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LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA Riforma FISHLER. Disaccoppiamento. Principale novità introdotta con la riforma della P.A.C. Sposta l’aiuto dalla produzione al produttore. Sposta l’aiuto dalla produzione al produttore. Gli aiuti sono indipendenti dalla attività produttiva.
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LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA Riforma FISHLER
Disaccoppiamento Principale novità introdotta con la riforma della P.A.C. Sposta l’aiuto dalla produzione al produttore Sposta l’aiuto dalla produzione al produttore Gli aiuti sono indipendenti dalla attività produttiva Non si coltiverà più per i sussidi
Disaccoppiare significa SEPARARE il livello di sostegno dalla quantità e dal tipo di produzione. Il sostegno non è più legato alla coltivazione o all’allevamento di una specie vegetale o animale...
… ma sarà legato ai premi assegnati nel triennio di riferimento 2000-2002 2000+ 2001+ 2002= : 3
Ai produttori verranno riconosciuti dei titoli di premio per ettaro, pari alla media degli importi percepiti nel triennio 2000-2001-2002 suddivisa per le superfici che hanno dato luogo ai pagamenti in questione nello stesso periodo.
Punti salienti della riforma Pagamento unico per azienda slegato dalla produzione (disaccoppiamento) Pagamento subordinato al rispetto di norme in materia ambientali (condizionalità) Riduzione dei pagamenti diretti(modulazione) Art. 69 e Titolo IV del Reg Ce 1782/2003 (bonus qualità)
Disaccoppiamento • Interessa i seguenti comparti: • seminativi compreso grano duro; • Patate da fecola • leguminose da granella (ceci, lenticchie e vecce); • foraggi essiccati; • carni bovine; • carni ovicaprine; • Latte (dal 2006); • riso; • olio d’oliva (dal 2006); • Tabacco (dal 2006);
Seminativi Pascolo permanente Colture pluriennali (art.2.d Reg.CE 795/2004): carciofi, asparagi, rabarbaro, lamponi, more, ribes, uva spina, mirtilli Superfici ammissibili da abbinare ai titoli ordinari
Colture permanenti Patate non destinate alla produzione di fecola Orto-frutta* *In deroga: è ammesso praticare colture intercalari di prodotti ortofrutticoli dall’11/06 all’11/09. Superfici non ammissibiliSulle superfici per le quali si richiede il pagamento unico, può essere svolta qualsiasi attività agricola, tranne:
Coloro che nel periodo di riferimento (2000-2002) erano in regime di Set-Aside riceveranno un numero di diritti di ritiro pari alla media degli ettari in Set-Aside posseduti nel periodo di riferimento Verranno corrisposti premi pari alla media degli importi percepiti nel triennio di riferimento Saranno soggetti agli obblighi previsti dalla condizionalità Le aziende condotte con il metodo dell’agricoltura biologica sono esentate dal vincolo di set-aside Set Aside
I titoli di ritiro si possono abbinare: alle superfici rimboscate a norma dell’art.31 del reg. Ce 1257/99 (PSR MISURA H) alle superfici destinate ai seminativi ad eccezione di quelle che al 15.05.2003 erano occupate da: colture permanenti; Foreste; Usi non agricoli; Pascoli permanenti. Destinazione d’uso dei terreni ritirati dalla produzione
Le superfici ritirate possono interessare particelle diverse o le stesse nei diversi anni (rotazione) Possono essere destinate alle colture no-food
I titoli sono suddivisi per tipologia Ordinari Di ritiro Speciali
ATTENZIONE: i diritti possono essere trasferiti solo all’interno dello stato membro (tranne in caso di successione)
1) TITOLO IV– reg. CE 1782/03 2) PAGAMENTI SUPPLEMENTARI AIUTI ACCOPPIATIDestinatari: agricoltori che praticano coltivazioni inserite nell’elenco delle colture ammesse, indipendentemente dal possesso o meno dei titoli storici. (ai sensi dell’art. 69 del Reg. CE 1782/03)
Premio qualità grano duro (€ 40/ha) Premio proteiche (piselli, favette, lupini) (€ 55,7/ha) Aiuto specifico per il riso (€ 453/ha) Pagamento per la frutta in guscio (€ 120,75 + 241,50/ha) Premio per le colture energetiche (€ 45/ha) Premi di base e supplementari per il latte (fino al 2005) TITOLO IV – reg. CE 1782/03
Premio qualità grano duro Devono essere impiegate sementi certificate di varietà riconosciute come cultivar di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari.(1)
Premio proteiche Le colture interessate al premio comprendono: Fave e favette destinati allo stato secco Pisello proteico allo stato secco Lupino dolce La raccolta dovrà essere effettuata dopo la fase di maturazione lattea
Aiuto specifico per il riso 453 €/ha
Pagamento per la frutta in guscio Questo premio è destinato alle seguenti colture: Mandorle (n° 50 piante/ha); Nocciole (n° 125 piante/ha); Noci comuni (n° 50 piante/ha); Pistacchi (n° 50 piante/ha); Carrube (n° 30 piante/ha).
Premio colture energetiche L’agricoltore acquisisce il premio supplementare per le suddette colture a condizione che coltivi qualsiasi prodotto ad esclusione della barbabietola da zucchero. I prodotti ottenuti dovranno essere destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili. L’agricoltore è tenuto a sottoscrivere un apposito contratto di coltivazione con un’industria di trasformazione (ad eccezione della trasformazione aziendale).
DESTINATARI: produttori di latte vaccino, titolari di un quantitativo individuale di riferimento al 31.03.05 Premio per i prodotti lattiero-caseari: Anno civile 2005 (€ 16,31/t) Anni civili 2006-2007 (€ 24,49/t) Premi di base per il latte
DESTINATARI: produttori di latte vaccino, titolari di un quantitativo individuale di riferimento al 31.03.05 Pagamenti supplementari: L’importo globale assegnato all’Italia verrà ripartito tra tutti i produttori ammessi al premio. Per il 2005: € 72.890.000) Premio supplementare per il latte
Pagamenti Supplementari (ai sensi dell’art. 69 del Reg. CE 1782/03) CONDIZIONI AMMISSIBILITA’ IMPORTO MAX. SETTORE Sementi certificate (1) no ogm, Oppure avvicendamento biennale(3)(4) Seminativi (frumento duro e tenero, mais) Max 180€/ha ….previsti (30-80€/ha) Allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 gg Max 15€/capo …previsti (3-10€/capo) Carni Ovicaprine
Pagamenti Supplementari (ai sensi dell’art. 69 del Reg. CE 1782/03) CONDIZIONI AMMISSIMILITA’ SETTORE Vacche (2) Nutrici da carne iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici Carico 1,4 UBA/ha SAU foragg.; pascolo perm. su 50 % sup. foragg. V.N. duplice attitudine Età< 7 anni; bovini detenuti in azienda x 7 mesi;carico 1,4 UBA/ha SAU foragg.;n° capi medio annuo 5UBA;pascolo perm. su 50 % sup. foragg. Altre V.N. Bovini Macellati 12 mesi<Età<26 mesi;permanenza 7 mesi; etichettatura con indicazione dell’azienda
Condizionalità • L’erogazione dei pagamenti, è vincolata al rispetto • di specifiche norme e tecniche di campo • pena la riduzione del pagamento unico Il mancato rispetto della condizionalità comporta l’applicazione di differenti livelli di penalità proporzionali alla gravità dell’infrazione
A chi interessa? La condizionalità riguarda tutti gli agricoltori che intendono beneficiare dei pagamenti diretti
Dove deve essere applicata? Su qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria di pagamenti
ATTENZIONE!!! Nel momento in cui l’agricoltore presenta la domanda per il pagamento unico sottoscrive anche l’impegno al rispetto della condizionalità
Alcune norme o atti che riguardano la condizionalità producono effetti solo in determinate situazioni aziendali: Ubicazione all’interno di aree sensibili; Utilizzo dei fanghi di depurazione Presenza di allevamenti RICORDIAMO CHE…..
Esistono due grandi categorie di impegni: Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) Criteri di Gestione Obbligatori(CGO)
Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) disposizioni di legge in vigore derivanti da disposizioni comunitarie
1) Ambiente 2) Sanità pubb. 3) Igiene e benessere animali I CGO sono raggruppati in tre settori omogenei:
Ambiente Elenco dei CGO • Dir 79/409/CEE, conservazione degli uccelli selvatici; • Dir 80/68/CEE, protezione acque sotterranee; • Dir 86/278/CEE, protezione suolo – utilizzo fanghi; • Dir 91/676/CEE, protezione acque dai nitrati agricoli; • Dir 92/43/CEE, conservazione Habitat naturali
Sanità pubb. Elenco dei CGO • Dir 92/102/CEE, identificazione e registrazione animali; • Reg CE 2629/97 marchi auricolari, registro aziende passaporti per i bovini; • Reg CE 1760/2000, identificazione e registrazione bovini etichettatura carni; • Reg. CE 21/2004 identificazione e registrazione degli ovini e caprini;
Dal 1° gennaio 2006 Sanità pubb. Elenco dei CGO Dir 91/414/CEE immissione in commercio di prod. fitosanitari Dir 96/22/CEE divieto sostanze ormoniche nelle prod.animali Reg CE n° 178/2002 principi legislazione alimentare Reg CE n° 999/2001 encefalopatie spongiformi Dir 85/511/CEE afta epizootica Dir 92/119/CEE malattia vescicolare suini Dir 2000/75/CEE febbre catarrale degli ovini
Benessere animali Dal 1° gennaio 2007 Elenco dei CGO Dir.91/629/CEE norme minime per la protezione dei vitelli Dir.91/630/CEE norme minime per la protezione dei suini Dir.98/58/CE protezione degli animali negli allevamenti
Dir 80/68/Cee (5) Protezione acque sotterranee dall’ inquinamento provocato da “certe” sostanze pericolose (Norma di recepimento:D.Lgs 152/99) nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti Dove sono? • Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose • Evitare un uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto fitofarmaci • Attenersi alle indicazioni poste su ciascun prodotto obblighi
Dir 86/278/CEE Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (Norma di recepimento:D.Lgs 92/99) Cosa sono? I fanghi derivano da processi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali Trattati biologicamente chimicamente termicamente per ridurre i rischi sanitari Possedere effetto concimante, ammendante e/o correttivo Come devono essere? Interrati subito dopo lo spandimento Evitare: terreni con pendenza> 15%; allagati o soggetti ad inondazioni; pH<5 C.S.C.<8 meq/100g. Rispettare i quantitativi limite Come devono essere usati?
Dir 86/278/CEE Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (Norma di recepimento:D.Lgs 92/99) Divieto di utilizzo nei terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggiere, nelle 5 settimane che precedono la raccolta o il pascolo Divieto di utilizzo nei terreni destinati ad ortive, frutticole, i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno nei 10 mesi precedenti il raccolto Divieto di utilizzo quando è in atto una coltura (ad eccezione delle arboree) Divieto di applicazione di fanghi liquidi con l’irrigazione a pioggia Altre limitazioni d’uso
Dir 86/278/CEE protezione suolo – utilizzo fanghi • Formulario identificazione che certifica la provenienza • Scheda accompagnamento • Registro utilizzazione dei terreni • Notifica agli Enti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione • Autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti Obblighi(5)
Dir 91/676/CEE protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole Questa direttiva riguarda tutte le aziende agricole ricadenti in “Zone Vulnerabili ai Nitrati” (ZVN) IN SARDEGNA Areale di ARBOREA • Rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti dalla Regione e, in assenza, applicare il codice di buona pratica agricola (CPBA) prevista a livello nazionale(5) • Nel caso di aziende zootecniche: • Stoccare le deiezioni liquide in bacini a tenuta perfetta • Stoccare il letame in apposite concimaie impermeabilizzate Obblighi(5)