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Cenni introduttivi sulla responsabilità da reato degli enti

Cenni introduttivi sulla responsabilità da reato degli enti. Avv. Roberto Padova Pirola Pennuto Zei & Associati. La Responsabilità. Art . 5. D.Lgs. 231/01 L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio : dai soggetti cd. Apicali

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Cenni introduttivi sulla responsabilità da reato degli enti

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Presentation Transcript


  1. Cenni introduttivi sulla responsabilità da reato degli enti Avv. Roberto Padova Pirola Pennuto Zei & Associati

  2. La Responsabilità Art. 5. D.Lgs. 231/01 • L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: • dai soggetti cd. Apicali • da persone sottoposte all’altrui direzione o vigilanza • L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

  3. Reati presupposto di recente introduzione D.Lgs. 121/11 Reati ambientali D.Lgs. 109/2012 Corruzione tra privati e Induzione indebita a dare o promettere utilità Legge 190/2012 Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

  4. La Responsabilità Art. 6 D.Lgs. 231/01 • Se il reato è stato commesso dai cd. soggetti apicali, l'ente non risponde se prova: • l’adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; • l’affidamento della vigilanza e dell’osservanza del Modello all’ODV e una idonea vigilanza da parte dello stesso; • elusione fraudolenta del Modello

  5. La Responsabilità Art. 7 D.Lgs. 231/01 Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E’ esclusa l'inosservanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

  6. Il Modello Organizzativo è un vestito su misura. Il processo di formazione di un Modello Organizzativo: Identificazione dei rischi; Progettazione o adeguamento del sistema di controllo; Redazione del Modello e del Codice Etico. PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE DIVERSE Modello Organizzativo

  7. “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo” Principi di controllo “Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua” “Documentazione dei controlli”

  8. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza Attività di vigilanza e controllo; Aggiornamento del modello organizzativo; Attività di formazione.

  9. Giurisprudenza • La valutazione del Giudice è duplice: • sull’idoneità del modello • sull’efficacia della sua attuazione.

  10. Giurisprudenza Ipotesi di inidoneità • Mera trasposizione delle norme nel Modello. • Attività di formazione indifferenziata e/o scarsamente dettagliata. • Mancata previsione di sanzioni nei confronti dei soggetti apicali. • Genericità della sezione relativa alla mappatura dei reati, all’individuazione delle aree di rischio e delle procedure di prevenzione. • Mancato l’obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori di riferire all’organismo di vigilanza in caso di violazioni del Modello.

  11. Giurisprudenza Cassazione con rinvio n. 4677 del 30 gennaio 2014 Reato commesso  non necessariamente il Modello è inadeguato Valutazione del Modello concretamente adottato dall‘ente Iniziativa e controllo dell’ODV effettivi e non meramente "cartolari” Elusione fraudolenta del Modello

  12. La responsabilità degli amministratori Art. 2381 c.c.: Gli organi delegati: curanoche l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa Il consiglio di amministrazione: sulla base delle informazioni ricevute valutal’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Art. 2403 c.c.: Il collegio sindacale vigilasull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

  13. La responsabilità degli amministratori L’amministratore che non abbia adottato il Modello, ove la sua condotta negligente abbia causato la condanna della società per responsabilità amministrativa, risponde, oltre che per l’illecito eventualmente commesso quale soggetto in posizione apicale, anche nei confronti della società per i danni derivanti alla stessa dalla mancata predisposizione del modello. Massima non ufficiale (Tribunale Milano Sez. VIII Civ., 13.02.2008, n. 1774)

  14. La responsabilità degli amministratori L’adozione del Modello: onere o obbligo?

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