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NUOVE NORME IN MATERIA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI

NUOVE NORME IN MATERIA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI Cosa cambia con il decreto legislativo n. 152/2006. Decreto legislativo n. 152/2006. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, • è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed

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NUOVE NORME IN MATERIA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI

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  1. NUOVE NORME IN MATERIA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI Cosa cambia con il decreto legislativo n. 152/2006

  2. Decreto legislativo n. 152/2006 • Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, •è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed •è entrato in vigore il 29 aprile 2006.

  3. Contenuti del d.lgs. n. 152/2006 • Il decreto legislativo • •costituisce attuazione della • legge 15 dicembre 2004, n. 308, • recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale • •e contiene • “Norme in materia ambientale” • in materia di V.A.S., di V.I.A., di difesa del suolo, di tutela e gestione delle acque, di gestione dei rifiuti, di bonifiche, di emissioni e combustibili, di danno ambientale

  4. Contenuti e termini della delega • La legge n. 308/2004 ha delegato il Governo ad emanare : • entro diciotto mesi (11/7/2006) uno o più d.lgs. nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette; e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

  5. Contenuti e termini della delega • La legge n. 308/2004 prevedeva inoltre che: • entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive. • Quindi: • da qui al 29 aprile 2008 tutta la normativa ambientale di base può essere ulteriormente rivista dal Governo senza necessità di nuova legge parlamentare di delega (fermo il rispetto dei criteri direttivi di cui alla legge n. 308/2004).

  6. Correzioni ed Integrazionidel Governo Prodi • Il Ministro Pecoraro Scanio è già intervenuto con due successivi DLgs per modificare l’originale Codice emanato dal Governo precedente: •Con il decreto legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006 il Governo ha stabilito: • la proroga delle Autorità di Bacino; • la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai quali spetta esercitare le relative funzioni; • Il D.Lvo n. 4 del 16 gennaio 2008 apporta ulteriori correzioni e integrazioni al Codice in materia di gestione dei rifiuti, Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).Si tratta del cosiddetto “terzo correttivo”, il decreto che ha accorpato il secondo e il terzo correttivo del Codice, dopo che un ritardo nella procedura di approvazione aveva fatto decadere il secondo decreto.

  7. Correzioni ed Integrazionidel Governo Prodi • Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 si è conclusa la revisione del decreto legislativo 152/06 "Codice dell'ambiente". • L'iter, avviato sin dal giugno 2006, ha registrato ben otto passaggi alle commissioni parlamentari e si è concluso con l'emanazione di un decreto correttivo nel quale sono trattate non solo le tematiche della gestione rifiuti, delle bonifiche, degli scarichi, ma anche quelle della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione ambientale strategica (VAS).

  8. Dimensione e articolazione • Il nuovo decreto legislativo è costituito da: • • 318 articoli, suddivisi in: – 6 “parti” • I: disposizioni generali • II: VAS, VIA (ed IPCC) • III: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque • IV: rifiuti e bonifiche • V: tutela dell’aria • VI: danno ambientale • • 45 allegati

  9. Norme abrogate e sostituite • Sono espressamente abrogati (e sostituiti) in particolare: • • l’art. 6 della legge n. 349/1986 (VIA statale) • • il d.P.R. 12 aprile 1996 (VIA regionale) • • la legge n. 183/1989 (difesa del suolo) • • la legge n. 36/1994 (risorse idriche) • • il d.lgs. n. 152/1999 (tutela delle acque) • • il d.m. n. 367/2003 (limiti sostanze pericolose nelle acque) • • il d.lgs. n. 22/1997 (rifiuti) • • il d.P.R. 203/1988 (emissioni industriali) • • il d.m. 12 luglio 1990 (linee guida per le emissioni industriali) • • il d.m. n. 44/2004 (composti organici volatili) • • quel che restava della legge n. 615/1966 (antismog) • • il d.P.R. n. 1391/1970 (emissioni degli impianti termici) • • il d.P.C.M. 8 marzo 2002 (caratteristiche dei combustibili)

  10. Norme non abrogate • Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare: • • in materia di autorizzazioni in generale: – il d.lgs. n. 59/2005 (IPPC – AIA) • • in materia di tutela delle acque: – il d.P.R. n. 470/1982 (acque di balneazione) – il d.lgs. n. 31/2001 (acque destinate al consumo umano) – la disciplina speciale per la tutela della laguna di Venezia • • in materia di tutela dell’aria: – il d.lgs. n. 351/1999 (gestione della qualità dell’aria) – il d.m. n. 69/2002 (valori limite di qualità dell’aria) – la disciplina per la tutela dell’ozonosfera – il d.l. n. 273/2004 (emission trading)

  11. Norme non abrogate • Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare: • • in materia di rifiuti: – “mezzo” d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) – il d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) – il d.lgs. n. 209/1999 (policlorodifenili e policlorotrifenili) – il d.lgs. n. 36/2003 (discariche) – il d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) – il d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) – il d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) – il d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) – il d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento e coincenerimento) – il d.lgs. n. 151/2005 (RAEE)

  12. “mappa” dei CONTENUTI DEL DECRETO

  13. Parte PrimaDisposizioni comuni • Art. 1 Ambito di applicazione (sarebbe stato più corretto titolarlo “Contenuti”: “Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: …”) • Art. 2 Finalità • Art. 3 Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi • Non ci sono altre norme intersettoriali

  14. Non vi sono norme intersettoriali • Art. 1, comma 8, lett. i), della legge n. 308/2004: • “... princìpi e criteri direttivi generali: a) ...; i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge; l) ...”.

  15. Parte SecondaVAS – VIA (ed IPPC) • Titolo I Norme generali (artt. 4-6) • Titolo II Valutazione ambientale strategica (artt. 7-22) • disciplina totalmente nuova • Titolo III Valutazione di impatto ambientale (artt. 23-47) • resta ripartita tra Stato e regioni • viene ridotta la competenza statale • vengono sostanzialmente confermate le norme di indirizzo alle regioni • Titolo IV Disposizioni transitorie e finali (artt. 48-52) • abroga e sostituisce l’art. 6 della legge n. 349/1986 ed il d.P.R. 12 aprile 1996 • entra in vigore 120 gg dopo la pubblicazione

  16. Parte SecondaAllegati • allegato I Informazioni da inserire nel rapporto ambientale • allegato II Criteri per verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente • allegato III Individuazione dei progetti sottoposti a via • allegato IV Elementi di verifica per l’assoggettamento via di progetti dell’allegato iii, elenco b, non ricadenti in aree naturali protette • allegato V Informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale

  17. Parte TerzaSuolo e acque • Sezione I Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (artt. 53-72) • Sezione II Tutela delle acque dall’inquinamento (artt. 73-140) • Sezione III Gestione delle risorse idriche (artt. 141-169) • Sezione IV Disposizioni transitorie e finali (artt. 170-176)

  18. Parte Terza – Sezione IDifesa del suolo • Abroga e sostituisce la • legge n. 183/1989 • “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale • della difesa del suolo” • Prevede: • • la suddivisione dell’intero territorio nazionale in otto distretti idrografici; • • la soppressione delle “vecchie” autorità di bacino; • • l’istituzione delle nuove autorità di bacino distrettuale governate da conferenze presiedute dal Ministro dell’ambiente; • • l’adozione di piani di bacino da sottoposti a VAS statale ed approvati con d.P.C.M.

  19. Parte Terza – Sezione IITutela delle acque dall’inquinamento • Abroga e sostituisce il • decreto legislativo n. 152/1999 • “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento …” • È suddivisa in 5 titoli ed è corredata da 11 allegati.

  20. Parte Terza – Sezione IIPrincipali novità • • Nuovo sistema di pianificazione • • Variazione delle definizioni di “scarico” e di “acque reflue industriali” • • Deroghe durante l’avviamento e guasti dei depuratori • • Competenza dell’Autorità d’ambito per gli scarichi in fognatura

  21. Parte Terza – Sezione IICompetenza dell’Autorità d’ambito • Art. 124 • Autorità competente al controllo e rilascio delle autorizzazioni • • per gli scarichi in acque superficiali resta la Provincia, mentre • • per gli scarichi in pubblica fognatura la competenza passa all’Autorità d’ambito.

  22. Parte Terza – Sezione IIIGestione delle risorse idriche • Abroga e sostituisce la • legge n. 36/1994 • “Disposizioni in materia di risorse idriche” • È suddivisa in 4 titoli. • In particolare prevede che: • Gli enti locali obbligatoriamente partecipano all’Autorità d’ambito trasferendole l’esercizio delle loro competenze in materia di gestore delle risorse idriche (art. 148). • La gestione del servizio idrico integrato deve essere aggiudicata, tramite gara, in modo unitario per ciascun ambito territoriale ottimale (art. 150).

  23. Parte QuartaRifiuti e Bonifiche • Espressamente abroga e sostituisce il • decreto legislativo n. 22/1997 • “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” • Nonché, implicitamente, il: • decreto ministeriale n. 471/1999 • “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”

  24. Parte QuintaTutela dell’aria • Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267-281) • abroga e sostituisce: • il d.P.R. n. 203/1988 • i d.P.C.M. 21 luglio 1989 e 25 luglio 1991 • il d.m. 12 luglio 1990 • il d.m. n. 107/2000 • il d.m. n. 44/2004 • Titolo II Impianti termici civili (artt. 282-290) • abroga e sostituisce quel che restava della legge 615/1966 e il d.P.R. 1391/1970 • Titolo III Combustibili (291-298) • abroga e sostituisce il d.P.C.M. 8 marzo 2002

  25. Parte Quinta – Titolo IAutorizzazioni • Campo di applicazione del regime autorizzatorio: • • fatte salve le espresse esclusioni, – impianti di incenerimento e coincenerimento (disciplinati dal d.lgs. n. 133/2005), – impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (di cui al d,lgs. n. 59/2005), – impianti elencati all’art. 269, comma 14, – impianti con emissioni scarsamente rilevanti (all. IV, p. I), • • per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta l’autorizzazione (art. 269, comma 1).

  26. Parte Quinta – Titolo IDeroghe • Vengono sostanzialmente confermati i regimi “in deroga”: • • per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (all. IV, parte I, quasi completamente riconducibile all’all. I del d.P.R. 25/7/1991): – esenzione dall’autorizzazione; – comunicazione preventiva, se richiesta dall’autorità competente; • • per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (all. IV, parte II, praticamente sovrapponibile all’all. II del d.P.R. 25/7/1991): – autorizzazioni generali.

  27. Parte SestaRisarcimento del danno ambientale • • recepisce: – la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

  28. Parte Sesta Titolarità del diritto al risarcimento • • Le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente sono esercitate dal Ministro dell’ambiente. • • Titolare dell’azione risarcitoria nei confronti del responsabile del danno ambientale individuato ed univocamente accertato, è sempre il Ministro dell’ambiente, qualsiasi sia l’entità del danno e la tipologia dello stesso. • • L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.

  29. Parte Sesta Definizione di danno ambientale • • La definizione di “danno ambientale” delimita in senso oggettivo l’ambito di applicazione della Parte Sesta del d.lgs. n. 152/2006. • • In termini generali “È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. • • In dettaglio, costituisce danno ambientale il deterioramento provocato: – alle specie e agli habitat e alle aree naturali protette; – alle acque interne; – alle acque costiere ed a quelle del mare territoriale; – al terreno.

  30. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

  31. Disciplina nazionale dei rifiuti • La disciplina nazionale dei rifiuti era costituita da: • decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 • e provvedimenti di attuazione • testi normativi complementari (anteriori e posteriori): • d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) • d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) • d.lgs. n. 209/1999 (PCB) • d.lgs. n. 36/2003 (discariche) • d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) • d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) • d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) • d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) • d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento) • d.lgs. n. 151/2005 (RAAE)

  32. Disciplina nazionale dei rifiuti • La disciplina nazionale dei rifiuti è ora costituita da: • nuovo decreto legislativo “Norme in materia ambientale” • e provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 22/1997 • testi normativi complementari (anteriori e posteriori): • d.lgs. n. 95/1992 (oli usati) • d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) • d.lgs. n. 209/1999 (PCB) • d.lgs. n. 36/2003 (discariche) • d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) • d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) • d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) • d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) • d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento) • d.lgs. n. 151/2005 (RAEE)

  33. Il nuovo “Ronchi” • Salvo che per l’art. 17 (bonifiche), la “Parte quarta” del nuovo decreto è una sorta di rivisitazione del d.lgs. n. 22/1997 che, senza nemmeno alterarne la struttura, lo riscrive con una serie di modifiche ed integrazioni finalizzate (nell’ambito della delega) a: • risolvere alcuni problemi e difficoltà di applicazione, ad iniziare dalle incertezze sulla linea di confine tra rifiuti e non; • semplificare, ove possibile, adempimenti e procedure; • aumentare le opportunità e la praticabilità del recupero; • migliorare la ripartizione dei ruoli e delle competenze; • adeguare la normativa agli indirizzi comunitari; • coordinare la disciplina generale con le discipline “specifiche, particolari ocomplementari” intervenute per determinati rifiuti

  34. modifiche ed integrazioni per RISOLVERE ALCUNI PROBLEMI E DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE

  35. Problemi e difficoltàdi interpretazione e di applicazione • • Distinzione tra rifiuto e non rifiuto • • Condizioni e limiti del deposito temporaneo • • Certificato di avvenuto smaltimento • • Rifiuti urbani per assimilazione • • Quantificazione dei rifiuti sul registro di carico e scarico • • Mud imballaggi

  36. Problemi e difficoltàdi interpretazione e di applicazione • •Distinzione tra rifiuto e non rifiuto • • Condizioni e limiti del deposito temporaneo • • Certificato di avvenuto smaltimento • • Rifiuti urbani per assimilazione • • Quantificazione dei rifiuti sul registro di carico e scarico • • Mud imballaggi

  37. Deposito temporaneoIn base al d.lgs. n. 22/1997 • Deposito temporaneo: • il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) …; 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 3) i rifiuti non pericolosi … (art. 6, comma 1, lett. m)

  38. Deposito temporaneoIn base al d.lgs. n. 152/2006 • Deposito temporaneo: • il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) …; 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, … non può avere durata superiore ad un anno … (art. 183, comma 1, lett. m)

  39. Definizioni di smaltimento e recupero • Art. 183, comma 1: g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del presente decreto h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del presente decreto

  40. Certificato di avvenuto smaltimento • Art. 10, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22/1997: • Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 …, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi … abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 … • Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente

  41. Certificato di avvenuto smaltimento • Art. 188, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006: • Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 …, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi … abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 … • Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente • che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti

  42. Rifiuti urbani per assimilazioneCriteri e limiti • Sono inoltre di competenza dello Stato: e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (fin qui uguale a prima)

  43. Rifiuti urbani per assimilazioneCriteri e limiti • Sono inoltre di competenza dello Stato: e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

  44. Rifiuti urbani per assimilazioneCriteri e limiti • Sono inoltre di competenza dello Stato: e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (art. 195, comma 2, lett. e)

  45. Quantificazione dei rifiuti sul registro • Art. 190, comma 9: • Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o» • quindi: • (in kg o in litri o in metri cubi)

  46. MUD imballaggi • Art. 220, comma 2: • Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il CONAI comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il MUD di cui all’art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

  47. modifiche ed integrazioni per SEMPLIFICARE ADEMPIMENTI E PROCEDURE

  48. Semplificazioni • • MUD per i produttori di rifiuti non pericolosi • • Registro di carico e scarico • • Registri presso organizzazioni di categoria • • Formulari: eliminazione di duplicazioni di documenti di trasporto • • Trasporto rifiuti di lista verde • • Unico procedimento per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio • • Riconoscimento delle registrazioni e certificazioni EMAS ed ISO 14001

  49. MUD per i produttori di rifiuti • Art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997: • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

  50. MUD per i produttori di rifiuti • Art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006: • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi [...] ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

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