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La Pratica Peritale

La Pratica Peritale. Francesco Rovetto. Riferimenti Bibligrafici. Nivoli G.C. Il Perito ed il consulente di parte in Psichiatria forense. Centro scientifico editore. 2009 (molto del materiale di queste diapositive è stato tratto o ispirato da questo libro cui rimando per approfondimenti).

Samuel
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La Pratica Peritale

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Presentation Transcript


  1. La Pratica Peritale Francesco Rovetto

  2. Riferimenti Bibligrafici • Nivoli G.C. Il Perito ed il consulente di parte in Psichiatria forense. Centro scientifico editore. 2009 • (molto del materiale di queste diapositive è stato tratto o ispirato da questo libro cui rimando per approfondimenti)

  3. Rovetto F. Rossi L. Psicologia Giuridica: la valutazione del danno. Ed Santa Croce, Parma • Rovetto F. Rossi L. La Marca S. Crimini sessuali ed attività peritale • Rovetto F. Rossi L. Giustizia in famiglia

  4. I termini utilizzati • La legge prevede la figura • del Perito (nominato dal giudice), • del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (nominato dal PM) e dei Consulenti Tecnici di Parte (nominati in psichiatria forense in particolare dalla difesa e dalla parte civile). • È invalso l'uso frequente nelle aule giudiziarie indicare (impropriamente) il Perito come Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), • tutti gli altri consulenti (del PM, della difesa, della parte civile ecc.) come Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.).

  5. Non solo periti • Ausiliario del CTP (es test, osservazione ecc. la relazione tecnica viene firmata dal consulente di parte che se ne assume la responsabilità, ma l’ausiliario può partecipare a tutte le fasi del processo imparando moltissimo) • Prima di svolgere funzioni di CTP ed ancor più di CTU occorre una valida esperienza

  6. Per svolgere funzioni di CTU • Per svolgere funzioni di CTU di solito per lo meno 3 anni di iscrizione all’ordine professionale (meglio 5), • esperienza specifica • Corsi di formazione specifici ( per lo meno 100 ore con esame finale) • Utili le pubblicazioni

  7. Presso i tribunali possibile iscrizione albo CTU ma serve a poco se non si è conosciuti. • Il Giudice può nominare CTU anche persona di sua fiducia non iscritta all’albo presso il Tribunale • Non indispensabile, anzi a volte fuorviante, la formazione come psicoterapeuta

  8. PSICOLOGI • Ausiliari CTP (test ecc) • Tribunale minori • Case di prima accoglienza • Carceri • Diritto famiglia • Valutazione capacità genitoriali • Colloqui protetti con minori

  9. Case protette per donne vittime di violenza • Comunità terapeutiche

  10. RICHIESTE DEL MAGISTRATO AL PERITO AL MOMENTODEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO • I. La presenza fisica e personale nel luogo indicato nella citazione • 2. Le generalità con nome. cognome. data di nascita. qualifica e indirizzo • 3. La presenza di eventuali incapacità, incompatibilità o astensione per motivi di opportunità • 4. La pronuncia della formula d'impegno • 5. La risposta ai quesiti peritali in genere attraverso relazione scritta • 6. Il termine di tempo per la consegna della relazione scritta • 7. Inizio (data, ora, luogo) delle operazioni peritali • 8. La consegna della perizia prima dell'udienza • 9. La presenza all'udienza in cui presenterà la relazione scritta

  11. "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell' incarico, miimpegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali".

  12. RICHIESTE DEL PERITO DA PRESENTARE AL MAGISTRATOAL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO • I. Procedere alle operazioni peritali anche in luoghi diversi dall’ ufficio • 2. Utilizzare il proprio mezzo di trasporto per tutti gli spostamenti legati all’espletamento dell’incarico peritale • 3. Utilizzare il mezzo aereo, allorquando il luogo dove esaminare il soggetto o dove presentarsi nell’aula giudiziaria è molta distante dal luogo di residenza del perito • 4. Avvalersi di ausiliari tecnici di fiducia per lo svolgimento di attività peritali • 5. Ottenere copia degli atti esistenti nel fascicolo per il dibattimento o nel fascicolo processuale in genere. in quanto rilevanti per l'esecuzione dell'incarico peritale

  13. 6. Acquisire da privati, ivi comprese le parti, la documentazione che queste riterranno di conferirgli e che potrà essere rilevante ai fini dell’ espletamento dell'Incarico • 7. Consultare ed estrarne fotocopia, presso enti pubblici, della documentazione rilevante ai fini dell'incarico peritale • 8. Accedere con l'ausiliario tecnico prescelto più volte all'istituto penitenziario ove il detenuto risulti ristretto

  14. 9. Esaminare ed estrarre fotocopia della documentazione sanitaria e disciplinare concernente il periziando, presso l'istituto penitenziario • 10. Trasferire il periziando, se detenuto In carcere, presso un altro istituto penitenziario, in un carcere più vicino al luogo di residenza dei periti e più adeguato all'esame peritale • 11. Autorizzare il periziando, a recarsi, libero nella persona o tradotto, nel luogo indicato dal perito, ove sarà esaminato nei giorni o nelle ore che saranno specificate • 12. Ottenere copia conforme all'originale del verbale dell'udienza di conferimento dell'incarico peritale

  15. 13. Utilizzare anche negli istituti di detenzione attrezzature di carattere clinico diagnostico (videoregistrazione, audioregistrazione, oftalmoscopio, sfigmomanometro, martelletto reflessologico ecc.) • 14. Avvalersi dell'ausilio di un interprete se il soggetto è straniero o parla dialetti difficilmente comprensibili o se è muto, sordo o presenta altre gravi difficoltà alla comunicazione • 15. Operare per ciascun perito, nelle perizie collegiali, anche disgiuntamente dagli altri, per singole attività che non inficino la collegialità dell’incarico

  16. Nell'effettuare tali richieste sono importanti alcune avvertenze. • 1. È utile che le richieste siano formulate al momento del conferimento dell'incarico, • piuttosto che in seguito, in quanto risparmiano, non solo perdite di tempo, ma anche problemi tecnici quali quelli di non poter accedere alle istituzioni penitenziarie o non avere le spese dell'onorario retribuito. In sede di conferimento dell'incarico è inoltre consigliabile fare richieste anche se poi non saranno utilizzate, piuttosto che doverle formulare in seguito (ad esempio, avvalersi di ausiliari se è il caso). • 2. Tutte le richieste formulate al magistrato possono essere concesse o possono essere rifiutate. • 3. Nel caso il magistrato rifiuti delle richieste che il perito ritiene indispensabili e irrinunciabili, il perito può chiedere di rinunciare all'incarico.

  17. 4. Non tutte le richieste illustrate devono essere formulate verbalmente nella loro completezza al momento dell'incarico. In genere, in un primo tempo, il perito cerca di capire la situazione generale reale della perizia, e cioè sapere se deve richiedere una perizia collegiale, dove si trova il periziando per richiedere eventuali autorizzazioni ecc., poi, in un secondo tempo, formula le richieste. In genere dopo la concessione dei termini e prima che il magistrato fissi la data della prossima udienza è bene formulare le richieste.

  18. Ad esempio: " Presidente, chiederei l'autorizzazione del mezzo proprio, e/o del mezzo aereo, di avvalermi di ausiliari, l'autorizzazione all'accesso nelle istituzioni, a estrarre fotocopia di documentazione medica ecc.". La brevità e la concisione del perito sono particolarmente apprezzate, anche nell'ambito della formulazione delle richieste

  19. DIRITTI DEL CONSULENTE DI PARTE NEL CORSO DI UN ACCERTAMENTO PERITALE • I. Diritto alla nomina • 2. Diritto ad assistere attivamente al conferimento dell'incarico peritale • 3. Diritto a formulare osservazioni e riserve nell'ambito dell'accertamento peritale • 4, Diritto a formulare richieste di specifiche indagini peritali • 5, Diritto a far comparire nella perizia i dati che ritiene opportuno • 6. Diritto di partecipare alla definizione del numero di sedute per l'espletamento dell'incarico peritale

  20. 7. Diritto a richiedere al giudice copia delle fono e videoregistrazioni dell'accertamento peritale • 8. Diritto a richiedere un uso corretto dello specchio unidirezionale • 9. Diritto a chiedere la redazione di un verbale delle operazioni peritali • 10. Diritto a procedere dopo l’esaurimento delle operazioni peritali • 11. Diritto a richiedere il giudice delegato • 12. Diritto di rivolgersi al giudice per ogni controversia sorta con il perito

  21. . DIVIETI P0STI AL CONSULENTE DI PARTE NEL CORSODELL ACCERTAMENTO PERITALE • Divieto di disturbare con domande inadeguate per qualità. quantità e tempismo il colloquio psichiatrico peritale • 2. Divieto di ritardare pretestuosamente i tempi di esecuzione dell’accertamento peritale • 3. Divieto di stimolare il periziando ad auto-accusarsi • 4. Divieto di minacciare il perito • 5. Divieto di servirsi dei mezzi stampa per un uso non consentito dalla legge • 6. Divieto dell uso di metodi che influiscono sulla libertà di autodeterminazione • 7. Divieto di fono o videoregistrazioni occulte

  22. I REQUISITI SOSTANZIALI MINIMI DELLA RELAZIONE PERITALE SCRITTA • Comprensibilità • Fatti e pareri separati tra loro • Percorso logico comprensibile e condivisibile tra fatti e pareri • Tendenza alla onestà • obiettività

  23. Il tipo di scrittura, il fraseggio italiano. i concetti devono essere immediatamente comprensibili da chi ascolta e chi giudica in un'aula giudiziaria. • I fatti obiettivi devono essere separati dai pareri personali di chi scrive la perizia. • I fatti devono essere collegati con i pareri attraverso ragionamenti logici facilmente comprensibili e condivisibili c i pareri devono essere ampiamente e profondamente motivati su basi scientifiche. cliniche concrete c forensi. • Dalla relazione deve emergere la ricerca della massima obiettività possibile e di una prudente, equilibrata e critica onestà intellettuale di approccio alle risposte ai quesiti.

  24. Il perito può costruire ed elaborare per iscritto la perizia in molti modi, tutti corretti. • Tuttavia è utile che nella stesura della perizia siano rispettate alcune formalità, sia allo scopo di rintracciare più facilmente il documento nelle cancellerie giudiziarie o nel proprio archivio personale, sia per non essere vittima di giuste obiezioni in fase di esame, o per evitare manchevolezze e imprecisioni che rendono la perizia criticabile per scarsa diligenza, trascuratezza, omissioni tali da farne perdere il valore sino a essere disattesa

  25. I. Il frontespizio • Nel frontespizio, a livello di mezza pagina, deve essere scritto in grande il nome e cognome del periziando, ad esempio: "Perizia psichiatrica in persona di ... ". Oppure meglio ancora se si vuole scrivere: "Perizia psichiatrica sulla capacità processuale e penale di ... " ecc., precisando non solo nome e cognome del periziato ma anche l'oggetto della perizia

  26. In alto, sempre nel frontespizio, deve comparire il numero del procedimento penale o i vari numeri del procedimento penale: per esempio sul registro generale, oppure sul registro del GIP ecc., e l'organismo giudiziario che ha conferito l'incarico, per esempio: "Procura della Repubblica del Tribunale di ... , Dott ... ".

  27. La precisazione è molto utile, non solo per aiutare la cancelleria nel porre la perizia nel fascicolo corretto, ma anche per il perito per rintracciare la perizia nel proprio archivio personale. Il nome del periziando non è spesso sufficiente per poter collocare con precisione la perizia nei tribunali: senza il numero del procedimento giudiziario, vi è difficoltà a rintracciare il fascicolo giudiziario, a retribuire l'onorario, a specificare, se richieste dal perito, le date di udienza ecc.

  28. Infine, verso la parte bassa del frontespizio, il nome e cognome del perito, che può essere accompagnato brevemente dai titoli, qualificazioni.

  29. Non è sempre consigliabile specificare i numeri di telefono e l'indirizzo dell'abitazione, dello studio, in quanto la perizia è un documento che giunge alla conoscenza di parecchie persone e non tutte possono essere soddisfatte degli esiti peritali e potrebbero reagire con modalità diverse, soprattutto avendo a disposizione indirizzi e numeri di telefono.

  30. 2. L’indice • Scrivere l'indice è consigliabile solo quando la perizia è molto complessa e costituita da numerose pagine.

  31. 3. L’incarico peritale e i quesiti • In questo capitolo deve essere presentato in modo chiaro e preciso quando, dove e chi ha attribuito l'incarico: se è un magistrato, un avvocato, una parte; quali sono i quesiti, quali sono le qualifiche di riferimento del perito.

  32. 4. Lo svolgimento delle operazioni peritali • Il perito deve precisare il numero, la durata dei colloqui con il periziando, e, ogni volta, le generalità c le qualifiche delle persone presenti. Nel caso a ogni colloquio si sia compilato un verbale, questi saranno allegati alla perizia. Questi dati sono spesso richiesti dagli avvocati delle parti.

  33. 5. Il fatto per cui attualmente si procede • È indispensabile che la perizia psichiatrica sia centrata su un fatto ben preciso, quindi, nell'ambito di questa necessità, è importante che risulti in perizia, la descrizione brevissima dell'imputazione così come è stata formulata.

  34. Segue poi l'elencazione dei documenti consultati. Spesso gli avvocati delle parti chiedono con insistenza l'elenco preciso e specifico della documentazione consultata (confessione del periziando, verbali della polizia, dei carabinieri, dichiarazione dei testimoni ecc.). Il racconto del periziando al perito, sui fatti, o è riportato integralmente, o è consigliabile fare un brevissimo riassunto. Riportare solamente i pezzi più significativi del colloquio può esporre a un numero maggiore di critiche dagli avvocati delle parti, non soddisfatte dall'esito peritale.

  35. 6. L’esame della documentazione medico-psichiatrica • Molto brevemente viene riportato il riassunto della documentazione medico-psichiatrica agli atti, con la stessa metodica, viene anche riportata la documentazione medico-psichiatrica non presente agli atti.

  36. 7. L’esame diretto del periziando • È riportato, ampiamente e profondamente, l'esame psichiatrico del periziando (la sua anamnesi familiare, personale, fisiologica, medica; l'esame psichiatrico, neurologico,e, se praticati, i reattivi mentali).

  37. 8. Le considerazioni psichiatrico-forensi • È soprattutto nelle considerazioni psichiatrico-forensi che si può rilevare la professionalità del perito. Un metodo può essere quello di suddividere le considerazioni psichiatrico-forensi in relazione ai quesiti posti (ad esempio, la capacità di intendere e di volere al momento del fatto; la capacità di intendere e di volere allo stato attuale; la pericolosità; la capacità di assistere coscientemente al proprio processo ecc.).

  38. Ognuno di questi temi è trattato prima illustrando i dati di fatto, poi gli aspetti critici e problematici e infine sono chiaramente motivati i propri pareri in merito.

  39. Nel trattare gli aspetti critici e i limiti, il perito deve essere in grado possibilmente di prevenire i problemi, le domande di precisazione, di chiarificazione e le obiezioni che potranno successivamente fare le parti o le persone che dovranno giudicare.

  40. 9. Le conclusioni • Le conclusioni devono essere brevissime, formulate sinteticamente, e devono essere esclusivamente di tipo psichiatrico-forense nella risposta ai quesiti. • In alcuni casi si ha la impressione (certamente erronea!) che il Giudice e gli avvocati leggano solo queste righe che quindi dovrebbero essere curate in modo particolare scritte in modo comprensibile e redatte in modo tale da invogliare alla lettura dell’elaborato.

  41. 10. Data e firma del perito • La perizia deve riportare la data in cui è stata effettivamente terminata. Dopo la consegna o prima ancora della consegna, possono pervenire al fascicolo giudiziario dei documenti che non sono stati visti dal perito ed è quindi importante che risulti che sino a quella data il perito si è basato su specifiche informazioni.

  42. 11. Presenza di allegati • Tutto quanto è stato acquisito dal perito, non deve essere riportato integralmente nell'ambito della perizia ma negli allegati allo scopo di non appesantire la lettura e la mole della perizia e nello stesso tempo, fornire la documentazione esatta e obiettiva. Tra gli allegati si pongono anche i protocolli dell'indagine psicodiagnostica.

  43. 12. Copia della perizia nel proprio archivio personale con tutta la documentazione degli allegati • È importante tenere un archivio personale, perché il perito può essere chiamato anche a distanza di anni a rispondere della perizia e può anche essere imputato a causa della perizia. Quindi deve essere in possesso di tutti gli allegati precisi, ricordiamo che nell'archivio non è sufficiente il nome e cognome dell'imputato ma è importante mettere i vari numeri del procedimento penale ed, in terzo luogo, l'organismo giudiziario che ha richiesto la perizia o la consulenza. Inoltre è meglio aggiungere anche la data di consegna perché talvolta tutti questi dati non sono sufficienti per rintracciare la perizia.

  44. REQUISITI FORMALI MINIMI DELLA RELAZIONE PERITALE SCRITTA • I . Identificazione • 2. Incarico peritale • Nel frontespizio si scrive il nome e cognome del periziando, gli estremi del procedimento penale, il nome, la qualifica e la sede dell’Autorità Giudiziaria cui è indirizzato lo scritto e il nome e cognome di chi ha redatto la relazione. Data, luogo, nome e qualifica di chi ha conferito l’incarico o ha chiesto la consulenza: i quesiti, se possibile riportati integralmente: le generalità e la qualifica di chi scrive la relazione. • 3. Svolgimento delle operazioni peritali • 4. Il fatto per cui si procede • 5. Esame della documentazione medico-psichiatrica • 6. Esame diretto del periziando • 7. Considerazioni psichiatrico-forensi • 8. Risposte al quesiti • 9. Termine delle operazioni peritali • IO. Allegati • I I. Archivio

  45. È descritta la metodologia seguita nelle operazioni peritali. ad esempio il numero dei colloqui col periziando. • Se possibile, specificazione del fatto per cui si procede; elenco della documentazione sul fatto che è stata consultata. • Se possibile, elenco c specificazione della documentazione medico-psichiatrica esaminata presente nel fascicolo o altrimenti acquisita. • Se possibile. specificare anamnesi. Esame psichiatrico, esame neurologico. indagine • psicodiagnostica se praticata. • Illustrare i fatti. i problemi, I giudizi forensi motivati su ogni singolo quesito. • La risposta sintetica di poche righe a ogni singolo quesito. • Data, luogo, generalità e firma di chi ha scritto la perizia. • Se possibile. specificare nella relazione la quantità e qualità degli allegati. se presenti. • Copia dello scritto nel proprio archivio personale.

  46. I. il giudice può accogliere o non accogliere una perizia. • Quando il giudice esamina la perizia può accoglierla totalmente o in parte. In qualsiasi caso il giudice, dopo aver attentamente valutato la perizia, deve fare proprie le conclusioni peritali. • Anche se il giudice fosse particolarmente versato, colto ed esperto in psichiatria, questo non avrebbe alcuna importanza nell'ambito della dinamica ufficiale del processo. Non è infatti compito del giudice decidere se un soggetto è schizofrenico o non è schizofrenico, e cioè entra re nel merito della diagnosi, argomentando e dissertando, su questioni tecnico-scientifiche.

  47. Il compito del giudice è diverso ed è quello di valutare il "metodo“ e non il "merito" delle affermazioni cui giunge il perito. Il giudice deve cioè valutare se tutto il percorso logico deduttivo, che lega i dati fattuali presentati dal perito, sia congruo con le conclusioni, se non vi siano contraddizioni palesi di dati di fatto o di interpretazioni nell'ambito della perizia, se non vi siano frasi o concetti ambigui, oscuri, sibillini, e non vi siano palesi discordanze con dati obiettivi ecc. • In questo senso non si tratta più di un compito del giudice come "perito dei periti", ma, se mai, di "giudice dei periti", esclusivamente in tema di metodologia e non di merito.

  48. 2. Il destino della relazione peritale scritta: essere accettata o disattesa • Il giudice, seguendo quindi una criteriologia legata alla metodologia con cui è svolta la perizia, può accoglierla, "fare propri" i risultati, • o disattenderla, cioè non accettare la perizia nella sua globalità. • Nell'ambito poi dell'accoglienza della perizia, può chiedere alcuni chiarimenti, se emergono aspetti non sostanziali, discordanti concettualmente dalla parte che è stata accolta, e che desidera approfondire ulteriormente.

  49. Nel caso di una perizia completamente disattesa, il giudice può chiederne una nuova stesura. • È compito del giudice la possibilità di accogliere o disattendere la perizia. Il giudice non deve essere emotivamente legato ad accettare le perizie che riflettono le proprie idee, i propri convincimenti e rigettare quelle che arrivano a conclusioni diverse dalle proprie.

  50. Compito del magistrato non è entrare nel merito tecnico-scientifico, ma nella metodologia del percorso logico e deduttivo fornito nella perizia. L'accoglienza e il rigetto della perizia possono essere formulati dal giudice in maniera autonoma, • oppure essere particolarmente stimolati e giustificati dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte che mettono in luce vizi logici, contraddizioni, oscurità, ambiguità, inesattezze nella compilazione del perito d ' ufficio.

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