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La pena di morte

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Presentation Transcript


    1. La pena di morte Davide Chillemi Carmelo Rapisarda Fabio Rovida Dario Giuliano Mario Provvidenti 4D

    2. Cos la pena di morte Da Beccaria ai giorni nostri: il dibattito sulla pena di morte La pena di morte nel mondo La pena di morte in Italia Lapprovazione della Moratoria universale ONU Indice

    3. Cos la pena di morte La pena di morte, chiamata anche pena capitale, l'eliminazione fisica di un individuo ordinata da un tribunale in seguito ad una condanna. Nei Paesi dove prevista, di norma la legge commina la pena di morte a fattispecie di reato considerate gravi, come omicidio e alto tradimento. Alcuni ordinamenti giuridici ritengono passibili di pena capitale omicidi occorsi durante l'esecuzione di altri crimini violenti, come la rapina o lo stupro.

    4. Da Beccaria ai giorni nostri: il dibattito sulla pena di morte CESARE BECCARIA Cesare Beccaria, il pi autorevole illuminista italiano, scrisse gia nel 700 il trattato Dei delitti delle pene, con il quale prese duramente posizione contro ogni forma di tortura, vendette legalizzate dallo stato ed esecuzioni capitali. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volont, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.(Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Capitolo XXVIII.) In questo breve trattato Beccaria si pone con spirito illuminista delle domande circa le pene allora in uso. Nel 1766 il libro viene incluso nell'indice dei libri proibiti a causa della sua distinzione tra reato e peccato. Il milanese affermava che il reato un danno alla societ, a differenza del peccato, che non essendolo, pu essere giudicabile e condannabile solo da Dio. L'ambito in cui il diritto pu intervenire legittimamente non attiene dunque alla coscienza morale del singolo. Per Beccaria, inoltre non l'intensione, ma l'estensione della pena ad esercitare un ruolo preventivo dei reati.

    5. Da Beccaria ai giorni nostri: il dibattito sulla pena di morte Tra le tesi che egli avanza contro la pena capitale vi il fatto che lo Stato, per punire un delitto, ne compierebbe uno a sua volta. Ed il diritto di questo Stato, che altro non che la somma dei diritti dei cittadini, non pu avere tale potere. Infatti nessuna persona - dice Beccaria - darebbe il permesso ad altri di ucciderla. La pena di morte diviene quindi uno spettacolo per alcuni, ed un motivo di compassione e sdegno per altri, che vedono l'inadeguatezza della pena. Il risultato dei suoi ragionamenti mostra l'inutilit delle pene che venivano usate rispetto allo scopo perseguito: una pena di grande intensit pu essere presto dimenticabile ed il delinquente pu essere in grado di godere dei frutti del suo misfatto. Al contrario, una pena duratura impedirebbe a chi compie un crimine di godere dei frutti del suo reato e nonostante non sia intensa viene pi facilmente ricordata. Beccaria propone quindi la detenzione in carcere per i colpevoli . Il fine delle pene non deve quindi essere afflittivo o vendicativo ma rieducativo, in perfetto spirito illuminista.

    6. Da Beccaria ai giorni nostri: il dibattito sulla pena di morte PENSATORI CRISTIANI Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino sostengono la liceit della pena di morte sulla base del concetto della conservazione del bene comune. L'argomentazione di Tommaso d'Aquino la seguente: come lecito, anzi doveroso, estirpare un membro malato per salvare tutto il corpo, cos quando una persona divenuta un pericolo per la comunit o causa di corruzione degli altri, essa viene eliminata per garantire la salvezza della comunit (Summa theologiae II-II, q. 29, artt. 37-42). Il teologo sosteneva tuttavia che la pena andasse inflitta solo al colpevole di gravissimi delitti, mentre all'epoca veniva utilizzata con facilit e grande discrezionalit. Il malicidio un caso particolare, previsto da Bernardo di Chiaravalle, di lecita pena di morte. Durante le crociate, il fedele cristiano poteva uccidere i nemici pagani, uccidendo cos il "male che era in loro". Lo Stato pontificio ha mantenuto nel suo ordinamento la pena di morte fino al XX secolo, abolendola nel 1969, bench inapplicata dopo il 9 luglio 1870, data dell'ultima esecuzione capitale.

    7. Motivazioni favorevoli Chi sostiene la pena di morte indica i seguenti elementi: La pena di morte sarebbe un efficace deterrente e un definitivo impedimento al reiterarsi di omicidi (serial killer). La necessit di punizioni esemplari per i delitti pi efferati. Il non funzionamento del sistema carcerario. Le spese eccessive per il mantenimento dei detenuti. Carceri troppo affollati Motivazioni contrarie Si fanno sempre pi vivi nel mondo i movimenti che chiedono l'abolizione della pena di morte in nome dei diritti umani. La riflessione che viene portata avanti si basa su elementi comuni: L'inumanit della procedura. La possibilit dell'errore (cio l'impossibilit di ridare la vita nel caso in cui un uomo, condannato alla morte, fosse ritenuto innocente in seguito ad un successivo processo). Il non funzionamento della pena di morte come deterrente per i delitti pi efferati. Piuttosto, si pensa che la sua introduzione potrebbe avere un effetto contrario. La possibilit che bisogna dare al reo di redimersi e di rendersi in qualche modo utile alla comunit cui ha arrecato danno. L'esecuzione di una sentenza di morte pu avvenire dopo anche decenni dal giudizio. Nel frattempo vengono celebrate numerosissime sedute di appello e di riesame con un coinvolgimento di uomini e mezzi che comportano anch'essi costi eccessivi. Al momento dell'esecuzione pochissimi possono ricordarsi del condannato e del crimine commesso, ad eccezione delle persone legate alla vittima. La condanna diviene un deterrente inefficace e si riduce ad una pura vendetta in favore di quest'ultimi. La mancanza di diritto da parte dello Stato di decidere per la vita umana, che non gli appartiene. Il controverso filosofo francese Marchese De Sade considerava ipocrita tale diritto quando lo Stato stesso condanna a morte l'omicidio da parte dei cittadini. Solo Dio pu togliere o dare la vita Lo stato togliendo la vita al colpevole egli stesso commette un omicidio

    8. L'opinione pubblica di molti Paesi divisa. In quelli nei quali vige la pena di morte, primo fra tutti gli Stati Uniti, esiste un movimento che ne chiede l'abolizione. Viceversa, in altri nei quali tale pena non contemplata dai codici, tra cui l'Italia, riaffiorano periodicamente, a seguito soprattutto di crimini particolarmente efferati, richieste per la sua reintroduzione nel Diritto penale (bench le vere e proprie richieste siano per lo pi casi isolati). L'opinione pubblica contro la pena capitale si divide inoltre in abolizionisti (come Amnesty International) e sostenitori della moratoria (come l'associazione radicale Nessuno tocchi Caino). C' chi considera la moratoria (ordinanza di sospensione), soprattutto a livello internazionale, un primo e migliore passo, poich gli stati autoritari possono revocare l'abolizione, che comunque pi difficile da ottenere e non si pu imporre o decidere da parte di organismi sovranazionali. Il 18 dicembre 2007 l'Onu, con 104 voti favorevoli, 54 contrari e 29 astenuti, ha approvato la Moratoria universale della pena di morte, promossa dall'Italia a partire dal 1994.

    9. La pena di morte nel mondo In epoche passate la pena di morte era utilizzata in quasi tutti gli stati. In epoca moderna il primo stato che l'abol fu il granducato di Toscana nel 1786. Nel XIX secolo essa fu abolita dal Venezuela nel 1863 e dal Regno d'Italia nel 1889 (dove fu per reintrodotta durante il fascismo, per essere definitivamente abolita dalla Costituzione repubblicana). Negli ultimi decenni molti stati l'hanno abolita. Amnesty International distingue quattro categorie di stati: in 68 stati al mondo la pena di morte ancora prevista dal codice penale ed utilizzata 89 stati l'hanno abolita completamente in 10 stati in vigore ma solo limitatamente a reati commessi in situazioni eccezionali (ad esempio in tempo di guerra) 30 stati mantengono la pena di morte anche per reati comuni ma di fatto non ne hanno fatto uso per almeno 10 anni

    10. La pena di morte nel mondo LA PENA DI MORTE NEGLI STATI UNITI Gli Stati Uniti sono uno dei 76 stati del mondo in cui a oggi prevista l'applicazione della pena capitale. Non in tutti gli stati della federazione americana si applica la pena di morte: in alcuni stata abolita, oppure la sua esecuzione stata sospesa. La pena di morte comunque prevista per reati federali e militari, anche per cittadini di Stati dell'Unione in cui la pena di morte non prevista per reati non federali. Quelli che non applicano la pena di morte sono i seguenti: Alaska, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, North Dakota, Rhode Island, Vermont, West Virginia e Wisconsin e, dal 2007, New Jersey, a cui va aggiunto il Distretto di Columbia; inoltre in Kansas e New York la pena di morte stata dichiarata incostituzionale; nell'Illinois in corso dal 2003 una moratoria; in un altro stato, il New Hampshire, da tempo non si eseguono condanne; sono quindi 18 gli stati che di fatto non applicano la pena capitale. La Corte Suprema sar nuovamente chiamata a pronunciarsi sulle modalit di esecuzione e sulla costituzionalit federale e nei singoli stati della pena capitale (la Costituzione proibisce pene crudeli e disumane, ma la pena di morte, con le modalit attuali, in precedenti pronunce, non fu considerata tale). Non chiaro se il goveno americano decider di seguire l'indicazione della moratoria ONU che prevede la sospensione delle esecuzioni.

    11. La pena di morte in Italia STORIA Il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, fu il primo Paese civile al mondo ad aver abolito la tortura e la pena capitale. La Repubblica Romana band la pena capitale nel 1849, seguita dal Venezuela nel 1863 e da San Marino nel 1865. La pena di morte venne abolita nel 1889 anche nel Regno d'Italia, con l'approvazione quasi all'unanimit da parte di entrambe le Camere, del nuovo codice penale, durante il ministero di Giuseppe Zanardelli. Tuttavia, la pena di morte era stata de facto abolita fin dal 1877, anno dell'amnistia generale di Umberto I di Savoia (Decreto di amnistia del 18 gennaio 1878). La pena di morte restava per in vigore soltanto nel codice penale militare e in quelli coloniali. Nel 1926 venne reintrodotta da Mussolini per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libert della famiglia reale o del capo del governo e per vari reati contro lo stato. L'abolizione definitiva fu sancita il primo gennaio 1948 dalla Costituzione Italiana, salvo che nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, ha eliminato la pena di morte anche dalle leggi militari di guerra, eliminazione peraltro gi avvenuta in via ordinaria con legge 13 ottobre 1994, n. 589: dunque, l'abolizione totale della pena di morte ora stabilita a livello costituzionale. La pena di morte nella Citt del Vaticano non era prevista per alcun reato gi dal 24 giugno 1969, su iniziativa di papa Paolo VI; tuttavia venne rimossa dalla Legge fondamentale solo il 12 febbraio 2001, su decisione di Giovanni Paolo II.

    12. Lapprovazione della Moratoria universale ONU La campagna per la moratoria universale della pena di morte partita dallItalia su impulso dell'associazione radicale Nessuno tocchi Caino. Nel 1994, per la prima volta, una risoluzione fu presentata allAssemblea Generale dell'ONU dal primo governo Berlusconi. Perse per otto voti. Dal 1997 su iniziativa italiana e dal 1999 su iniziativa europea, la Commissione dellONU per i Diritti Umani ha approvato ogni anno una risoluzione che chiede "una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista della completa abolizione della pena di morte". Nel 2006 il Governo Prodi ha riproposto la mozione che stata in questa occasione finalmente accettata. Il 15 novembre 2007 la Terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 99 voti favorevoli, 52 contrari e 33 astenuti la risoluzione per la moratoria universale sulla pena di morte. Il 18 dicembre 2007 l'Assemblea Generale delle Nazioni unite ha ratificato, 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti, la moratoria approvata dalla commissione.

    13. Il testo della Moratoria Universale Considerando che luso della pena di morte mina la dignit umana e convinti del fatto che una moratoria sulla pena di morte contribuisca al miglioramento e al progressivo sviluppo dei diritti umani; che non esiste alcuna prova decisiva che dimostri il valore deterrente della pena di morte; che qualunque fallimento o errore giudiziario nell'applicazione della pena di morte irreversibile e irreparabile; accogliendo con favore le decisioni prese da un crescente numero di Paesi di applicare una moratoria delle esecuzioni, in molti casi seguite dall'abolizione della pena di morte, lAssemblea Generale esprime la sua pi profonda preoccupazione circa la continua applicazione della pena di morte e pertanto invita tutti gli Stati che ancora hanno la pena di morte a: Rispettare gli standard internazionali che prevedono le garanzie che consentono la protezione dei diritti di chi condannato a morte; Fornire al segretario generale le informazioni relative all'uso della pena capitale e al rispetto delle garanzie che consentono la protezione dei diritti dei condannati a morte; Limitarne progressivamente l'uso e ridurre il numero dei reati per i quali la pena di morte pu essere comminata; Stabilire una moratoria delle esecuzioni in vista dall'abolizione della pena di morte.

    14. Il testo della Moratoria Universale Le garanzie cui si fa riferimento per la protezione dei condannati prevedono fra l'altro che la sentenza capitale possa essere comminata solo per i reati pi gravi e che non possano essere condannate persone per reati compiuti sotto i 18 anni. Non possono essere inoltre eseguite le sentenze nei casi di donne incinte, madri di un bambino piccolo o persone sofferenti di handicap mentale. Per la condanna a morte servono prove chiare e convincenti e le garanzie di un processo giusto, con possibilit di appello e richiesta di grazia. Quando la pena capitale applicata deve causare il minimo di sofferenze possibili al condannato.

    15. La pena di morte Fine

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