHIAVE • EFFICIENZA • EFFICACIA • ECONOMICITA' • QUALITA' • SOSTENIBILITA' • SUSSIDIARIETA' • CONCORRENZA E MERCATO • SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE
IL LIBRO BIANCO SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (2004): VICINI AI BISOGNI DEGLI UTENTI RISPETTARE LA DIVERSITA' DEI SERVIZI REALIZZARE UN ALTO LIVELLO QUALITATIVO, DI AFFIDABILITA' E DI SICUREZZA ASSICURARE UN EQUO TRATTAMENTO E ACCESSO UNIVERSALE
SERVIZI UNIVERSALI CONTINUI ACCESSIBILI DI QUALITA’ TUTELA DEGLI UTENTI
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 26 APRILE 2006 (COM (2006) 177 def.) I SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE NELL’UNIONE EUROPEA
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’: NON SELEZIONE DEI RISCHI OVVERO ASSENZA, SU BASE INDIVIDUALE, DI EQUIVALENZA TRA CONTRIBUTI E BENEFICI ESAURIENTI E PERSONALIZZATI GARANTISCONO I DIRITTI FONDAMENTALI E TUTELANO I PIU’ DEBOLI FORTEMENTE RADICATI NELLE COMUNITA’ LOCALI
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 20 NOVEMBRE 2007 COM(2007) 725 DEF. “I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE, COMPRESI I SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE: UN NUOVO IMPEGNO EUROPEO”
DIRETTIVA RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO 2006/123/CE 12 DICEMBRE 2006 E D.LGS. N. 59/2010 (DI RECEPIMENTO): SERVIZI SOCIALI SERVIZI SANITARI SONO ESCLUSI
COMUNICAZIONE COMMISSIONE EUROPEA 2 LUGLIO 2008: PRIMO RAPPORTO BIENNALE SUI SERVIZI SOCIALI D INTERESSE GENERALE
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FUTURO DEI SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE (2009/2222(INI))
I SSIG • LORO UTENTI E FORNITORI DIVERSI DAI SIG • COMPRENDONO REGIMI OBBLIGATORI O INTEGRATIVI DI SICUREZZA SOCIALE E SERVIZI UNIVERSALI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA DI TUTTI • SVOLGONO RUOLO PREVENTIVO DI COESIONE E INCLUSIONE SOCIALE • RENDONO CONCRETI I DIRITTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
COMMISSIONE EUROPEA: SECONDA RELAZIONE BIENNALE SUI SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE SEC(2010)1284
ALCUNI CONTENUTI • NO PRIVATIZZAZIONE, DEREGULATION O LIBERALIZZAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI • NO ALLE GARE AL MAX RIBASSO • ART. 106 TFUE: APPLICAZIONE REGOLE SULLA CONCORRENZA SI’, MA ATTENZIONE AI COMPITI SPECIFICI AFFIDATI AL SOGGETTO EROGATORE • POSSIBILI DIRITTI DI ESCLUSIVA (CONCESSIONE)
RELAZIONE SUL FUTURO DEI SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE COMMISSIONE PER L’OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI 14 GIUGNO 2011: • INCERTEZZA GIURIDICA = INEFFICACIA NELL’APPLICAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
RAPPORTI TRA LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO: -) L. 328/2000 -) DPCM 30 MARZO 2001 -) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ALLEGATO 2B) • SISTEMA DELL’ACCREDITAMENTO
SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE • ATTIVITA’ POTENZIALMENTE PRODUTTIVE DI UTILI • CONCORRENZA (“PER” E “NEL” MERCATO”)
SERVIZI SOCIALI • POSSONO ESSERE SERVIZI CON CONTENUTO ECONOMICO • MA NON SONO ASSOGGETTABILI NATURALITER ALLE REGOLE DEL MERCATO • MAGGIORI SPAZI DI AUTONOMIA IN CAPO AGLI ENTI LOCALI CIRCA LE FORMULE DI GESTIONE
UNA DISTINZIONE ESSENZIALE IL LIVELLO ISTITUZIONALE E’ DIVERSO DALLA FORMA/E GESTIONALE/I ED ORGANIZZATIVA/E
T.U. ENTI LOCALI ART. 112, 1° comma ENTI LOCALI PROVVEDONO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA’ RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLE COMUNITA’ LOCALI
L’EVOLUZIONE DELLE FORME GIURIDICO-ORGANIZZATIVE • DAL NUMERO CHIUSO AD UNA VASTA GAMMA DI OPZIONI GIURIDICO-ORGANIZZATIVE • DA FORME (UNICAMENTE) DI DIRITTO PUBBLICO A FORME DI DIRITTO PRIVATO / MISTO • IMPIEGO ANCHE DI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
GLI ATTUALI VINCOLI NORMATIVI • ART. 9, D.L. N. 95/2012: • DIVIETO PER GLI EE.LL. DI ISTITUIRE AGENZIE, ORGANISMI DI QUALUNQUE FORMA GIURIDICA, DIVIETO CHE COMPRENDE ANCHE LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE • VALE ANCHE PER LE ASP E/O PER LE AZIENDE SPECIALI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIOSANITARI?
FONDAZIONI: CARATTERI • ELEMENTO PATRIMONIALE • PERPETUITA’ DELLO SCOPO • CONTROLLI DA PARTE DELLA P.A. • AGILITA’ GESTIONALE • ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE • VERSATILITA’ DI IMPIEGO
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE • ELEMENTI ASSOCIATIVI + FONDAZIONALI • ASSEMBLEA DEI FONDATORI (ELEGGONO MEMBRI DEL CDA) • PRESENZA ENTI PUBBLICI E PRIVATI (NON PROFIT E FOR PROFIT) • PREVISIONE DI ORGANI DI GARANZIA PER GLI EE.PP. • PATRIMONIO INIZIALE E CONTRIBUTI ANNUALI • GESTIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
L’AZIENDA SPECIALE • ENTE STRUMENTALE DELL’ENTE LOCALE DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O PROVINCIALE” (L. 142/1990, ART. 23, COMMA 1). • L’AZIENDA SPECIALE È STATA, DUNQUE, INDIVIDUATA QUALE MODELLO DI GESTIONE DI SERVIZI A RILEVANZA PUBBLICA, CUI FARE RICORSO “ANCHE PER LA GESTIONE DI PIÙ SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE” (L. 142/1990, ART. 22, COMMA 3, LETT. C).
LA PREVISIONE È STATA, SUCCESSIVAMENTE, RIPRODOTTA NELL’ART. 114 DEL T.U.E.L. CHE HA ABROGATO LA PRECEDENTE LEGGE N. 142/1990 • IL COMUNE: • CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; • DESIGNA I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; • DETERMINA LE FINALITÀ E GLI INDIRIZZI; • APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DELL’AZIENDA, QUALI IL PIANO PROGRAMMA E IL CONTRATTO DI SERVIZIO; • ESERCITA LA VIGILANZA E LA VERIFICA SUI RISULTATI DI GESTIONE; • PUÒ COPRIRE LE EVENTUALI PERDITE DI BILANCIO.
L’AZIENDA SPECIALE PUÒ ESERCITARE LE ATTIVITÀ AD ESSA AFFIDATE DALLO STATUTO ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, MA SOLTANTO SULLA BASE DI SPECIFICHE CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI, NELL’AMBITO DELLE QUALI I COMUNI DISPONGONO L’AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI ALL’AZIENDA SPECIALE. • NELL’AMBITO DELLA PROPRIA CAPACITÀ GIURIDICA GENERALE, L’AZIENDA SPECIALE PUÒ, INOLTRE, COSTITUIRE OVVERO PARTECIPARE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI ANCHE TEMPORANEI, A SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO, PRIVATO O MISTO AVENTI FINALITÀ ANALOGHE A QUELLE DELL’AZIENDA STESSA.
L’AZIENDA PUÒ, ALTRESÌ, COSTITUIRE, CON ALTRE SOCIETÀ ED ENTI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA AL FINE DI PARTECIPARE A GARE, CONCORSI, APPALTI, LICITAZIONI PRIVATE EFFETTUATE DA ENTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RIENTRANTI NELL’AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ.
SINTESI L’AZIENDA SPECIALE IDENTIFICA UNA REALTÀ ORGANIZZATIVA CARATTERIZZATA DA: • DIMENSIONE AZIENDALE; • STRETTO RACCORDO FRA PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DA UN LATO, E DIREZIONE GESTIONALE, DALL’ALTRO; • STRUMENTALITÀ DELL’AZIENDA RISPETTO ALLE LINEE DI INDIRIZZO IMPARTITE DALL’/DAGLI EE.LL.; • POTENZIALE EXTRATERRITORIALITÀ DEI/DELLE SERVIZI/ATTIVITÀ.
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE • NATURA GIURIDICA: CONSORZIO • HA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 23, COMMA 1 E DELL’ART. 25, COMMA PRIMA, DELLA LEGGE 142/1990” • IN LUOGO DEI COMUNI PUO’ AVERE COME DOMINUS L’UNIONE DEI COMUNI (E QUINDI PARAGONATA ALL’AZ. SPECIALE “MONOCOMUNALE”)
ALLA STESSA STREGUA DELL’AZIENDA SPECIALE “MONOCOMUNALE”, L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE È DEFINITA DALLA PIENA AUTONOMIA IMPRENDITORIALE, FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA. • SONO, PERTANTO, LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 114 TUEL CHE SI APPLICANO ALLE AZIENDE SPECIALI CONSORTILI, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL MEDESIMO TESTO UNICO, CHE HA RIPRODOTTO QUANTO GIÀ PREVISTO NELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 142/1990.
I CONSORZI DI FUNZIONI • PER LE ATTIVITÀ SVOLTE, L’AZIENDA CONSORTILE PUÒ CONFIGURARSI QUALE CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI O DI FUNZIONI. • ART. 2, COMMA 186, LETT. E) L. 23.12.2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010), COME MODIFICATO DAL D.L. 25 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42, DISPONE, AL FINE DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, LA SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI FUNZIONI TRA GLI ENTI LOCALI, AD ECCEZIONE DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI.
DEROGA • NON SONO DESTINATI ALLA SOPPRESSIONE I CONSORZI TRA ENTI LOCALI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, IN QUANTO CONSIDERATI QUALI FORMULE ASSUNTE, A SEGUITO DI APPOSITA VALUTAZIONE ECONOMICO-ORGANIZZATIVA DAGLI ENTI LOCALI, PER LA GESTIONE A PAREGGIO (RECTIUS: AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 4 TUEL SULLE AZIENDE SPECIALI).
MENTRE, QUINDI, LE FUNZIONI DEVONO ESSERE GARANTITE IN QUANTO I COMUNI DEVONO NECESSARIAMENTE SVOLGERE LE STESSE IN FAVORE DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO, I SERVIZI POSSONO RIENTRARE ALL’INTERNO DI UNA SCELTA STRATEGICA CHE SOLLECITA IL COMUNE AD INDIVIDUARE QUELLA SPECIFICA FORMULA (CONSORTILE) QUALE PIÙ ADEGUATA PER ATTIVARE, ORGANIZZARE E GESTIRE UNO SPECIFICO O PIÙ SPECIFICI SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL TERRITORIO.
ORA, ALLA LUCE DI QUESTA DISTINZIONE, SPETTA AI SINGOLI COMUNI PROCEDERE AD UNA ATTENTA RICOGNIZIONE DELLA MODALITÀ E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ATTRAVERSO I CONSORZI CUI ESSI ADERISCONO • SI POTREBBE DARE IL CASO CHE IL CONSORZIO GESTISCA, NEGLI SPAZI CONSENTITI DALLA LEGGE, SERVIZI, SÌ DI CARATTERE SOCIALE, MA ECCEDENTI QUELLI ESSENZIALI CHE, PER LORO FUNZIONE, I COMUNI DEVONO NECESSARIAMENTE EROGARE, SECONDO QUANTO SOPRA PRECISATO.
IN QUESTO CASO, “LA GESTIONE [PUÒ] AVVENIRE IN FORMA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 113 BIS TUEL. IN TALE IPOTESI IL CONSORZIO SARÀ DA CONSIDERARSI CONSORZIO DI SERVIZI (COME TALE SOGGETTO, EX ART. 31, COMMA 8 TUEL, AL REGIME DELLE AZIENDE SPECIALI) E, PERTANTO, NON RIENTRANTE NELL’AMBITO DELLE MISURE SOPPRESSIVE SOPRA CITATE” (CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE CONTROLLO PER IL PIEMONTE, DELIB. N. 101/2010
COLLEGAMENTO CON ART. 19, D.L. 95/12 • FERME RESTANDO LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLE REGIONI, LORO SPETTANTI NELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 117, COMMI TERZO E QUARTO, DELLA COSTITUZIONE, E LE FUNZIONI ESERCITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE, SONO FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA P), DELLA COSTITUZIONE: […] G) PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE;
ESERCIZIO OBBLIGATORIO IN FORMA ASSOCIATA I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI, OVVERO FINO A 3.000 ABITANTI SE APPARTENGONO O SONO APPARTENUTI A COMUNITÀ MONTANE, […] ESERCITANO OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA ASSOCIATA, MEDIANTE UNIONE DI COMUNI O CONVENZIONE, LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI CUI AL COMMA 27, AD ESCLUSIONE DELLA LETTERA L.
CAVEAT: DA VALUTARE • NELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PUO’ REALIZZARSI LA SOVRAPPOSIZIONE TRA LIVELLO DELLA PROGRAMMAZIONE E STRUMENTO GESTIONALE: • ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE (ORGANO DELL’AZ. SPECIALE) PARTECIPANO I COMUNI DI QUELL’AMBITO/DISTRETTO/UNIONE
IL DL “CRESCI ITALIA” • L’ART. 25 DEL D.L. N. 1/2012, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27 INSERISCE IL COMMA 5-BIS ALL’ART. 114 TUEL: LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI RIENTRANO A PIENO TITOLO TRA LE FORMULE GIURIDICO-ORGANIZZATIVE CHE DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTE AI VINCOLI PREVISTI DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO. • SONO ESCLUSE SOLTANTO, A RIPROVA DEL FATTO CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. N. 1/2012 RIGUARDANO I SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA, LE AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI CHE GESTISCONO FARMACIE, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E CULTURALI.
LA NORMA STABILISCE IN DIRITTO POSITIVO QUANTO GIÀ È PREVISTO NELLA LARGHISSIMA MAGGIORANZA DEGLI STATUTI DELLE AZIENDE SPECIALI, OSSIA CHE IL PIANO PROGRAMMA, COMPRENDENTE UN CONTRATTO DI SERVIZIO CHE DISCIPLINI I RAPPORTI TRA ENTE LOCALE ED AZIENDA SPECIALE, I BILANCI ECONOMICI DI PREVISIONE PLURIENNALE ED ANNUALE, IL CONTO CONSUNTIVO E, INFINE, IL BILANCIO DI ESERCIZIO – CHE COSTITUISCONO GLI ATTI FONDAMENTALI DELLE AZIENDE SPECIALI – SIANO SOTTOPOSTI ALL’APPROVAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI
CONTESTUALIZZAZIONE LA PREVISIONE DEVE ESSERE INQUADRATA IN UN CONTESTO IN CUI: • LE AZIENDE SPECIALI SEMBRAVANO ESSERE DESTINATE ALL’OBLIO GIURIDICO; • I COMUNI SONO ALLA RICERCA DI FORMULE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE CHE PERMETTANO DI ASSICURARE UN COSTANTE CONTROLLO E SUPERVISIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.
AZ. SPECIALI E COMUNI • POSSONO RAPPRESENTARE UNA MODALITÀ GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA PER I COMUNI CHE SONO ALLA RICERCA DI STRUMENTI CHE CONSENTANO LORO, SOPRATTUTTO IN FORMA ASSOCIATA ED INTEGRATA, DI GESTIRE I SERVIZI SOCIALI. • APPLICABILITÀ DEL MODELLO AZIENDA SPECIALE (CONSORTILE) ALLE UNIONI DEI COMUNI CHE, ANCHE IN RAGIONE DELLA DISCIPLINA CHE SPINGE I COMUNI AD ASSOCIARSI E AD ASSOCIARE TALUNE, OGGI E DOMANI TUTTI, LE FUNZIONI FONDAMENTALI POTREBBERO TROVARE NELL’AZIENDA SPECIALE UN VALIDO STRUMENTO DA APPROFONDIRE RISPETTO AD ALTRI.
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COST. N. 199/2012 • GLI ENTI LOCALI POSSONO CONSIDERARE le AZIENDE SPECIALI TRA LE FORME GIURIDICHE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI • IN FORZA DELLA SPECIFICA RELAZIONE DI STRUMENTALITÀ CON L’ENTE LOCALE DA CUI PROMANA È (ANCORA) INDIVIDUATA DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO QUALE FORMULA PREFERENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE.
DA TUTTO CIO’ CONSEGUE CHE… • ALLE AZIENDE SPECIALI E ALLE ISTITUZIONI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI, CULTURALI NON SI APPLICANO I DIVIETI E LE LIMITAZIONI POSTI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI IN TEMA DI SPESA PER IL PERSONALE; • IL DIVIETO DI ISTITUIRE ENTI, AGENZIE E ORGANISMI COMUNQUE DENOMINATI E DI QUALSIASI NATURA GIURIDICA, DI CUI ALL'ART. 9, C. 6, DEL D.L. N. 95 DEL 2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 135 DEL 2012, NON SI APPLICA ALLE AZIENDE SPECIALI E ALLE ISTITUZIONI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI, CULTURALI; • LA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ PUBBLICA IN HOUSE IN AZIENDA SPECIALE NON INTEGRA COSTITUZIONE DI UNA FORMA GIURIDICA EX NOVO;
LA SCELTA DELL’ENTE LOCALE DI TRASFORMARE LA SOCIETÀ PUBBLICA IN HOUSE IN AZIENDA SPECIALE RICHIEDE, TUTTAVIA, UNA PREVIA VALUTAZIONE SULLA CONVENIENZA ECONOMICA DELL'OPERAZIONE NONCHÉ UNA VALUTAZIONE PROSPETTICA, ANCHE ALLA LUCE DELL'ART. 153 DEL D. LGS. N. 267/2000, NOVELLATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA F) DEL D. L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, SULLA TENUTA E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE E DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA; (CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE LAZIO, 9 GENNAIO 2013, N. 2)
TRASFORMAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA DELL’AZIENDA SPECIALEIN SOCIETA’ DI CAPITALI
OBBLIGO oppure • SCELTA/ OPPORTUNITA’ ?
NON APPARE PIU’ UN OBBLIGO MA UNA SCELTA, DA VALUTARE ATTENTAMENTE ALLA LUCE DELLE PREVISIONI D.L. “CRESCI ITALIA” E “SPENDING REVIEW”