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CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Effetti giuridici e criticità processuali tributarie CONVEGNO AVELLINO - 2 aprile 2014 Relatore: Flavia Silla. 1 Per gentile concessione del relatore dott.ssa Flavia Silla. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI. Art. 2495 c.c .

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Presentation Transcript


  1. CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀDAL REGISTRO DELLE IMPRESEEffetti giuridici e criticità processualitributarieCONVEGNO AVELLINO - 2 aprile 2014 Relatore: Flavia Silla 1 Per gentile concessione del relatore dott.ssa Flavia Silla

  2. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI • Art. 2495 c.c. «1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. 2. (omissis.)»

  3. ADEMPIMENTI • Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, il procedimento di liquidazione si conclude con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese • Nello specifico, ai sensi dell’art. 2495, comma 1 c.c. i liquidatori, ed in caso di inerzia, l’organo di controllo, devono chiedere la cancellazione della società dal Registro sopra indicato • A tal fine va compilato e successivamente inviato a quest’ultimo per via telematica il modello S3

  4. ADEMPIMENTI • In mancanza di termini previsti dalla normativa, in dottrina si ritiene che l’istanza debba essere presentata dopo 3 mesi dal deposito del bilancio finale di liquidazione; in questo caso si deve allegare un certificato attestante l’assenza di opposizione da parte dei singoli soci al bilancio ( cosiddetto certificato di non opposizione) • In sostituzione di tale certificato e prima della scadenza sopra detta può essere presentata una quietanza da cui risulti che tutti i soci hanno ricevuto il dovuto e che non hanno più nulla da pretendere da parte della società

  5. CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE • Prima di procedere alla cancellazione della società, il Registro delle Imprese deve comunque controllare il procedimento liquidatorio della società • Si tratta di un controllo di legalità, non essendo consentito un controllo di merito circa: • i criteri e le modalità adottati dall’assemblea per lo svolgimento della liquidazione • la scelta dei liquidatori • le risultanze del bilancio finale di liquidazione

  6. CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE • In tale ottica, si segnala che il Registro delle Imprese ha rifiutato di procedere alla cancellazione nelle seguenti fattispecie: • in assenza del procedimento di liquidazione che è obbligatorio per le società di capitali (Trib. Cassino 5 ottobre 1987 e 20 luglio 1988, Trib. Bolzano 17 giugno 2011) • per mancato deposito o approvazione del bilancio finale di liquidazione (Trib. Ascoli Piceno 11 settembre 1981 e Trib. Sanremo 6 luglio 1982)

  7. CONTROLLO DA PARTE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE • Una volta che il controllo abbia avuto esito positivo, l’Ufficio del Registro delle Imprese rilascia una ricevuta di avvenuta cancellazione

  8. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI • Art. 2495 c.c. «1. (omissis.) 2. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società»

  9. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI • A seguito della cancellazione, la società si estingue • L’estinzione si verifica immediatamente e a prescindere dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo:ciò significa chela società viene meno anche in presenza di crediti insoddisfatti o di altri rapporti non definiti che potrebbero causare sopravvenienze attive o passive dopo la cancellazione della società stessa

  10. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI • Le conseguenze evidenziate sono collegate alla novità introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003 e precisamente all’inserimento nel corpo del secondo comma dell’art. 2495 c.c. dell’inciso «Ferma restando l’estinzione della società(…)» • In precedenza, la giurisprudenza escludeva, in presenza di rapporti pendenti attivi o passivi, che la società potesse ritenersi estinta, nonostante la cancellazione dal Registro delle Imprese • L’interpretazione era a tal punto consolidata tanto da costituire vero e proprio «diritto vivente»

  11. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: EFFETTI • Il secondo comma dell’attuale norma, nell’inserire, come si diceva, l’inciso iniziale ha sancito a chiare lettere l’efficacia costitutiva della cancellazione • In tal senso ha concluso buona parte della giurisprudenza intervenuta successivamente alla riforma di diritto societario ed, in particolare, le sentenze a Sezioni Unite della Cassazione 22 febbraio 2010 nn. 4060, 4061 e 4062 • Da ultimo, sempre a Sezioni unite, Cass. 12 marzo 2013 n. 6071 ha ribadito i concetti già espressi nelle precedenti pronunce a Sezioni Unite

  12. CANCELLAZIONE: EFFETTI • E’ opportuno comunque segnalare che sul punto il legislatore da tempo riteneva di fare chiarezza; per anni, tuttavia, tale esigenza si era espressa solo come proposito senza che si procedesse ad una definitiva presa di posizione • Non va dimenticato, infatti, che il codice civile del 1942, all’epoca vigente, prevedeva con l’art. 2456 che «Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»

  13. CANCELLAZIONE: EFFETTI • Tale disposizione, fino al 31 dicembre 2003, aveva dato luogo ad un dibattito molto vivace tra due indirizzi opposti: quello dell’efficacia dichiarativa e quello dell’efficacia costitutiva della cancellazione della società dal Registro delle Imprese

  14. CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA • Secondo la prima tesi, si riteneva che la società, nonostante la chiusura della liquidazione e l’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, dovesse considerarsi ancora esistente fino al momento dell’intera ed effettiva definizione di tutti i rapporti giuridici sostanziali, attivi e passivi e di quelli processuali che alla stessa si riferivano

  15. CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA • In altre parole, l’estinzione della società poteva configurarsi solo all’esito di un procedimento che aveva inizio con lo scioglimento della società e che presentava la fase essenziale e inderogabile della liquidazione effettiva di tutti i rapporti che facevano capo alla società • Se così era, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determinava non la cessazione della società, ma solo una presunzione di cessazione di tutti i rapporti sociali

  16. CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA • Le conseguenze pratiche di questa tesi erano di notevole rilievo perché consentivano di fornire un’adeguata soluzione a rilevanti questioni operative • Innanzitutto, la giurisprudenza, nell’ottica di una piena tutela dei creditori, assoggettava a fallimento le società cancellate anche oltre l’anno dalla cancellazione formale dal Registro dalle Imprese previsto dall’art. 10 L.Fall. • Il giorno di decorrenza del termine annuale faceva infatti riferimento al giorno di definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti ( sia attivi che passivi); in tal modo si allungava il tempo per poter dichiarare il fallimento

  17. CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA • L’attività dei creditori era poi facilitata perché si mantenevano separati due diversi patrimoni e cioè quello della società e quello dei soci • Ed infatti i creditori sociali per soddisfare le proprie ragioni non dovevano necessariamente agire nei riguardi di una pluralità di soggetti (liquidatori e soci), ma potevano agire direttamente nei riguardi di una società riviviscente; in ogni caso i creditori sociali potevano conservare un titolo di preferenza rispetto ai creditori personali dei soci • Solo i primi conservavano infatti il diritto di soddisfarsi sul patrimonio della società in via prioritaria rispetto ai secondi

  18. CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA DICHIARATIVA • Quanto poi alle sopravvenienze attive, l’indirizzo dell’efficacia dichiarativa riteneva che di queste fosse titolare la società: tale ente poteva, quindi, disporne tramite i liquidatori che non erano in realtà cessati dalla carica

  19. CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA COSTITUTIVA • Alla tesi consolidatissima della giurisprudenza ( quella dell’efficacia dichiarativa della cancellazione) si contrapponeva peraltro l’orientamento prevalente della dottrina per la quale la cancellazione dal Registro delle Imprese aveva invece natura costitutiva • In particolare, a quest’ultimo indirizzo si accedeva sulla base di due esigenze: - quella di porre comunque un limite temporale alla dichiarazione di fallimento delle società iscritte al Registro delle Imprese che, in base all’indirizzo giurisprudenziale di natura dichiarativa, potevano essere assoggettate al fallimento anche oltre l’anno dalla cancellazione formale da quest’ultimo

  20. CANCELLAZIONE: L’INDIRIZZO DELL’EFFICACIA COSTITUTIVA • quella di certezza giuridica che veniva sempre messa in discussione a causa della teoria dell’efficacia dichiarativa della cancellazione • Secondo la tesi dell’efficacia costitutiva, dunque, si riteneva che, una volta cancellata dal Registro delle Imprese, la società doveva considerarsi a tutti gli effetti estinta senza poter essere rivitalizzata in alcun modo

  21. L’ ART. 2495 C.C. NELL’INTERPRETAZIONE DOTTRINARIA Come si diceva, la riforma societaria, pur lasciando sostanzialmente invariata la regola dell’art. 2456 c.c., ha aggiunto l’inciso sopradetto: «Ferma restando l’estinzione della società» E tale inciso è stato interpretato dalla dottrina come definitivo avallo da parte del legislatore della tesi dell’efficacia costitutiva della cancellazione; ne è derivato che la cancellazione dal Registro delle Imprese è venuta ad assumere la stessa natura ( e cioè costitutiva) che da sempre ha l’iscrizione della società di capitali al Registro delle Imprese

  22. L’ART. 2495 C.C. NELL’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA L’introduzione nel codice civile dell’art. 2495 in luogo del «vecchio» art. 2456 ha condotto la giurisprudenza a modificare nel tempo il proprio precedente e consolidato orientamento Il ripensamento è culminato nelle tre pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del 2010 (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062). Il giudice di legittimità ha dunque affermato il principio secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente a prescindere dall’esistenza di creditori insoddisfatti o di rapporti giuridici ancora da definire

  23. DOMANDA DEI CREDITORI CONTRO SOCI E LIQUIDATORI Con riferimento alla possibilità di recupero del credito da parte dei creditori sociali, è bene ancora segnalare che, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art 2495 comma 2, c.c., la loro domanda non è più esercitabile nei riguardi della società Andrà dunque proposta verso i soci e i liquidatori a seconda dei casi; se fosse proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede societaria Sul punto, la dottrina ha evidenziato la singolarità della disposizione, tenuto conto che probabilmente presso la sede sociale dopo l’estinzione della società non ci sarà nessun soggetto atto a ricevere la notifica della domanda dei creditori per conto dei soci o dei liquidatori

  24. DOMANDA DEI CREDITORI CONTRO SOCI E LIQUIDATORI La notifica potrà dunque essere effettuata solo nelle forme prescritte nei casi di irreperibilità o di rifiuto di ricezione Ne consegue che i destinatari difficilmente verranno a conoscenza del giudizio instaurato; in tale prospettiva più di taluno ha posto quindi in dubbio la legittimità costituzionale della disposizione sopra indicata per violazione del diritto di difesa

  25. EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE(EFFICACIA COSTITUTIVA) Adottando il nuovo indirizzo, la giurisprudenza, ad esempio, è giunta alle seguenti conclusioni: a) il liquidatore di una società cancellata non è legittimato a proporre o a contrastare un’impugnazione e quindi il relativo ricorso deve ritenersi inammissibile e ciò perché la cancellazione della società determina l’estinzione e l’inesistenza del relativo soggetto giuridico (tra le altre, Cass. 5 novembre 2010, n. 22548)

  26. EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE (EFFICACIA COSTITUTIVA) b) il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in nome e per conto di una società cancellata deve ritenersi nullo in quanto richiesto da un soggetto giuridico che non esiste più; è nulla anche la procura alle liti rilasciata dal liquidatore di una società cancellata dal Registro delle Imprese (Trib. Lodi 5 dicembre 2012) c) è ritenuta improcedibile l’azione esecutiva avanzata da una società cancellata dal Registro delle Imprese (Trib. Milano 17 maggio 2010)

  27. EFFETTI DEL NUOVO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE (EFFICACIA COSTITUTIVA) d) un’azione risarcitoria avanzata nei riguardi di una società cancellata dal Registro delle Imprese deve ritenersi inammissibile perché promossa verso un soggetto giuridico inesistente (Trib. Piacenza 14 aprile 2011) e) deve essere dichiarata inammissibile l’azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese. Se l’estinzione interviene in pendenza di giudizio, quest’ultimo si interrompe e può essere riassunto da parte o nei riguardi dei soci (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013 n. 6070)

  28. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA È bene sul punto segnalare che anche la giurisprudenza tributaria si è allineata a questi principi tanto da dichiarare inammissibile il ricorso in appello che era stato notificato all’ex liquidatore di una società estinta (Comm. Trib. Reg. Piemonte, sez. I, 16 marzo 2011, n. 40, Comm. Trib. Prov. Lombardia Milano, sez. III, 14 marzo 2011, Comm. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta, sez. I, 11 gennaio 2011, n. 22)

  29. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I giudici tributari intervenuti in materia hanno infatti precisato che: è illegittima la notifica dell’accertamento all’ex liquidatore di una società di capitali ormai estinta; l’atto deve invece essere notificato ai soci che abbiano ricevuto l’attivo distribuito a conclusione della fase di liquidazione;

  30. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA c) il ruolo e la cartella di pagamento emessi contro un soggetto non più esistente – società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese – devono essere dichiarati nulli dovendo i creditori sociali far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci nei limiti dell’attivo distribuito in base al bilancio finale di liquidazione

  31. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Si segnala ancora che, a causa dell’estinzione in modo irreversibile della società di persone e della società di capitali cancellate dal Registro delle Imprese, le eventuali ragioni di credito dell’amministrazione finanziaria o di altri terzi nei confronti della società estinta possono essere vantate solo nei riguardi dei soci e/o dei liquidatori In tale ottica, la relativa domanda o l’eventuale atto amministrativo (ad esempio, l’avviso di accertamento) può essere notificato, se proposto nei riguardi dei soci e/o dei liquidatori entro l’anno dalla cancellazione, presso l’ultima sede della società

  32. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Si fa presente che nulla dice la normativa circa l’intestazione dell’atto da notificare ai soci e ai liquidatori; con riferimento all’avviso di accertamento riferito ai debiti tributari della società estinta, la dottrina ritiene peraltro che, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, l’atto debba, non solo, essere notificato ai soci, ma anche essere a loro intestato

  33. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Nello specifico, i soci di società di capitali e gli accomandanti di s.a.s. rispondono dei debiti tributari della società estinta rispettivamente nei limiti del residuo attivo loro ripartito in base al bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 2495, comma 2 c.c. e nei limiti della quota di liquidazione in base all’art. 2324 c.c. Le limitazioni sopra indicate non operano nei confronti dei soci accomandatari (art. 2324 c.c.) e di quelli di una società in nome collettivo (art. 2312 c.c.) che rispondono per le obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale

  34. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I liquidatori di società di capitali e di persone rispondono invece dei debiti tributari solo se abbiano adottato una condotta colposa o dolosa e il mancato pagamento di tali debiti sia conseguenza di quest’ultima Rimane comunque a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare che una quota dell’attivo di liquidazione sia stata effettivamente riscossa dal socio accertato(Cass. 21 aprile 2008, n. 10276)

  35. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Entro trenta giorni dall’ultimazione delle operazioni di liquidazione, i liquidatori devono comunicare all’Agenzia delle Entrate competente la cessazione di attività richiedendo la cancellazione e la chiusura della partita Iva Dopo aver compiuto la liquidazione, la distribuzione dell’attivo ovvero il deposito delle somme non riscosse, i liquidatori devono depositare i libri sociali presso l’ufficio del Registro delle Imprese che li conserva per dieci anni (art. 2496 c.c.)

  36. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI È dubbio se per «libri sociali» previsti dalla normativa quali oggetto del deposito si intendano anche i libri contabili veri e propri; in ogni caso, i libri e le altre scritture contabili diversi da quelli oggetto di deposito devono essere conservati dai liquidatori (o da altra persona indicata dai soci) per 10 anni dalla cancellazione della società Va peraltro ricordato che tale disposizione è in larga parte inattuata per mancanza di spazio: molti uffici del Registro delle Imprese chiedono dunque solo un elenco dei libri della società estinta con l’indicazione del soggetto presso il quale sono conservati

  37. RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI SOCI Controversa è stata, fino alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6071 del 12 marzo 2013, l’individuazione del titolo in base al quale i singoli soci succedono nelle obbligazioni della società ormai estinta

  38. CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Dopo le molte incertezze, la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n.6071/2013 ha identificato nei soci i successori della società estinta sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale Ribadendo il principio che la cancellazione dal registro delle imprese dà luogo all’estinzione dell’ente, i giudici di legittimità hanno infatti affermato che, a seguito della suddetta cancellazione si determina un fenomeno successorio sia in merito ai rapporti giuridici passivi, che a quelli attivi che, infine, a quelli processuali

  39. CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Sotto il profilo passivo, dunque, tale fenomeno di tipo successorio - sia pure sui generis - fa sì che le obbligazioni gravanti sulla società estinta si trasferiscano in capo ai soci, i quali, se sono soci di una società di capitali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione La ratio dell’art. 2495 c.c. per le società di capitali andrebbe infatti riscontrata proprio nella volontà di impedire che la società debitrice con la propria cancellazione possa impedire al creditore di far valere il proprio diritto di credito

  40. CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Se così non fosse, la società debitrice disporrebbe unilateralmente del diritto altrui, tanto più se si pensa che non è consentito ai creditori sociali di proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società stessa Tale risultato può pienamente essere raggiunto solo riconoscendo, come afferma la Cassazione nella sentenza n. 6071/2023, che, una volta venuta meno la società ed emerso «il sostrato personale che, in qualche misura, né alla base», i soci divengano effettivi titolari dei debiti sociali non liquidati, salvi i limiti di responsabilità previsti dal modello della società di capitali

  41. CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Con il venir meno della «sovrastruttura societaria», anche la titolarità dei beni e dei diritti sociali residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che ne «costituivano il sostrato personale» trasferendosi in capo ai soci, stante il mancato riparto, in regime di contitolarità o di comunione indivisa

  42. CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Anche sotto il profilo processuale si assiste ad una qualificazione dei soci come successori della società, tenuto conto che con la cancellazione, essendo estinta, la società perde la legittimazione a stare in giudizio Supponendo che l’estinzione si verifichi in corso di causa, la risposta fornita dalle Sezioni Unite non è stata quella di cessazione della materia del contendere (indicata da App. Napoli 28 maggio 2008), ovvero quella di condizionare la possibilità di agire nei riguardi dei soci proponendo ex novo la domanda con tutti gli oneri e i rischi connessi (così come indicato da Trib. Torino 17 maggio 2010)

  43. CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Indicazioni del genere, infatti avrebbero comportato un ingiustificato sacrifico del diritto delle controparti L’aver invece riportato il caso in esame nell’ambito di un fenomeno successorio consente dunque per la Cassazione di poter applicare l’art. 110 c.p.c. per il quale «quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto» Più precisamente, in pendenza di giudizio l’estinzione della società per avvenuta cancellazione interrompe quest’ultimo ai sensi dell’art. 299 c.p.c. con successiva riassunzione dello stesso da parte o contro i soci

  44. CASS. SS.UU. 12 MARZO 2013 N. 6071 Se, invece, l’estinzione si verifica tra un grado e l’altro del giudizio, la sentenza pronunciata nei riguardi della società estinta dovrà essere impugnata da parte dei soci o nei riguardi dei soci che sono succeduti alla medesima, considerati «giusta parte» del procedimento Ne consegue che l’impugnazione erroneamente indirizzata alla società estinta è da ritenersi inammissibile, poiché manca nel soggetto indicato la possibilità di assumere la veste di giusta parte del giudizio

  45. LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE La nuova formulazione dell’art. 2495 c.c. introdotta dalla riforma di diritto societario ha dato origine ad un nuovo punto di discussione tra gli interpreti In particolare, si tratta di stabilire se la cancellazione dal Registro delle imprese debba ritenersi irreversibile e definitiva ovvero se sussista ancora la possibilità di far rivivere la società cancellata ed estinta

  46. LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE Una sentenza del Tribunale di Padova 2 marzo 2011 ha ritenuto, nello specifico, che gli effetti della cancellazione non siano irreversibilie che quindi la società possa tornare a rivivere sulla base del procedimento del giudice del registro che dispone la cancellazione della precedente cancellazione ai sensi dell’art. 2191 c.c., fermo restando che la cancellazione ha effetto costitutivo

  47. LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE Alla base di tale provvedimento vi è il concetto che la cancellazione presuppone una liquidazione effettivamente valida ed effettivamente eseguita in modo tale che la sola pendenza di un rapporto non definito minerebbe alla radice il presupposto della validità della cancellazione, facendola venir meno Secondo una certa giurisprudenza, infatti, la circostanza che la società estinta abbia in realtà continuato ad operare – e dunque ad esistere - pur dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese consentirebbe, tanto per la società di persone che per quelle di capitali, di addivenire anche d’ufficio alla «cancellazione della pregressa cancellazione»

  48. CANCELLAZIONE DELLA CANCELLAZIONEART. 1291 C.C. Si potrebbe allora procedere alla rimozione della cancellazione dal Registro delle Imprese in base all’art. 1291 c.c. con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere. Tale norma dispone quanto segue: «Cancellazione d’ufficio. Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.»

  49. LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE In altre, parole, secondo alcuni, la liquidazione non potrebbe essere considerata completata e quindi l’eventuale cancellazione della società sarebbe avvenuta in modo illegittimo fino a quando via siano attività o passività note o ignote da realizzare e liquidare

  50. LA POSSIBILITÀ DELLA RIVIVISCENZA DELLA SOCIETÀ DOPO LA CANCELLAZIONE Così, secondo il giudice di Padova, una volta rinvenuti beni immobili in capo alla società cancellata, si dovrebbe procedere alla cancellazione della cancellazione in modo da dar luogo alla liquidazione dei beni a mezzo del liquidatore ritornato nuovamente in auge Come è stato giustamente evidenziato, un tale indirizzo presenta però un rischio rilevante: finisce, cioè, per attribuire al conservatore e al giudice del registro il potere di effettuare una valutazione circa il merito dell’atto depositato ( richiesta della cancellazione della cancellazione), circostanza che è di per sé da escludere

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