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ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE

SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI. ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE. ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE. ASSISTENZA E CONSULENZA PER TRATTAMENTO PAGHE E CONTRIBUTI. ASSISTENZA PER TRASFERIMENTO RIMESSE. ASSIAGRI S.R.L. VAI AVANTI. Aggiornato al 25 febbraio 2013.

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ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE

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  1. SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE ASSISTENZA E CONSULENZA PER TRATTAMENTO PAGHE E CONTRIBUTI ASSISTENZA PER TRASFERIMENTO RIMESSE ASSIAGRI S.R.L. VAI AVANTI Aggiornato al 25 febbraio 2013

  2. MENU’ PRINCIPALE SELEZIONA L’ARGOMENTO CHE TI INTERESSA • INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO • MEZZI DI SUSSISTENZA • IL NULLAOSTA • IL VISTO D’INGRESSO • COSA FARE APPENA ARRIVATI • ISCRIZIONE ANAGRAFICA – DOCUMENTO D’IDENTITÀ • IDONETA ALLOGGIATIVA • PERMESSI DI SOGGIORNO • CITTADINI COMUNITARI • PERMESSO DI SOGGIORNO CE (ex carta di soggiorno) • LA CITTADINANZA • LAVORO • LAVORATORI DOMESTICI • PERDITA DEL LAVORO • SALUTE • PREVIDENZA E ASSISTENZA • SE TORNO NEL MIO PAESE • PRESTAZIONI SOCIALI • REATO DI CLANDESTINITA’ (ingresso e soggiorno illegale) • ESPULSIONE • DIRITTO ALLA CASA • I DIRITTI DELLA DONNA • I DIRITTI DEL RIFUGIATO • LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI • RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE • I DIRITTI DEI MINORI • I DIRITTI DAI 18 ANNI • SPOSARSI IN ITALIA • STUDIARE IN ITALIA • IMPARARE L’ITALIANO COME INVIARE IL DENARO A CASA COME DIVENTARE IMPRENDITORE AGRICOLO I RAPPORTI CON IL FISCO

  3. INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO SOTTOMENU’ • MOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTI • PAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTI • CHI NON PUO’ ENTRARE • MEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLI • L’IMPORTO RICHIESTO PER DIMOSTRARE I MEZZI DI SUSSISTENZA VARIA A SECONDA DELLE TIPOLOGIE D’INGRESSO: • - affari – cure mediche – sport – motivi religiosi – turismo • - lavoro subordinato • - lavoro autonomo • - familiari al seguito e ricongiungimento familiare • - studio RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  4. INGRESSO • Lavoro • Studio • Motivi familiari • Ricongiungimento familiare • Asilo politico • Protezione sociale • Turismo • Attività Sportiva • Dimora • Tirocinio • Culto • Cure mediche • Missione • Affari • Invito E’ POSSIBILE ENTRARE NEL TERRITORIO ITALIANO PER: E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI: • Passaporto • visto d’ingresso • disponibilità di mezzi finanziari • superato i controlli sanitari VAI AVANTI RITORNA AL SOTTOMENU

  5. INGRESSO NELLO STATO ITALIANO I cittadini appartenenti ad uno degli Stati Schengen o della Unione Europea possono circolare con un semplice DOCUMENTO DI IDENTITÀ. Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda e la Svizzera. Dal 21/12/2007 hanno aderito Estonia, Repubblica Ceca, Lituania, Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia Stati firmatari accordo SCHENGEN Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta. Dal 1/01/2007 Bulgaria e Romania. Paesi aderenti all’Unione Europea • I cittadini non provieni dai suddetti Stati per entrare in Italia devono possedere: • passaporto, o di documento equipollentein corso di validità; • visto d’ingresso; • superato i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale; • disponibilità di mezzi finanziari. RITORNA AL SOTTOMENU

  6. Sottomenu documenti equipollenti DOCUMENTI EQUIPOLLENTI Esempio: documento di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini, lasciapassare delle Nazioni Unite o documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO, ecc. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL SOTTOMENU

  7. CHI NON PUO’ ENTRARE IN ITALIA Non può entrare nel territorio dello Stato italiano chi è stato: • espulso e ha lasciato l'Italia da meno di dieci anni a meno che nel divieto d’espulsione non sia stato previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni; • segnalato come soggetto pericoloso in base ad Accordi Internazionali; • considerato una minaccia per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello Stato o per uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen; • condannato per reati che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento alla prostituzione o di minori. RITORNAAL SOTTOMENU

  8. MEZZI DI SUSSISTENZA • Per poter entrare e soggiornare nello Stato italiano è necessariodimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti attraverso: • l 'esibizione di denaro contante; • fideiussioni bancarie; • polizze fideiussorie; • equivalenti titoli di credito; • titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito. • Inoltre, è indispensabileindicare: • L’esistenza di un’abitazione sufficientemente grande dove essere ospitarti secondo la legge italiana; • disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno. RITORNA AL SOTTOMENU segue

  9. Segue mezzi di sussistenza Mezzi di sussistenza per ingresso per motivi di: affari, cure mediche (anche per l'eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi, turismo. RITORNA AL SOTTOMENU segue

  10. Segue mezzi di sussistenza la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono A CARICO DEL DATORE DI LAVORO che effettua la richiesta. LAVORO SUBORDINATO • Nella proposta di “contratto di soggiorno” il datore di lavoro • deve assicurare al lavoratore: • l’esistenza di una abitazione idonea per l’ospitalità secondo la legge italiana; • il trattamento retributivo e assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei Ccnl evidenziato nel contratto di soggiorno; • il pagamento delle spese di ritorno nel Paese d’origine. segue RITORNA AL SOTTOMENU

  11. Segue mezzi di sussistenza LAVORO AUTONOMO I mezzi di sussistenza sono a carico del lavoratore che deve dimostrare: • disponibilità di 388,00 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale oppure di una polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno; • l’esistenza di una abitazione sufficientemente grande dove risiedere secondo la legge italiana; • disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno. Straniero in possesso di attestato di formazione per corsi approvati dal Min. Del lavoro italiano Straniero NON in possesso di attestato di formazione ….. Deve possedere una somma pari a 2.874,95 euro per l’anno 2013 (la metà dell’importo dell’assegno sociale annuo). Deve possedere la disponibilità di 8.500,00 euro. RITORNA AL SOTTOMENU segue

  12. Segue mezzi di sussistenza FAMILIARI AL SEGUITO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono a carico del lavoratore. • Lo straniero che possiede un titolo per l’ingresso e il soggiorno in Italia può fare la richiesta per l’ingresso di un “familiare a seguito” o per il “ricongiungimento familiare”, purché dimostri di possedere: • una abitazione sufficientemente grande, per ospitare i familiari, secondo la legge italiana; • un reddito annuo di almeno 8.624,85euro per l’anno 2013 per un familiare (663,45€ mensili), di 11.499,8euro per due familiari, di 14.374,75euro per trefamiliari. Se il ricongiungimento è richiesto per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito da dimostrare deve essere solo pari a 11.449,8. Per 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.374,75 € annuali - 1.105,75€ mensili. segue RITORNA AL SOTTOMENU

  13. Segue mezzi di sussistenza la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono a carico dello studente. STUDIO • Lo studente deve dimostrare di possedere: • la somma di 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico (anche mediante esibizioni di mezzi personali o familiari); • la disponibilità una abitazione sufficientemente grande secondo la legge italiana; • la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, documentabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno; • la somma di 149, 77 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionaleo polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno. • Per gli stranieri collocati alla pari (ossia le persone ospitate da famiglie italiane e senza attività lavorativa) il contributo è pari a 219,49 euro. Il possesso di eventuali borse di studio è considerato sufficiente se corrisponde all’importo del contributo sanitario, e concorre alla formazione dei mezzi di sussistenza, se di importo inferiore. RITORNA AL SOTTOMENU RITORNA AL VISTO PER STUDIO RITORNA AL PERMESSO PER STUDIO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  14. IL NULLA OSTA Il nullaosta è il documento necessario per ottenere il visto di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato e il visto per motivi familiari. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA il nulla osta per i seguenti motivi di ingresso nel territorio italiano: MOTIVI DI FAMILIARI LAVORO SUBORDINATO LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un datore di lavoro italiano o straniero in ITALIA nell’ambito delle quote annuali previste dal Decreto flussi per la prima assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un familiare per il rilascio del visto per motivi di ricongiungimento familiare o familiare al seguito INVIO DELLA DOMANDA: la richiesta di nulla osta può essere presentata presso il PATRONATO-INAC e inviata al SUI esclusivamente per via telematica. Il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico viene consegnato al datore di lavoro oppure al familiareche ne ha fatto richiesta, che lo spedisce al lavoratore o al familiare all’estero (su richiesta lo Sui lo spedisce direttamente al consolato all’estero). Con il nullaosta lo straniero, entro e non oltre 6 mesi, deve ritirare presso il Consolato italiano il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  15. IL VISTO D’INGRESSO SOTTOMENU’ COME RICHIEDERLO E I DOCUMENTI OCCORRENTI PAESI ESENTI DALL'VISTO PAESI CON OBBLIGO DI VISTO TIPOLOGIE DI VISTO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  16. VISTO PER L’INGRESSO Per richiedere il Visto, lo straniero, deve fare la domanda alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nello Stato estero di origine. • Alla domanda è necessario allegare: • passaporto o altro documento di viaggio equipollentein corso di validità; • foto formato tessera; • documentazione che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficientiper la durata del soggiorno e per il rientro in patria (comprovante anche dal possesso del biglietto di ritorno); • documentazione che dimostri il motivo, la durata e il luogo del soggiorno; • documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto; • le condizioni di alloggio; • per i familiari al seguito: documentazione comprovante il grado di parentela, di coniuge, la condivisione della minore età o di invalidità al lavoro; • Nullaosta nei casi di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato o motivi di famiglia. Il visto, verrà rilasciato entro 90 giorni. RITORNA AL SOTTOMENU

  17. PAESI SENZA OBBLIGO DI VISTO I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni. • Elenco: • Albania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. • Dal 1 gennaio 2010 non si applica più l'obbligo del visto esclusivamente ai cittadini dell’ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro in possesso di un passaporto biometrico, in cui nel microchip sono registrate le impronte digitali. • La misura della esenzione del visto si applica inoltre ai: • Cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas) • Cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, con permesso per il traffico frontaliero • Rifugiati statutari (Recognised Refugees), Apolidi. • I cittadini di San Marino, Città del Vaticano e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in ogni caso. RITORNA AL SOTTOMENU

  18. PAESI CON OBBLIGO DI VISTO Elenco: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. RITORNA AL SOTTOMENU

  19. TIPOLOGIE DI VISTO Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ricongiungimento familiare Familiare al seguito Studio Cure mediche Motivi religiosi Turismo Vacanze lavoro Adozione Affari Gara Sportiva Invito Diplomatico Missione Residenza elettiva Transito Trasporto Reingresso RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE RITORNA AL SOTTOMENU

  20. VISTO PER ADOZIONE Consente di adottare o prendere in affidamento un minore stranieroper un soggiorno permanente. Requisiti: • autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali; • dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti; • provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale; • dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Una volta arrivato in Italia il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione NON DEVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  21. VISTO PER AFFARI Consente l'ingresso per contatti o trattative. Requisiti: • la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente; • la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto il visto; • l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero; • adeguati mezzi di sussistenza. La pratica sarà più veloce se gli operatori stranieri sono in possesso di una "dichiarazione di invito“ da parte di un'impresa del settore manifatturiero o dei servizi connessi all'industria, regolarmente operante in Italia. Il visto per affari può essere rilasciato anche per gli accompagnatori, purché siano documentate le ragioni di lavoro. Una volta in Italia NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNOma è obbligatorio compilare una dichiarazione di presenza presso la Questura competente entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  22. VISTO PER CURE MEDICHE Consente l'ingresso allo straniero che ha la necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Requisiti: • dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata; • attestazione dell’avvenuto deposito di una somma cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste; • documentazione per la disponibilità di vitto e alloggio per l’accompagnatore. • Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche per l’accompagnatore, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza. • Lo straniero (accompagnatore) autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore che ha problemi psicofisici, può ottenere un permesso di soggiorno per “assistenza minore”, che consente di lavorare ma non puòessere convertito in permesso per motivi di lavoro. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  23. VISTO DIPLOMATICO • passaporto diplomatico o di servizio, destinati a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari straiere in Italia o presso la Santa Sede. Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia ai possessori di: Le richieste dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del Ministero Affari Esteri. Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  24. VISTO PER FAMILIARE AL SEGUITO Tale visto viene rilasciato in seguito alla richiesta di nullaosta, da parte di un familiare oanche da un procuratore speciale. La richiesta di nullaosta può essere presentata al PATRONATO-INAC • visto perlavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno; • visto perlavoro autonomo non occasionale; • visto perstudio; • visto permotivi religiosi; • permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno). Il visto consente l’ingresso, al seguito di un familiare titolare di: Che dimostri di avere: • un reddito annuo di almeno 8.624,85 euro per l’anno 2013 per un familiare, di 11.499,8 euro per due, di 14.374,75per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito da dimostrare deve essere pari a 11.499,8 euro; • documentazione attestante i rapporti di parentela (es. certificazione di stato civile e anagrafica del familiare richiesto), la minore età e lo stato di famiglia, invalidità o gravi motivi di salute, inabilità al lavoro, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero e autenticaticata dall’autorità consolare italiana; • certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  25. VISTO PER GARA SPORTIVA Consente l'ingresso allo straniero che vuole partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, purché dimostri di essere: • sportivo; • allenatore; • direttore tecnico-sportivo; • preparatore atletico; • accompagnatore. Requisiti: • comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo; • lista ufficiale di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi. • adeguati mezzi di sussistenza. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  26. VISTO PER INVITO Consente l'ingresso Allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, come ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale • spese di soggiorno a carico; • indica la durata del visto. ENTE INVITANTE RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  27. VISTO PER LAVORO AUTONOMO Consente l'ingresso in Italia, allo straniero che vuole esercitare un'attività' professionale o lavorativa autonoma. Requisiti: • risorse adeguate per l’esercizio dell’attività da intraprendere, tali risorse non devono essere inferiori alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari dell'assegno sociale (disponibilità in Italia di 5.307,6 euro per il 2013), ottenuto moltiplicando l’importo mensile per 12 mensilità (442,30x12); • requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività e dove richiesto l’iscrizione in albi e registri; • attestazione dell’autorità competente, in data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non ci sono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che da svolgere; • disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa; • dimostrare di disporre un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.500,00). RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  28. VISTO PER LAVORO SUBORDINATO Consente l'ingresso in Italia, allo straniero chiamato in base al Decreto flussi annuale, da un datore di lavoro per un lavoro subordinato. • Documento di viaggio in corso di validità • Nullaosta al lavoro subordinato Requisiti • generalità del datore di lavoro; • generalità del lavoratore; • l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dai Ccnl di lavoro di categoria; • la sede in cui verrà svolta l’attività lavorativa; • le modalità di alloggio. La richiesta di nullaosta al lavoro del datore di lavoro deve contenere: • Alla richiesta devono essere allegati: • Fotocopia del documento di identità del lavoratore straniero; • Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro. Il datore di lavoro può presentare la richiesta di nulla osta al lavoro presso il PATRONATO-INAC RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  29. VISTO PER MISSIONE Consente l'ingresso allo straniero che deve recarsi in Italiaper ragioni politiche, governative o di pubblica utilità. E’ rilasciato alle seguenti categorie: Stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, invitati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia. Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  30. VISTO PER MOTIVI RELIGIOSI • religioso con ordinazione sacerdotale; • ministro di culto appartenente ad una organizzazione iscritta nell'elenco del Ministero dell'interno; • partecipante a manifestazioni di culto; • esercita attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. Consente l'ingresso allo straniero, se: Requisiti • l'effettiva condizione di "religioso"; • documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno; • nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza sufficienti. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  31. VISTO PER RESIDENZA ELETTIVA Consente l'ingresso allo straniero che intende stabilirsi in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. Requisiti: • disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza; • ampie risorse economiche autonome, di cui si possa supporre la continuità nel futuro (es. pensioni, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari, titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato). Al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate. Lo straniero pensionato puoi richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  32. VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Tale visto viene rilasciato al familiare residente all’estero, per il quale è stato richiesto il nullaosta da parte dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia. Può essere richiesta per i seguenti familiari: • Coniuge, solo se maggiorenne; • figli minori, o maggiorenni con invalidità totale; • genitori a carico o con più di 65 anni con assicurazione sanitaria o iscrizione al SSNse altri figli in patria non possono provvedere a loro; • figli stranieri maggiorenni in adozione da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità' giudiziaria italiana competente. La richiesta di nulla osta può essere presentata al PATRONATO-INAC • possesso del Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno non inferiore a un anno, per lavoro subordinato, autonomo, asilo, studio o motivi religiosi; • disponibilità di un alloggio; • reddito annuo di almeno 8.624,85euro per l’anno 2013 per un familiare, di 11.499,8euro per due familiari, di 14.374,75 euro per trefamiliari. Per più di un figlio minore di 14 anni, oppure se il richiedente è titolare dello status di protezione sussidiaria, il reddito deve essere pari a 11.499,8euro. Per la determinazione del reddito si tiene conto del reddito complessivo dei familiari conviventi del richiedente. Requisiti RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  33. VISTO PER STUDIO Consente l'ingresso al fine di seguire corsi universitari, di studio o formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati. Requisiti: • Documento d’identità in corso di validità; • documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere (es. iscrizione all’Università); • adeguate garanzie circa i mezzi di sussistenza sufficienti(pari a non meno di 350,57 europer ogni mese di durata dell’anno accademico) o borse di studio; • dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio; • la somma occorrente per il rimpatrio (comprovabile anche con il biglietto di ritorno aperto); • copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese; • età maggiore di anni 14. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  34. VISTO PER TRANSITO Consente di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a condizione che sia dimostrata l’effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen. La concessione del visto e' sempre subordinata: • alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo“; • al possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale. Il visto per transito e' rilasciato ai marittimi che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  35. VISTO PER TRASPORTO Consente l'ingresso in Italia allo straniero per brevi periodi al fine di svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (es. autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati. Requisiti: • documentazione attestante la condizione professionale dei richiedenti; • documentazione inerente l'attività' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  36. VISTO PER TURISMO Consente l'ingresso, allo straniero che per motivi turistici soggiorna in Italia per un periodo massimo di 90 giorni. Requisiti • adeguati mezzi finanziari di sostentamento; • il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio; • la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.). Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, è necessaria una "dichiarazione d'invito" che attesti la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, nel caso in cui non sussistano tali mezzi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da parte di colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l'importo relativo ai mezzi di sussistenza. NON CONSENTE DI LAVORARE NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNOma è obbligato compilare una dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  37. VISTO DI REINGRESSO Il “visto di reingresso” viene rilasciato ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno valido in Italia, ma che si trova all’estero e vogliono fare rientro nel territorio nazionale. Viene rilasciato nei seguenti casi: • Se il permesso di soggiorno scade durante il periodo di vacanza nel paese di origine, lo stranierodeve recarsi presso la competente rappresentanza diplomatica/consolare munito del permesso di soggiorno scaduto e  “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia. E’ necessario che il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di 60 giorni (fino a 6 mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente di non poter far rientro in Italia. • Se lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno, è sufficiente, produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata) presso il Consolato italiano. USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  38. VISTO PER VACANZE LAVORO Consente l'ingresso al cittadino appartenente ad un Paese con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi, tale quota è stabilita al di fuori del numero d’ingressi del decreto flussi (art. 27 T.U.). La durata massima del visto e' di due anni. Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Coni (art. 40, comma 16). I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO

  39. COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per MOTIVI FAMILIARI o un visto di PRIMO INGRESSO per LAVORO SUBORDINATO 1 Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi allo SPORTELLO UNICO per: • l’eventuale firma del contratto di lavoro; • Il ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale; • ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno; • firmare l’accordo d’integrazione. Poi, deve recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno. Se lo stranieropossiede un visto per: Motivi religiosi, Missione,Residenza elettiva, Studio, Vacanze lavoro, Tirocinio formazione professionale, Attesa riacquisto cittadinanza, Lavoro autonomo, Soggiorno per lavoro art. 27. 2 Entro 8 giorni lavorativi, può presentarsi al PATRONATO-INAC per: • la richiesta del permesso di soggiorno Dovrà, poi recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno. segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  40. COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per motivi di: Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo politico, Minore età, Giustizia, Status apolide, Integrazione minore, Invito 3 Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi in QUESTURAper: • la richiesta del permesso di soggiorno; • l’assegnazione del codice fiscale; • firmare l’accordo d’integrazione solo se il permesso è di durata superiore ad 1 anno e se la tipologia del permesso prevede tale adempimento. 4 I minori con visto per: ADOZIONE O AFFIDAMENTO a scopo di adozione Non devono richiedere il permesso di soggiorno Se lo stranieropossiede un visto per turismo, visita, affarie studiodi duratainferiore a 3 mesi, è necessario dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera, 5 Oppure, entro 8 giorni lavorativi, dovrà presentarsi presso la QUESTURA per: • la dichiarazione di presenza 6 Con il PERMESSO DI SOGGIORNO presso il comune di residenza si richiede: • l’iscrizione anagrafica • la carta di identità RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  41. ISCRIZIONEANAGRAFICA L’iscrizione anagrafica si richiede entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Requisiti: Permesso di soggiorno superiore a 3 mesi. Documenti per la richiesta: • Passaporto in corso di validità; • Permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo; • Codice fiscale; • Contratto di affitto registrato; • Autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (per chi presenta la richiesta la prima volta) oppure la ricevuta di pagamento della tassa rifiuti inerente la nuova abitazione. Se si viene ospitati in una struttura di accoglienza o in una comunità, la dichiarazione di residenza sottoscritta dal direttore o dal responsabile della struttura. Novità: ci si può iscrivere all’anagrafe o cambiare residenza solo dopo la verifica da parte del Comune delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. Importante: la ricevuta del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, relativa al decreto flussi, è validaai fini dell’iscrizione anagrafica. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. Per irreperibilità accertata entro 6 mesi dalla scadenza del permesso viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  42. IDONEITA’ ALLOGGIATIVA L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alle verifiche delle condizioni igienico sanitarie dell’abitazione di residenza. • La domanda di idoneità alloggiativa deve essere dimostrata tramite: • Certificato di idoneità alloggiativa e parere igienico sanitario rilasciati dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza. • La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia del documento di identità di colui che richiede il certificato di idoneità. • Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario per: • sottoscrivere il “contratto di soggiorno” in caso di assunzione;- il permesso di soggiorno per lavoro Autonomo;- il permesso di soggiorno per familiare al seguito;- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;- il permesso di soggiorno per coesione familiare;- la ex carta di soggiorno, oggi “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. Non è richiesta nei seguenti casi: • Nel caso di figli di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. • Se il richiedente è ospitato e non è residente nell’alloggio, dovrà allegare la dichiarazione di ospitalitàcompilata e firmata dal titolare dell’alloggio con copia del suo documento d’identità. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  43. PERMESSO DI SOGGIORNO SOTTOMENU’ • RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E NUOVA TASSA • ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’ • PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICO • TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO • DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO • RINNOVO DEL PERMESSO • CONVERSIONE DEL PERMESSO • DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO • USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO • PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI art. 27 del T.U. e art. 27-ter (soggiorno per ricerca scientifica) • CARTA BLU Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE

  44. RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E’ IL TITOLO CHE DA IL DIRITTO A SOGGIORNARE IN ITALIA La richiesta del permesso di soggiorno va presentata entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Requisiti per la richiesta e costi: • passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, più una fotocopia delle pagine riportanti i dati anagrafici, i timbri apposti dagli uffici di frontiera e il visto; • n° 4 foto formato tessera; • documentazione attestante la disponibilità di mezzi di ritorno nel Paese di provenienza e polizza sanitaria, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro; • documentazione necessaria a seconda della tipologia del permesso; • eventuale copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato; • marca da bollo da € 14,62; • Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico; • Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postaleal momento della consegna della domanda; • A partire dal 30 gennaio 2012. Pagamento di una tassa al Governo italiano tra 80 e 200 euro, anche per rinnovo (ad eccezione del permesso per asilo, per richiesta di asilo, protezione sussidiaria e per motivi umanitari e minori di 18 anni); • Firma dell’ “accordo di integrazione” per il quale ad ogni straniero verrà attribuito un punteggio, che crescerà o diminuirà in base al comportamento. Chi esaurisce i punti, perderà il permesso e sarà espulso. Per soggiorni inferiori a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno. E’ sufficiente una dichiarazione di presenza da presentare alla frontiera o in Questura entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia. La richiesta di alcuni permessi di soggiorno può essere compilata per via telematica presso il PATRONATO-INAC e poi spedita in busta aperta all’Ufficio postale. segue RITORNA AL SOTTOMENU’

  45. ACCORDO DI INTEGRAZIONE • Che cos’è l’accordo di integrazione • L’accordo, entrato in vigore il 10 marzo 2012, è uno strumento per facilitare l’integrazione del cittadino straniero. • Con la stipula dell’accordo lo straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno: • acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana; • acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica; • garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori. • Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero. • Chi sottoscrive l’accordo • Lo straniero che: • fa il primo ingresso nel territorio italiano; • presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; • ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. • Chi non deve sottoscrivere l’accordo • Gli stranieri: • affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale; • minori non accompagnati; • vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento; • minori di 16 anni. • Dove si sottoscrive • L’accordo viene sottoscritto presso la Prefettura - Sportello Unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi. • Cosa accade dopo la sottoscrizione • All’atto della sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti. • Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti. segue RITORNA AL SOTTOMENU’ RITORNA AL PERMESSO DI SOGGIORNO

  46. ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’ • Sospensione o proroga dell’accordo a domanda • L’accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dello straniero, presentando idonea documentazione, per • gravi motivi di salute o di famiglia; • motivi di lavoro; • frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale; • frequenza tirocinio di formazione; • frequenza aggiornamento od orientamento professionale; • studio all’estero. • Verifica dell’accordo • Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico verifica il grado d’integrazione raggiunto invitando lo straniero a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l’adempimento dell’accordo. • L’esito della verifica è: • ESTINZIONE DELL’ACCORDO: lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30); • PROROGA DELL’ACCORDO DI UN ANNO: lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all’estinzione (crediti compresi tra 1 e 29); • RISOLUZIONE DELL’ACCORDO: lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d’integrazione; gli viene revocato il permesso di soggiorno e viene espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0). • Consultazione on-line dello stato dell’accordo • Lo straniero potrà consultare via Internet, all’indirizzo http://accordointegrazione.dlci.interno.it, nel periodo di validità dell’accordo: • i crediti maturati; • le date di convocazione per lo svolgimento del test. • A tal fine, al momento della sottoscrizione dell’accordo, verranno fornite allo straniero le istruzioni per l’accesso alle funzioni on-line. RITORNA AL SOTTOMENU’ RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

  47. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A partire dal 30 gennaio 2010, la misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età  superiore  ai 18 anni è la seguente: a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;     b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;     c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia) L’importo del contributo sopra citato, dovrà essere sommato a euro 27,50 dovuti per la richiesta del permesso di soggiorno elettronico e versati in un’unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”. Il mancato o non corretto pagamento bloccherà l’iter della richiesta. Sonoesclusi • i permessi dei minori; • gli stranieri che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro accompagnatori; • chi chiede un permesso per asilo, richiesta d’asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari; • chi chiede solo di aggiornare o convertire un permesso di soggiorno già valido. Le richieste possono essere presentata al PATRONATO-INAC RITORNA AL SOTTOMENU’

  48. PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC Lo straniero può rivolgersi gratuitamente al PATRONATO-INAC per la richiesta dei seguenti permessi: Adozione o Affidamento di maggiorenni, Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), Attesa occupazione, Attesa riacquisto cittadinanza, rinnovo Asilo politico, Conversione permesso di soggiorno, Duplicato Permesso di soggiorno, Rinnovo Famiglia, Famiglia minore 14-18 anni, Lavoro Autonomo, Rinnovo Lavoro Subordinato, Lavoro casi particolari previsti art. 27, Lavoro subordinato-stagionale, Missione, Motivi Religiosi, Residenza elettiva, Ricerca scientifica, Status apolide rinnovo, Studio, Tirocinio formazione professionale. Il PATRONATO-INAC, per via telematica, inoltra le domande di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno e ne consegna una copia stampata al cittadino straniero che è obbligato a spedirla presso uno degli UFFICI POSTALI abilitati (Sportello amico) dove pagherà una commissione di 30 euro. L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia una ricevuta. La ricevuta: in attesa del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolare permanenza in Italia dello straniero, e deve essere conservata per il ritiro del permesso. • L’ufficio immigrazione della Questura convoca, gli stranieri, con lettera raccomandata: • la prima volta, per i rilievi fotodattiloscopici e per presentare 4 fotografie formato tessera; • la seconda volta per la consegna del documento di soggiorno. RITORNA AL SOTTOMENU’

  49. COMPETENZE DELLA QUESTURA • L’Ufficio immigrazione della Questura rilascia i seguenti • permessi di soggiorno: • Cure Mediche • Gara sportiva • Missione • Motivi Umanitari • Asilo politico (Richiesta-rilascio) • Minore età • Giustizia • Status apolide (rilascio) • Integrazione minore • Invito • Inoltre rilascia la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, che viene richiesta per i familiari extracomunitari di cittadini italiani o comunitari RITORNA AL SOTTOMENU’

  50. COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE • Lo Sportello unico rilascia il nulla osta per: • 1.  Lavoro subordinato degli stranieri (al primo ingresso) • 2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri. • Presso lo Sportello Unico, inoltre, vengono trattate le seguenti pratiche: • Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all’estero nei casi, previsti dall’art. 27, comma 1, del T.U., che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso; • Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti; • Conversione permesso per studio e per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; • Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età; • studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica; • Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio; • Richiesta nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari. Le domande vengono inviate esclusivamente per via telematica. Puoi rivolgerti al PATRONATO-INAC per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato (in base al decreto flussi) o ricongiungimento familiare. RITORNA AL SOTTOMENU’

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