1 / 21

Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010

La magistratura. Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010. Potere giurisdizionale. Il potere giurisdizionale è il complesso degli organi cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale. - Funzione giurisdizionale : attività rivolta alla rileva-zione ed applicazione del diritto.

dimaia
Télécharger la présentation

Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La magistratura Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010

  2. Potere giurisdizionale • Il potere giurisdizionale è il complesso degli organi cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale - Funzione giurisdizionale: attività rivolta alla rileva-zione ed applicazione del diritto - Terzietà - Iniziativa esterna - Interviene in caso di violazione di norme

  3. Potere giurisdizionale • Giurisdizione ordinaria • Giurisdizione amministrativa • Giurisdizione contabile • Giurisdizione tributaria • Giurisdizione militare

  4. Potere giurisdizionale • Giurisdizione ordinaria: Civili Organi giudicanti Penali I giudici ordinari: Organi requirenti: P.M.

  5. Potere giurisdizionale • Organi giudicanti civili: 1° Grado: - Giudice di pace - Tribunale - Corte d’appello 2° Grado: • Organi giudicanti penali: 1° Grado: - Giudice di pace - Tribunale - Tribunale dei minorenni - Corte d’assise - Corte d’appello 2° Grado: - Corte d’assise d’appello - Tribunale della libertà

  6. Potere giurisdizionale • Giurisdizione amministrativa: 1° Grado: Tribunali amministrativi regionali 2° Grado: Consiglio di Stato • Giurisdizione in materia contabile: 1° Grado: Sezioni regionali della Corte dei conti 2° Grado: Corte dei conti • Giurisdizione in materia tributaria: 1° Grado: Commissioni tributarie locali 2° Grado: Commissione tributaria centrale

  7. Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione • Principio del giudice naturale precostituito (art. • 25, Cost.) • La giustizia è amministrata in nome del popolo (art. • 101, Cost.) • Partecipazione popolare all’amministrazione della • giustizia (art. 102.3, Cost.) • Il giudice è soggetto solo alla legge (art. 101.1, Cost.) • La legge assicura l’indipendenza dei P.M. e dei • giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, Cost.)

  8. Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) • Obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) • Obbligo di motivazione del provvedimento (art. 111, • c. 6): - funzione endo-processuale; - funzione extra-processuale. • Ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 111, c. 7)

  9. Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) • Diritto di difesa (art. 24, Cost.) Diritto azionabile sia contro i privati che contro lo Stato (art. 113, Cost.) Contenuti: - Garanzia del contraddittorio tra le parti - Imparzialità e terzietà del giudice

  10. Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) • Principio del giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) - Legge cost. n. 2/1999 - Contenuti: - parità nel contraddittorio, - terzietà del giudice, - durata ragionevole del processo. - Richiama l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

  11. Potere giurisdizionale Status giuridico dei magistrati • Accesso attraverso concorso (art. 106.1, Cost.) • Magistrati si differenziano “solo per diversità di funzioni” (art. 107.3, Cost.) • La magistratura è un ordine autonomo e indipendente (art. 104.1, Cost.)

  12. Potere giurisdizionale L’indipendenza della magistratura (art. 104) • Autonomia: garanzia che opera all’interno • dell’ordine giudiziario stesso a favore di cia- • scun magistrato contro i condizionamenti di • altri magistrati (indipendenza interna) • Indipendenza: è riferita all’ordine giudiziario • nel suo complesso e garantisce dai condiziona- • menti di altri poteri diversi dalla magistratura • (indipendenza esterna)

  13. Potere giurisdizionale Garanzie costituzionali dell’indipendenza • Inamovibilità dei giudici (art. 107) • Norme per l’accesso agli uffici giudiziari (art. 106) • Rapporto diretto con la polizia giudiziaria (art. 109) • Limiti eventuali all’iscrizione a partiti politici (art. 98) • Riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 102) • Distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni (art. 107) • Soggezione alla sola legge (art. 101, c. 2)

  14. Potere giurisdizionale La responsabilità dei magistrati • Responsabilità disciplinare: violazione degli ob- • blighi assunti verso lo Stato in virtù del rappor- • to di servizio - Competenza: CSM • Responsabilità civile: nei confronti delle parti o di • altri soggetti a causa di errori o inosservanze com- • piute nell’esercizio delle funzioni (l. 117/1988) - Competenza: Magistratura ordinaria - Azione contro lo Stato, poi rivalsa sul magistrato

  15. CSM Il Consiglio superiore della magistratura • Origini: Legge c.d. “Orlando, n. 511/1907, crea il • CSM, ma solo con funzioni consultive • Costituzione repubblicana (art. 104-106) pone i prin- • cipi fondamentali, rinviando poi alla legge ordinaria

  16. CSM • Composizione mista (art. 104, Cost.): – c. 2: Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica – c. 3: ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale presso la Corte di Cas- sazione – c. 4: gli altri membri sono eletti per 1/3 dal Parla- mento (in seduta comune), e per 2/3 da tutti i ma- gistrati ordinari

  17. CSM N.B. - Costituzione non fissa il numero, ma solo la proporzione tra la componente togata e laica - Il numero è fissato dalla legge ordinaria • L. 195/1958: 33 membri totali, 3 di diritto, 10 • eletti dal Parlamento e 20 dai magistrati • L. 44/2002: i membri elettivi sono ridotti a • 24, 8 eletti dal Parlamento, e 16 dalla magi- • stratura

  18. CSM Elezione dei membri del CSM • Componente parlamentare: – Camere in seduta comune; – Scrutinio segreto; – maggiornza dei 3/5 dei componenti l’As- semblea, che poi scende ai 3/5 dei votanti. • Componente della magistratura: – fino al 2002: sistema elettorale proporzio- nale plurinominale in collegio unico – l. 44/2002: prevede tre distinti collegi a seconda delle funzioni svolte

  19. CSM Organizzazione interna • Presidente (Presidente della Repubblica) • Vice-presidente (eletto tra i membri laici) • Plenum • Commissioni e sezioni - Sezione disciplinare (art. 4, l. 195/58)

  20. CSM • Funzioni del CSM • Di proposta, in relazione ai servizi attinenti alla giustizia • Consultive, sui ddl in materia di ordinamento giudiziario • Deliberative: - assunzioni, assegnazioni di sedi, promozioni e altri provvedimenti sullo status di magistrato; - nomina e revoca dei giudici di pace; - sanzioni disciplinari.

  21. CSM Azione disciplinare • Titolarità dell’azione: Ministro della giustizia • e procuratore generale presso la Cassazione • La decisione spetta alla Sezione disciplinare • Tale decisione è poi sottoposta al plenumdel CSM Responsabilità disciplinare per violazioni di doveri connessi all’esercizio della funzione giurisdiziona-le, tali che ledano il prestigio della magistratura

More Related