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INQUADRAMENTO NORMATIVO

Relazione 14.3.2014 – 21.3.2014 – 25.3.2014 Corso di formazione Azienda Ospedaliera di Melegnano Inquadramento normativo  Contenuti ed effetti del Codice Comportamentale A cura dell’ Avv. Mirella Cicciò. INQUADRAMENTO NORMATIVO. Costituzione •D.Lgs.C.P.S . 13 settembre 1946, n. 233

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INQUADRAMENTO NORMATIVO

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Presentation Transcript


  1. Relazione 14.3.2014 – 21.3.2014 – 25.3.2014 Corso di formazione Azienda Ospedaliera di MelegnanoInquadramento normativo Contenuti ed effetti del Codice Comportamentale A cura dell’Avv. Mirella Cicciò

  2. INQUADRAMENTO NORMATIVO • Costituzione • •D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 • •D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 • •Legge 4 agosto 1965, n. 1103 • •Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) • •Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (aggiornata ai sensi della Legge n. 42 del 1999) • •CCNL Sanità Pubblica • •CCNL Sanità Privata • •D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 • •D.Lgs.27 ottobre 2009 n. 150 (attuativo della Legge n. 15 del 2009, c.d. “Legge Brunetta”)

  3. Il senso della Riforma Brunetta • La RB è finalizzata • all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle P.A. • alla valutazione delle strutture e del personale delle AP • alla valorizzazione del merito (cfr. art. 19) previsione di premi e di progressioni in carriera • alla promozione delle pari opportunità • alla revisione della dirigenza pubblica • alla revisione della materia della responsabilità disciplinare

  4. Le disposizioni della RB mirano ad assicurare • - una migliore organizzazione del lavoro; • - elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi; • - l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa; • - la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali; • - il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza; • - l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, nonché la trasparenza dell’operato delle AP anche a garanzia della legalità

  5. La centralità della misurazione, valutazione e trasparenza della performance • La finalità è il miglioramento della qualità dei servizi delle PA • Lo strumento è la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, nell’assoluta trasparenza e ciò attraverso un ciclo di gestione della performance

  6. Il ciclo di gestione della performance Scandito da diverse fasi: • Definizione ed assegnazione degli obiettivi (con valori attesi ed indicatori) • Collegamento con le risorse • Monitoraggio con interventi correttivi • Misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa • Utilizzo dei sistemi premianti secondo la valorizzazione del merito

  7. Piano triennale della Performance e relazione annuale • Detti documenti per ragioni di trasparenza dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale • Soggetti che intervengono sul tema: • Organismo centrale (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle PA) • OIV

  8. Riforma Brunetta • Il D.Lgs.n. 150 del 27 ottobre 2009 (in attuazione della Legge n. 15/2009) riforma le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche contenute del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul Pubblico Impiego).

  9. E’ l’inizio del cambiamento culturale • La motivazione del dipendente: • Avere non un posto di lavoro ma un lavoro da svolgere con motivazione ed impegno • Il lavoro come fatica, come travaglio, come impegno, come realizzazione di sé non come occupazione acquisita, scontata e parassitaria

  10. Gli obblighi del dipendente • Collaborare con diligenza • Rispettare il segreto d’ufficio • Non utilizzare le informazioni d’ufficio a fini privati • Applicare la normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi e sull’autocertificazione • Rispettare l’orario di lavoro, con osservanza delle formalità di timbratura, e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione del dirigente in servizio • Mantenere corretti rapporti interpersonali • Non attendere ad occupazioni estranee al servizio in periodo di malattia/infortunio • Eseguire gli ordini superiori (salvo rimostranze in caso di ordine palesemente illegittimo)……

  11. Gli obblighi del dipendente • Avere cura dei locali, mobili, oggetti etc. a lui affidati • Valersi di quanto di proprietà dell’amministrazione solamente per ragioni di servizio • Non chiedere né accettare compensi, regali o altre utilità connesse con l’attività lavorativa • Osservare le regole sugli accessi al lavoro, escludendo estranei o persone non autorizzate • Comunicare la residenza e eventuali mutamenti • Dare tempestivo avviso di un caso di malattia • Astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che coinvolgono interessi finanziari propri o di suoi parenti entro il 4° grado o conviventi

  12. Le sanzioni del codice disciplinare 1) Le sanzioni conservative “lievi”: • Rimprovero verbale • Censura scritta • Multa sino a 4 ore di retribuzione • Sospensione dal rapporto e dalla retribuzione fino a 10 gg. 2) La sanzione conservativa “intermedia”: • Sospensione dal rapporto e dalla retribuzione da 11 gg. a 6 mesi 3) Le sanzioni estintive del rapporto di lavoro: • Licenziamento con preavviso • Licenziamento senza preavviso

  13. Il licenziamento disciplinare - art. 55-quater - introdotto dalla Riforma Brunetta • falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia (licenziamento senza preavviso); • assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione (licenziamento con preavviso); • ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio (licenziamento con preavviso);

  14. Il licenziamento disciplinare secondo l’art. 55-quater, introdotto dalla Riforma Brunetta d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (licenziamento senza preavviso); • reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui (licenziamento senza preavviso); • condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro (licenziamento senza preavviso)

  15. Il licenziamento disciplinare secondo l’art. 55-quater, introdotto dalla Riforma Brunetta g) Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54 . (licenziamento con preavviso)

  16. Altre sanzioni previste dalla Riforma Brunetta • Se la violazione da parte del lavoratore di obblighi concernenti la prestazione di lavoro comporta una condanna della p.a. al risarcimento dei danni, egli è sospeso dal servizio e dalla retribuzione per un minimo di tre giorni a un max di sei mesi; • Il lavoratore che cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio per inefficienza o incompetenza professionale accertate in sede di valutazione, è collocato in disponibilità per 2 anni all’80% di retribuzione, con ricollocamento presso altra amministrazione.

  17. Riforma Brunetta Complementarietà delle normative nella creazione del profilo virtuoso del “nuovo” dipendente pubblico Riforma Severino D. Lgs 231/2001

  18. Legge 190/2012 • Introduce una riforma importante per i dipendenti pubblici • Conferma e rafforza la correttezza del PF verso il cittadino e del cittadino verso il PF • Nasce da istanze sovranazionali e da osservatori di rilevante importanza • Nasce dalla censura svolta verso l’Italia

  19. Come definire la corruzione • 'Si definisce corruzione il non rispetto delle regole, sia scritte, che codici di condotta impliciti, che ci si aspetta che i pubblici ufficiali e i politici rispettino nella condotta degli affari pubblici' • (R.Nield 2002, 5) • 'E' definita corruzione la incapacità morale dei cittadini di impegnarsi in modo ragionevolmente disinteressato in azioni per il benessere della comunità' • J.P.Dobel in Robert Williams (a cura di)(2000, 138) • Nella vita di tutti i giorni la corruzione si sostanzia in bustarelle occasionali per uno specifico scopo, contributi continui per mantenere un buon rapporto, regali di una certa importanza per ingraziarsi un pubblico ufficiale, scambi di favori tra persone che implicano la gestione di beni e servizi pubblici e che privano le terze parti di una equa redistribuzione delle risorse.

  20. Accenni alla problematica della corruzione Corrompere : “corrumpere” pervertire l’integrità morale e rumpere: rompere. L’origine del termine implica, allora, che “qualcosa”, con l’atto della corruzione, viene rotto e pervertito, cioè rivolto verso il male, verso il peggio. Questo “qualcosa” può essere rappresentato da un codice di regole morali o, più specificamente, da regole e leggi. Fenomeno antico: Caio Sallustio Crispo, storico e senatore dell’antica Roma, nelle note opere De ConiurationeCatilinae (Catilinariae), il BellumIugurtinume le Historiae, si lamenta della grave crisi politica, sociale e morale della Roma del I° secolo a.c.. - “In uno Stato totalmente corrotto, si fanno leggi a non finire” (Tacito, Annales, 3, 27, 16). * Le persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i rischi sono bassi, le multe e punizioni minime, e le ricompense grandi”.

  21. Lo Stato è spesso percepito, in vaste aree del paese, come qualcosa di estraneo, di antagonista. * • L'arricchimento è considerato dagli italiani come il principale segno di distinzione e di superiorità sociale. • L'aristocrazia del denaro risulta essere l'unica gerarchia riconosciuta. I soldi facili costituiscono una tentazione cui, ai più, è difficile resistere. • Anche il potere lo si acquisisce col denaro, più che con la competenza. • Il tornaconto personale, l'appartenenza a una famiglia, a un clan, a una corporazione professionale hanno sempre la meglio, nel Belpaese, sul rispetto per il bene comune e l'interesse collettivo. • Tutto questo si traduce in un’insufficienza etica degli italiani • Valori di civismo molto diffusi in democrazie più mature della nostra, trovano da noi un'adesione soltanto formale, di facciata. La vita pubblica italiana sembra scorrere sul doppio binario morale dei vizi privati e delle pubbliche virtù, del predicare bene e razzolare male.

  22. Chiedere ai 100 parlamentari indagati per corruzione di votare la legge contro la corruzione è come chiedere a Giovanna D'Arco di andare a far legna per il falò. Maurizio Crozza *

  23. Esito rapporto anticorruzione 3.2.2014 Commissione Europea d’Italia • Nel primo rapporto anticorruzione (di Cecilia Malmstom) nella storia della Commissione Europea  l’Italia è rappresentata negativamente. Come emerge, ogni anno la corruzione italiana verrebbe (ma pare che detta affermazione sia stata distorta nel suo effettivo significato) a costare alla Tesoreria statale 60 miliardi di Euro, costituendo (e ciò sembra francamente eccessivo) in tal modo esattamente la metà del danno (120 miliardi di Euro) che questo fenomeno in rapida espansione starebbe arrecando al bilancio dell’Unione Europea nel suo insieme.

  24. Le statistiche della corruzione in Sanità • Secondo l’AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nei paesi occidentali la corruzione erode circa il 5/6 % della spesa sanitaria, cioè tra i 6 e i 7 miliardi di € • 5.076 dipendenti pubblici denunciati nei primi 10 mesi del 2013

  25. Ungere le ruote • La corruzione, intanto, non soltanto crea ingiustizia, ma danneggia pesantemente anche la vita economica del paese. • Quando i giochi sono truccati, a vincere sono i più furbi, non i più bravi. Se l'azienda che vince un appalto pubblico, per esempio, costruisce opere malfatte, inutili, a costi altissimi, il danno che ne deriva alla collettività è immenso. • Nelle scuole, negli uffici, negli ospedali, nelle aziende, nella vita economica in genere di un paese corrotto, vinceranno i mediocri, mentre i più competenti rischieranno di essere esclusi.

  26. La corruzione è particolarmente diffusa laddove:- il potere legislativo o il potere giudiziario sono deboli; - non vengono osservate le regole dello Stato di diritto;- il clientelismo è diventato norma;- l’amministrazione pubblica manca di indipendenza e di professionalità; - la società civile non dispone di mezzi per esercitare un’efficace pressione contro le varie forme di corruttela.

  27. Guarire dalla corruzione: onestà valore laico e valore religioso

  28. Classifica corruzione percepita anno 2013 (n. 177 nazioni) L’indice di stima varia da 100 a 0 Primi posti: Danimarca – Finlandia –Svezia, Norvegia e Nuova Zelanda. Ultimi posti: Somalia, Corea del Nord, Afghanistan. Italia: 69° posto – 43 punti - (2012: 72° posto), alla pari con la Romania e il kuwait, un gradino più sotto di Brasile, Macedonia e Sud Africa e uno più sopra di Bulgaria (77° posto), Liberia, Montenegro e Tunisia. Precedono l’Italia: oltre Germania (12° posto), Francia (24° posto), Gran Bretagna (14° posto), USA (17° posto) e Giappone (17° posto), anche: Ghana, Botwsana, Bhutan e Ruanda, Repubblica Domenicana. Seguono l’Italia: Cina (80° posto), Grecia (81° posto) ed India (81° posto).

  29. La Convenzione ONU di Merida. L’ONU ha promosso la conclusione della Convenzione sulla corruzione, siglata a Merida il 9 dicembre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, che indica, fra le varie misure, l’istituzione di organismi nazionali dotati di autonomia ai fini dell’esercizio di funzioni in materia di anticorruzione. Ben 96 nazioni hanno firmato la Convenzione e tra questi il Kenya, che ha anche presentato gli strumenti per la ratifica. Si tratta di un avvenimento storico: in 50 anni di storia delle Nazioni Unite non era mai accaduto che in occasione dell'apertura alla firma un paese consegnasse anche gli strumenti di ratifica. Questa è ovviamente una chiara manifestazione dell’impegno considerevole del Kenya, ma soprattutto testimonia la fiducia che questo nuovo strumento a disposizione della comunità internazionale possa realmente essere incisivo.

  30. La Convenzione ONU di Merida L'architettura della Convenzione si basa su quattro pilastri: la prevenzione: si stabiliscono misure che i paesi si impegnano ad adottare efficacemente per evitare l’emergere del fenomeno; la criminalizzazione: si descrivono fattispecie di reato, che dovranno essere recepite nelle leggi penali nazionali; il recupero delle risorse: si prevedono misure per contrastare l’accumulo ed il trasferimento all’estero dei proventi della corruzione e facilitare il loro recupero; la cooperazione internazionale: sono introdotte disposizioni che impegnano i paesi ad attivare misure di estradizione e di rogatoria, che facilitino il perseguimento dei responsabili in altri paesi.

  31. La Convenzione ONU di Merida La Convenzione raccomanda agli Stati contraenti di prendere i provvedimenti necessari per: -prevedere la responsabilità delle persone giuridiche; -consentire il blocco, il sequestro e la confisca; -proteggere i testimoni, gli esperti, le vittime e chi sporge denuncia; -garantire che gli enti o le persone, che hanno subito danni in seguito ad un atto di corruzione, abbiano il diritto di avviare un procedimento giudiziario per ottenere un indennizzo; -istituire uno o più enti o nominare persone specializzate nella lotta contro la corruzione attraverso l’applicazione della legge; -favorire la cooperazione con le forze dell’ordine; -favorire la cooperazione tra autorità nazionali e con il settore privato; -superare gli ostacoli che possono derivare dall’applicazione delle leggi sul segreto bancario.

  32. La Convenzione di Strasburgo La Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999 (in vigore dal primo luglio 2002) costituisce una pietra miliare del diritto comunitario ed abbatte i confini sulla disciplina di alcuni reati, quali la corruzione di magistrati, pubblici ufficiali, funzionari delle istituzioni e rappresentanti o delegati di assemblee a rilevanza internazionale. In vigore, naturalmente, sia nel lato attivo che in quello passivo del reato di corruzione, la Convenzione uniforma le pene per il riciclaggio dei proventi sulla corruzione, la compravendita delle possibilità di influire su varie istanze decisorie e tutto il ventaglio di reati contabili eventualmente correlabili, come fatture o documenti di simile funzione. La Convenzione è stata recepita in Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

  33. La Convenzione di Strasburgo, in particolare, stabilisce che le Parti contraenti: • adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali definiti dalla Convenzione; • garantiscano la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione e provvedano affinché i medesimi soggetti dispongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle proprie funzioni; • includano i reati penali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione; • designino una o più autorità centrali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione.

  34. Valutazione dell’Italia all’Estero Valutazione dell’Italia: In qualità di Stato aderente (dal 2007) al GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), l’Italia è stata sottoposta a valutazione da parte del Gruppo una prima volta nel 2009, con il rapporto finale, nel quale si rileva che, “malgrado la determinata volontà della magistratura inquirente e giudicante di combatterla, la corruzione è percepita in Italia come fenomeno consueto e diffuso, che interessa numerosi settori di attività: l’urbanistica, lo smaltimento rifiuti, gli appalti pubblici, la sanità e la pubblica amministrazione”.

  35. Perché la corruzione è negativa Le esternalità negative della corruzione (costi della corruzione): • Inefficienza dei servizi destinati alla collettività; • Non oculata allocazione delle già scarse risorse pubbliche; • Dissesto delle finanze pubbliche; • Disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche; • Compromissione del principio di uguaglianza, minando le pari opportunità dei cittadini; • Disincentivo per gli investimenti dall’estero; • Perdita di competitività del Paese. • Frena il progresso tecnologico delle imprese, spingendole ad investire nei “mercati corrotti” e non in quelli innovativi.

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