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LA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE. DISACCOPPIAMENTO www.agroecology.unibo.it.
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LA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DISACCOPPIAMENTO www.agroecology.unibo.it
Con la Riforma Fischler è stato introdotto il disaccoppiamento (decoupling) degli aiuti, cioè un pagamento unico per azienda in sostituzione della maggior parte dei premi previsti dalle varie organizzazioni comuni di mercato (OCM). Il sostegno che il produttore riceve è indipendente dalla produzione. • Pagamento unico per azienda indipendente dalla produzione. • Gli agricoltori riceveranno il pagamento unico sulla base delle somme percepite nel periodo di riferimento 2000-2002. • Possono essere mantenuti accoppiati, in misura limitata, alcuni elementi degli aiuti:- nel settore dei seminativi il 25% degli attuali pagamenti all’ettaro oppure il 40% del premio supplementare previsto per il grano duro; • nel settore bovino fino al 100% dell’attuale premio per le vacche nutrici e il 40% del premio alla macellazione o mantenere fino al 100% del premio alla macellazione o il 75% del premio speciale per i bovini maschi; • - nel settore ovi-caprino il disaccoppiamento sarà applicato al 50% dei premi, compreso l’aiuto supplementare nelle zone svantaggiate. • Il disaccoppiamento è entrato in vigore nel 2005.
Possono usufruire del pagamento unico per azienda gli agricoltori che hanno fruito nel periodo di riferimento di almeno uno dei pagamenti diretti previsti dalla PAC e coloro che hanno acquisito, per via ereditaria, un’azienda (o parte di essa) da un agricoltore che godeva del diritto. Un proprietario che nel periodo 2000-2002 aveva concesso in affitto un terreno non è titolare di nessun diritto perché, nel periodo di riferimento, non ha ricevuto pagamenti diretti: i diritti sono attribuiti all’affittuario. I diritti possono essere trasferiti, con o senza trasferimento di terra, tra agricoltori di uno stesso Stato membro. Nel caso di costituzione di una nuova azienda dopo il 2002, l’agricoltore non possiede alcun diritto, ma ha priorità assoluta nel ricorso alla riserva nazionale. Per l’uso dei diritti può essere ammessa qualunque superficie agricola investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le colture permanenti le colture forestali e gli usi non agricoli.
Il pagamento unico si basa su un importo di riferimento comprendente i pagamenti per i seminativi, le carni bovine, il latte e prodotti lattiero-caseari, le carni ovine e caprine, la fecola di patata, i legumi da granella, il riso, le sementi e i foraggi essiccati, nel corso del periodo di riferimento (triennio 2000-2002). Per ogni azienda, sarà calcolata la media annuale degli aiuti percepiti complessivamente negli anni 2000, 2001 e 2002. Tale media, divisa per il numero degli ettari detenuti nello stesso triennio, determinerà il montante del pagamento aziendale disaccoppiato (diritto per ettaro). Le superfici aziendali soggette a pagamento disaccoppiato potranno essere destinate a qualsiasi tipo di coltivazione ad eccezione delle “colture permanenti” (colture che occupano il terreno per più di 5 anni).
Con il nuovo regime di aiuti, la maggior parte dei pagamenti diretti dell'Unione Europea viene slegata dalla produzione. Il regime unico di pagamenti diretti è applicato ai seguenti settori:• seminativi, compreso l’aiuto supplementare al grano duro (gli Stati membri possano mantenere accoppiati alcuni aiuti);• patate da fecola (40% dell’attuale pagamento diretto a favore dei produttori di patate da fecola);• legumi da granella (ceci, lenticchie, cicerchie, vecce, ecc.);• riso;• sementi;• foraggi essiccati;• carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio vacca nutrice, pagamenti per l’estensivizzazione, premi alla macellazione, premi supplementari (gli Stati membri possano mantenere accoppiati alcuni aiuti);• ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari. • Il settore lattiero-caseario verrà ad aggiungersi dal 2008 non appena saranno state attuate le decisioni di riforma del settore previste da Agenda 2000.Gli Stati membri possono erogare ulteriori contributi ai propri agricoltori, fino ad un massimo del 10% dei pagamenti unici per azienda, per incoraggiare colture specifiche che rivestono importanza per l’ambiente, la produzione di qualità e la commercializzazione
Il disaccoppiamento entrerà in vigore nel 2005.Se uno Stato membro, a causa delle condizioni peculiari della sua agricoltura, ha bisogno di un periodo transitorio, può chiedere di applicare il pagamento unico per azienda a partire dal 2007. Il pagamento unico per azienda è stato introdotto allo scopo di stabilizzare il reddito degli agricoltori ed è destinato a promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata al mercato.
Disaccoppiamento parziale La certezza di un reddito garantito svincolato dalla produzione potrebbe provocare, nelle aree più svantaggiate, un ridimensionamento dell’attività produttiva e l'abbandono dei terreni, con ricadute negative sull’industria di trasformazione. Per scongiurare il pericolo, gli stati membri potranno decidere di adottare un disaccoppiamento parziale, ossia mantenere, per alcune tipologie di settori e di premi, un aiuto in forma accoppiata. • Per il settore dei seminativi potranno essere mantenuti fino al 25% degli attuali pagamenti per ettaro legati alla produzione oppure, in alternativa, mantenere il 40% del premio supplementare alla produzione previsto per il grano duro. • Per le carni bovine, gli Stati membri possono sciegliere tra tre opzioni:- mantenere fino al 100% dell’attuale premio per le vacche nutrici e il 40% (disaccoppiare il 60%) del premio alla macellazione; - mantenere fino al 100% del premio alla macellazione; - mantenere il 75% del premio speciale per i bovini maschi. • Per il settore carni ovi-caprine potrà rimanere legato alla produzione il 50% dei premi, incluso il premio supplementare per le zone svantaggiate. • I pagamenti per i prodotti lattiero–caseari resteranno accoppiati alla produzione fino al 2008; gli Stati membri, tuttavia, potranno introdurre il sistema prima di tale data. Entro il mese di agosto del 2004, gli Stati membri sono stati chiamati a decidere quando (da subito o negli anni successivi) e come (totalmente o parzialmente) applicare questa nuova misura di politica agraria.