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Lezione Contribuzione e Lavoro irregolare 24/01/08 Diritto del Welfare - Corso ORU

Lezione Contribuzione e Lavoro irregolare 24/01/08 Diritto del Welfare - Corso ORU. L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E LA TUTELA DEL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE

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Lezione Contribuzione e Lavoro irregolare 24/01/08 Diritto del Welfare - Corso ORU

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  1. Lezione Contribuzione e Lavoro irregolare 24/01/08Diritto del Welfare - Corso ORU

  2. L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E LA TUTELA DEL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE • PRESUPPOSTO PERCHE’ NASCA L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E’ L’INIZIO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (COSA DISTINTA DALLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO) • LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PRESUPPONE L’INQUADRAMENTO DELLA STESSA, PER IMPUTARLA ALLA GESTIONE DI RIFERIMENTO • OLTRE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE SUSSISTE IL REQUISITO DELL’OBBLIGO RETRIBUTIVO: SE LA PRESTAZIONE E’ SOSPESA SENZA RETRIBUZIONE NON SI HA VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI • L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO • OBBLIGAZIONE PRINCIPALE (PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI) • OBBLIGAZIONI ACCESSORIE (ADEMPIMENTI FUNZIONALI A RENDERE CONOSCIBILE LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO): • iscrizione dei lavoratori nei libri paga e matricola • presentazione del dm/10 entro il 16 del mese successivo (denuncia delle retribuzioni dovute) • CUD, che sostituisce il modello O1/M • L’INDEBITO CONTRIBUTIVO: • PUO’ AVVENIRE: • PER ASSENZA DELL’OBBLIGAZIONE • PER ERRORE DI CALCOLO NELL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI • PER ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE A SEGUITO DI PRESCRIZIONE • IN QUESTI CASI IL CREDITORE HA DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO • GLI INTERESSI DECORRONO DALLA DOMANDA DI RIPETIZIONE PRESENTATA IN VIA AMMINISTRATIVA

  3. LA PRESCRIZIONE • LA DISCIPLINA E’ STATA MODIFICATA CON LA L.N. 335/95: • LA TENDENZA PRECEDENTE ERA NEL SENSO DELLA DILATAZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE; ORA IL LEGISLATORE HA PREVISTO LA PRESCRIZIONE IN 5 ANNI • IN COMPENSO IL LEGISLATORE HA AMPLIATO LA CATEGORIA DEGLI ATTI INTERRUTTIVI. SONO COMPRESI TUTTI GLI ATTI STRAGIUDIZIALI IN CUI SI MANIFESTA AL CREDITORE L’INEQUIVOCABILE VOLONTA’ DI FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO • INTERROMPE LA PRESCRIZIONE LA DENUNCIA DA PARTE DEL SOGGETTO PROTETTO O DEI SUOI SUPERSTITI: IN QUESTO CASO DECORRE UN NUOVO TERMINE DECENNALE, MA SI PONE UN PROBLEMA: OCCORRE CHE NE SIA PORTATO A CONOSCENZA IL DEBITORE; IN CASO CONTRARIO VI E’ RESPONSABILITA’ RISARCITORIA DELL’ENTE PREVIDENZIALE • LE SANZIONI • SONO CIVILI AMMINISTRATIVE E PENALI • IN ORIGINE L’OMISSIONE CONTRIBUTIVA ERA SANZIONATA CON LA PENA DELL’AMMENDA (SI RICORREVA ALL’OBLAZIONE) • LA L.N. 689/81 HA TRASFORMATO LE SANZIONI PENALI IN AMMINISTRATIVE, MANTENENDO LA S.P. PER I CASI PIU’ GRAVI: • OMISSIONE DI SCRITTURA • OMESSO VERSAMENTO DI SOMME SUPERIORI A DETERMINATI IMPORTI • OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE EFFETTUATE SULLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE • NEGLI ANNI ’80 SONO STATE INTRODOTTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ACCESSORI • (CONSEGNA LA LAVORATORE DELL’ESTRATTO CONTO ANNUALE) • E SANZIONI CIVILI: CONSISTONO NEL VERSAMENTO DI SOMME AGGIUNTIVE, CHE IN ORIGINE POTEVANO ARRIVARE AL 200% DEI CONTRIBUTI OMESSI, E CHE SONO GRADUATE IN RELAZIONE ALLA COLPA, ALL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL RITARDO NELL’ADEMPIMENTO

  4. IL QUADRO ATTUALE: • SANZIONI CIVILI: • a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie: pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; • b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. • RAVVEDIMENTO OPEROSO: Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. • c) Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. • ART. 3 L. N. 73/02: • Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione

  5. LE SANZIONI PENALI: • 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. • E’ PREVISTO UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE ESTINGUE IL REATO MEDIANTE L’ADEMPIMENTO • - RECLUSIONE FINO A 3 ANNI PER IL MANCATO VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI (MA IL DATORE DI LAVORO PUO’ SANARE ENTRO 3 MESI)

  6. ALTRE FORME DI TUTELA DEL CREDITO CONTRIBUTIVO • RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO ESATTORIALE E CARTOLARIZZAZIONE • INGIUNZIONE FISCALE • LE FUNZIONI ISPETTIVE SONO ATTRIBUITE AD APPOSITI ORGANISMI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO CHE HANNO POTERI DI ISPEZIONE, ACCESSO, DI DIFFIDA, DI CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI ACCERTATE, DI SEQUESTRO • E’ ISTITUITO UN NUCLEO SPECIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI CONTROLLI INCROCIATI • LA RIFORMA DEI SERVIZI ISPETTIVI ATTUATA CON D. LGS. 124/04 HA PREVISTO L’ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CENTRALI, REGIONALI E PROVINCIALI DI COORDINAMENTO PER LA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA, A CUI PARTECIPANO: • Ministero del lavoro • INPS • INAIL • Guardia di finanza • Agenzia delle entrate • Servizio sanitario nazionale • Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori • BANCA DATI TELEMATICA CHE RACCOGLIE LE INFORMAZIONI CONCERNENTI I DATORI DI LAVORO ISPEZIONATI • TUTELA PROCESSUALE: • LE DENUNCE, LE DICHIARAZIONI E LE ATTESTAZIONI DI DEBITO DA PARTE DEI DEBITORI E • LE ATTESTAZIONI DEI DIRIGENTI DELLE SEDI TERRITORIALI DEGLI ENTI HANNO TITOLO ESECUTIVO

  7. Il lavoro sommerso è un problema che interessa tutti i Paesi (sviluppati e no) • Decent Work Agenda (ILO): a decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity. La condizione dei lavoratori dell’economia informale è inquadrata in termni di decent work deficit. (“jobs under bad conditions which are unproductive and not paid and which are not acknowledged or protected by the Law, the lack of labour rights, inadequate social protection and the lack of representation occur more frequently in the informal economy, particularly at lower levels made up by women and young workers”) • Il “lavoro sommerso” viene definito come qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri. (sono escluse le attività criminali come anche le forme di lavoro non coperte dal normale quadro normativo e che non devono essere dichiarate alle autorità pubbliche, come ad esempio le attività espletate nell’ambito dell’economia familiare). Com. Commissione Ue 2007 (ripresa da Com. 1998) • il lavoro sommerso o nero come “deserto normativo”ovvero la stessa negazione del diritto del lavoro, è altresì vero che, forse proprio per questo (e cioè a causa dell’essere questo un fenomeno di fuga dal sistema giuridico dato), il diritto del lavoro ha un’estrema difficoltà nel ricondurre tale situazione illegale ed eversiva nell’alveo della legalità, se non mediante la draconiana applicazione di tutto il suo complesso di regole e principi senza alcuna mediazione improntata all’idea del graduale rientro nella legalità. • fenomeno ambivalente: talvolta è frutto anche di forti complicità tra datore e lavoratore, e quindi non è solo sintomo di sfruttamento della condizione di debolezza del prestatore di lavoro subordinato. • approccio gradualistico nelle politiche per l’emersione?:graduare l’intensità del precetto legale e programmare percorsi di recupero della legalità da parte di alcuni contesti economici e produttivi, considerando che il lavoratore in una condizione di maggiore debolezza nei confronti di qualsiasi altra tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo); esso realizza una forma di precariato assoluto (di totale mancanza di ogni diritto) .

  8. Sotto il profilo della strumentazione giuridico-sindacale, la lotta al sommerso si è avvalsa dei contratti di gradualità o di riallineamento salariale: favorire la riemersione delle imprese in nero attraverso uno scambio triangolare in cui aziende, sindacati e attori pubblici si impegnano in un programma comune di graduale fuoriuscita dalla condizione di illegalità fiscale e giuslavoristica delle prime. • Si tratta di pervenire all'integrale applicazione del Ccnl attraverso aumenti retributivi scaglionati lungo un arco determinato di tempo, ma con l'immediata estensione dell'efficacia della sua parte normativa, presso quelle aziende che si sono sottratte - in tutto o in parte - al rispetto delle regole contrattuali fondamentali. Tale graduale riallineamento sarà incoraggiato e favorito dalla contestuale predisposizione legislativa di sgravi contributivi, nonché dalla fiscalizzazione degli oneri sociali (l. 389/1989) • Accordi di gradualità: nascono nella provincia di Bari negli anni ’80: le rsa, di fronte alla minaccia di chiusura delle aziende transano sui contenuti dei CCNL • i sindacati inizialmente prendono le distanze dall’iniziativa • L. 440/1986 introduce sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali per il meridione, a condizione che le imprese applichino i trattamenti retributivi minimi fissati dai contratti collettivi nazionali o provinciali • negli anni ’80 ci sono ancora solo alcuni accordi in Puglia: • il percorso di riallineamento prevede 6 aumenti scaglionati in 5 anni • la retribuzione parte dal 45%, il trattamento normativo si applica immediatamente • Nel 1989 la l. 389 conferma il riferimento ai minimi stabiliti a livello provinciale e la fiscalizzazione degli oneri sociali – si ricorre al criterio selettivo della maggior rappresentatività.

  9. L. 1990/210:sottoscrizione di un contratto provinciale di riallineamento e redazione di un verbale aziendale di recepimento e fissa un termine per depositare gli accordi di riallineamento presso gli uffici del lavoro. Ciò è necessario per fruire degli sgravi fiscali e contributivi (i contratti riguardano 350 aziende e 10.000 lavoratori). • Questa procedura di regolarizzazione, in cui l'intervento eteronomo del legislatore si incardina - in funzione di sostegno e di garante - all'autonomia collettiva delle parti contraenti, contiene una pluralità di scambi virtuosi in cui: • a) i sindacati accettano di derogare temporaneamente alle norme fondamentali contenute nei Ccnl, ma proprio in funzione di una loro maggiore estensione e copertura, da realizzarsi in tempi certi e con modalità trasparenti. L'obiettivo da conseguire consiste nel ripristino della legalità e, di conseguenza, di quell'agibilità sindacale che dovrebbe consentire un maggiore e migliore presidio di territori interessati da imponenti processi di decentramento produttivo; • b) le aziende si rendono disponibili a porre fine ai vantaggi relativi conseguiti mediante la pratica dell'elusione e dell'evasione - parziale o completa - delle norme legali e contrattuali, ma a condizione di ricevere benefici significativi sotto il profilo fiscale e contributivo. Il ricorso diffuso a questo strumento di progressiva regolarizzazione normativa dovrebbe, oltre tutto, consentire un'attenuazione di quelle forme di dumping sociale, largamente impiegate nelle aree produttive interessate; • c) per lo stato, infine, l'indulgenza sanatoria di queste misure trova più di una ragion d'essere, poiché la lotta all'economia sommersa - il suo recupero alla piena legalità - costituisce un obiettivo di ordine pubblico (porre fine alle forme più odiose di sfruttamento della manodopera; si pensi al lavoro minorile), ma anche una misura di politica fiscale e del lavoro, con l'obiettivo di "salvaguardare i livelli occupazionali" (l. n. 389/89) in territori perennemente afflitti dalla mancanza di sviluppo economico e produttivo.

  10. L’accordo per il lavoro 24 settembre 1996 prende atto dei risultati positivi che si registrano e ne propone l’estensione. • con la l. 608/96 vengono regolamentati i contratti di riallineamento retributivo • La normativa è poi modificata con la l. n. 196/97: • per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (condizioni per la fiscalizzazione degli oneri sociali). • Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. • sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula. • L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive

  11. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. • Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo. • Le imprese che hanno stipulato gli accordi sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. • L'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. • Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati.

  12. Art. 78, comma 1 l.1998, n. 448 (Finanziaria ’99) Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri(dal 2003 presso il Ministero del Lavoro) un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. Il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce: a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole; b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4; c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso. Il Comitato e' composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  13. Art. 78, comma 4 A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro Art. 79 Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonche' l'istituzione di unita' operative integrate. Tali attività', assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attivita' in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonche' delle attivita' espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Art. 79 comma 2. • Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive accertate e riscosse dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto e da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature, degli strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità' di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma.

  14. L. 383/2001:Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione. • E’ UNA DISCIPLINA FORTEMENTE SQUILIBRATA: • LA PROCEDURA E’ INDIVIDUALE E RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA’ DEL DATORE DI LAVORO • E’ ELIMINATA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO CHE LE PRECEDENTI ESPERIENZE AVEVANO AFFIDATO ALLE PARTI SOCIALI • I DATORI DI LAVORO CHE HANNO IMPIEGATO LAVORATORI IN CONDIZIONI IRREGOLARI POSSONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PER RAPPORTI DI LAVORO CHE HANNO AVUTO INIZIO PRIMA DEL 25 OTTOBRE 2001 • IL DATORE DI LAVORO INDICA IL NUMERO DEI LAVORATORI INTERESSATI DALLA DICHIARAZIONE E IL RELATIVO COSTO, NON INFERIORE A QUELLO DEL CCNL (VALE QUALSIASI CCNL) • IL LAVORATORE PUO’ SCEGLIERE SE ADERIRE O NO ALLA DICHIARAZIONEAGEVOLAZIONI PER IL FUTURO • PER IL DATORE: • REGIME FISCALE A TASSAZIONE SEPARATA CON ALIQUOTE FORFETTARIE PER IL MAGGIOR REDDITO DICHIARATO • ESCLUSIONE DELL’IRAP SULL’INCREMENTO DEL REDDITO • SGRAVI SUI TASSI DI PREMIO PER L’ASSICURAZIONE INAIL • ESCLUSIONE DEI LAVORATORI EMERSI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI PER L’APPLICAZIONE DI NORME • PER IL LAVORATORE: • ESCLUSIONE PER IL TRIENNIO DALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE • REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA CON ALIQUOTE TRA IL 6 E IL 10% Successive modifiche (da ultimo la l. 210/2002) hanno previsto la possibilità, al posto della dichiarazione automatica, di attivare un piano individuale di emersione progressiva da sottoporre ai Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES), istituiti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti

  15. D.lgs. 276/2003: • Certificazione dei contratti: prevenzione dell’irregolarità anche con riferimento al lavoro in grigio (ad esempio collaboratori a progetto che svolgono la loro attività come lavoratori subordinati). • La certificazione dei contratti di lavoro e appalto persegue un innalzamento degli standard di correttezza e di qualità dei processi organizzativi di impresa attraverso un utilizzo consapevole degli strumenti contrattuali • Art. 29 (responsabilità solidale tra committente (imprenditore) e appaltatore per i crediti retributivi e contributivi):strumento della solidarietà sollecita le imprese a selezionare partner contrattuali qualificati e affidabili per evitare gli effetti della solidarietà, operatività biennale a partire dalla cessazione dell’appalto, nessun limite in relazione al quantum Appalto irregolare :il lavoratore può rivolgersi al giudice al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente che, di fatto, ha utilizzato la sua prestazione lavorativa. Art. 18, comma 5 bis, D. Lgs. N. 276/2003, come modificato dall’art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 251/2004: utilizzatore e somministratore, nel caso di appalto irregolare, sono puniti con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata sino al sestuplo.

  16. Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia(2003): Importanza strategica degli enti bilaterali per la regolarità delle imprese di settore e per la sicurezza del lavoro edile • DURC: rilasciato da un sportello istituito presso ogni cassa edile provinciale che attesti, pertanto, la regolarità delle imprese non solo nei confronti dell’INPS e INAIL ma anche per quanto attiene la Cassa Edile • agevolazione contributiva dell’11,50%:Strutturalità dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 29 della legge n. 341/95, pari all’11,50%, rivolta alle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile e che versano i contributi sull’orario di lavoro contrattuale • decontribuzione dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi per ridurre, da un lato, il costo del lavoro per l’impresa, e, dall’altro, per destinare alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito comunicazione dell’assunzione • Il termine entro il quale effettuare le prescritte comunicazioni di cui all’art. 9bis della legge n. 608/96 e successive modificazioni deve essere fissato in data antecedente l’assunzione del singolo lavoratore • sicurezza sul lavoro • Sulla base del principio di autoregolamentazione e di autocontrollo del settore attraverso i propri enti paritetici prevedere, nell’ambito della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, agevolazioni per le imprese che dimostrino di operare per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite corsi di formazione, utilizzando gli enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e la sicurezza sul lavoro. In particolare, riconoscimento delle funzioni di informazione e formazione – di cui al decreto legislativo n. 626/94 – e di quelle contrattualmente affidate ai suddetti Comitati

  17. Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura (2004): • Monitoraggio ed analisi del fenomeno (coinvolgimento delle parti sociali e/o loro organismi bilaterali) • Stabilizzazione dell’occupazione (la necessità di adottare misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dell’occupazione dipendente in agricoltura mediante apposite agevolazioni contributive aggiuntive per le imprese) • Riforma dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee (revisione dei criteri e dei meccanismi di erogazione delle prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, finalizzata ad evitare possibili convenienze per il lavoratore ed il datore di lavoro a non denunciare le giornate di lavoro effettuate al di sopra di certe soglie, ovvero a denunciare giornate di lavoro mai effettuate) • Piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL contro il lavoro nero (2006): • Il lavoro sommerso deve diventare un disvalore: attivare una campagna permanente di contrasto al lavoro sommerso, promovendo iniziative di informazione e sensibilizzazione, anche a livello locale, che coinvolgano le parti sociali, gli enti pubblici, le camere di commercio ed i centri per l’impiego, le scuole, le prefetture e i diversi sistemi di controllo e repressione, per radicare una cultura della legalità e della promozione del “buon lavoro” e della “buona impresa”.

  18. Nuove azioni per governare e raccordare a livello nazionale le attività di contrasto: • una sede di confronto nazionale permanente, come cabina di regia per le forze sociali e le istituzioni centrali e regionali, allo scopo di promuovere iniziative e rendere visibile la rete di soggetti che operano contro il sommerso e di promuovere accordi tra le parti per contrastare il sommerso a livello territoriale e di singolo settore produttivo; • un sistema di raccordo e valorizzazione dei risultati di studio e monitoraggio del fenomeno; • un sistema di raccordo tra le diverse banche dati dei ministeri delle Finanze, degli Interni, del Lavoro, dell’Inps, dell’Inail e delle stesse Regioni; • una banca dati unica sugli incentivi e le agevolazioni (comunitarie, nazionali e locali) alle imprese; • un rapporto più stretto e definito tra le politiche di sviluppo e i processi specifici finalizzati all’emersione

  19. Nuovi interventi in materia di riforma dei servizi ispettivi e snellimento burocratico • un rafforzamento del coordinamento tra i diversi servizi ispettivi, e tra essi e gli altri soggetti responsabili della lotta al lavoro irregolare, nel rispetto dell’autonomia degli enti previdenziali; • un potenziamento delle risorse economiche e tecnologiche dei servizi ispettivi; • un ampliamento dei controlli mirati a fattispecie elusive dei contratti di lavoro dipendente; • L’istituzione degli indici di congruità • Indici di congruità relativi al rapporto tra quantità/qualità della prestazione (diretta o in appalto) e quantità delle ore lavorate e del numero di lavoratori. Il rispetto di tali Indici dovrebbe essere la principale condizione per: orientare gli interventi ispettivi delle diverse istituzioni; accedere a gare di appalto, concessioni, ecc.; definire la genuinità dell’appalto stesso (e relativa revoca); godere di qualsivoglia beneficio economico e normativo. • Nuove norme per i lavoratori clandestini • sia istituito un meccanismo di tutela del lavoratore immigrato che, a seguito di una sua denuncia del datore che lo sfrutta, lo accompagni nel periodo dell’emersione fino alla eventuale regolarizzazione del rapporto, anche attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno che lo garantisca fino all’instaurazione di un rapporto regolare.

  20. Politiche attive del lavoro, animazione e tutor burocratici per le imprese • A livello provinciale, soprattutto nel Mezzogiorno, rafforzare i centri per l’impiego ed indirizzarli verso la promozione di politiche attive a sostegno ai lavoratori a rischio di lavoro nero. • E’ necessario inoltre per rendere più efficaci i sistemi di collocamento e conoscenza dei soggetti occupati, realizzare una piena applicazione della legislazione sulla comunicazione unica a INPS, INAIL e Centri per l’impiego dell’assunzione di lavoratori, da rendersi 24 ore prima dell’inizio della prestazione per tutti i settori. • Nuove norme per gli appalti • indicazione nei bandi, nella definizione dell’offerta per l’appalto o la concessione, dei quantitativi di lavoro e dei CCNL firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative che si intendono impiegare e applicare. Vincoli che implichino, in caso di non rispetto di tali regole, la revoca di appalti e concessioni. • di estendere nel campo dei servizi, del commercio, dell’industria e dell’artigianato il meccanismo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che attesti i corretti versamenti dell’impresa appaltatrice presso l’INPS e l’INAIL, il rispetto degli indici di congruità e dei CCNL, eventualmente individuando in soggetti terzi, oltre a Inps e Inail, le sedi per il rilascio dell’attestato; • di introdurre per legge il principio per cui, nella definizione dei capitolati di appalto pubblici, vi sia come prerequisito per le imprese e le cooperative che vi partecipino direttamente o tramite sub appalto, la conformità agli “indici di congruità”, il rispetto integrale dei CCNL e il rispetto integrale delle norme in materia di sicurezza, così come certificato dalle istituzioni preposte e dagli Osservatori Paritetici per la sicurezza degli Enti Bilaterali, dove previsti dai CCNL.

  21. L’introduzione della solidarietà fiscale nei rapporti di fornitura e sub fornitura • estensione della solidarietà fiscale rispetto all’intera filiera produttiva, con relativa configurazione di un reato fiscale e di evasione contributiva (questo ultimo solo per aziende che operano in mono commissione) in capo anche all’azienda leader. Si propone altresì l’obbligatorietà per le imprese a valle del ciclo produttivo, in sede di dichiarazione dei fatturati, di presentare una certificazione di regolarità, nonché una certificazione di rispetto degli ”indici di congruità” per l’intera filiera produttiva, al fine di godere di qualsiasi incentivo o beneficio fiscale o di altra natura. • L’introduzione di una clausola sociale nel contratto di franchising • riconoscimento di una responsabilità congiunta in termini di rispetto dei CCNL, delle normative previdenziali e contributive e in materia di sicurezza, subordinando al loro rispetto la stipula e la validità del contratto stesso • L’istituzione di un Fondo nazionale per l’emersione e la razionalizzazione delle risorse in materia di contrasto al lavoro nero • Fondo Nazionale per l’Emersione e il Consolidamento delle imprese emerse, le cui modalità di funzionamento dovranno essere definite in collaborazione con le Regioni e le parti sociali, destinato a: • vincolare una quota parte delle risorse destinate ad una maggiorazione del bonus specificatamente rivolto a lavoratori in emersione e alle imprese coinvolte nei Piani Locali di Emersione; • sostenere, in quota parte, la ricostruzione dei periodi contribuitivi passati dei lavoratori in emersione, per gli anni precedenti la partecipazione ai Piani Locali di Sistema per l’Emersione

  22. L’istituzione di Piani locali per lo sviluppo e l’emersione e di Piani per la ricostruzione delle carriere previdenziali • Il raccordo tra lo sviluppo locale e la lotta al lavoro nero, attraverso uno strumento di concertazione locale, da nominare Piani Locali di Sistema per l’Emersione, della durata di 3 anni, e con funzione di raccordo anche con altri strumenti eventualmente già disponibili, a partire dal credito di imposta “ordinario”. • I piani locali per l’emersione concordati tra le parti sociali e con l’amministrazione pubblica potrebbero prevedere : • istituzione di marchi di qualità da riconoscere alle imprese più corrette, rispettose dei CCNL e delle leggi; • piani di riqualificazione delle aree urbane ex industriali; • interventi specifici connessi al sostegno finanziario di attività consortili; • piani formativi mirati, rafforzando il sistema delle rilevazione di fabbisogni formativi dell’impresa; • possibilità di usufruire per almeno 2 anni di un apposito tutor per lo sviluppo d’impresa e le pratiche amministrative; • “bonus di sistema” a fronte di un progetto concordato con le parti sociali, presentato da più imprese che si strutturino in sistema distrettuale o attraverso modalità consortili.

  23. Decreto Bersani • Art. 35, commi 28-34, D.L. n. 223/2006, come convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2006: • L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per i versamenti da effettuarsi in merito alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (comma 28), sebbene nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (comma 30) • Comma 34: fa salvo l’obbligo solidale di cui all’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, estendendolo all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. • Comma 32: il committente può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, soltanto dopo che l’appaltatore abbia provveduto ad esibirgli la documentazione attestante la regolare effettuazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, a pena di sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 200.000 euro irrogata dall’ufficio territorialmente competente (DPL, Agenzia delle Entrate, Istituti previdenziali) in base alla sede dell’appaltatore (comma 33). Invece, l’appaltatore può sospendere il pagamento del compenso al sub-appaltatore fino all’acquisizione della prescritta documentazione (comma 29).

  24. Sospensione dei lavori nei cantieri (art. 36-bis,comma 1): provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili irrogato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro per l’impiego (da parte non solo delle imprese edili) di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni alla disciplina in materia dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. • Condizioni per la revoca del provvedimento sospensivo (art. 36-bis, comma 2): • la regolarizzazione dei lavoratori; • l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina sui tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale. • Tessera di riconoscimento o registro (art. 36-bis, comma 3): • Obbligo dei datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono obbligati ad esporlo e i lavoratori autonomi sono tenuti a provvedervi per conto proprio. Per i datori con meno di 10 dipendenti è prevista la possibilità di adempiere l’obbligo attraverso un registro vidimato dalla DPL territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente (registro di presenza) impiegato nei lavori.

  25. Profilo sanzionatorio: • Datore di lavoro: sanzione amministrazione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore; • Lavoratore: da 50 a 300 euro. • Nei casi in casi siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente. • Comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 36-bis, comma 6): • In edilizia, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione al Centro per l’impiego il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti di lavoro, mediante documentazione avente data certa (non solo raccomandata A/R, ma anche comunicazioni telematiche) • Maxisanzione lavoro nero (art. 36-bis, comma 7, D.L. n. 223/2006, come convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2006): • l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da 1500 a 12000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. • All’accertamento delle violazioni provvedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro. La sanzione è irrogata dalla DPL territorialmente competente (escluso dal campo della maxisanzione il lavoro “grigio” e degli extracomunitari irregolari) • Sgravi contributivi (art. 36-bis, comma 8): • Lo sgravio contributivo dell’11,50% spetta alle imprese edili, che dichiarano prestazioni settimanali non inferiori all’orario contrattuale, in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, sempre che i datori di lavoro non abbiano riportato condanne passate in giudicato in materia di salute e sicurezza

  26. Art. 29, comma 2, D. Lgs. n.276/2003, come modificato dall’art. 1, comma 911, l. 296/2006: obbligo solidale del committente esteso non solo ai lavoratori dell’appaltatore, ma anche degli eventuali ulteriori subappaltatori Art. 7, comma 3-bis D. Lgs. n. 626/1994 (introdotto dall’art. 1, comma 910, l. n. 296/2006): Il committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni non indennizzati dall’INAIL Procedura di emersione del lavoro sommerso (art. 1, commi da 1192 a 1201 l. n. 296/2006): Comma 1192 :“al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193”. (possano essere regolarizzati anche i rapporti di lavoro non totalmente sommersi, ma anche quelli più o meno “grigi”: e cioè che siano “non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria” solo in modo parziale. Come il falso lavoro part time, che nasconde un rapporto ad orario pieno). Prima parte - comma 1193: “l’istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192 (la prassi sindacale presenta esempi di accordi territoriali e/o aziendali “modello”)

  27. Seconda parte – comma 1193:“nell’istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima”. Comma 1194: “l’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi”. • l’accordo sindacale ha la facoltà di determinare quali sono le tipologie contrattuali di lavoro subordinato utilizzabili “per convertire” il rapporto di lavoro in nero in uno del tutto emerso (qualche dubbio sulla liceità dell’utilizzazione del contratto di apprendistato, quale strumento di regolarizzazione dei pregressi rapporti di lavoro in nero, poiché ciò consentirebbe al datore di godere per il futuro di uno sconto contributivo che sembra eccessivo e inoltre perché l’apprendistato (che presuppone lo svolgimento di un’attività formativa) sembra incompatibile con un precedente periodo di lavoro, in cui il lavoratore si sarebbe già formato). • l’accordo collettivo come strumento di controllo sociale che apre la porta della stanza del regime agevolato per la regolarizzazione dei precedenti rapporti di lavoro in nero (tuttavia come la legge n. 383/2001 lascia completamente solo il lavoratore di fronte alla discrezionale decisione del datore di aderire alla procedura di emersione o no)

  28. Il comma 1196 primo periodo : “all’adempimento degli obblighi contribuivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi” (sconto contributivo che ammonta ad un terzo di quanto avrebbe dovuto versare). Il secondo periodo del medesimo comma 1196 aggiunge che “i lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a loro carico”. Il terzo periodo comma 1196 precisa che “la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate” (lo sconto contributivo per il datore di lavoro produce l’effetto di abbassare il livello del trattamento previdenziale del lavoratore, anche se effettivamente egli avrebbe diritto ad una tutela piena). Il comma 1198, al primo periodo, afferma che “nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

  29. Il terzo periodo del comma 1198 sancisce che “entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. Il comma 1199, dice che “le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194” (si crea un meccanismo tale da subordinare l’accesso ai benefici contributivi ad un minimo di durata dei rapporti di lavoro regolarizzati). Il comma 1200 secondo cui “la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni e di licenziamento per giusta causa”. Il comma 1200 disciplina anche le competenze sull’istanza di regolarizzazione: “ferma restando l’attività di natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento dell’istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta”.

  30. La promozione dell’applicazione della contrattazione collettiva. Il documento unico di regolarità contributiva Il comma 1175 della legge n. 296/2006 stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro di tutti i settori economici, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In questo modo l’accesso a qualunque beneficio contributivo – tra cui rientrano quelli contenuti nella nuova disciplina per l’emersione del lavoro sommerso – è chiaramente condizionato all’osservanza dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Indici di congruità: Alla stregua del comma 1173 della legge Finanziaria per il 2007 “al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all’individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori”. Il successivo comma 1174, al primo periodo, afferma che “il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

  31. La stessa disposizione, al secondo periodo, aggiunge che “per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti”. Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28, della Regione Puglia intitolata “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”: L’art. 2, comma 3 al secondo periodo, precisa che “gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la quantità e la qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall’indice individuato che sia da considerare normale”; e conclude stabilendo che “le Università pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi”. L’art. 1, comma 8, della legge pugliese: “la dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui all’articolo 2, comma 3, è condizione per l’accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d’appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali.”

  32. Il comma 5 dell’art. 2 dice che “la difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Puglia – Assessorato al lavoro – …”. Ai sensi dell’art. 2 comma 6 “il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile”. Il secondo periodo aggiunge che “l’Amministrazione regionale – Assessorato al lavoro – decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s’intendono accolte”. E per il terzo periodo “nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l’Amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all’eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse”. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge regionale originario si afferma “la definizione e l’applicazione di tali indici intende ausiliare le politiche di controllo”. L’art. 3 della legge pugliese, secondo cui “la Regione Puglia destina le risorse di cui all’articolo 6, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento dell’attività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare”; e “a tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli d’intesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui all’articolo 1” La natura inevitabilmente sperimentale del nuovo strumento è resa palese dal comma 7 dell’art. 2 della legge pugliese, secondo cui “gli indici di congruità di cui al comma 3 sono oggetto di revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo comma o, in via ordinaria, ogni tre anni”.

  33. I piani territoriali di emersione: La legge Finanziaria per il 2007 si dimostra peraltro sensibile anche all’esigenza della calibratura territoriale delle politiche di contrasto del lavoro sommerso nonché a quella del mantenimento della possibilità di un coordinamento nazionale tra le varie pratiche, in modo tale da creare anche la precondizione per una diffusione delle esperienze migliori. Il comma 1156, alla lettera a), stabilisce che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per l’emersione del sommerso (CLES)”. E il secondo periodo dello stesso comma 1156 aggiunge che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201”. Decreto Ministeriale 11 ottobre 2007 Art. 1: E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Cabina di regia nazionale di coordinamento con il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare (sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare ed alla realizzazione di campagne nazionali di informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare).

  34. Art. 118 comma 6-bis D. Lgs. n.163/2006 statuisce che: al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nel settore edilizia, spetta alle Casse Edili, anche sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciare il DURC comprensivo degli esiti relativi alla verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1, commi 1173 e 1174, della l. n. 296/2006. Art. 6, commi 1-3, della l. n. 123/2007: estensione, dal 1 settembre 2007, dell’obbligo di istituzione della tessera di riconoscimento per tutti i datori di lavoro imprenditori che svolgono con proprio personale lavori in appalto o in subappalto e che occupano più di nove dipendenti in qualunque settore di attività (per le imprese con meno di nove dipendenti si può ricorrere al registro di cantiere). Nell’assetto delle competenze regionali, manca un’attribuzione di competenza in materia di “sicurezza e ordine pubblico”, sfuggendo questo aspetto del fenomeno “lavoro irregolare” ad una diretta regolazione da parte delle Regioni. Rafforzamento del ruolo regionale nell’attività di programmazione e di raccordo operativo delle diverse competenze istituzionali concorrenti in tema di regolarizzazione dei rapporti di lavoro. La “debolezza” regionale sul versante dell’ordine pubblico e, quindi, del profilo repressivo-sanzionatorio, ha stimolato la potestà legislativa sulle norme di politica del lavoro, dotate di una soddisfacente qualità progettuale Un nuovo percorso riformatore che raccorda, in una logica di reciproco rafforzamento, lotta al lavoro irregolare ed insicuro e il sostegno al datore di lavoro “responsabile”, che fa del lavoro di “qualità” l’elemento centrale della propria competitività e/o del proprio sviluppo “equilibrato”.

  35. Legge regionale 26 ottobre 2006 n. 28 della Regione Puglia: L’art. 5, comma 1, “la Regione Puglia, nel limite delle risorse di cui all’articolo 6, promuove ulteriori misure di sostegno all’emersione del lavoro non regolare”. E come precisa il secondo periodo dell’enunciato “in particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto e de minimis, incentivazioni inalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato”. Il terzo periodo aggiunge che “per l’individuazione delle misure di cui al presente comma, la Regione Puglia, in coordinamento con la Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di misure di sostegno all’uscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei rispettivi settori di attività economica”. Per il quarto periodo, la Regione “promuove altresì, in coordinamento con le commissioni provinciali per l’emersione del lavoro non regolare, piani territoriali per l’emersione del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e gli enti locali delle comunità interessate …”. Per evitare che tali misure premiali siano riconosciute a soggetti che non perseguono obiettivi di sviluppo economico il comma 3 dell’art. 5 fissa una condizione di accesso secondo cui “le incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all’articolo 1, dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dell’indice di cui all’articolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nell’anno precedente”.

  36. La legge n. 30/2007 della Regione Liguria (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro): Il primo comma dell’art. 2 della l. n. 30 della Liguria, che fa riferimento ai compiti, spettanti alla Regione, di programmazione, promozione e coordinamento, da attuare secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro. La Regione svolge compiti di “indirizzo e coordinamento delle attività di informazione, assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle Aziende sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro” (art. 2, comma 2 lett.-b). L’art. 5 attribuisce alla Commissione regionale per l’emersione i compiti di monitoraggio del fenomeno a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, nonché di assistenza alle imprese, con particolare riferimento all’accesso al credito agevolato e alla formazione. Nel quadro della consolidata tecnica delle cd. clausole sociali va inserito l’obbligo, previsto per le stazioni appaltanti in caso di appalto pubblico, di osservare la normativa vigente in materia di lavoro regolare, nonché l’obbligo di “applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di subappalto” (art. 6). Analogamente, nel caso di concessioni di contributi o altre agevolazioni regionali, viene richiesta all’interessato la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e il documento unico di regolarità contributiva

  37. Ad una logica disincentivante è ispirata, relativamente ad appalti pubblici per i quali sono previsti finanziamenti regionali, l’inclusione di clausole di risoluzione del contratto in casi specifici di violazione di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro; così come, nel caso di concessione di contributi o altri finanziamenti pubblici regionali, la revoca dei medesimi per altrettante specifiche violazioni. In raccordo e ad integrazione della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza e di lavoro irregolare, l’art. 7 prevede la possibilità, in una prospettiva premiale, di adottare, attraverso la concertazione con le parti sociali interessate, misure ulteriori di tutela volte a valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonché ad accertare la congruità del costo della manodopera rispetto all’importo complessivo dell’appalto Per quanto attiene all’attività di monitoraggio, la Regione può avvalersi, con riferimento a cantieri edili relativi ad interventi che usufruiscono a qualunque titolo di finanziamenti regionali, del supporto operativo dei Comitati paritetici antinfortunistici territorialmente competenti per garantire l’osservanza anche delle norme in materia di regolarità del lavoro da parte delle imprese esecutrici, pure in regime di subappalto (art. 9, comma 4). Un intero articolo (art. 10) è destinato alla promozione, da parte della Regione e delle Province, della cultura della regolarità del lavoro secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia. Sono prefigurate iniziative di sensibilizzazione ed informazione di educazione alla legalità nell’ambito dei percorsi scolastici ed altre rivolte, più specificamente, ai lavoratori, oltre che azioni sistematiche di assistenza, consulenza ed animazione sul territorio regionale in tema di emersione e di regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Sarebbe auspicabile, al riguardo, un coordinamento con la previsione di cui all’art. 1, comma 1156, lett.-g Finanziaria 2007, che pone a disposizione del Ministero del Lavoro una quota del Fondo per l’occupazione per finanziare interventi strutturali ed innovativi con lo scopo di rafforzare l’azione istituzionale e di promuovere l’informazione tra le lavoratrici e i lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso e irregolare.

  38. La legge n. 38/2007 della Regione Toscana: Sul piano del monitoraggio finalizzato al contrasto del lavoro irregolare e alla promozione del lavoro di “qualità”, l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è deputato alla rilevazione, sulla base dei dati acquisiti, di eventuali scostamenti del costo del lavoro, comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali Per quanto attiene alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa, l’art. 17 prevede che la stazione appaltante, in fase di aggiudicazione definitiva, verifichi la regolarità contributiva ed assicurativa, mediante l’acquisizione del DURC, dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria, così come la permanenza della stessa regolarità, da parte degli appaltatori e degli eventuali subappaltatori, prima di procedere ai pagamenti. Al fine di migliorare l’efficacia dell’attività di verifica e di contrasto al lavoro irregolare, è previsto che la Regione stipuli accordi con le casse edili e gli enti previdenziali ed assicurativi, in modo da assicurare che il DURC includa, nel caso di appalti di lavori, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in relazione al cantiere interessato dai lavori. L’art. 19 prescrive che, nei capitolati speciali di appalto, tra le cause di risoluzione del contratto sia inserito, tra l’altro, l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione. Sul piano sanzionatorio, l’art. 35 prevede, tra l’altro, in materia di irregolarità contributiva l’esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti per un periodo di cinque anni.

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