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LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli

LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli. DICHIARAZIONE 2013 a CREDITO. Opzioni. riportare il credito sull’anno 2013 per COMPENSAZIONE VERTICALE. compensare il credito con altre imposte ( COMPENSAZIONE ORIZZONTALE ). COMPENSAZIONE ORIZZONTALE.

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LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli

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Presentation Transcript


  1. LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012 Dott. Marco Nocivelli

  2. DICHIARAZIONE 2013 a CREDITO Opzioni riportare il credito sull’anno 2013 per COMPENSAZIONE VERTICALE compensare il credito con altre imposte (COMPENSAZIONE ORIZZONTALE)

  3. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE FINO A € 5.000 OLTRE € 5.000 • Adempimenti: • preventiva presentazione dichiarazione Iva • compensazione dal 16 del mese successivo • utilizzo obbligatorio di Entratel/intermediario compensazione libera, dal 1° gennaio 2013, senza formalità TRA € 5.000 e € 15.000 OLTRE € 15.000 nessun ulteriore adempimento Obbligo apposizione: - visto di conformità professionista esterno o - sottoscrizione organo di controllo

  4. COMPILAZIONE 1 FRONTESPIZIO 1 MODULO * Anche attraverso registri IVA sezionali 1 FRONTESPIZIO TANTI MODULIquante sono le attività separate DETERMINAZIONE UNICA* DETERMINAZ. SEPARATA

  5. COMPILAZIONE Gli importi vanno indicati all’unità di euro. L’arrotondamento va effettuato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 cent, per difetto se inferiore a 50 cent. Se per un’attività non ci sono dati o valori da indicare, il relativo quadro non deve essere compilato.

  6. FRONTESPIZIO CORRETTIVA Rettifica/integra NEI TERMINI una dichiarazione già presentata TIPO di DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE Rettifica/integra - SCADUTI I TERMINI - una dichiarazione già presentata con minor credito/maggior debito rispetto al reale INTEGRATIVA Rettifica/integra - SCADUTI I TERMINI - una dichiarazione già presentata NB: La dichiarazione integrativa va presentata anche per la correzione di errori/omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell’Iva o sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.

  7. FRONTESPIZIO FIRMA DELLA DICHIARAZIONE NUMERO MODULI (4) INVIO AVVISO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO (5) FIRMA (4) Numero dei moduli/intercalari che compongono la dichiarazione Iva (5) Barrare se l’ente si è accordato affinché gli avvisi di irregolarità siano inviati telematicamente all’intermediario. Se non è effettuata la scelta, l’avviso è inviato al domicilio fiscale dell’Ente con raccomandata. L’intermediario, se accetta di ricevere l’avviso telematico, deve barrare la casella “RICEZIONE AVVISO TELEMATICO” nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

  8. FRONTESPIZIO IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA CODICE FISCALE DELL’INTERMEDIARIO IMPEGNO A PRESENTARE IN VIA TELEMATICA LA DICHIARAZIONE (6) RICEZIONE AVVISO TELEMATICO(7) DATA DELL’IMPEGNO(8) FIRMA (6) Barrare “1” Se la dichiarazione è predisposta dall’Ente, “2” se dall’intermediario (7) Vedi nota 5 slide precedente (8) Data di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione

  9. FRONTESPIZIO Se l’Ente intende compensare il credito Iva per importi superiori a € 15.000, la dichiarazione deve essere completata con l’apposizione del VISTO DI CONFORMITA’

  10. FRONTESPIZIO La sottoscrizione dell’ORGANO DI CONTROLLO è alternativa all’apposizione del visto di conformità. Con la rm. 90/10 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’organo di revisione previsto dall’art. 234 Tuel svolge la stessa funzione di garanzia sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente locale che viene svolta dai revisori legali nei confronti delle società di capitali. Quindi la sottoscrizione del revisore sostituisce il visto di conformità e consente all’Ente la compensazione orizzontale oltre € 15.000.

  11. FRONTESPIZIO Con la sottoscrizione ilrevisoreattestal’esecuzionedituttiicontrolli previsti dall’art. 2, comma 2, Dm. 164/99. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione di sanzioni (cfr. Dlgs. 241/97, art. 39, comma 1, lett. a). NB: quando non si pone il problema della compensazione di importi superiori a € 15.000 la dichiarazione Iva non deve essere sottoscritta dai revisori dei conti.

  12. QUADRO VA VA2: codice attività • sempre codice 84.11.10 sul primo modulo degli enti pubblici. • non si possono separare attività che hanno lo stesso codice (rm.112/08) fatta salva l’eccezione per l’attività immobiliare (art. 36, c. 3, DPR 633) • nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ex art. 36 deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo

  13. QUADRO VA VA5: acquisti e servizi di gestione di telefoni cellulari per i quali l’Iva è stata detratta in misura superiore al 50% NB: dal 2008 la legge non predetermina una misura forfetaria e fissa di imposta detraibile (come per le auto), lasciando al contribuente il calcolo di un’eventuale percentuale di utilizzo commerciale superiore al 50%

  14. QUADRO VE NOVITA’ • Operazioni con Iva per cassa • Eliminazione operazioni con aliquota Iva 20% • Rinumerazione

  15. QUADRO VE VE20-VE22: operazioni imponibili al 4%, 10%, 21% E’ stato soppresso il rigo per le operazioni al 20%. Nel caso di emissione di note di accredito al 20% è necessario inserirle nel rigo al 21% e collocare la differenza di Iva nel rigo VE24

  16. QUADRO VE VE24: variazioni ed arrotondamenti di imposta per quadratura con Iva sulle operazioni attive (fatture di vendita + corrispettivi)

  17. QUADRO VE L’Iva al VE24 può essere diversa da quella sulle operazioni a causa di: • arrotondamenti di imposta operati in fattura • imposta indicata in fattura in misura diversa a quella reale per la quale non sia stata emessa nota di variazione • arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione Vanno indicate anche le variazioni di sola imposta registrate nel 2012 ma relative ad operazioni di anni precedenti. Il rigo va utilizzato anche nel caso in cui nel 2012 siano state emesse note di variazione con Iva 20%.

  18. QUADRO VE VE30:operazioni che concorrono alla formazione del plafond (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino) VE31: operazioni non imponibili per dichiarazione di intento

  19. QUADRO VE VE32: altre operazioni non imponibili(es. soggiorni climatici) VE33: operazioni ESENTI NB: l’effettuazione di operazioni esenti comporta la compilazione della sezione 3-A del quadro VF. Se sono occasionali o accessorie a operazioni imponibili va barrata la casella al rigo VF53.

  20. QUADRO VE VE34: operazioni con applicazione del reverse charge • campo 2: cessione di rottami • campo 5: cessione di fabbricati (strumentali/abitativi) imponibili a soggetti Iva

  21. QUADRO VE VE36: operazioni effettuate nell’anno 2012 ma con imposta esigibile in anni successivi (non devono essere comprese nei righi da VE20 a VE22) Iva per cassa VE37: (meno) operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012 (devono essere comprese nei righi da VE20 a VE22)

  22. QUADRO VE VE38: (meno) cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (ex. art. 36, comma 5) • SERVIZI, (solo) se destinati ad attività a detrazione forfettizzata o ridotta (es. attività esenti) • PASSAGGI A O DA ATTIVITA’ AL MINUTO CON VENTILAZIONE (es. farmacia) • ALTRI PASSAGGI DI BENI

  23. QUADRO VE VE39: prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter) PS: per queste operazioni è previsto l’obbligo di fatturazione (art. 21, comma 6) ma non concorrono alla formazione del volume d’affari. NB: dal 2013 sono cambiate le regole: tutte le operazioni prive del requisito della territorialità vanno fatturate e concorrono alla formazione del volume d’affari

  24. QUADRO VE VE40: volume d’affari NON concorrono al volume d’affari: • cessioni di beni ammortizzabili • passaggi interni di beni/servizi tra attività separate • operazioni effettuate in anni precedenti ma con Iva esigibile nel 2012 • prestazioni di servizi ex art. 7-ter

  25. QUADRO VF NOVITA’ • eliminazione rigo per acquisti con Iva 20% • rinumerazione • acquisti da «nuovi minimi» (regime dell’imprenditoria giovanile)

  26. QUADRO VF VF1-VF11: acquisti imponibili, suddivisi per aliquota, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel 2012 NB: il quadro comprende tutti gli acquisti, sia quelli posti in essere nel territorio dello Stato che gli acquisti intracomunitari e le importazioni (bollette doganali)

  27. QUADRO VF VF13: altri acquisti non imponibili(es. agenzie viaggio) VF14: acquisti esenti VF15: acquisti da «nuovi minimi»(ex. Art. 27, c. 1 e 2, Dl. 98/11)

  28. QUADRO VF VF17: acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta • acquisti oggettivamente non detraibili (art. 19-bis1 o altre disposizioni) • per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di Iva non detraibile. La restante quota di imponibile deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11

  29. QUADRO VF VF18: acquisti ad Iva non detraibile • acquisti relativi ad operazioni esenti • acquisti relativi ad operazioni esenti con opzione art. 36-bis • acquisti relativi ad attività esenti occasionali o accessorie a operazioni imponibili • acquisti relativi ad operazioni esenti se effettuate imponibili occasionali

  30. QUADRO VF VF19: acquisti annotati nei registri Iva del 2012 ma con detrazione differita ad anni successivi Iva per cassa VF20: (meno) acquisti annotati in anni precedenti ma con Iva esigibile nel 2012 (vanno indicati in VF1-VF11) NB: generalmente gli ee.ll. registrano in IVA le fatture d’acquisto quando emettono il mandato di pagamento. Perciò non compilano i suddetti quadri.

  31. QUADRO VF VF23: variazioni e arrotondamenti di imposta In caso di inserimento di fatture con Iva al 20% nella contabilità Iva del 2012 è necessario procedere come segue: • inserire gli imponibili di tali fatture nel rigo corrispondente all’aliquota Iva più prossima (cioè il 21%); • calcolare l’Iva al 21%; • inserire la differenza di Iva (tra quella applicata al 20% e quella calcolata in dichiarazione al 21%) nel rigo VF23 “variazioni e arrotondamenti di imposta”.

  32. QUADRO VF VF24: acquisti dall’estero e da San Marino - acquisti intracomunitari (imponibile e Iva) - importazioni (risultanti dalle bollette doganali) - acquisti di beni da San Marino (con e senza Iva) NB: rigo VF24 non è presente nel modello IVA BASE

  33. QUADRO VF VF25: ripartizione degli acquisti (di cui al VF21) - beni ammortizzabili (materiali e immateriali) (A) - beni strumentali non ammortizzabili(B) - beni destinati a rivendita/produzione di altri beni/servizi (C) - altri acquisti e importazioni (C) La ripartizione ha soltanto finalità statistiche.

  34. QUADRO VF (A) Compresi i beni di costo non superiore a € 516,46 e il prezzo di riscatto di quelli già acquisiti in leasing. NB: la classificazione diverge da quella finalizzata alla rettifica della detrazione (B) Compresi i canoni relativi a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso. (C) Beni destinati alla rivendita (merci) e beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime, semilavorati, …) (D) Costo di tutti gli altri acquisti di beni/servizi non compresi nei campi precedenti (prestazioni di servizi, utenze, spese generali, …)

  35. QUADRO VF VF30: metodo utilizzato per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione

  36. QUADRO VF Su uno stesso intercalare non può essere barrata più di una casella del VF30. Nei casi di eventuale coesistenza di due o più regimi è necessario compilare un intercalare per ognuno di essi. Non devono compilare il VF30 ma i righi VF53 e VF54 i soggetti che hanno effettuato: - esenti occasionali (VF53 c. 1) - imponibili occasionali in assenza di acquisti ad essi inerenti (VF53 c. 2) - esclusivamente esenti accessorie ad imponibili (VF53 c. 1) - cessione occasionale di beni usati (VF54)

  37. QUADRO VF SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI L’occasionale effettuazione di operazioni • ESENTI su un intercalare imponibile • IMPONIBILI su un intercalare esente NON dà luogo ad applicazione del pro-rata. In tali casi ai fini della determinazione dell’Iva detraibile si applica il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni/servizi.

  38. QUADRO VF SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI VF31: acquisti (detraibili) delle operazioni imponibili occasionali NB: tali acquisti devono essere indicati anche nei righi da VF1 a VF11 e l’IVA è detraibile.

  39. QUADRO VF SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI VF32: (barrare) se nel 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti VF33: (barrare) se nel 2012 ha avuto effetto l’opzione ex art. 36-bis NB: in caso di barratura, l’ammontare degli acquisti afferenti le operazioni esenti va indicato nel VF18 e l’Iva è indetraibile.

  40. QUADRO VF SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI VF34: percentuale di pro-rata VE40 + VF34c.1 +VF34c.5+VF34c.6+ VF34c.7-(VE33-VF34c.4) PRORATA= ________________________________________________ x 100 VE40 + VF34c.5 + VF34c6-VF34c.2-VF34c.3

  41. QUADRO VF PRO-RATA: rapporto fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate nell’anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti VF34: NB: nei campi 2, 3, 4 vanno indicate alcune tipologie di operazioni esenti già comprese nel VE33 che non devono essere computate nel calcolo del prorata • CAMPO 2:operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 art. 10 non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie ad operazioni imponibili • CAMPO 3:cessioni esenti art. 10, 27-quinquies (beni ad Iva non detratta) • CAMPO 4:cessioni beni ammortizzabili esenti e passaggi interni esenti

  42. QUADRO VF NB: nei campi 5 e 6 vanno inserite particolari tipologie di operazioni che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, danno comunque diritto alla detrazione, pur non essendo soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione. Tali operazioni devono essere computate nel calcolo del pro-rata VF34: • CAMPO 5: operazioni effettuate all’estero che, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione • CAMPO 6: operazioni art. 74, comma 1 (es. prodotti editoriali)

  43. QUADRO VF VF37: Iva ammessa in detrazione

  44. QUADRO VF SEZ. 3-C: CASI PARTICOLARI VF53 c. 1: (barrare) se le esenti sono occasionali o di cui ai nn. da 1 a 9 art. 10 non rientranti nell’attività propria/accessorie a operazioni imponibili VF53 c. 2: (barrare) se le imponibili sono occasionali (e non ci sono acquisti ad esse inerenti)

  45. QUADRO VF SEZ. 4: IVA AMMESSA IN DETRAZIONE VF56: totale rettifiche

  46. QUADRO VF RETTIFICHE • per variazione utilizzo beni non ammortizzabili • per variazione utilizzo beni ammortizzabili • per mutamenti di regime fiscale • per variazioni del pro-rata • per cessione bene ammortizzabile all’interno del periodo di tutela fiscale • per esercizio diritto di detrazione in momenti successivi a quelli in cui è sorto

  47. AGENZIE DI VIAGGIO Deve essere barrata la casella VF30 campo 1 Nell’appendice c’è il PROSPETTO A per determinare gli importi da inserire in dichiarazione, che deve essere compilato “ed esibito su richiesta dell’ufficio finanziario competente”

  48. AGENZIE DI VIAGGIO

  49. AGENZIE DI VIAGGIO MODALITA’ DI COMPILAZIONE • se risulta una BASE IMPONIBILE LORDA, l’importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 21%) va riportato al rigo VE22, in aggiunta agli importi delle altre operazioni eventualmente effettuate al 21%. La restante parte dei corrispettivi va indicata al VE32 (operazioni non imponibili) • se risulta un CREDITO DI COSTO, il totale dei corrispettivi va al VE32 Gli ACQUISTI vanno indicati al VF13 (acquisti non imponibili)

  50. QUADRO VJ NB: particolari tipologie di operazioni per le quali l’Iva, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario/committente. Tali operazioni devono essere comprese nel quadro VF ai fini della detrazione VJ1: acquisti di beni dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino ( cfr. VF25, c. 6) NB: rigo VJ1 non è presente nel modello IVA BASE

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