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Il lavoro che cambia: staff leasing e lavoro accessorio

Il lavoro che cambia: staff leasing e lavoro accessorio. Dott. CdL Paolo Stern. La certezza del diritto. Le novità per la somministrazione. Evoluzione normativa Dlgs 276/03 art. 20 c. 3 - nasce lo staff leasing L 247/07 art. 1 c. 46 - abrogato lo staff leasing

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Il lavoro che cambia: staff leasing e lavoro accessorio

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Presentation Transcript


  1. Il lavoro che cambia:staff leasing e lavoro accessorio Dott. CdL Paolo Stern

  2. La certezza del diritto

  3. Le novità per la somministrazione Evoluzione normativa Dlgs 276/03 art. 20 c. 3 - nasce lo staff leasing L 247/07 art. 1 c. 46 - abrogato lo staff leasing L 191/09 art. 2 c. 143 - abroga l’abrogazione

  4. Le novità per la somministrazione • Ampliamenti di campo dello staff leasing: • in tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale stipulati DAassociazioni datoriali o dei lavoratori comparativamente più rappresentative; • j) in tutti i settori produttivi pubblici o privati, per • l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

  5. Le novità per la somministrazione • Riduzione dei limiti per la somministrazione a termine: • Sostituzione lavoratori in sciopero; • Mancata valutazione dei rischi; • Nelle unità produttive nei 6 mesi successivi a licenziamenti • collettivi, salvo disposizioni diversi accordi sindacali. Non • servono accordi sindacali se assunzioni: • per sostituire personale assente (es. maternità); • per assunzioni a TD di personale in mobilità; • per contratti la cui prima durata sia di 3 mesi;

  6. Le novità per la somministrazione Se la somministrazione riguarda lavoratori in mobilità la stessa somministrazione può essere fatta al di fuori dei limiti ordinari di legge (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, demandando i limiti quantitativi alla contrattazione collettiva).

  7. Lavoro parasubordinato Lavoro subordinato Lavoro accessorio Lavoro domestico / familiare Lavoro autonomo

  8. La motivazione L’attuale normativa provvede a regolamentare (art. 70 D.lgs.276/2003) quelle prestazioni svolte occasionalmente, rese generalmente da soggetti a rischio di esclusione sociale, aventi finalità di assistenza e cura domiciliare o comunque caratterizzate dalla saltuarietà e dalla marginalità, fino ad oggi mai disciplinate dal punto di vista legislativo. Tutto ciò è ancora vero dopo l’evoluzione dell’istituto?

  9. La motivazione Lavoro accessorio: rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare Risposta ad interpello 37/2009 ACCESSORIO = MARGINALE

  10. I presupposti Si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: - di lavori domestici; - di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (*); - dell'insegnamento privato supplementare; - di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; - dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (*); (*) oggetto di modifiche

  11. I presupposti Settore editoria: 1) distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (c.d. free press); 2) dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica; 3) distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

  12. I presupposti Si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: - di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli volume affari € 7.000); - dell'impresa familiare (art.230-bis codice civile), limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi(*);  (*) oggetto di modifiche

  13. I presupposti - NEW I lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti sono sempre possibili anche se il committente è un Ente Locale. Finanziaria 2010

  14. I presupposti - NEW I giovani (25 anni) iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5.000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, le Scuole e l’Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, nei week - end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì),durante i periodi di vacanza estiva (1° giugno – 30 settembre), nel periodo natalizio (1°dicembre – 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua);coloro che sono iscritti all’Università ed hanno meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno Finanziaria 2010

  15. I presupposti - NEW Le imprese familiari che, peraltro, hanno un limite fissato a 10.000 euro l’anno ma la contribuzione per le prestazioni occasionali è quella del lavoro dipendente: ora la disposizione si applica a tutte le imprese familiari. Scomparso il riferimento “al commercio, al turismo ed ai servizi”. Finanziaria 2010

  16. I presupposti - NEW I pensionati: essi possono prestare attività occasionale ed accessoria in tutti i settori produttivi ed anche (è questa la novità) in favore degli Enti Locali. Un altro settore ove è possibile svolgere tale attività: maneggi di cavalli e delle scuderie. Finanziaria 2010

  17. I pensionati La disposizione consente l’utilizzazione del lavoro occasionale ed accessorio in ogni settore di attività. Tutti i tipi di pensionati senza distinguere il “titolo” del trattamento pensionistico (anzianità,vecchiaia, invalidità, reversibilità)

  18. I percettori di sostegno al reddito In via sperimentale per l’anno 2009 (prorogato a tutto il 2010), i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, percettori di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione come l’indennità di mobilità, di disoccupazione ordinaria nonché quella speciale per gli edili, nel limite massimo di € 3.000 per anno solare (sommando anche diversi committenti), possono svolgere lavoro accessorio ed occasionale. Entro questo limite nessuna comunicazione INPS e nessuna sospensione indennità.

  19. Caratteristiche ed elementi di attenzione • No comunicazione CPI, comunicazione preventiva INAIL (in assenza lavoro nero); • Limite di reddito = limite fiscale => € 5.000 = € 6.660 al lordo dei contributi (circ. 88/2009 INPS); • Il valore del vaucher non è legato all’ora di lavoro, le parti adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l’intera prestazione; • Il vaucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie; • Infortunio: va effettuata l’ordinaria denuncia indicando la tipologia di lavoro, retribuzione = minimale di rendita (€ 46,33 x gg)

  20. Valutazioni per il committente Semplicità di gestione e di accordi Risparmio economico Mancata elaborazione LUL Assenza di obblighi contrattuali Possibilità di assunzione successiva con contratto di inserimento Non può esercitare potere disciplinare Mantieni alcuni obblighi Dlgs 81/08 Deve procedere alle denunce di infortunio Non può essere utilizzato nei lavori di appalto

  21. Valutazioni per il lavoratore Esenzione fiscale anche per importi elevati (+ committenti) Non computabilità Ise - Isee Emersione dal nero Cumulabilità con sostegno reddito / pensione Copertura assicurativa / previdenziale Mantenimento status disoccupazione Mancata copertura in caso di malattia Non utilizzo ai fini del permesso di soggiorno Non utile per ANF

  22. I voucher Modalità cartacea - un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

  23. Procedura cartacea Il buono “voucher” cartaceo può avere valore di 10 euro ovvero un buono “multiplo” di 50 euro, stampati dall’Istituto. Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all’utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta C/C postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

  24. Procedura cartacea Prima dell’inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL (DNA), attraverso: - il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) - il numero di fax gratuito INAIL 800.657657 - indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale - l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale - il luogo dove si svolgerà la prestazione - la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL.

  25. Procedura cartacea Il committente deve intestare i buoni, indicando su ciascun di esso, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma. Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, appositamente firmati, presentandoli all’incasso presso qualsiasi ufficio postale.

  26. Procedura cartacea Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 INPS (13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono multiplo da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

  27. I voucher Modalità telematica - un processo che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica - tipo “bancomat” - per l’accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore commercio, turismo e servizi.

  28. Procedura telematica Accreditamento dei prestatori: - tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); - via Internet, collegandosi al sito www.inps.itnella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nella "home page" del sito (in tal caso, anche se con l’assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l’iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell’identità del richiedente da parte del contact center ); - presso le sedi Inps; - presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell’art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002

  29. Procedura telematica Accreditamento dei committenti: - tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell’Inps; - via Internet, collegandosi al sito www.inps.itnella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN; - presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS), - tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore. Il Contact Center o le sedi provvedono all’occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.

  30. Procedura telematica Avvio rapporto di lavoro: Il committente / DL deve, mediante i canali predisposti, inviare all’INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere : - l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, - la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, - il luogo dove si svolgerà la prestazione, - il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di: - comunicazione preventiva all’INAIL (cui l’INPS riverserà tempestivamente l’informazione di inizio attività lavorativa); - intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

  31. Procedura telematica Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti con una delle modalità che di seguito si indicano: - tramite modello F24 indicando - nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione;   - tramite versamento sul C/C postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; - tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.itnella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.

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