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Pena di morte e diritti umani

Pena di morte e diritti umani. Master Diritti Umani Sergio Marchisio. Dichiarazione universale diritti umani 10/12/1948. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Patto internazionale sui diritti civili e politici 16 Dicembre 1966.

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Pena di morte e diritti umani

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Presentation Transcript


  1. Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

  2. Dichiarazione universale diritti umani 10/12/1948 • Articolo 3Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona

  3. Patto internazionale sui diritti civili e politici 16 Dicembre 1966 • Art. 6. 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. • 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in base ad una sentenza definitiva resa da un tribunale competente.

  4. Patto internazionale sui diritti civili e politici 16 Dicembre 1966 • 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. • 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte. • 6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

  5. II Protocollo opzionale al Patto diritti civili e politici 1989 • Second Optional Protocolto the International Covenant on Civil and PoliticalRights, aiming at the abolitionof the deathpenal • Adottato AGNU Risoluzione 44/128 15/12/1989 • Article 1 • 1. No onewithin the jurisdictionof a State Party to the presentProtocolshallbeexecuted. • 2. Each State Party shall take allnecessarymeasurestoabolish the death penalty withinits • jurisdiction.

  6. II Protocollo opzionale al Patto diritti civili e politici 1989 • Article 2 • 1. Riserve non ammesse, salvo riserva applicazione pena morte tempo guerra a seguito di una condanna per un crimine grave di natura militare commesso in tempo di guerra

  7. Articolo 2 CEDU – Diritto alla vita • “1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.” • Tuttavia c’è stata da allora un’evoluzione nel diritto internazionale e nel diritto interno verso l’abolizione della pena di morte, in generale, e, più in specifico, per atti commessi in tempo di guerra.

  8. CEDU Protocollo n. 6 • Protocollo n. 6 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte • Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983 • Entrata in vigore Condizioni : 5 Ratifiche.Data : 1/3/1985 • Emendato dal Prot. n. 11 dell’11 mag. 1994

  9. Protocollo n. 6 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte • Art. 1 Abolizione della pena di morte • La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato • Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra • Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

  10. Protocollo n. 6 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte • Art. 3 Divieto di deroghe • Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. • Art. 4 Divieto di riserve • Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione. • Art. 6 Rapporti con la Convenzione • Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

  11. Protocollo n. 6 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte • Situazione 26/11/2012 • Numero totale di ratifiche/adesioni : 46 • Numero totale di firme non seguite da ratifiche : 1 (Russia) • Questo Protocollo è stato il primo strumento giuridico obbligatorio in Europa e nel mondo che ha sancito l’abolizione della pena di morte in tempo di pace, non essendo permesse deroghe in situazioni di emergenza né riserve.

  12. Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzaVilnius, 3 maggio 2002 • Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, • Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani; • Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione

  13. Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzaVilnius, 3 maggio 2002 • Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra • Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza • Articolo 1 – Abolizione della pena di morte • La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

  14. Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzaVilnius, 3 maggio 2002 • Articolo 2 – Divieto di deroghe • Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione • Articolo 3 – Divieto di riserve • Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione • Entrata in vigore: 10 Ratifiche. Data : 1/7/2003 • Situazione in data del : 26/11/2012

  15. Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzaVilnius, 3 maggio 2002 • Numero di firme non seguite da ratifiche : Armenia, Polonia, • Russiae Azerbajan non hanno firmato • Numero totale di ratifiche/adesioni :  43 • Rapporto esplicativo • Il diritto alla vita “un inalienabile attributo degli esseri umani, e “valore supremo nella gerarchia internazionale dei diritti umani” è unanimemente garantito da standard obbligatori a livello universale e regionale.

  16. Unione europea: Guidelines del 1998 • Nel giugno 1998, l’UE ha adottato "Guidelinesto EU Policy TowardThirdCountries on the Death Penalty" che fra l’altro statuiscono la sua opposizione alla pena di morte in ogni caso. • The EU considersthatabolitionof the death penalty contributesto the enhancementofhumandignity and the progressive developmentofhumanrights. • The EU's objective, wherepossible, isto persuade thirdcountriestoabolish the death penalty.

  17. Unione europea: Guidelines del 1998 • Where states insist on maintaining the death penalty, the EU considers it important that a minimum standards should be met

  18. UE: La Carta dei diritti fondamentali • proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (oggi parte integrante del TUE) prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte né giustiziato (articolo 2), e che nessuno possa essere  allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esista il rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 19);

  19. UE • 14 maggio 2007, a Bruxelles, i ministri degli Esteri dell'UE hanno  conferito all'Italia e alla presidenza di turno dell'UE, affidata alla Germania, il compito di preparare il testo della risoluzione per una moratoria universale della pena di morte da presentare all'Assemblea generale dell'Onu. • Moratoria • The adoption of a resolution on this issue by the UN General Assembly in 2007 was a major breakthrough, while growing support for subsequent resolutions adopted in 2008 and 2010 has served to illustrate the worldwide trend in this direction.

  20. Commissione ONU diritti umani • Ha adottato per anni risoluzioni che chiedevano una moratoria delle esecuzioni, in vista di una abolizione completa della pena di morte. • 3/4/1997 27 si, 11 no, 14 astensioni (Italia con 47 Paesi)

  21. Statuti Tribunali penali internazionali • Ris. 827/93 Consiglio di Sicurezza N.U. Tribunale ex Jugoslavia 25 maggio 1993 • Ris. 955 (1994) Tribunale Ruanda Consiglio di Sicurezza N.U. 8 novembre 1994 • La pena di morte è stata esclusa dalle pene che i tribunali sono autorizzati a comminare.

  22. Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI, 1998) • adottato il 17 luglio 1998 a Romaentrato in vigore il 1 luglio 2002 • Lo Statuto prevede (art.77) che la Corte, a carico di una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'art.5, può irrogare una delle seguenti pene: a) reclusione a termine, per un massimo di 30 anni (non è fissato un minimo); b) ergastolo, se l'estrema gravità del reato e la situazione personale del condannato lo giustificano.Resta, ovviamente, esclusa la pena di morte.

  23. Interamerican Convention on Human Rights San José 22/11/1969 • Article 4. Right to Life • 1.    Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life. • 2.    In countries that have not abolished the death penalty, it may be imposed only for the most serious crimes and pursuant to a final judgment rendered by a competent court and in accordance with a law establishing such punishment, enacted prior to the commission of the crime.

  24. Interamerican Convention on Human Rights San José 22/11/1969 • The application of such punishment shall not be extended to crimes to which it does not presently apply. • 3.    The death penalty shall not be reestablished in states that have abolished it. • 4.    In no case shall capital punishment be inflicted for political offenses or related common crimes.

  25. Interamerican Convention on Human Rights San José 22/11/1969 • 5.    Capital punishment shall not be imposed upon persons who, at the time the crime was committed, were under 18 years of age or over 70 years of age; nor shall it be applied to pregnant women. • 6.    Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or commutation of sentence, which may be granted in all cases. Capital punishment shall not be imposed while such a petition is pending decision by the competent authority

  26. PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY • Adottato Asunción, 8 giugno, 1990 • 13 Stati ratifiche • the tendency among the American States is to be in favor of abolition of the death penalty • Article 1 • The States Parties to this Protocol shall not apply the death penalty in their territory to any person subject to their jurisdiction.

  27. PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY • Article 2 • 1. No reservationsmaybemadetothisProtocol. However, at the timeofratification or accession, the StatesPartiestothisinstrumentmaydeclarethattheyreserve the right toapply the death penalty in wartime in accordancewithinternationallaw, forextremelyseriouscrimesof a military nature. • Caso Brasile: Brazil: • "In ratifying the Protocol to Abolish the Death Penalty, adopted in Asunción on June 8, 1990, I make hereby, in compliance with constitutional requirements, a reservation under the terms of Article 2 of the said Protocol, which guarantees states parties the right to apply the death penalty in wartime in accordance with international law, for extremely serious crimes of a military nature."

  28. Convenzione Ginevra protezione civili in tempo di guerra • 12 Agosto 1949 • Article 68 • The penal provisions promulgated by the Occupying Power in accordance with Articles 64 and 65 may impose the death penalty on a protected person only in cases where the person is guilty of espionage, of serious acts of sabotage against the military installations of the Occupying Power or of intentional offences which have caused the death of one or more persons, provided that such offences were punishable by death under the law of the occupied territory in force before the occupation began.

  29. Convenzione Ginevra protezione civili in tempo di guerra • The death penalty may not be pronounced against a protected person unless the attention of the court has been particularly called to the fact that, since the accused is not a national of the Occupying Power, he is not bound to it by any duty of allegiance. • In any case, the death penalty may not be pronounced against a protected person who was under eighteen years of age at the time of the offence

  30. Corte internazionale di giustizia • Sentenza 31 marzo 2004 • Avena and altri Cittadini Messicani (Messico v. United States of America) • The Court finds that the United States of America has breached its obligationsto Mr. Avena and 50 other Mexican nationals and to Mexico under the Vienna Convention on Consular Relations

  31. Corte internazionale di giustizia • Sentenza 27 giugno 2001 • LaGrand Case (Germania v. United States of America) • The Court finds that the United States has breached its obligations to Germany andto the LaGrand brothers under the Vienna Convention on Consular Relations • The Court finds, for the first time in its history, that orders indicating provisional measures are legally binding

  32. Corte internazionale di giustizia • Case concerning the Vienna Convention on Consular Relations(Paraguay v. United States of America) • Case removed from the Court's List at the request of Paraguay 11 November 1998 • The dispute brought by Paraguay to the Court concerned alleged violations of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 with respect to the case of Mr. Angel Francisco Breard, a Paraguayan national convicted of murder in Virginia (United States), whose execution had been scheduled for 14 April 1998 and who was eventually executed on that date.

  33. www.asil.org/insights/2006/12/insights061208.html • The Texas Court of Criminal Appeals Decides Medellin’s Consular Convention CaseBy Frederic L. Kirgis • The United States Supreme Court has also considered three cases involving U.S. violations of the Consular Convention.  Two of those cases, Breard v. Greene and Medellin v. Dretke, came as a result of two of the ICJ’s decisions mentioned above (in the cases involving Paraguay and Mexico, respectively).  The third case, Sanchez-Llamas v. Oregon, involved two foreign nationals who had not been involved in any of the ICJ proceedings.

  34. the Texas Court of Criminal Appeals • On November 15, 2006, the Texas Court of Criminal Appeals decided not to provide Medellin with the review he sought pursuant to the ICJ’s Avena decision and President Bush’s determination. • “the ICJ Avena decision and the Presidential memorandum do not constitute binding federal law” • the ICJ’s interpretation of the Consular Convention in the LaGrand and Avena cases was entitled only to “respectful consideration.”  Thus it would not be binding on the Texas court.

  35. Paesi e pena di morte • 91 paesi mantengono la pena di morte • Paesi nei quali è stata abolita per legge • Paesi nei quali è stata abolita di fatto (Turchia, Senegal)

  36. Francia gennaio 2007 • Articolo unico Progetto di legge da inserire nella Costituzione: • Nul ne peut etre condamné à la peine de mort • 2000 Legge Badinter ha abolito la pena di morte • Art. 421-1 del Codice penale autorizza la reintroduzione della pena di morte per gli autori di atti di terrorismo

  37. Italia • La pena di morte in Italia era stata abolita nel 1948, dall’articolo 27 della Costituzione, per i reati comuni e per i reati militari commessi in tempo di pace. La legge 589 del 1994 ne aveva disposto l’abolizione anche dal codice militare di guerra e dalle leggi militari di guerra.

  38. Modifica costituzionale 2007 • La legge approvata in via definitiva dal Senato il 25/09/2007 ha comportato una modifica costituzionale, ed è stata quindi esaminata e votata per due volte in ogni ramo del Parlamento. • NUOVA LEGGE COSTITUZIONALE NR. 1 DEL 2/10/2007

  39. Art. 27 Costituzione italiana • L’articolo 27 della Costituzione stabilisce ora che “non è ammessa la pena di morte”, dal momento che è stata cancellata la frase successiva: “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

  40. ONU - 18 dicembre 2007, • Moratoria sull'uso della pena di morte • L'Assemblea Generale, • Guidata dagli scopi e dai principi espressi nella Carta delle Nazioni Unite, • Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Bambino, • Richiamando anche le risoluzioni sulla questione della pena di morte adottata nell'ultimo decennio dalla Commissione sui Diritti Umani in tutte le sessioni consecutive, l'ultima essendo la 2005/59, con cui la Commissione ha esortato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte affinché la aboliscano completamente e, allo stesso tempo, stabiliscono una moratoria delle esecuzioni,

  41. ONU • Invita tutti gli Stati che ancora hanno in vigore la pena di morte a: • (a) Rispettare gli standard internazionali per fornire clausole che salvaguardino la protezione dei diritti di coloro che affrontano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come previsto nell'allegata risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Sociale ed Economico; • (b) Fornire al Segretario Generale le informazioni relative all'uso della pena capitale e l'osservanza delle clausole di salvaguardia della protezione dei diritti di coloro che devono affrontare la pena di morte; • (c) Restringere in modo progressivo l'uso della pena di morte e ridurre il numero dei reati per i quali essa è prevista; • (d) Stabilire una moratoria sulle esecuzioni con lo scopo di abolire la pena di morte;

  42. Siti web • www.eurunion.org/legislat/DeathPenalty • www.icj-cij.org

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