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La Gestione dei Rifiuti

La Gestione dei Rifiuti. Parte I INTRODUZIONE. 1-Principi generali. La legislazione in materia di rifiuti è stata introdotta nell’ordinamento europeo con la direttiva quadro 75/442/CEE, modificata in seguito dalle direttive: 91/156/CEE 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi.

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La Gestione dei Rifiuti

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Presentation Transcript


  1. La Gestione dei Rifiuti Parte I INTRODUZIONE

  2. 1-Principi generali La legislazione in materia di rifiuti è stata introdotta nell’ordinamento europeo con la direttiva quadro 75/442/CEE, modificata in seguito dalle direttive: • 91/156/CEE • 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. Lo scorso 5 aprile il Consiglio europeo ha adottato la Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti. Relatore: lettini francesco

  3. 2-Principi generali Tali norme hanno introdotto un insieme di principi generali e di procedure di controllo che mirano a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana che possono essere sintetizzati in: • Principio di precauzione: principio cardine della politica ambientale dell’Unione europea che prescrive un’azione preventiva dei danni causati all’ambiente. • Gli stati membri devono adottare una politica di prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. • Devono adottare una politiche che incoraggino il recupero e il reinserimento delle rifiuti nel ciclo produttivo. Relatore: lettini francesco

  4. 3-Principi generali • Requisito di prevenzione: la gestione dei rifiuti non deve avere ripercussioni sulla salute umana e sull’ambiente • “Chi inquina paga”, secondo il quale l’onere della riparazione dei danni ambientali non può ricadere sui cittadini ma deve essere “addebitato” a chi di tali danni è responsabile. • Strumenti di “Command and control” • Obblighi di autorizzazioni, registrazione e ispezioni contenute nelle direttive sui rifiuti non pericolosi e pericolosi, • Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti Relatore: lettini francesco

  5. 3-Principi generali • Strumenti Economico-fiscali • Quali tasse e sussidi, che coinvolgano innovazioni tecnologiche. • spingendo la riduzione della produzione anche oltre gli standard, l’innovatore è in grado di trarre benefici economici, viceversa come inquinatore è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi. • Strumenti volontari • Strumenti che consentono alle imprese di introdurre una efficiente gestione ambientale, capace di prevenire, ridurre e, se possibile, persino eliminare l’inquinamento, preferibilmente alla fonte, garantendo al tempo stesso un uso razionale delle risorse e delle materie prime. • Le imprese possono scegliere fra il Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS) e la norma ISO 14001. Relatore: lettini francesco

  6. La normativa italiana sui rifiuti La gestione dei rifiuti in Italia è stata introdotta in modo organico e puntuale dal D.lgs 5 febbraio 1997 n.22 (“Decreto Ronchi”). Da tale decreto sono scaturiti un elevato numero di decreti attuativi e di regolamenti. Tale norma è stata abrogata dal Parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale”. Relatore: lettini francesco

  7. Iter del D.lvo 152/2006 Il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 è derivato dalla Legge Delega n. 308/2004 che prevedeva una rivisitazione completa dell’intero corpus normativo italiano in tema ambientale. Il decreto ha riscritto le regole su: • valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore. Relatore: lettini francesco

  8. Iter del D.lvo 152/2006 • Il decreto è entrato in vigore il 29 aprile 2006. • Collegato ad esso sono stati emanati ben 17 decreti attuativi dei quali 15 sono stati abrogati da dm del 26 giugno. • 3 luglio 2006: La Commissione Ue ha annunciato con proprio Comunicato di deferire l'Italia alla Corte europea di Giustizia  per la definizione troppo restrittiva di "rifiuto" nel Dlgs 152/2006. • La questione riguarda, in particolare, l'esclusione dal regime dei rifiuti del Cdr di qualità, dei rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati nell'industria siderurgica e metallurgica. Relatore: lettini francesco

  9. Iter del D.lvo 152/2006 • 31 agosto 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente un primo decreto legislativo di modifica del Dlgs 152/2006: • L’emanazione di un decreto correttivo entro il 30 novembre della parte III e IV del Dlgs 152/2006. • La soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti, la proroga delle Autorità di bacino • Ha fissato il 31/01/2007 come data limite per modificare l’intero corpus del Dlgs 152/2006. • 12 ottobre 2006: il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura un secondo decreto, destinato a modificare le definizioni di rifiuto, materia prima secondaria e sottoprodotto. • Ad oggi solamente il secondo decreto è entrato in vigore. Relatore: lettini francesco

  10. Parte IV del D.lvo 152/2006

  11. 2- Parte IV del D.lvo 152/2006 Art. 177 (Parte IV del D.lvo 152/06) Campo di applicazione: 1 “La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici”. 2 Le regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte IV del decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. Relatore: lettini francesco

  12. 2-La normativa italiana sui rifiuti Art. 178 Finalità • La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. • I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare sistemi che possono provocare danni all’ambiente • La gestione dei rifiuti è effettuata in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti e al principio comunitario “chi inquina paga”. • La gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Relatore: lettini francesco

  13. 3-La normativa italiana sui rifiuti Art. 179 Criteri di priorità • Le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante: • Lo sviluppo di tecnologie pulite • L’immissione di prodotti concepiti in modo da limitare a fine vita la quantità e/o la nocività dei rifiuti, • Lo sviluppo di tecniche per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti. • Le pubbliche amministrazioni adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, riempiego, riutilizzo e l’uso di rifiuti come fonte di energia. Relatore: lettini francesco

  14. 4-La normativa italiana sui rifiuti Art. 180 Prevenzione della produzione di rifiuti • Le pubbliche amministrazioni promuovono: • Strumenti economico-gestionali che favoriscano una corretta valutazione dell’impatto ambientale di uno specifico prodotto, quali: • Analisi del ciclo di vita (LCA) • Certificazioni ambientali (EMAS; ISO 14001) • Marchi ecologici ( Ecolabel) • La previsione di clausole di gare di appalto • La promozioni di accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa. Relatore: lettini francesco

  15. 4-La normativa italiana sui rifiuti Art. 181 Recupero dei rifiuti • Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: • Il riutilizzo, il rimpiego ed il reciclaggio, • Le forme di recupero per ottenere materie prime secondarie dai rifiuti, • L’adozioni di misure che prevedano l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti, • L’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. Relatore: lettini francesco

  16. 5-La normativa italiana sui rifiuti Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 : Art. 1 Comma Le principali attività inerenti la gestione dei rifiuti: • La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) • Trasporto • Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato C) • Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o materiale dal circuito economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B). Relatore: lettini francesco

  17. Lo smaltimento dei rifiuti Art.182 Smaltimento dei rifiuti • Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. • I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume. • Lo smaltimento è attuato con il ricorso ad una rete integrata di impianti al fine di: • Realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, • Vietare smaltire i rifiuti urbani in regioni diverse, fatti salvi eventuali accordi (non si applica alle frazioni differenziate dei rifiuti), • Permettere lo smaltimento in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione, • La realizzazione di nuovi impianti è ammessa solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico. Relatore: lettini francesco

  18. LA GESTIONE DEI RIFIUTI Parte II La Classificazione dei Rifiuti Master in Regional Public Management Relatore: Francesco Lettini

  19. 1-Definizione di Rifiuto Art.183 del D.lvo 152/2006 : Art. 1 Comma a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e da cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Relatore: lettini francesco

  20. Alcune definizioni Art.183 del D.lvo 152/06 : Art. 1 Comma Produttore:la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale. Detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene. Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o siti collegati tra loro dove si svolgono le attività di produzione dalle quali si origina i rifiuti. Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto). Relatore: lettini francesco

  21. 2-Definizione di Rifiuto Secondo la definizione del legislatore per “rifiuto” si deve intendere qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’Allegato A (alla parte quarta del presente decreto )del decreto. Nota: Tale definizione è in linea con la precedente norma Decreto Ronchi(art.6 D.Lgs 22/97) e con la direttiva europea sui rifiuti (art. 1 91/156/CE). Relatore: lettini francesco

  22. 3-Definizione di Rifiuto Relatore: lettini francesco

  23. Alcune definizioni • Art.183 del D.Lgs 4.04.2006 n.152 : • Art. 1 Comma • Tipologie di operazioni connesse con la gestione dei rifiuti: • Deposito Temporaneo:il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto). • La raccolta (l’operazione di prelievo, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto) • Trasporto • Il recupero (le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, chimici, incluse la selezione e le operazioni previste all’Allegato C) • Lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o materiale dal circuito economico, in particolare le operazioni previste all’Allegato B). Relatore: lettini francesco

  24. 4-Definizione di Rifiuto • La definizione di rifiuto introdotta presenta un duplice criterio di identificazione del medesimo: • Criterio oggettivo:”qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nell’Allegato A”. • Criterio Soggettivo:” la condizione affinché una sostanza od oggetto siano riconosciuti come rifiuto è rappresentato dal fatto che il detentore se ne disfi o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene”. • Un rifiuto è tale quando sono soddisfatti tutti e due i criteri. Relatore: lettini francesco

  25. Operazioni di recupero Operazioni previste all’Allegato C parte quarta del decreto. Relatore: lettini francesco

  26. Operazioni di smaltimento Operazioni previste all’Allegato B parte quarta del decreto. Relatore: lettini francesco

  27. Nuova definizione di Rifiuto La definizione di rifiuto completa: “Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e che il detentore abbia avviato ad una delle operazioni individuabili, ai sensi degli allegati B e C, come smaltimento o recupero. Ricomprendendo naturalmente anche tutte quelle ipotesi di abbandono illecito dei rifiuti. Relatore: lettini francesco

  28. I beni che non rientrano nella definizione di rifiuto • Secondo D.lvo 152/06 del 3 aprile 2006. • Un bene non costituisce rifiuto se il bene è un: • Sottoprodotto:bene che viene prodotto secondariamente da un processo produttivo e che viene effettivamente riutilizzato in un ciclo produttivo senza subire alcuna trasformazione preliminare. • Materia prima secondaria: • Materia avente caratteristiche stabilite da apposito decreto (secondo le disposizioni del art.181). • Inoltre: Rottami ferrosi (sono normati dal decreto). • CDR Q: Combustibile da rifiuti di qualità Relatore: lettini francesco

  29. Sottoprodotto SOTTOPRODOTTO Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare : • i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce • quelli commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, • Rispetto delle seguenti condizioni: - prodotti senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; - L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. - deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo. Relatore: lettini francesco

  30. Beni esclusioni dalla gestione dei rifiuti • Art.185 • Non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti: • Le emissioni gassose emesse in atmosfera, • Gli scarichi idrici (esclusi i rifiuti liquidi costituito da acque reflue), • I rifiuti risultanti da prospezioni, dall’estrazione di risorse minerarie o da cave (le terre di scavo), • Alcune categorie di rifiuti agricoli, • Il materiali esplosivi, • I materiali radioattivi, • Il coke da petrolio (impiegato come combustibile), • Il materiale litoide estratto dai corsi d’acqua a seguito di manutenzioni disposte dalle autorità competenti. Relatore: lettini francesco

  31. NuovoArt.185 (in base al secondo decreto ) • Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: • a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, • b) Qualora contemplati da altra normativa:1) i rifiuti radioattivi;2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: • materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate,nell'ambito di specifici accordi, • 4) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; • 5) i materiali esplosivi in disuso.6) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi. Relatore: lettini francesco

  32. Classificazione dei rifiuti • CLASSIFICAZIONE • I rifiuti sono classificati secondo la loro origine • Rifiuti Urbani • Rifiuti Speciali • I rifiuti vengono distinti in base alle caratteristiche di pericolosità: • Rifiuti urbani o speciali PERICOLOSI • Rifiuti urbani o speciali NON PERICOLOSI • Una terza categoria: • Rifiuti sanitari regolamentati dal D.P.R. 15-7-2003 n. 254. Relatore: lettini francesco

  33. I rifiuti urbani Art.184 Classificazione Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. art. 198, comma 2 lett g); (RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI). c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; Relatore: lettini francesco

  34. I Rifiuti Speciali Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. l) l combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. Relatore: lettini francesco

  35. I rifiuti sanitari • I rifiuti sanitari sono quelli elencati negli allegati I e II del DPR 15 luglio • 2003 n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private che • svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura e • di riabilitazione. • Si dividono in : • Rifiuti sanitari non pericolosi • Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (Allegato II del DPR • 2003/254) • Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (Allegato I del DPR • 2003/254 che hanno caratteristiche infettive). Relatore: lettini francesco

  36. Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato introdotto dalla comunità europea con la Decisione 2000/532/CE. Esso contiene un elenco esaustivo delle tipologie di rifiuti che possono essere prodotti. I rifiuti sono catalogati in 20 capitoli principalmente in base al settore industriale di provenienza. L’ultima aggiornamento recepito dal legislatore italiano è stato nel 2002 (DM 9/04/2002). Relatore: lettini francesco

  37. Il codice C.E.R. primi due numeri categoria o attività che genera i rifiuti secondi due numeri processo produttivo che genera il rifiuto terzi numeri identificano il singolo rifiuto Codice: XX YY ZZ Relatore: lettini francesco

  38. Il codice C.E.R. 01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici 08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica 10 00 00 Rifiuti provenienti da processi termici Relatore: lettini francesco

  39. Esempi di codici C.E.R. Imballaggi (*) 15 01 01 Carta e cartone 15 01 02 Imballaggi in plastica 15 01 03 Imballaggi in legno 15 01 04 Imballaggi in metallo 15 01 05 Imballaggi compositi 15 01 06 Imballaggi in più materiali (*) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze in concentrazione tale da farli classificare come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE Relatore: lettini francesco

  40. Esempi di codici C.E.R. Raccolta differenziata20 01 01 Carta e cartone20 01 02 Vetro20 01 03 Plastica (piccole dimensioni)20 01 04 Altri tipi di plastica20 01 05 Metallo (piccole dimensioni, es. lattine)20 01 06 Altri tipi di metallo20 01 07 Legno20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)20 01 09 Oli e grassi20 01 10 Abiti20 01 11 Prodotti tessili20 01 16 Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose20 01 18 Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici20 01 22 Aerosol20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche) 20 03 02 Rifiuti di mercati Relatore: lettini francesco

  41. 1- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso Sono definiti Rifiuti Pericolosi quei rifiuti elencati nella decisione 2000/532/CE che istituisce il Catalogo Europeo dei Rifiuti. Art. 184 (Classificazione dei rifiuti) comma 5: • “Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati • espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui : • all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto. • L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata anche sulla base degli allegati D,G,H,I Relatore: lettini francesco

  42. 2- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso L’individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata sulla base degli allegati D,G,H,I del decreto (definiti nella direttiva 1991/689/CE) definisce due modalità di caratterizzazione: In base all’origine del rifiuto o dal ciclo produttivo (Elenco Allegato D: Codice CER *) In relazione alla concentrazione delle sostanze pericolose presenti (Voce speculare) Ad ogni rifiuto pericoloso (*) è associato una voce “speculare” che definisce la stessa tipologia di rifiuto non pericoloso in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose. Relatore: lettini francesco

  43. 3- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso Relatore: lettini francesco

  44. 5- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso: Le frasi di pericolo Relatore: lettini francesco

  45. Le frasi di pericolo Relatore: lettini francesco

  46. Le frasi di pericolo Relatore: lettini francesco

  47. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO • punto di infiammabilità < o = 55 °C, • una o più sostanze classificate come molto tossiche o mutagene in concentrazione totale > o = 0,1%, • una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, • una o più sostanze pericolose per l’ambiente in concentrazione totale > o = 25%, • una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, • una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%, Relatore: lettini francesco

  48. Le frasi di pericolo Non sono stabiliti limiti di concentrazione. Relatore: lettini francesco

  49. Le frasi di pericolo Esercitazione n.2 Relatore: lettini francesco

  50. Esercitazione:CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI : PERICOLOSO E NON PERICOLOSO Relatore: lettini francesco

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