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Limiti massimi di residui

Limiti massimi di residui. Decreto Ministeriale 27 agosto 2004 Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione. Limiti massimi di residui (LMR). Sono riportati nel decreto del Ministro della Salute del 27 agosto 2004

Audrey
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Limiti massimi di residui

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Presentation Transcript


  1. Limiti massimi di residui Decreto Ministeriale 27 agosto 2004 Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione.

  2. Limiti massimi di residui (LMR) • Sono riportati nel decreto del Ministro della Salute del 27 agosto 2004 • ha abrogato il decreto 19/05/2000 • Riporta: • Elenco dei prodotti cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti (allegato 1) • la classificazione convenzionale dei prodotti fitosanitari (allegato 2) • I LMR di sostanze attive di PF tollerati nei prodotti destinati all’alimentazione (allegato 2) • Gli impieghi autorizzati in Italia (allegato 5) • gli intervalli di sicurezza che devono intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta o per le derrate alimentari immagazzinate l’immissione al consumo (allegato 5)

  3. DM 19/05/2000 • Va sottolineato che, poiché i LMR possono derivare da: • impieghi ammessi in Italia • Impieghi ammessi nell'Unione Europea, • da tolleranze di importazione • da una contaminazione ambientale precedente • l'esistenza di un LMR per una certa sostanza attiva/prodotto non deve essere interpretata come equivalentealla possibilità di impiego in Italia (Fonte: sito internet Ministero della Salute)

  4. Decreto 27/08/04 art. 4 comma 10 • L'indicazione di un LMR non necessariamente indica un impiegoconsentito in Italia. Ciò in quanto il limite indicato può derivare da: • impieghi non previsti in Italia, ma consentiti in altri Stati Membri • da tolleranze ammesse all'importazione • o, infine, da una contaminazione ambientale che si può attribuire a trattamenti effettuati nel passato.

  5. Aspetti comuni • Per i prodotti agricoli vegetali e animali non specificatamente considerati negli allegati 1 e 2,…., è tollerato un residuo delle sostanze attive contemplate, non superiore a 0,01 mg/kg • (OM 06/06/85 art 2 comma 2) • Per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico negli allegati 2, 3 e 4, …., è tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg • (DM 19/05/00 art. 4 comma 7 e DM 27/08/04 art. 4 comma 7)

  6. Novità nel DM 27/08/04 art. 5 • Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza di ciascun PF registrato in Italia, sono quelli riportati esclusivamente nelle etichette autorizzate. • L'allegato 5 riporta tutti gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle s.a. contenute nei PF autorizzati in Italia. • In alcuni casi sono anche indicati il valore minimo e massimo degli intervalli presenti nelle etichette dei PF in commercio contenenti la s.a. • L’intervallo di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 non viene indicato in quegli impieghi per i quali il trattamento avviene precedentemente alla raccolta in modo tale da garantire il rispetto dei LMR previsti negli allegati 2 e 3.

  7. Sostanze attive DM 27/08/2004 Voci eliminate: allossidim sodio, ametrina, benzoilprop etile, benzossimato, benztiazuron, brandol, bromacile, bromofenossima, butilate, carbofenotion, chlorfenapyr cianazina, cicloato, clorflurenol, clormefos, clortiamid, desmetrina, diafentiuron, diclobutrazolo, difenamide, difenzoquat, dimepiperate, dinitramina, dioxacarb, ditalimfos, endotal, esazinone, etacelasil, EPTC, etiofencarb, etoato metile, fenotiocarb, fenpropatrin, fenson, fentoato, flamprop isopropile, flamprop isopropile isomero R, flamprop metile, fluazifop-butile (rimane presente il fluazifop-p-butile), flumetralin, flurtamone, fonofos, formetanate, fosammina d'ammonio, fosfamidone, furalaxil, haloxifop etossietile, isofenfos, isopropalin, metilisocianato, metobromuron, metolaclor, metoprene, metoprotrin, metoxuron, naptalam, neburon, ossicarbossina, ossichinoleato di rame, oxadixil, perfluidone, pirazzossifen, piridafention, pirifenox, polisolfuro di bario, prometrina, quizalofop (solo l’etile, rimane presente l’isomero D), secbumeton, sulfotep, TCA, temefos, terbufos, terbumeton, terbutrina, tetraclorvinfos, tetradifon, tiazafluron, tiocarbazil, tiofanox, tionazin.

  8. Sostanze attive: voci nuove DM 27/08/2004 • acetamiprid (OF) • acetochlor (mais) • bispyribac-sodium (riso) • cadusafos (OF) • cyazofamid (OF) • (valori in vigore dal 4.6.2005) • dichlormid(mais) • Furilazole (mais) • Imazosulfuron (riso) • Pyriproxyfen (OF) • Tolylfluanide (OF)

  9. Modifiche nella classificazioneDM 27/08/04 Il DM ha introdotto modifiche nella classificazione dei prodotti vegetali cui si applicano i LMR consentiti (All. 1). Tra queste evidenziamo: • identificazione di scarola e indivia ai fini dell’applicazione dei LMR • identificazione di cicoria e radicchio ai fini dell’applicazione dei LMR • la rucola è passata dal gruppo delle “lattughe e simili” al gruppo delle “erbe fresche”

  10. Nomenclatura delle derrateDM 27/08/04 FRUTTIFERI • Agrumi.Inserimento di tangerino, mapo e tangelo precedentemente sottintesi sotto la voce “altri agrumi”; • Frutta a guscio. Inserimento di nocciole di Dalmazia, precedentemente sottintese sotto la voce “altra frutta a guscio”; • Pomacee.Inserimento di nespole del giappone, mele selvatiche, Nashi, precedentemente sottintese sotto la voce “altre pomacee”; • Drupacee.Inserimento di amarene e mirabolani, precedentemente sottintese sotto la voce “altre drupacee”; • Bacche e piccola frutta. Inserimento di mirtilli giganti, azzeruoli, bacche di sambuco, rose canine (cinorrodonti), frutti del sorbo, gelsi da frutto, precedentemente sottintesi sotto la voce “altre bacche e piccola frutta”; • Bacche e frutti selvatici. Inserimento di mirtilli rossi e neri selvatici, fragole di bosco,lamponi selvatici, more selvatiche, precedentemente non dettagliati; • Frutta varia.Inserimento di cachi di Virginia, carambola, cherimoya, feijoa, papaya, annona (guanabana), carrube, giuggiole, fichi d'India, corniole, tamarindi, tamarilli, precedentemente sottintesi sotto la voce “Altra frutta varia”;

  11. Nomenclatura delle derrateDM 27/08/04 ORTICOLE • Ortaggi a radice e tubero. Inserimento di sisari (schervole), barba gentile (anche carboncello) precedentemente sottintesi sotto la voce “Altri ortaggi a radice e tubero”; • Ortaggi a frutto.Inserimento di ibischi (gombi) e pepini (meloni a pera), precedentemente sottintesi sotto la voce “altri ortaggi a frutto”; • Cavoli a foglia.Inserimento di senape cinese, precedentemente sottintesa sotto la voce “altri cavoli a foglia”; • Ortaggi a foglia ed erbe fresche • Lattughe e simili.Eliminazione della rucola, “passata” al gruppo delle “Erbe fresche”, inserimento di dente di leone e valerianella; • Erbe fresche.Oltre alla già citata rucola, inserimento di salvia moscatella, angelica, pimpinella, fieno greco, matricale, issopo, calendula o fiorrancio, nasturzio, ortica, origano, ruta, santoreggia, cerfoglio muschiato, acetosa, dragoncello, stellina odorosa o asperula, precedentemente sottintese sotto la voce “altre erbe fresche”; • Legumi freschi.Inserimento della fava, precedentemente sottintesa sotto la voce “altri legumi freschi”;

  12. DM 27/08/04: Voci modificate

  13. DM 27/08/04: Voci modificate

  14. DM 27/08/04: Voci modificate

  15. DM 27/08/04: Voci modificate

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