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I contratti formativi. - Tirocinio - Contratto formazione-lavoro - Apprendistato - Contratto di inserimento. La “ causa mista ”. Datore di lavoro. Lavoratore . L’origine …. … e le fonti di disciplina. Art . 2130 – Durata del tirocinio.
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- Tirocinio- Contratto formazione-lavoro - Apprendistato- Contratto di inserimento
La “causa mista” • Datore di lavoro • Lavoratore
L’origine … … e le fonti di disciplina.
Art. 2130– Durata del tirocinio. Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o]dagli usi. Art. 2131– Retribuzione. La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo. Art. 2132– Istruzione professionale. L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio. Art. 2133– Attestato di tirocinio. Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto. Art. 2134– Norme applicabili al tirocinio. Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative]. Codice civile
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Art. 35 Cost.
Art. 8, l. 407/1990 Art. 16, l. 451/1994 Art. 3, d.l. 726/1984 Contratto di formazione lavoro
I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni (trentadue nelle aree svantaggiate)possono essere assunti nominativamentecon contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile. Contratto di formazione lavoro
Contratto di formazione lavoro • Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto.
Contratto di formazione lavoro professionalizzante di inserimento • Durata massima: 24 mesi • Formazione minima pari a 80 o 130 ore • Durata massima: 12mesi • Formazione minima pari a 20 ore Sono comunque escluse le professionalità elementari
Contratto di formazione lavoro • I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego, ovvero dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. • Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni concordate tra le OO.SS. aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.
Contratto di formazione lavoro • Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
Contratto di formazione lavoro La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
Contratto di formazione lavoro • I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Contratto di formazione lavoro • Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
Contratto di formazione lavoro • La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
Contratto di formazione lavoro • Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
Possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore con contratto formazione lavoro di un livello Contratto di formazione lavoro • Incentivi economici (ridotta contribuzione previdenziale) • Commissione europea, decisione 11 maggio 1999
d.lgs. 276/2003 Settore privato Pubblico impiego • Apprendistato • Contratto di inserimento • Contratto di formazione lavoro
Apprendistato • Artt. 47 e ss. d.lgs. 276/2003 • Tre tipologie di apprendistato
A. per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione • è rivolto ai giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni • è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale • ha durata non superiore a tre anni, comunque determinata in considerazione della qualifica o del titolo di studio da conseguire
Rinvio alla legislazione regionale per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato • seppur nel rispetto dei criteri e principi direttivi definiti dallo Stato (previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale; rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati per la definizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale; registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate) Il 117 Cost. … A. per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
A. per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione • forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita • divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo • divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo
A. professionalizzante • è rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni • è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali • ha durata non superiore a sei annied è stabilita dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale
Rinvio alla legislazione regionale per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato • seppur nel rispetto dei criteri e principi direttivi definiti dallo Stato (previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale; rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati per la definizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale; registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate) Il 117 Cost. … A. professionalizzante però …
però … Fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. A. professionalizzante
A. professionalizzante • forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita • divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo • divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo
A. per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione • è rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni • è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca • “la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione”
Possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore per massimo due livelli • Esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti • In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta Apprendistato ? ? ? ? ? ? ? ?
è rivolto a: • soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; • disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; • lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; • lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; • donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; • persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico Contratto di inserimento
può essere stipulato da: • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; • gruppi di imprese; • associazioni professionali, socio-culturali, sportive; • fondazioni; • enti di ricerca, pubblici e privati; • organizzazioni e associazioni di categoria Contratto di inserimento Purché … • … abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. • A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio. • Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
è un contratto di lavoro diretto a realizzare, • mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, • l'inserimentoovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di categorie di persone particolarmente svantaggiate Contratto di inserimento
è un contratto di lavoro diretto a realizzare, • mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, • l'inserimentoovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di categorie di persone particolarmente svantaggiate Contratto di inserimento
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Contratto di inserimento
Progetto individuale di inserimento … Contratto di inserimento … non è necessariamente formazione “la formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo”
I contratti collettivi nazionali o territoriali o aziendali determinano le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Cos’è il progetto individuale di inserimento? Potere sostitutivo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Accordo interconfederale 11 febbraio 2004
In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. Contratto di inserimento
salvo espressa deroga, per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 • è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento • ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto (trentasei) mesi. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità • non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata Contratto di inserimento
possibilità di sotto-inquadrare per due livelli il lavoratore • esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti • applicazione degli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002 Contratto di inserimento