340 likes | 1.01k Vues
Riforma del titolo V parte seconda della Costituzione. La legge costituzionale 3/2001 ha introdotto le seguenti innovazioni al regime delle autonomie: 1. abolizione dei controlli esterni dell’autorità regionale; 2. autofinanziamento mediante tributi;
E N D
Riforma del titolo V parte seconda della Costituzione La legge costituzionale 3/2001 ha introdotto le seguenti innovazioni al regime delle autonomie: 1. abolizione dei controlli esterni dell’autorità regionale; 2. autofinanziamento mediante tributi; 3. ridistribuzione del potere regolamentare; 4. spostamento del baricentro del sistema amministrativo a favore dei comuni.
Ragioni ispiratrici della riforma costituzionale • necessità di eliminare alcuni istituti di impostazione centralista contenuti nel Titolo V divenuti incompatibili con l’impostazione più decisamente regionalistica e autonomistica che l’ordinamento si è data nel corso degli anni; • adeguamento alla Legge n. 59/1997, che ha disposto il trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni secondo i criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; • adeguamento alla Legge costituzionale n. 1/1999 che ha introdotto l’elezione diretta del Presidente della Regione e conferito alla stessa potestà legislativa piena in ordine agli Statuti.
Il titolo V della Costituzione: l’articolo 118, comma 1° La scelta compiuta dal legislatore del 1997 (legge Bassanini) di ribaltare il criterio guida del conferimento di compiti e funzioni agli enti territoriali necessitava “di un completamento, di una legittimazione a livello costituzionale, perché altrimenti resterebbe soggetta ad ogni cambiamento di umore che, su singole materie può emergere in sede parlamentare. Ciò significa che occorre una stabilizzazione dell’ordinamento che può essere data solo da un rinnovato assetto costituzionale” (relazione al disegno di legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione).
L’art.118 Cost.: le novità • non vige più il principio del parallelismo; • non esiste più la possibilità che lo Stato deleghi proprie funzioni amministrative alle Regioni; • “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati” può affiancare gli enti territoriali nello svolgimento di attività di interesse generale; • le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni che diventano il “cuore amministrativo” della Repubblica
Deroga alla regola della naturale competenza amministrativa dei Comuni Alla regola si può derogare: quando è necessario assicurare l’esercizio unitario di determinate funzioni che vengono conferite a “Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (art. 118, comma 1)
I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza • Il principio di sussidiarietà postula che la generalità dei compiti e delle funzioni cedute dallo Stato è conferita agli enti più vicini ai cittadini; • per il principio di differenziazione, nell’allocazione delle risorse da conferire, il legislatore delegato tiene conto anche delle diverse caratteristiche (strutturali, organizzative, territoriali, demografiche e associative) degli enti riceventi; • il principio di adeguatezza vuole che l’amministrazione che riceve il conferimento di funzioni e compiti sia idonea, organizzativamente, a garantirne l’esercizio, al limite in forma associata con altri enti.
Effetti della riforma costituzionale sul ruolo della Regione 1. riduzione, sotto il profilo quantitativo, dei compiti amministrativi delle Regioni; 2. riqualificazione della responsabilità regionale in termini di promozione, coordinamento, finanziamento, programmazione dell’attività amministrativa
Il ruolo delle Regioni alla luce del D.Lgs. 267/2000 Articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 267/2000:”Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.”
Le funzioni di programmazione della Regione: l’articolo 5 del D.Lgs. 267/2000 Art. 5. Programmazione regionale e locale • La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali. 2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione. 4. (omissis) 5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti. 6. La Regione con proprie leggi deve disciplinare la cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con sé stessa.
Le funzioni di programmazione della Regione: gli strumenti della programmazione la legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e l’attuazione degli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali (art. 5, comma 4).
Le funzioni di programmazione della Regione: il municipalismo di esecuzione il municipalismo di esecuzione rafforza il ruolo di programmazione delle Regioni, in quanto si può derogare al principio dell’articolo 118 Cost. solo nei casi in cui sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l’ente territoriale superiore (città metropolitane, provincia o regione) può esercitare tali funzioni in modo più efficace.
il ruolo programmatico delle Regioni: prospettive • la regione dovrebbe saper indicare i principi di coordinamento e cooperazione dell'attività dei comuni e delle province; • necessità di una rilettura contestuale del nuovo art. 118 Cost. e del T.U. degli enti locali per la realizzazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione per superare la logica del mero riparto finanziario; • necessità di correlare la programmazione alla pianificazione finanziaria mediante atti impostati dal governo regionale con diretta assunzione di responsabilità politico-programmatica sugli obiettivi (programmazione negoziata); • promuovere l’assunzione di responsabilità degli enti locali.
Il ruolo del Comune alla luce del testo unico Le funzioni del Comune hanno oggetto generale. Ciò significa che l’Ente, come organizzazione di governo della propria comunità, può (e deve) occuparsi “di tutti gli interessi della comunità stessa in quanto tale, che emergano dal corpo sociale nel variare delle sue vicende, mediante attività di amministrazione in senso sostanziale” (Cerulli Irelli).
Il ruolo delle province alla luce del T.U.E.L. La Provincia, come il Comune, “rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi”, ma la sua competenza non è generale ma circoscritta alle funzioni attribuite dal T.U.E.L.